15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1278 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2017

che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 11

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Detto elenco comprende il 2-metilisotiazol-3(2H)-one.

(2)

Il 2-metilisotiazol-3(2H)-one è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 11 «preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale», come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Slovenia, designata autorità di valutazione competente, ha presentato la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni il 7 aprile 2016.

(4)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 15 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 11 contenenti 2-metilisotiazol-3(2H)-one possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il 2-metilisotiazol-3(2H)-one ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 11, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

Poiché il 2-metilisotiazol-3(2H)-one soddisfa i criteri di classificazione come sostanza sensibilizzante della pelle della sottocategoria 1 A, come definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli articoli trattati con 2-metilisotiazol-3(2H)-one o contenenti tale prodotto dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

(8)

È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il 2-metilisotiazol-3(2H)-one è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 11, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

2-metilisotiazol-3(2H)-one

Denominazione IUPAC:

2-methylisothiazol-3(2H)-one

N. CE: 220-239-6

N. CAS: 2682-20-4

950 g/kg

1o gennaio 2019

31 dicembre 2028

11

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi utilizzo previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione concernente il principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli utilizzi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori industriali e professionali;

b)

alle acque di superficie e al suolo per i prodotti utilizzati in sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto di grandi e piccole dimensioni con emissione diretta nelle acque di superficie.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con 2-metilisotiazol-3(2H)-one o contenente tale prodotto assicura che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni indicate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.