17.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1018 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2016

che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 8, terzo comma, e l'articolo 35, paragrafo 11, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

È importante specificare le informazioni che le imprese di investimento, i gestori del mercato e, ove previsto dalla direttiva 2014/65/UE, gli enti creditizi dovrebbero comunicare alle autorità competenti del loro Stato membro d'origine quando intendono prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento nonché prestare servizi accessori in un altro Stato membro, al fine di uniformare gli obblighi d'informazione e garantire la possibilità di prestare servizi in tutta l'Unione.

(2)

La portata e il contenuto delle informazioni che le imprese di investimento, gli enti creditizi o i gestori del mercato devono comunicate all'autorità competente dello Stato membro d'origine quando intendono prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento nonché attività ausiliarie od offrire dispositivi per facilitare l'accesso e la negoziazione variano in funzione della finalità e della natura dei diritti derivanti dal passaporto. Per motivi di chiarezza, ai fini del presente regolamento è pertanto opportuno definire diversi tipi di notifica di passaporto.

(3)

Per gli stessi motivi è altresì importante chiarire le informazioni che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione dovrebbero presentare quando intendano agevolare, nel territorio di un altro Stato membro, l'accesso a questi sistemi e la relativa negoziazione da parte degli utenti, dei membri o dei partecipanti remoti stabiliti in tale altro Stato membro.

(4)

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero ricevere informazioni aggiornate in seguito a qualsiasi modifica dei dati relativi ad una notifica di passaporto, compresi l'eventuale revoca o annullamento dell'autorizzazione a prestare servizi e a svolgere attività di investimento. Tali informazioni dovrebbero consentire alle suddette autorità competenti di adottare una decisione informata in linea con i poteri e le responsabilità loro attribuiti.

(5)

Le modifiche riguardanti il nome, l'indirizzo e i recapiti delle imprese di investimento nello Stato membro d'origine sono da considerarsi rilevanti e dovrebbero pertanto essere comunicate, alla stregua delle modifiche riguardanti i dati comunicati per quanto concerne una succursale o un agente collegato.

(6)

È importante che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante collaborino nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose. Il presente regolamento, in particolare la comunicazione del programma di attività dell'impresa di investimento, dovrebbe facilitare la valutazione e la vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'adeguatezza dei sistemi e dei controlli per la prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo da parte di succursali stabilite nel proprio territorio, ivi comprese le competenze, le conoscenze e l'onorabilità del responsabile antiriciclaggio.

(7)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano comunicazioni legate all'esercizio della libera prestazione di servizi e di attività di investimento e all'esercizio del diritto di stabilimento che si applicano alle imprese di investimento, ai gestori del mercato e, ove previsto, agli enti creditizi. Per garantire la coerenza fra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali requisiti di avere una visione globale e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione in materia di comunicazione delle informazioni previste dal titolo II, capo III, della direttiva 2014/65/UE.

(8)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le relative disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(10)

A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche su tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

2.   Il presente regolamento si applica altresì agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che prestano uno o più servizi di investimento o svolgono attività di investimento e intendono avvalersi di agenti collegati in forza dei seguenti diritti:

a)

diritto di libera prestazione di servizi e attività di investimento ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE;

b)

diritto di stabilimento ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento»: la comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, o dell'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE;

b)   «notifica di passaporto per una succursale» o «notifica di passaporto per un agente collegato»: la comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, o dell'articolo 35, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE;

c)   «comunicazione relativa alla fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso a un sistema multilaterale di negoziazione o a un sistema organizzato di negoziazione»: la comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE.

d)   «notifica di passaporto»: la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento, la notifica di passaporto per una succursale, la notifica di passaporto per un agente collegato o la comunicazione relativa alla fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso a un sistema multilaterale di negoziazione o a un sistema organizzato di negoziazione.

Articolo 3

Informazioni da comunicare ai fini della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento

1.   Le imprese di investimento assicurano che la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento effettuata ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE includa le seguenti informazioni:

a)

nome, indirizzo e recapiti dell'impresa di investimento e nome della persona di contatto all'interno dell'impresa di investimento;

b)

il programma di attività, che comprenda i seguenti elementi:

i)

informazioni dettagliate sugli specifici tipi di servizi e attività di investimento e di servizi accessori forniti nello Stato membro ospitante e sugli strumenti finanziari che saranno utilizzati; e

ii)

se l'impresa di investimento intenda avvalersi di agenti collegati, stabiliti nel suo Stato membro d'origine, per prestare servizi nello Stato membro ospitante e, in tal caso, il nome, l'indirizzo e i recapiti di detti agenti collegati e i servizi o le attività di investimento, i servizi accessori e gli strumenti finanziari che essi forniranno.

2.   Gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che effettuano la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento in conformità dell'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE garantiscono che mediante tale notifica vengano fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punto ii).

Articolo 4

Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento

Le imprese di investimento e gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), assicurano che le comunicazioni volte a informare in merito a una modifica di dati, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, contengano informazioni dettagliate su ogni modifica relativa a qualsiasi informazione fornita all'atto della prima notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento.

