31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/492


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/592 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2016

che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Per valutare se le persone negoziano per conto proprio o prestano servizi di investimento in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse nell'Unione come attività accessoria rispetto all'attività principale, dovrebbe essere preso in considerazione il gruppo. Ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), un gruppo comprende l'impresa madre e tutte le relative imprese figlie, e include le entità domiciliate nell'Unione e in paesi terzi, a prescindere dal fatto che il gruppo abbia la sua sede principale all'interno o all'esterno dell'Unione.

(2)

La valutazione dovrebbe essere effettuata mediante due test, entrambi basati sull'attività di negoziazione delle persone del gruppo, e il calcolo dovrebbe basarsi sulla classe di attività. Il primo test dovrebbe determinare se le persone del gruppo detengono una quota significativa in relazione alle dimensioni del mercato finanziario di tale classe di attività e se devono di conseguenza ottenere un'autorizzazione in qualità di impresa di investimento. Il secondo test dovrebbe stabilire se le persone del gruppo negoziano per conto proprio o se prestano servizi di investimento in strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse in misura tanto estesa rispetto all'attività principale del gruppo che tali attività non possono essere considerate accessorie a livello di gruppo e pertanto se tali persone dovrebbero avere l'obbligo di ottenere un'autorizzazione in qualità di impresa di investimento.

(3)

Il primo test confronta il valore dell'attività di negoziazione di una persona con l'attività di negoziazione complessiva dell'Unione in base alla classe di attività per determinare la quota di mercato di tale persona. Il valore dell'attività di negoziazione dovrebbe essere determinato deducendo dal volume dell'attività di negoziazione complessiva svolta dalla persona la somma del volume delle operazioni finalizzate alla gestione della liquidità infragruppo o alla gestione dei rischi, all'attenuazione oggettivamente misurabile dei rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento della tesoreria o all'adempimento dell'obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione («operazioni privilegiate»).

(4)

Il volume dell'attività di negoziazione dovrebbe essere determinato dal valore nozionale lordo dei contratti in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse in base alla media mobile dei tre periodi annuali precedenti. Il valore complessivo del mercato dovrebbe essere determinato in base all'attività di negoziazione svolta nell'Unione in relazione a ciascuna classe di attività per cui si richiede l'esenzione, compresi i contratti negoziati presso o al di fuori di una sede di negoziazione dell'Unione.

(5)

Poiché i mercati delle merci differiscono notevolmente in termini di dimensioni, numero di partecipanti al mercato, livello di liquidità e altre caratteristiche, in relazione al test sul valore dell'attività di negoziazione si applicheranno soglie differenti alle diverse classi di attività.

(6)

Il secondo test prevede due metodi per determinare il valore dell'attività di negoziazione al fine di confrontarlo con il valore dell'attività principale svolta dal gruppo. Il test assume due forme per riflettere meglio le attività sottostanti delle persone che intendono avvalersi dell'esenzione, pur riducendo al minimo l'onere normativo e la complessità di applicazione del test. Il test sul capitale è previsto in alternativa al test sulle negoziazioni, al fine di prendere in considerazione la realtà economica di gruppi altamente eterogenei che devono valutare se le loro attività di negoziazione siano accessorie alle attività principali, compresi i gruppi che, rispetto alle loro dimensioni, effettuano investimenti di capitale significativi per la creazione di infrastrutture, strutture di trasporto e di produzione, così come investimenti non facilmente coperti sui mercati finanziari. Poiché entrambe le forme del secondo test tengono in considerazione le diverse realtà economiche sottostanti dei vari gruppi, entrambi i test costituiscono metodi parimenti idonei a determinare se l'attività di negoziazione sia accessoria all'attività principale di un particolare gruppo.

(7)

Il valore dell'attività di negoziazione impiegato nel primo metodo del secondo test è considerato un indicatore dell'attività commerciale che la persona o il gruppo svolge come attività principale. Poiché si basa su dati che devono già essere raccolti ai fini del primo test, l'applicazione di tale indicatore dovrebbe essere facile ed efficiente in termini di costi, pur essendo un elemento alla base di un test significativo.

