26.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/716 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di formulari da utilizzare per le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce che gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori che le loro autorità competenti hanno riconosciuto a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento e che dispongono di almeno un programma genetico che sia stato approvato conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che gli Stati membri rendono pubblico tale elenco.

(2)

L’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 19, paragrafo 5, e l’allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012 specificano le informazioni da includere nell’elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti.

(3)

L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che gli Stati membri includono altresì nell’elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti qualsiasi autorità competente che attui un programma genetico conformemente all’articolo 38 del medesimo regolamento.

(4)

È pertanto necessario stabilire modelli di formulari da utilizzare per la compilazione, da parte degli Stati membri, degli elenchi degli enti selezionatori per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e degli enti ibridatori per i suini ibridi riproduttori riconosciuti dalle rispettive autorità competenti in conformità al regolamento (UE) 2016/1012.

(5)

Tenuto conto del ruolo degli Stati membri nel riconoscimento di una razza quale razza a rischio di estinzione, in conformità alle definizioni di cui all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012, è necessario includere tale informazione negli elenchi degli enti selezionatori riconosciuti di cui al medesimo regolamento.

(6)

Per facilitare gli scambi commerciali di animali riproduttori e i controlli ufficiali da parte delle autorità competenti, è altresì necessario indicare, nell’elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1012, le date in cui il riconoscimento è stato concesso o revocato, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 64, paragrafo 4, del medesimo regolamento, o in cui l’approvazione di un programma genetico è stata concessa, sospesa o revocata.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 1o novembre 2018 in conformità alla data di applicazione di cui al regolamento (UE) 2016/1012.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1012 sono presentate in conformità ai modelli di formulari di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66.


ALLEGATO

I.   Enti selezionatori che tengono libri genealogici per gli animali riproduttori di razza pura

a)   Animali riproduttori di razza pura della specie bovina

Lingua ufficiale/

Stato membro

(inserire il nome)

Lingua ufficiale/

Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie bovina di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012

Lingua ufficiale/

Versione

(inserire gg.mm.aaaa)

1

2

3

4

5

6

Lingua ufficiale/

Ente selezionatore o autorità competente

Lingua ufficiale/

Programma genetico (1)

Lingua ufficiale/

Sospensione, revoca e limite di tempo

Lingua ufficiale/

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente

Recapiti

Data del riconoscimento dell’ente selezionatore

Lingua ufficiale/

Nome della razza contemplata dal programma genetico approvato

Sito web contenente informazioni sul/sui programma/i genetico/i (2)

Lingua ufficiale/

Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato

Lingua ufficiale/

Deroghe (3)

Lingua ufficiale/

Data dell’approvazione del programma genetico

(gg.mm.aaaa)

Lingua ufficiale/

Data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore (4)

Data della sospensione o della revoca dell’approvazione del programma genetico (4)

Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico (4)

Nome

Image

Image

Image

Image

www (2)

Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)

 

 

 

 

 

b)   Animali riproduttori di razza pura della specie suina

Lingua ufficiale/

Stato membro

(inserire il nome)

Lingua ufficiale/

Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie suina di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012

Lingua ufficiale/

Versione

(inserire gg.mm.aaaa)

1

2

3

4

5

6

Lingua ufficiale/

Ente selezionatore o autorità competente

Lingua ufficiale/

Programma genetico (5)

Lingua ufficiale/

Sospensione, revoca e limite di tempo

Lingua ufficiale/

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente

Recapiti

Data del riconoscimento dell’ente selezionatore

Lingua ufficiale/

Nome della razza contemplata dal programma genetico approvato

Sito web contenente informazioni sul/sui programma/i genetico/i (6)

Lingua ufficiale/

Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato

Lingua ufficiale/

Deroghe (7)

Lingua ufficiale/

Data dell’approvazione del programma genetico

(gg.mm.aaaa)

Lingua ufficiale/

Data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore (8)

Data della sospensione o della revoca dell’approvazione del programma genetico (8)

Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico (8)

Nome

Image

Image

Image

Image

www (6)

Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)

 

 

 

 

 

c)   Animali riproduttori di razza pura della specie ovina

Lingua ufficiale/

Stato membro

(inserire il nome)

Lingua ufficiale/

Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie ovina di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012

Lingua ufficiale/

Versione

(inserire gg.mm.aaaa)

1

2

3

4

5

6

Lingua ufficiale/

Ente selezionatore o autorità competente

Lingua ufficiale/

Programma genetico (9)

Lingua ufficiale/

Sospensione, revoca e limite di tempo

Lingua ufficiale/

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente

Recapiti

Data del riconoscimento dell’ente selezionatore

Lingua ufficiale/

Nome della razza contemplata dal programma genetico approvato

Sito web contenente informazioni sul/sui programma/i genetico/i (10)

Lingua ufficiale/

Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato

Lingua ufficiale/

Deroghe (11)

Lingua ufficiale/

Data dell’approvazione del programma genetico

(gg.mm.aaaa)

Lingua ufficiale/

Data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore (12)

Data della sospensione o della revoca dell’approvazione del programma genetico (12)

Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico (12)

Nome

Image

Image

Image

Image

www (10)

Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)

 

 

 

 

 

d)   Animali riproduttori di razza pura della specie caprina

Lingua ufficiale/

Stato membro

(inserire il nome)

Lingua ufficiale/

Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie caprina di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012

Lingua ufficiale/

Versione

(inserire gg.mm.aaaa)

