3.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/949 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce le norme in materia di identificazione e registrazione dei bovini. Per poter ricostruire i movimenti dei bovini il regolamento dispone che tutti gli animali siano identificati mediante almeno due mezzi di identificazione elencati nel suo allegato I, recanti lo stesso e unico codice di identificazione. I mezzi di identificazione elencati in tale allegato comprendono un marchio auricolare convenzionale e un identificatore elettronico sotto forma di marchio auricolare elettronico, bolo ruminale o transponder iniettabile.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1760/2000, modificato dal regolamento (UE) n. 653/2014 (2), stabilisce che le norme riguardanti la configurazione del codice di identificazione devono essere fissate mediante atti di esecuzione.

(3)

Affinché sia in linea con le norme stabilite dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per l'identificazione degli animali, la configurazione del codice di identificazione più adatta per i bovini è il codice alfabetico del paese a due lettere o il codice numerico del paese a tre cifre, seguito da un codice individuale per l'animale costituito al massimo da 12 caratteri numerici.

(4)

La configurazione del codice di identificazione da stabilirsi nel presente regolamento dovrebbe inoltre garantire il funzionamento del mercato unico non solo per i bovini ma anche per gli ovini e i caprini, qualora tale configurazione del codice di identificazione fosse richiesta a norma del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (3), a prescindere dal mezzo di identificazione applicato nei diversi Stati membri.

(5)

Il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione (4) stabilisce il sistema di codifica usato per identificare lo Stato membro di origine unitamente a informazioni sul singolo animale da riportare su marchi auricolari visibili. Tale sistema di codifica per l'identificazione è costituito dal codice alfabetico del paese a due lettere, unitamente a un codice per il singolo animale costituito al massimo da 12 caratteri numerici.

(6)

La configurazione del codice di identificazione per i bovini dovrebbe essere applicata sia ai marchi auricolari convenzionali sia agli identificatori elettronici e tali codici dovrebbero essere interoperabili, elettronicamente scambiabili e leggibili in tutti gli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 911/2004 dovrebbe pertanto essere modificato in modo da fare riferimento al codice di identificazione da stabilirsi nel presente regolamento.

(7)

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 911/2004 stabilisce che la Spagna, l'Irlanda, l'Italia, il Portogallo e il Regno Unito possono mantenere in vigore il proprio sistema di codice alfanumerico per i 12 caratteri numerici che seguono il codice del paese per gli animali nati fino al 31 dicembre 1999 nel caso della Spagna, dell'Irlanda, dell'Italia e del Portogallo e per gli animali nati fino al 30 giugno 2000 nel caso del Regno Unito. Poiché le norme per la configurazione del codice di identificazione per i bovini di cui al presente regolamento sono destinate a sostituire quelle stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 911/2004, anche il presente regolamento dovrebbe consentire tale deroga.

(8)

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce che gli Stati membri devono istituire una banca dati informatizzata relativa ai bovini nella quale l'autorità competente dello Stato membro deve registrare il codice di identificazione dei bovini. L'articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento stabilisce inoltre la data a decorrere dalla quale gli Stati membri sono tenuti a garantire la piena operatività delle infrastrutture necessarie per l'uso di un identificatore elettronico come mezzo ufficiale di identificazione dei bovini. L'infrastruttura in questione comprende la banca dati informatizzata.

(9)

Al fine di agevolare una transizione razionale dai marchi auricolari convenzionali agli identificatori elettronici, è opportuno stabilire misure provvisorie per la ricodifica del codice di identificazione per i bovini nella banca dati informatizzata fino a quando non sarà garantita la piena operatività dell'infrastruttura necessaria per l'uso di un identificatore elettronico da parte degli Stati membri.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme per la configurazione del codice di identificazione dei bovini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Articolo 2

Configurazione del codice di identificazione per i bovini

Il codice di identificazione per i bovini è riportato sui mezzi di identificazione come segue:

a)

il primo elemento del codice di identificazione deve essere il codice del paese dello Stato membro nel quale il mezzo di identificazione è stato inizialmente applicato sotto forma di codice alfabetico a due lettere o di codice numerico a tre cifre come figura nell'elenco dell'allegato;

b)

il secondo elemento del codice di identificazione deve essere un codice numerico animale individuale che non superi i 12 caratteri; la Spagna, l'Irlanda, l'Italia, il Portogallo e il Regno Unito possono tuttavia mantenere in vigore il proprio sistema di codice alfanumerico per i 12 caratteri che seguono il codice del paese per gli animali nati fino al 31 dicembre 1999 nel caso della Spagna, dell'Irlanda, dell'Italia e del Portogallo e per gli animali nati fino al 30 giugno 2000 nel caso del Regno Unito.

Articolo 3

Banca dati informatizzata

L'autorità competente dello Stato membro può registrare nella banca dati informatizzata dei bovini di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 un codice di identificazione sotto forma di codice alfabetico a due lettere o di codice numerico a tre cifre di cui all'articolo 2, lettera a), del presente regolamento, a prescindere dal codice del paese figurante sul mezzo di identificazione purché sia garantita la totale tracciabilità del bovino.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (CE) n. 911/2004

Il regolamento (CE) n. 911/2004 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I caratteri che costituiscono il codice di identificazione riportati sul marchio auricolare sono stabiliti all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/949 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/949 della Commissione, del 2 giugno 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione (GU L 143 del 3.6.2017, pag. 1).»"

2)

L'allegato I è soppresso.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 33).

(3)  Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(4)  Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 65).


ALLEGATO

Codici dei paesi di cui all'articolo 2:

Stato membro

Codice alfabetico a due lettere

Codice numerico a tre cifre

Belgio

BE

056

Bulgaria

BG

100

Repubblica ceca

CZ

203

Danimarca

DK

208

Germania

DE

276

Estonia

EE

233

Irlanda

IE

372

Grecia

EL

300

Spagna

ES

724

Francia

FR

250

Croazia

HR

191

Italia

IT

380

Cipro

CY

196

Lettonia

LV

428

Lituania

LT

440

Lussemburgo

LU

442

Ungheria

HU

348

Malta

MT

470

Paesi Bassi

NL

528

Austria

AT

040

Polonia

PL

616

Portogallo

PT

620

Romania

RO

642

Slovenia

SI

705

Slovacchia

SK

703

Finlandia

FI

246

Svezia

SE

752

Regno Unito

UK

826