(8)

Tale indicatore è appropriato, poiché si presume che un'entità con ragionevole avversione al rischio, come un produttore, un trasformatore o un consumatore di merci o di quote di emissioni, copra il volume dell'attività commerciale connessa alla sua attività principale con un volume equivalente di strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse. Il volume di tutta la sua attività di negoziazione in strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse misurato nel valore nozionale lordo del sottostante è pertanto un indicatore appropriato del valore dell'attività principale del gruppo. Poiché i gruppi, le cui attività principali non sono correlate alle merci o a quote di emissioni, non utilizzerebbero strumenti derivati su merci o su quote di emissioni come strumento per l'attenuazione del rischio, le loro negoziazioni in strumenti derivati su merci, in quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse non potrebbero essere considerate come copertura.

(9)

Tuttavia, il ricorso a strumenti derivati su merci ai fini dell'attenuazione del rischio non può essere considerato un indicatore perfetto di tutta l'attività commerciale che la persona o il gruppo svolge come attività principale, poiché potrebbe non prendere in considerazione altri investimenti in immobilizzazioni non correlate ai mercati degli strumenti derivati. Al fine di correggere la possibile discordanza tra le negoziazioni di un gruppo in strumenti derivati su merci e il valore effettivo della sua attività principale per quanto riguarda, in particolare, i piccoli gruppi, il primo metodo del secondo test dovrebbe prevedere un meccanismo di protezione in grado di riconoscere che, per poter essere considerata accessoria, l'attività di negoziazione svolta dalle persone all'interno del gruppo non dovrebbe inoltre superare una determinata percentuale delle soglie stabilite nel primo test per ognuna delle classi di attività pertinenti. Maggiore è la percentuale di attività speculative all'interno di tutta l'attività di negoziazione di un gruppo, minore è la soglia stabilita per il primo test.

(10)

Il meccanismo di protezione basato su un gruppo che non supera una determinata percentuale delle soglie stabilite nell'ambito del primo test per ogni classe di attività pertinente è particolarmente rilevante per gruppi molto piccoli, con una presenza complessiva trascurabile nelle negoziazioni dei relativi strumenti derivati su merci. Da una parte, è possibile che questi gruppi siano tenuti a svolgere una costosa analisi delle loro attività di negoziazione al fine di determinare se tali negoziazioni attenuino o meno il rischio, senza che il risultato ottenuto indichi in modo definitivo il carattere accessorio di tali attività. Dall'altra, tali gruppi non sono di solito in grado di effettuare il test sul capitale in alternativa al test basato sulle negoziazioni. Al fine di evitare oneri sproporzionati per questi gruppi, è opportuno che si considerino di carattere accessorio, rispetto all'attività principale, le relative attività di negoziazione per ogni classe di attività pertinente che siano pari a meno di un quinto della soglia stabilita per il primo test. Tuttavia, è possibile che il primo metodo del secondo test non fornisca una misura adeguata dell'attività principale delle persone che effettuano investimenti di capitale significativi, rispetto alle loro dimensioni, per la creazione di infrastrutture e strutture di trasporto e di produzione. Tale metodo, inoltre, non riconosce gli investimenti che non possono essere coperti sui mercati finanziari. È pertanto necessario che il secondo test preveda un secondo metodo che utilizzi una metrica basata sul capitale per rilevare il carattere accessorio di tale attività di negoziazione rispetto all'attività principale del gruppo.

(11)

Il secondo metodo del secondo test utilizza come indicatore del valore delle attività accessorie svolte dalle persone di un gruppo il capitale stimato di cui un gruppo non finanziario dovrebbe disporre per fronteggiare il rischio di mercato inerente alle sue posizioni derivanti dalle negoziazioni in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse, diverse da quelle relative alle operazioni privilegiate. Lo schema messo a punto con il patrocinio del Comitato di Basilea e attuato nell'Unione mediante la direttiva sui requisiti patrimoniali viene utilizzato per applicare una ponderazione proporzionata del capitale nozionale alle posizioni. Nel contesto di tale schema, la posizione netta in uno strumento derivato su merci, una quota di emissioni o uno strumento derivato sulle stesse verrà determinata compensando le posizioni lunghe e corte di un particolare tipo di contratto di strumenti derivati su merci, quote di emissioni o contratto derivato sulle stesse, come un contratto future, un contratto di opzione, un contratto forward o warrant. Nel determinare la posizione netta, la compensazione dovrebbe avvenire a prescindere dal luogo in cui viene negoziato il contratto, dalla controparte o dalla scadenza. La posizione lorda in uno dei relativi strumenti derivati su merci, contratti di quote di emissioni o contratti di derivati sulle stesse dovrebbe, d'altro canto, essere calcolata aggiungendo le posizioni nette dei tipi di contratti correlati a una particolare merce ovvero a una quota di emissione o a un derivato sulle stesse. In questo contesto, le posizioni nette di un particolare tipo di contratto di strumenti derivati su merci, di quote di emissioni o di contratto derivato sulle stesse non dovrebbero compensarsi tra di loro.

