25.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/723 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 77, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dell'esperienza maturata a seguito dell'introduzione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente («il pagamento di inverdimento») di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è opportuno semplificare talune norme relative al metodo di calcolo del pagamento di inverdimento stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (3).

(2)

Nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo, il calcolo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto si basa sul concetto di gruppo di colture. Questo concetto non appare tuttavia necessario nel contesto specifico del pagamento di inverdimento, poiché tale pagamento deve basarsi sulla superficie totale dell'azienda. A fini di semplificazione, il concetto di gruppo di colture dovrebbe essere pertanto abolito per il pagamento di inverdimento.

(3)

Gli articoli 24 e 26 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 stabiliscono le norme relative al calcolo della riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti in materia di diversificazione delle colture e dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico, rispettivamente. Tali calcoli comportano un tasso di differenza e un fattore di riduzione del 50 %. A fini di chiarezza, senza alterare il livello delle riduzioni, è giustificato riformulare tali disposizioni e sostituire il tasso di differenza e il fattore di riduzione del 50 % con un coefficiente moltiplicatore.

(4)

Al fine di garantire un migliore equilibrio tra la severità delle riduzioni e la necessità di mantenere riduzioni proporzionate ed eque, è opportuno mitigare le riduzioni del pagamento di inverdimento quando l'obbligo di diversificazione delle colture richiede la coltivazione di tre colture diverse.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

(6)

Per evitare situazioni in cui gli Stati membri debbano adattare i propri sistemi di calcolo del pagamento per l'anno di domanda 2016 nel corso del periodo di pagamento, nonché per garantire ai beneficiari prevedibilità circa le norme applicabili per il calcolo del pagamento, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 16 ottobre 2017 con riguardo agli anni di domanda che iniziano a partire dal 1o gennaio 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Principi generali

Ai fini della presente sezione, se la stessa superficie è determinata per più di una delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale superficie è presa in considerazione separatamente per ciascuna di tali pratiche ai fini del calcolo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di seguito denominato “il pagamento di inverdimento”.»;

2)

all'articolo 23, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell'articolo 28, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base o del pagamento unico per superficie supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie determinata.»;

3)

l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture

1.   Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l'articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede la presenza di almeno due colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

2.   Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede la presenza di almeno tre colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta della superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

3.   Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede la presenza di almeno tre colture diverse e che le due colture principali non occupino più del 95 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per le due colture principali occupa più del 95 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata.

4.   Con riguardo alle aziende per le quali l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo non occupi più del 75 % di tale rimanente superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo determinata occupa più del 75 %, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % di tale rimanente superficie a seminativo determinata.

5.   Ove si constati per tre anni l'inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture stabilita dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente ai paragrafi da 1 a 4 dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.»;

4)

all'articolo 26, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Se l'area di interesse ecologico richiesta supera l'area di interesse ecologico determinata tenendo conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 10 volte l'area di interesse ecologico non trovata.

Ai fini del primo comma, l'area di interesse ecologico determinata non supera la percentuale delle aree di interesse ecologico dichiarate nell'ambito della superficie a seminativo totale dichiarata.

3.   Ove si constati per tre anni la mancata osservanza da parte di un beneficiario dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico stabiliti dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente al paragrafo 2 dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 16 ottobre 2017 alle domande di aiuto per il pagamento di inverdimento e alle domande uniche presentate in riferimento agli anni di domanda che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).