Articolo 5

Informazioni da comunicare in merito ai dispositivi volti ad agevolare l'accesso a un sistema multilaterale di negoziazione o a un sistema organizzato di negoziazione

Le imprese di investimento e i gestori del mercato che comunicano informazioni in merito ai dispositivi volti ad agevolare l'accesso a un sistema multilaterale di negoziazione o a un sistema organizzato di negoziazione, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE, assicurano che tale comunicazione includa le seguenti informazioni:

a)

nome, indirizzo e recapiti dell'impresa di investimento o del gestore del mercato e nome della persona di contatto all'interno dell'impresa di investimento o del gestore del mercato;

b)

breve descrizione degli specifici dispositivi necessari e data a partire dalla quale saranno operativi nello Stato membro ospitante;

c)

breve descrizione del modello aziendale del sistema multilaterale di negoziazione o del sistema organizzato di negoziazione, che comprenda il tipo di strumenti finanziari negoziati, il tipo di partecipanti e la strategia di marketing utilizzata dal sistema multilaterale di negoziazione o dal sistema organizzato di negoziazione nei confronti di utenti, membri o partecipanti remoti.

Articolo 6

Informazioni da comunicare nell'ambito della notifica di passaporto per una succursale o della notifica di passaporto per un agente collegato

1.   Le imprese di investimento e gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), assicurano che la notifica di passaporto per una succursale o per un agente collegato effettuata, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2 o paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE comprenda le seguenti informazioni:

a)

nome, indirizzo e recapiti dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio nello Stato membro d'origine e nome della persona di contatto all'interno dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio;

b)

nome, indirizzo e recapiti nello Stato membro ospitante della succursale o dell'agente collegato da cui è possibile ottenere i documenti;

c)

nome delle persone responsabili della gestione della succursale o dell'agente collegato;

d)

indicazione dell'ubicazione, anche elettronica, del registro pubblico in cui è iscritto l'agente collegato; e

e)

il programma di attività.

2.   Il programma di attività di cui al paragrafo 1, lettera e), comprende i seguenti elementi:

a)

elenco dei servizi e attività di investimento, dei servizi ausiliari e degli strumenti finanziari da fornire;

b)

descrizione di come la succursale o l'agente collegato contribuiranno alla strategia dell'impresa di investimento, dell'ente creditizio o del gruppo, e indicazione se l'impresa di investimento è parte di un gruppo e quali saranno le principali funzioni della succursale o dell'agente collegato;

c)

descrizione del tipo di clienti o controparti con cui tratterà la succursale o l'agente collegato e delle modalità con cui l'impresa di investimento o l'ente creditizio intende acquisire tali clienti e controparti e trattare con essi;

d)

le seguenti informazioni sulla struttura organizzativa della succursale o dell'agente collegato:

i)

organizzazione gerarchica a livello funzionale, geografico e legale laddove sia utilizzata una struttura organizzativa a matrice;

ii)

descrizione della collocazione della succursale o dell'agente collegato all'interno della struttura societaria dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio oppure del gruppo, nel caso in cui l'impresa di investimento o l'ente creditizio sia parte di un gruppo;

iii)

norme in materia di comunicazioni alla sede centrale da parte della succursale o dell'agente collegato;

e)

dati delle persone fisiche che svolgono funzioni fondamentali per la succursale o l'agente collegato, comprese le persone responsabili dell'attività quotidiana della succursale o dell'agente collegato, della sua conformità alle norme e della gestione dei reclami;

f)

informazioni dettagliate su eventuali accordi di esternalizzazione cruciali per le attività della succursale o dell'agente collegato;

g)

informazioni sintetiche sui sistemi e i controlli che saranno predisposti, tra cui:

i)

disposizioni che saranno adottate a tutela del denaro e delle attività dei clienti;

ii)

disposizioni per garantire il rispetto delle norme di comportamento e degli altri obblighi che ricadono sotto la responsabilità dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, a norma dell'articolo 35, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE, e in materia di tenuta delle registrazioni, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, della stessa direttiva;

iii)

disposizioni interne per i controlli sul personale, comprendenti i controlli sulle negoziazioni per conto proprio;

iv)

disposizioni per il rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio;

v)

informazioni dettagliate sui controlli relativi alle esternalizzazioni e ad altri accordi con terzi in relazione ai servizi o alle attività di investimento della succursale o dell'agente collegato;

vi)

nome, indirizzo e recapiti del sistema di indennizzo degli investitori autorizzato al quale l'impresa di investimento o l'ente creditizio ha aderito;

h)

previsioni su profitti e perdite e sui flussi di cassa per un periodo iniziale di trentasei mesi.

3.   Nel caso in cui una succursale, che deve essere stabilita in uno Stato membro ospitante, intenda avvalersi di agenti collegati in detto Stato membro ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, il programma di attività di cui al paragrafo 1, lettera e), comprende anche il nome, l'indirizzo e i recapiti di ciascuno di tali agenti collegati.

Articolo 7

Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi alla succursale o all'agente collegato

1.   Le imprese di investimento e gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), assicurano che le comunicazioni volte a informare in merito a una modifica di dati, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE, contengano informazioni dettagliate su ogni modifica relativa a qualsiasi informazione fornita all'atto della prima notifica di passaporto per una succursale o della prima notifica di passaporto per un agente collegato.

2.   Le imprese di investimento e gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), assicurano che qualsiasi modifica delle informazioni comunicate con la notifica di passaporto per una succursale o per un agente collegato relativa alla cessazione dell'attività della succursale o alla cessazione dell'utilizzo dell'agente collegato comprenda le seguenti informazioni:

a)

nome della persona o delle persone che saranno responsabili della procedura di cessazione dell'attività della succursale o dell'agente collegato;

b)

calendario della cessazione programmata;

c)

informazioni dettagliate e procedure proposte per la cessazione delle attività, specificando anche le modalità per la tutela degli interessi dei clienti, la risoluzione dei reclami e l'adempimento delle obbligazioni restanti.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla prima data che figura all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).