(12)

In base al secondo metodo del secondo test, l'importo del capitale stimato di un gruppo viene quindi confrontato con l'importo effettivo del capitale impiegato dal gruppo stesso, importo che dovrebbe riflettere il valore della sua attività principale. Il capitale impiegato è calcolato in base alle attività totali del gruppo meno il suo debito corrente. Il debito corrente dovrebbe includere i debiti in scadenza entro dodici mesi.

(13)

La logica dei test sulle attività accessorie consiste nel verificare se le persone di un gruppo che non sono autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE debbano richiedere un'autorizzazione in ragione del valore relativo o assoluto delle loro attività in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse. I test sulle attività accessorie determinano quindi il valore delle attività in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse che le persone di un gruppo possono svolgere senza l'autorizzazione di cui alla direttiva 2014/65/UE, poiché tali attività sono accessorie all'attività principale del gruppo. Pertanto, al fine di valutare il valore delle attività effettivamente accessorie svolte da membri non autorizzati del gruppo, è appropriato calcolare tale valore applicando criteri che escludono l'attività svolta dai membri del gruppo che sono autorizzati ai sensi della direttiva.

(14)

Per consentire ai partecipanti al mercato di pianificare e gestire la loro attività in modo ragionevole, tenendo anche conto dell'andamento stagionale, il calcolo dei test che stabiliscono quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale dovrebbe basarsi su un periodo di tre anni. Pertanto, le entità dovrebbero effettuare ogni anno la valutazione dell'eventuale superamento di una delle due soglie, calcolando la media mobile semplice su tre anni, al fine di presentare la relativa comunicazione annuale all'autorità competente. Tale obbligo non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'autorità competente di richiedere in qualsiasi momento alla persona interessata una relazione concernente la logica secondo cui la propria attività viene considerata accessoria all'attività principale ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), punti i) e ii), della direttiva 2014/65/UE.

(15)

Le operazioni per cui è oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento della tesoreria e le operazioni infragruppo dovrebbero essere considerate in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tuttavia, in relazione alle operazioni in strumenti derivati per cui è oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria, il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 (4) della Commissione fa riferimento solo ai derivati non negoziati sui mercati regolamentati, mentre l'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE riguarda i derivati negoziati nelle sedi di negoziazione. Il presente regolamento, pertanto, dovrebbe prendere in considerazione anche i derivati negoziati su mercati regolamentati in relazione alle operazioni per cui si ritiene oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria.

(16)

In alcuni casi, è possibile che non si riesca a coprire un rischio commerciale mediante un contratto di strumenti derivati su merci direttamente correlato, che abbia cioè esattamente lo stesso sottostante e la stessa data di regolamento del rischio coperto. In queste situazioni, per coprire la sua esposizione la persona può utilizzare una copertura indiretta (proxy hedging) ricorrendo a uno strumento strettamente correlato, ad esempio uno strumento con un sottostante diverso ma molto simile in termini di comportamento economico. Inoltre, le persone che sottoscrivono contratti di strumenti derivati su merci per coprire un rischio in relazione ai rischi complessivi propri o del gruppo possono ricorrere ad operazioni di macrocopertura o di copertura del portafoglio. Tali contratti di strumenti derivati su merci di macrocopertura, copertura del portafoglio o copertura indiretta possono costituire forme di copertura ai sensi del presente regolamento.