1

2

3

4

5

6

Lingua ufficiale/

Ente selezionatore o autorità competente

Lingua ufficiale/

Programma genetico (13)

Lingua ufficiale/

Sospensione, revoca e limite di tempo

Lingua ufficiale/

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente

Recapiti

Data del riconoscimento dell’ente selezionatore

Lingua ufficiale/

Nome della razza contemplata dal programma genetico approvato

Sito web contenente informazioni sul/sui programma/i genetico/i (14)

Lingua ufficiale/

Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato

Lingua ufficiale/

Deroghe (15)

Lingua ufficiale/

Data dell’approvazione del programma genetico

(gg.mm.aaaa)

Lingua ufficiale/

Data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore (16)

Data della sospensione o della revoca dell’approvazione del programma genetico (16)

Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico (16)

Nome

Image

Image

Image

Image

www (14)

Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)

 

 

 

 

 

e)   Animali riproduttori di razza pura della specie equina

Lingua ufficiale/

Stato membro

(inserire il nome)

Lingua ufficiale/

Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie equina di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012

Lingua ufficiale/

Versione

(inserire gg.mm.aaaa)

1

2

3

4

5

6

7

Lingua ufficiale/

Ente selezionatore o autorità competente

Lingua ufficiale/

Programma genetico (17)

Lingua ufficiale/

Sospensione, revoca e limite di tempo

Lingua ufficiale/

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente

Recapiti

Data del riconoscimento dell’ente selezionatore

Lingua ufficiale/

Nome della razza contemplata dal programma genetico approvato

Sito web contenente informazioni sul/sui programma/i genetico/i (18)

Lingua ufficiale/

Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato

Lingua ufficiale/

Deroghe (19)

Lingua ufficiale/

Data dell’approvazione del programma genetico

(gg.mm.aaaa)

Lingua ufficiale/

Libro genealogico d’origine della razza (20)

Nome dell’ente selezionatore/autorità competente

Recapiti

Lingua ufficiale/

Data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore (21)

Data della sospensione o della revoca dell’approvazione del programma genetico (21)

Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico (21)

Nome

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)

 

 

 

 

Nome

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

 

II.   Enti ibridatori che tengono registri suini ibridi per i suini ibridi riproduttori

Lingua ufficiale/

Stato membro

(inserire il nome)

Lingua ufficiale/

Elenco degli enti ibridatori che attuano programmi genetici su suini ibridi riproduttori (23) di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012, riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all’articolo 4, paragrafo 3

Lingua ufficiale/

Versione

(inserire gg.mm.aaaa)

1

2

3

4

5

6

7

Lingua ufficiale/

Ente ibridatore

Lingua ufficiale/Programma genetico (24)

Lingua ufficiale/

Sospensione, revoca e limite di tempo

Lingua ufficiale/

Nome dell’ente ibridatore

Recapiti

Data del riconoscimento dell’ente ibridatore

Lingua ufficiale/

Nome delle razze, delle linee o degli incroci contemplati dal/dai programma/i genetico/i approvato/i

Sito web contenente informazioni sul/sui programma/i genetico/i (25)

Lingua ufficiale/

Territorio geografico di ciascun programma genetico attuato

Lingua ufficiale/

Data dell’approvazione del programma genetico (gg.mm.aaaa)

Lingua ufficiale/

Data della revoca del riconoscimento dell’ente ibridatore (26)

Data della sospensione o della revoca dell’approvazione del programma genetico (26)

Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico (26)

Nome della razza o della linea in purezza

Nome dell’incrocio

Nome

Image

Image

Image

Image

www (25)

Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)

 

 

 

 

 


(1)  Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.

(2)  Ove disponibile.

(3)  Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:

«1»

creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];

«2»

ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«3»

miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale del libro genealogico [allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«4»

programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.

(4)  Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A

gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B

gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C

gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«D

gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.

(5)  Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.

(6)  Ove disponibile.

(7)  Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:

«1»

creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];

«2»

ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«3»

miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale del libro genealogico [allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«4»

programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.

(8)  Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A

gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B

gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C

gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«D

gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.

(9)  Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.

(10)  Ove disponibile.

(11)  Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:

«1»

creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];

«2»

ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«3»

miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale del libro genealogico [allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«4»

programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.

(12)  Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A

gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B

gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C

gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«D

gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.

(13)  Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.

(14)  Ove disponibile.

(15)  Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:

«1»

creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];

«2»

ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«3»

miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale del libro genealogico [allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«4»

programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.

(16)  Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A

gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B

gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C

gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«D

gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.

(17)  Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.

(18)  Ove disponibile.

(19)  Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:

«1»

creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];

«2»

ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«3»

programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012;

«4»

divieto o limitazione della raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale e/o della raccolta degli ovociti per la produzione di embrioni o della raccolta degli embrioni per il trasferimento di embrioni [articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012].

(20)  Compilare se il libro genealogico è tenuto da un ente selezionatore/un’autorità competente diverso/a dall’ente selezionatore/autorità competente della colonna 1.

(21)  Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A

gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell’ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B

gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C

gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«D

gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.

(22)  Inserire il codice a 3 cifre del paese e il codice a 3 cifre della banca dati, come opportuno.

(23)  Come definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2016/1012.

(24)  Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente ibridatore.

(25)  Ove disponibile.

(26)  Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A

gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell’ente ibridatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B

gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C

gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell’approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«D

gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.