8.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1234 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2017

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Prodotto composito che consiste delle seguenti componenti:

una colonna verticale di alluminio di circa 95 cm di altezza con un asse alla base e una ruota di plastica fissata a ciascuna delle estremità dell'asse,

una tavola orizzontale pieghevole di alluminio su cui si può stare in piedi, con una ruota di plastica fissata all'estremità munita di un meccanismo di frenatura ad essa collegato,

una valigia con la superficie esterna di materie plastiche stampate, delle dimensioni di circa 55 cm × 30 cm × 20 cm e fissata alla colonna verticale con fermi apribili.

Il prodotto è destinato a persone a partire dagli 8 anni di età. La funzione di mezzo di trasporto di merci può essere combinata a quella di monopattino; il prodotto può altrimenti essere tirato o spinto al fine di trasportare la valigia sulle ruote quando la tavola orizzontale è sollevata.

Cfr. immagini dell'articolo (*1)

4202 12 50

La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6, nonché dal testo dei codici NC 4202 , 4202 12 e 4202 12 50 .

Il prodotto è un articolo composito. La sua funzione principale è essenzialmente di trasportare merci nella valigia. Ciò può essere fatto da una persona in piedi sulla tavola orizzontale che spinge l'articolo (con la tavola abbassata) o da una persona che lo tira o lo spinge come una valigia trolley su ruote convenzionale (con la tavola sollevata).

Le componenti del monopattino (quelle che non fanno parte delle normali valigie trolley, ossia la tavola orizzontale pieghevole con una ruota di plastica munita di freno) sono di carattere accessorio e facilitano il trasporto delle merci contenute nella valigia. È quindi la valigia che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale. Di conseguenza è esclusa la classificazione nella voce 8716 come altro veicolo o nella voce 9503 come monopattino.

Il prodotto va pertanto classificato nel codice NC 4202 12 50 come valigia con superficie esterna di materie plastiche stampate.

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(*1)  Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.