8.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1228 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2017

relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, degli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e delle malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione (2) è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco. Gli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici e le malte per intonaci rientrano tra i prodotti da costruzione ai quali si applica tale regolamento delegato.

(2)

Le prove hanno dimostrato che gli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e le malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 offrono prestazioni stabili e prevedibili in relazione alla reazione al fuoco, purché siano soddisfatte determinate condizioni relative al tenore massimo di composti organici nel prodotto, la massa massima per unità di superficie applicata sul substrato e la reazione al fuoco del substrato.

(3)

In presenza di tali condizioni gli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e le malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 dovrebbero essere considerati appartenenti ad una determinata classe di prestazione in relazione alla reazione al fuoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/364 senza che siano necessarie ulteriori prove,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e le malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 che soddisfano le condizioni di cui all'allegato sono considerati conformi alle classi di prestazione indicate nell'allegato stesso senza che siano necessarie prove.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 15.3.2016, pag. 4).


ALLEGATO

Prodotti (1)

Tenore massimo di composti organici (2)

(% in peso)

Massa massima per unità di superficie (3)

(kg/m2)

Classe (4)

Intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824

≤ 9,0

≤ 4,0

B - s2, d0

Intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824

e

malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1

≤ 2,5

≤ 6,0

A2 - s1, d0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 5,0

≤ 2,0


(1)  Prodotti in pasta o in polvere utilizzati per il rivestimento esterno e interno di muri, colonne, pareti divisorie e soffitti. La prestazione dei substrati deve essere almeno di classe A2 — s1, d0 e la densità non inferiore a 525 kg/m3.

(2)  Relativo al contenuto di solidi (paragonabile all'intonaco completamente asciutto applicato al substrato).

(3)  Relativa al prodotto allo stato umido (pronto per l'impiego).

(4)  Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/364.