(17)

Quando una persona, nell'eseguire il test sulle attività accessorie, utilizza una macrocopertura o una copertura del portafoglio, è possibile che non si riesca a stabilire un legame diretto tra una specifica operazione in uno strumento derivato su merci e un rischio specifico direttamente correlato alle attività commerciali e di finanziamento della tesoreria intraprese per coprirlo. I rischi direttamente correlati alle attività commerciali e di finanziamento della tesoreria possono essere complessi e coinvolgere ad esempio più mercati geografici, prodotti, orizzonti temporali o entità. Il portafoglio di contratti di strumenti derivati su merci stipulati al fine di attenuare tali rischi può derivare da sistemi di gestione del rischio complessi. In tali casi, i sistemi di gestione del rischio dovrebbero impedire che le operazioni non di copertura vengano classificate come copertura e fornire una visione del portafoglio di copertura sufficientemente disaggregata da permettere l'identificazione e il conteggio dei componenti speculativi ai fini delle soglie. Le posizioni non dovrebbero essere considerate in grado di attenuare i rischi correlati all'attività commerciale solo perché parte di un portafoglio finalizzato in generale alla riduzione del rischio.

(18)

Il rischio può evolvere nel tempo e, perché possano adattarsi a tale evoluzione, è possibile che gli strumenti derivati su merci o su quote di emissioni sottoscritti inizialmente per attenuare il rischio derivante dall'attività commerciale debbano essere compensati mediante il ricorso a ulteriori contratti di strumenti derivati su merci o quote di emissioni. Di conseguenza, un rischio può essere coperto da una combinazione di contratti di strumenti derivati su merci o quote di emissioni, compresi contratti di strumenti derivati su merci di compensazione che liquidano i contratti di strumenti derivati su merci ormai slegati dal rischio risultante dall'attività commerciale. Inoltre, l'evoluzione di un rischio fronteggiato mediante l'apertura di una posizione in strumenti derivati su merci o quote di emissioni finalizzati ad attenuare tale rischio non dovrebbe successivamente portare alla rivalutazione di tale posizione, poiché, ab inizio, non si tratta di un'operazione privilegiata.

(19)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(20)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(21)

Per ragioni di coerenza e al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni di cui al presente regolamento e le correlate disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Applicazione delle soglie

Le attività delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1), lettera j), punti i) e ii), della direttiva 2014/65/UE sono considerate accessorie all'attività principale del gruppo se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2 e se costituiscono una minoranza delle attività svolte a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 2

Soglia complessiva di mercato

1.   Il valore delle attività di cui all'articolo 1 calcolato ai sensi del paragrafo 2, diviso per l'attività di negoziazione complessiva del mercato calcolata ai sensi del paragrafo 3, è inferiore, in ognuna delle seguenti classi di attività, ai seguenti valori:

a)

4 % in relazione ai derivati su metalli;

b)

3 % in relazione ai derivati su petrolio e prodotti petroliferi;

c)

10 % in relazione ai derivati sul carbone;

d)

3 % in relazione ai derivati sul gas;

e)

6 % in relazione ai derivati sull'energia;

f)

4 % in relazione ai derivati sui prodotti agricoli;

g)

15 % in relazione ai derivati su altre merci, compresi trasporti e merci di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE;

h)

20 % in relazione alle quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse.

2.   Il valore delle attività di cui all'articolo 1 svolte nell'Unione da una persona operante in un gruppo in ciascuna delle classi di attività di cui al paragrafo 1 è calcolato aggregando il valore nozionale lordo di tutti i contratti della classe di attività pertinente di cui tale persona è parte.

L'aggregazione di cui al primo comma non include i contratti risultanti dalle operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, quinto comma, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/65/UE o i contratti in cui la persona del gruppo che ne è parte è autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE o della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

3.   L'attività di negoziazione complessiva del mercato in ogni classe di attività di cui al paragrafo 1 è calcolata aggregando il valore nozionale lordo di tutti i contratti non negoziati in una sede di negoziazione che rientrano nella classe di attività pertinente di cui sia parte qualsiasi persona situata nell'Unione e di qualsiasi altro contratto di tale classe di attività che sia negoziato in una sede di negoziazione situata nell'Unione durante il relativo periodo contabile annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

4.   I valori aggregati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono denominati in EUR.

Articolo 3

Soglia dell'attività principale

1.   Le attività di cui all'articolo 1 costituiscono una minoranza delle attività del gruppo qualora soddisfino una delle seguenti condizioni:

a)

il valore di tali attività calcolate ai sensi del paragrafo 3, primo comma, non supera il 10 % del valore totale dell'attività di negoziazione del gruppo calcolato ai sensi del paragrafo 3, secondo comma;

b)

il capitale stimato impiegato per svolgere le attività calcolate ai sensi dei paragrafi da 5 a 7 non supera il 10 % del capitale impiegato a livello di gruppo per lo svolgimento dell'attività principale calcolata ai sensi del paragrafo 9.

