9.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/788 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2017

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 107, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione (2) indica i dati che gli Stati membri sono tenuti a registrare e a trasmettere alla Commissione per consentire il monitoraggio e la valutazione degli interventi finanziati nell'ambito della gestione concorrente da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

(2)

A norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014, tali dati devono essere aggiornati al momento dell'approvazione e del completamento di ciascun intervento. Per contro, la relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del programma operativo, di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), deve essere trasmessa dagli Stati membri annualmente con i dati aggiornati ogni anno entro la fine dell'anno precedente. Sussistono inoltre differenze circa il contenuto dei dati delle due relazioni e si creano così inutili oneri amministrativi per gli Stati membri nell'elaborazione di tali relazioni.

(3)

Al fine di aumentare la coerenza tra le diverse relazioni e quindi di semplificare l'adempimento degli obblighi di notifica, anche i dati richiesti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 dovrebbe essere aggiornati annualmente e dovrebbero riguardare gli stessi interventi e gli stessi dati oggetto della relazione di attuazione prevista dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 stabilisce le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a inviare. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione (4) fissa le norme per la presentazione dei pertinenti dati cumulativi sugli interventi. Al fine di chiarire che tali regolamenti si riferiscono agli stessi obblighi di comunicazione degli Stati membri, dovrebbe essere stabilito un chiaro nesso fra i due regolamenti e gli obblighi di comunicazione che impongono.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'elenco dei dati è registrato e trasmesso alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno, conformemente ai modelli di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione (*1), per ogni intervento selezionato per il finanziamento nell'ambito del programma operativo sostenuto dal FEAMP.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 11).»;"

2)

l'articolo 3 è soppresso;

3)

la tabella dell'allegato I, parte A, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I del presente regolamento;

4)

la tabella dell'allegato I, parte B, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del presente regolamento;

5)

la tabella dell'allegato I, parte C, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato III del presente regolamento;

6)

la tabella dell'allegato I, parte D, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 39).

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 11).


ALLEGATO I

«PARTE A

Informazioni di carattere amministrativo

Campo

Contenuto del campo

Descrizione

Dati necessari e sinergie

1

CCI

Codice comune di identificazione del programma operativo

Campo di dati 19 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (1)

2

Identificativo unico dell'intervento (ID)

Richiesta per tutti gli interventi finanziati dal Fondo

Campo di dati 5 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014

3

Denominazione dell'intervento

Se disponibile e se il campo 2 è un numero

Campo di dati 5 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014

4

Numero della nave «Numero del registro della flotta comunitaria» [CFR (2)]

Se pertinente

Specifico FEAMP

5

Codice NUTS (3)

Indicare il livello NUTS più pertinente (valore di default = livello III)

Specifico FEAMP

6

Beneficiario

Nome del beneficiario (solo persone giuridiche e persone fisiche conformemente al diritto dello Stato membro)

Campo di dati 1 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014

7

Genere del beneficiario

Se pertinente (valori possibili: 1: maschio, 2: femmina, 3: altro)

Specifico FEAMP

8

Dimensioni dell'impresa

Se pertinente (4) (valori possibili: 1: micro, 2: piccola, 3: media, 4: grande)

Specifico FEAMP

9

Stato di avanzamento dell'intervento

1 cifra:

codice 0= intervento oggetto di una decisione di concessione di contributo, ma per il quale non è ancora stata dichiarata alcuna spesa dal beneficiario all'autorità di gestione

codice 1= intervento interrotto dopo esecuzione parziale (per il quale sono già state dichiarate alcune spese dal beneficiario all'autorità di gestione)

codice 2= intervento abbandonato dopo esecuzione parziale (per il quale sono già state dichiarate alcune spese dal beneficiario all'autorità di gestione)

codice 3= intervento eseguito integralmente (per il quale tutte le spese sono state pagate al beneficiario)

codice 4= intervento in fase di esecuzione (per il quale sono già state dichiarate alcune spese dal beneficiario all'autorità di gestione)

codice 5= intervento eseguito integralmente (ma per il quale non tutte le spese sono state necessariamente pagate al beneficiario)

Specifico FEAMP


(1)  Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).

(2)  allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

(3)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(4)  In conformità dell'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320) per le PMI.»


ALLEGATO II

«PARTE B

Previsioni di spesa (nella valuta applicabile all'intervento)

Campo

Contenuto del campo

Descrizione

Dati necessari e sinergie

10

Costo totale ammissibile

Importo del costo totale ammissibile dell'intervento approvato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

Campo di dati 41 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014

11

Costo pubblico totale ammissibile

Importo dei costi pubblici totali ammissibili che costituiscono spesa pubblica quale definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Campo di dati 42 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014

12

Sostegno del FEAMP

Importo del sostegno del FEAMP quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

Specifico FEAMP

13

Data di approvazione

Data del documento che specifica le condizioni per il sostegno

Campo di dati 12 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014»


ALLEGATO III

«PARTE C

Esecuzione finanziaria dell'intervento (in EUR)

Campo

Contenuto del campo

Descrizione

Dati necessari e sinergie

14

Spesa totale ammissibile

Spesa totale ammissibile dichiarata dal beneficiario all'autorità di gestione nella richiesta/nelle richieste di pagamento

Campo di dati 46 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014

15

Spesa pubblica totale ammissibile

Spesa pubblica, quale definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 1303/2013, corrispondente alle spese ammissibili dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione nella richiesta/nelle richieste di pagamento

Campo di dati 47 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014

16

Spesa ammissibile nell'ambito del FEAMP

Spesa FEAMP corrispondente alle spese ammissibili dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione nella richiesta/nelle richieste di pagamento

Specifico FEAMP

17

Data del pagamento finale al beneficiario

 

Campo di dati 45 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 (unicamente data del pagamento finale al beneficiario)»


ALLEGATO IV

«PARTE D

Dati relativi all'esecuzione dell'intervento

Campo

Contenuto del campo

Osservazioni

Dati necessari e sinergie

18

Misura in questione

Codice della misura (cfr. allegato II)

Specifico FEAMP

19

Indicatore di output

Valore numerico

Specifico FEAMP

20

Dati relativi all'esecuzione dell'intervento

Cfr. allegato II

Specifico FEAMP

21

Valore dei dati relativi all'esecuzione

Valore numerico

Specifico FEAMP

(è aggiornato solo due volte quando il campo 9 corrisponde al codice 0 e al codice 5)»