23.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1110 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 61, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire formati standard, modelli e procedure comuni per garantire una comprensione e un'applicazione comuni da parte delle autorità competenti degli Stati membri del processo di autorizzazione per la fornitura di servizi di comunicazione dati nonché per garantire l'efficienza dei flussi di informazioni. Per agevolare le comunicazioni tra il richiedente e l'autorità competente, le autorità competenti dovrebbero designare un punto di contatto e pubblicare sui loro siti web le informazioni relative a tale punto di contatto.

(2)

I requisiti organizzativi dei dispositivi di pubblicazione autorizzati, dei fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione e dei meccanismi di segnalazione autorizzati differiscono per alcuni aspetti. Di conseguenza, il richiedente dovrebbe essere tenuto a inserire nella domanda solamente le informazioni necessarie alla valutazione della domanda per i servizi di comunicazione dati che intende prestare.

(3)

Per consentire alle autorità competenti di valutare se le modifiche dell'organo di gestione del fornitore di servizi di comunicazione dati possano costituire una minaccia alla gestione efficace, sana e prudente del fornitore di servizi di comunicazione dati e di prendere in adeguata considerazione gli interessi dei clienti e l'integrità del mercato, è opportuno definire termini chiari per la presentazione di informazioni circa tali modifiche.

(4)

I fornitori di servizi di comunicazione dati dovrebbero poter presentare informazioni su una modifica dell'organo di gestione dopo la decorrenza di tale modifica laddove la modifica sia dovuta a fattori indipendenti dalla volontà del fornitore di servizi di comunicazione dati.

(5)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(7)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento. L'ESMA non ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati poiché tale analisi sarebbe stata sproporzionata rispetto alla portata e all'impatto delle norme.

(8)

L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Designazione di un punto di contatto

Le autorità competenti designano un punto di contatto per trattare tutte le informazioni ricevute dai soggetti che richiedono l'autorizzazione in qualità di fornitori di servizi di comunicazione dati. Le autorità competenti pubblicano e aggiornano regolarmente sul proprio sito Internet i recapiti del punto di contatto designato.

Articolo 2

Trasmissione delle informazioni e comunicazione all'autorità competente

1.   Il soggetto che richiede l'autorizzazione in qualità di fornitore di servizi di comunicazione dati in conformità delle disposizioni del titolo V della direttiva 2014/65/UE trasmette all'autorità competente tutte le informazioni, in conformità dell'articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, completando il modulo di domanda di cui all'allegato I.

2.   Il richiedente comunica all'autorità competente le informazioni relative a tutti i membri dell'organo di gestione compilando il modulo di comunicazione di cui all'allegato II.

3.   Il richiedente indica chiaramente nel documento a quale requisito specifico fa riferimento, in conformità delle disposizioni del titolo V della direttiva 2014/65/UE, e precisa in quale allegato sono fornite le informazioni in questione.

4.   Il richiedente indica nel documento se ai servizi di comunicazione dati per cui richiede l'autorizzazione non sono applicabili eventuali requisiti specifici in conformità delle disposizioni del titolo V della direttiva 2014/65/UE o del regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione (3).

5.   Le autorità competenti indicano nei propri siti Internet se i moduli di domanda debitamente compilati, le comunicazioni e le relative informazioni supplementari debbano essere presentati in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati.

Articolo 3

Ricevimento della domanda

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'autorità competente invia al richiedente, in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati, un avviso di ricevimento che include i recapiti del punto di contatto designato di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Richieste di informazioni supplementari

L'autorità competente può inviare al richiedente una richiesta di informazioni specificando le informazioni supplementari necessarie per procedere alla valutazione della domanda.

Articolo 5

Comunicazione delle modifiche concernenti i membri dell'organo di gestione

1.   Il fornitore di servizi di comunicazione dati comunica all'autorità competente, in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati, tutte le modifiche concernenti i membri dell'organo di gestione prima della loro decorrenza.

Qualora, per motivi giustificati, non sia possibile comunicare la modifica prima della sua decorrenza, la comunicazione è presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data della modifica.

2.   Il fornitore di servizi di comunicazione dati presenta le informazioni sulle modifiche di cui al paragrafo 1 compilando il modulo di comunicazione di cui all'allegato III.

Articolo 6

Comunicazione della decisione sulla concessione o sul rifiuto dell'autorizzazione

L'autorità competente informa il richiedente, in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati, della propria decisione di concedere o rifiutare l'autorizzazione.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 126).


ALLEGATO I

Modulo per l'autorizzazione in qualità di fornitore di servizi di comunicazione dati

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ALLEGATO II

Modulo per la comunicazione dell'elenco dei membri dell'organo di gestione

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ALLEGATO III

Modulo per la comunicazione delle modifiche concernenti i membri dell'organo di gestione

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