2.   Le deroghe applicabili al paragrafo 1, lettera a), sono le seguenti:

a)

laddove il valore delle attività di cui all'articolo 1, calcolato ai sensi del paragrafo 3, primo comma, superi il 10 % ma sia inferiore al 50 % del valore totale dell'attività di negoziazione del gruppo calcolato ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, le attività accessorie costituiscono una minoranza delle attività a livello di gruppo solo nel caso in cui il valore delle attività di negoziazione per ciascuna delle classi di attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sia inferiore al 50 % della soglia stabilita dall'articolo 2, paragrafo 1, per ognuna delle classi di attività pertinenti;

b)

laddove il valore delle attività di negoziazione, calcolato ai sensi del paragrafo 3, primo comma, sia pari o superiore al 50 % del valore totale delle attività di negoziazione del gruppo, calcolato ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, le attività accessorie costituiscono una minoranza delle attività a livello di gruppo solo nel caso in cui il valore dell'attività di negoziazione per ciascuna delle classi di attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sia inferiore al 20 % della soglia stabilita dall'articolo 2, paragrafo 1, per ognuna delle classi di attività pertinenti.

3.   Il valore delle attività di cui all'articolo 1 svolte da una persona all'interno di un gruppo viene calcolato aggregando il valore delle attività svolte da tale persona in relazione a tutte le classi di attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, conformemente agli stessi criteri di calcolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Il valore totale dell'attività di negoziazione del gruppo viene calcolato aggregando il valore nozionale lordo di tutti i contratti in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse di cui fanno parte le persone del gruppo stesso.

4.   L'aggregazione di cui al paragrafo 3, primo comma, non include i contratti in cui la persona del gruppo che ne fa parte è autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE o della direttiva 2013/36/UE.

5.   Il capitale stimato, impiegato per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, è costituito dalla somma di quanto segue:

a)

il 15 % di ogni posizione netta, lunga o corta, moltiplicato per il prezzo dello strumento derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulle stesse;

b)

il 3 % della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicato per il prezzo dello strumento derivato su merci, della quota di emissioni o degli strumenti derivati sulle stesse.

6.   Ai fini del paragrafo 5, lettera a), la posizione netta in uno strumento derivato su merci, in una quota di emissioni o in uno strumento derivato sulle stesse viene determinata compensando le posizioni lunghe e corte:

a)

in ogni tipo di contratto di strumenti derivati su merci avente come sottostante una particolare merce, al fine di calcolare la posizione netta per ogni tipo di contratto avente tale merce come sottostante;

b)

in un contratto su quote di emissioni al fine di calcolare la posizione netta di tale contratto oppure

c)

in ogni tipo di contratto di strumenti derivati su quote di emissioni al fine di calcolare la posizione netta di ciascun tipo di contratto.

Ai fini del paragrafo 5, lettera a), le posizioni nette in diversi tipi di contratti aventi la stessa merce come sottostante o in diversi tipi di contratti di derivati aventi la stessa quota di emissioni come sottostante possono compensarsi tra di loro.

7.   Ai fini del paragrafo 5, lettera b), la posizione lorda in uno strumento derivato su merci, in una quota di emissioni o in un contratto derivato sulle stesse viene determinata calcolando la somma dei valori assoluti delle posizioni nette per tipo di contratto avente una particolare merce come sottostante, per contratto di quote di emissioni o per tipo di contratto avente una particolare quota di emissioni come sottostante.

Ai fini del paragrafo 5, lettera b), le posizioni nette in diversi tipi di contratti di derivati aventi la stessa merce come sottostante o in diversi tipi di contratti di derivati aventi la stessa quota di emissioni come sottostante non possono compensarsi tra di loro.

8.   Il calcolo del capitale stimato non include le posizioni risultanti dalle operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, quinto comma, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/65/UE.

9.   Il capitale impiegato per svolgere l'attività principale di un gruppo è costituito dalla somma delle attività totali del gruppo meno il debito a breve termine iscritto nel bilancio consolidato del gruppo al termine del relativo periodo annuale di calcolo. Ai fini della prima frase, per debito a breve termine si intende un debito con scadenza inferiore a 12 mesi.

10.   I valori risultanti dai calcoli di cui al presente articolo sono denominati in EUR.

Articolo 4

Procedura di calcolo

1.   Il calcolo del valore delle attività di negoziazione e del capitale di cui agli articoli 2 e 3 si basa sulla media semplice delle attività di negoziazione giornaliere o del capitale stimato destinato a tali attività di negoziazione durante i tre periodi annuali di calcolo precedenti la data del calcolo. I calcoli vengono effettuati annualmente nel primo trimestre dell'anno di calendario che segue un periodo annuale di calcolo.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per periodo annuale di calcolo si intende un periodo che inizia il 1o gennaio di un determinato anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

3.   Ai fini del paragrafo 1, il calcolo del valore delle attività di negoziazione o del capitale stimato destinato alle attività di negoziazione effettuato nel 2018 tiene conto dei tre periodi annuali di calcolo precedenti, a partire dal 1o gennaio 2015, 1o gennaio 2016 e 1o gennaio 2017; il calcolo effettuato nel 2019 tiene conto dei tre periodi annuali di calcolo precedenti, a partire dal 1o gennaio 2016, 1o gennaio 2017 e 1o gennaio 2018.

4.   In deroga al paragrafo 3, il periodo di riferimento per il calcolo delle attività di negoziazione giornaliere o del capitale stimato destinato a tali attività di negoziazione riguarda solo il periodo annuale di calcolo più recente qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

calo di oltre il 10 % delle attività di negoziazione giornaliere o del capitale stimato destinato a tali attività di negoziazione confrontando il primo dei tre periodi annuali di calcolo precedenti con il periodo annuale di calcolo più recente e

b)

le attività di negoziazione giornaliere o il capitale stimato destinato a tali attività di negoziazione nel periodo più recente tra i tre periodi annuali di calcolo sono inferiori rispetto ai due periodi di calcolo precedenti.

Articolo 5

Operazioni di riduzione dei rischi

1.   Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 4, quinto comma, lettera b), della direttiva 2014/65/UE, la capacità di un'operazione in strumenti derivati di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o all'attività di finanziamento di tesoreria è oggettivamente misurabile quando viene soddisfatto uno o più dei seguenti criteri:

a)

l'operazione riduce i rischi derivanti dalla possibile variazione del valore di attività, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività che la persona o il suo gruppo possiede, produce, fabbrica, trasforma, fornisce, acquista, commercializza, noleggia, vende o assume ovvero che prevede ragionevolmente di possedere, produrre, fabbricare, trasformare, fornire, acquistare, commercializzare, noleggiare, vendere o assumere nel normale svolgimento della sua attività;

b)

l'operazione copre i rischi derivanti dal possibile impatto indiretto sul valore di attività, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività di cui alla lettera a), derivante dalla fluttuazione di tassi di interesse, tassi di inflazione, tassi di cambio o rischio di credito;

c)

l'operazione costituisce un contratto di copertura in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

2.   Ai fini del paragrafo 1, un'operazione di riduzione dei rischi, considerata in sé o in combinazione con altri strumenti derivati, è un'operazione per la quale un'entità non finanziaria:

a)

descrive i seguenti aspetti nelle sue politiche interne:

i)

i tipi di contratti di strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse inclusi nei portafogli utilizzati per l'attenuazione dei rischi direttamente correlati all'attività commerciale o all'attività di finanziamento di tesoreria e i relativi criteri di idoneità;

ii)

il collegamento tra il portafoglio e i rischi che esso ha lo scopo di attenuare;

iii)

le misure adottate per garantire che le operazioni riguardanti tali contratti non abbiano altro scopo se non la copertura dei rischi direttamente legati all'attività commerciale o all'attività di finanziamento di tesoreria dell'entità non finanziaria e che qualsiasi operazione avente scopo diverso possa essere chiaramente identificata;

b)

è in grado di fornire una visione sufficientemente disaggregata dei portafogli in termini di classe di strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse, merce sottostante, orizzonte temporale e altri fattori rilevanti.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(3)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(7)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).