31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/193


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/580 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2016

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

I gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero essere liberi di determinare le modalità di tenuta delle registrazioni dei dati pertinenti a tutti gli ordini relativi a strumenti finanziari. Tuttavia, al fine di poter raccogliere, raffrontare e analizzare in modo efficace ed efficiente i dati rilevanti dell'ordine a fini di monitoraggio del mercato, occorre che tali informazioni siano messe a disposizione delle autorità competenti utilizzando norme e formati uniformi allorché un'autorità competente richieda tali informazioni a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014.

(2)

Per garantire chiarezza, certezza giuridica e per evitare la doppia archiviazione delle stesse informazioni, il presente regolamento dovrebbe disciplinare tutti gli elementi dei dati relativi agli ordini, compresi i dettagli che devono essere comunicati ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 3.

(3)

Al fine di rilevare e accertare in modo efficace potenziali o tentati abusi di mercato, le autorità competenti devono individuare prontamente le persone e le entità che possono avere un ruolo significativo nella procedura relativa all'ordine, compresi i membri o partecipanti delle sedi di negoziazione, le entità responsabili delle decisioni di investimento e di esecuzione, i broker non esecutivi e i clienti per conto dei quali gli ordini vengono avviati. Di conseguenza i gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero conservare le designazioni di tali parti.

(4)

Per consentire alle autorità competenti di identificare più efficacemente modalità sospette di comportamenti potenzialmente abusivi da parte di un cliente, anche nel caso in cui il cliente operi tramite una serie di imprese di investimento, i gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero registrare l'identità dei clienti per conto dei quali i loro membri o partecipanti hanno immesso l'ordine. I gestori dovrebbero identificare tali clienti con un identificativo unico per consentire di individuare più agevolmente tali persone in modo certo ed efficiente, e quindi di analizzare più agevolmente in modo efficace potenziali abusi di mercato in cui i clienti potrebbero essere coinvolti.

(5)

I gestori delle sedi di negoziazione non dovrebbero essere tenuti a registrare i dati identificativi di tutti i clienti della catena di negoziazione, ma solo quelli del cliente per conto del quale il membro o partecipante ha immesso l'ordine.

(6)

È importante individuare le strategie di market making o attività analoghe per poter rilevare in modo efficiente le manipolazioni del mercato. Le competenti autorità possono così distinguere il flusso di ordini proveniente da un'impresa di investimento che agisce sulla base di condizioni prestabilite dall'emittente dello strumento oggetto dell'ordine o dalla sede di negoziazione in cui l'ordine è immesso dal flusso di ordini proveniente da un'impresa di investimento che agisce per proprio conto o a discrezione del suo cliente.

(7)

Dovrebbe essere conservata la registrazione della data e dell'ora esatta nonché dei dettagli di ogni immissione, modifica, cancellazione, rifiuto ed esecuzione di un ordine. Ciò consente di monitorare le variazioni dell'ordine durante tutto il suo ciclo di vita, che possono essere importanti nella rilevazione e valutazione di potenziali manipolazioni del mercato e di comportamenti anticipativi.

(8)

Per garantire un quadro preciso e completo del book di negoziazione di una sede di negoziazione, le autorità competenti necessitano di informazioni sulle sessioni di negoziazione nelle quali vengono negoziati strumenti finanziari. Tali informazioni possono essere utilizzate in particolare per stabilire l'inizio e la fine dei periodi d'asta o della negoziazione continua e se gli ordini causano interruttori di circuito non programmati. Tali informazioni sono inoltre necessarie per individuare le modalità di interazione degli ordini, in particolare quando le sessioni terminano in periodi casuali come nel caso delle aste. Nell'analisi dell'eventuale manipolazione delle aste sarebbero inoltre utili informazioni sui prezzi e i volumi indicativi dell'uncrossing. Poiché un singolo ordine può incidere o sul prezzo di uncrossing dell'asta, sul volume di uncrossing dell'asta o su entrambi, le autorità competenti devono conoscere l'impatto di ciascun ordine su questi valori. Senza tale informazione sarebbe difficile individuare quale ordine ha avuto incidenza su tali valori. Inoltre, a ogni evento rilevante dovrebbe essere assegnato un numero sequenziale per determinare la sequenza degli eventi quando due o più eventi si verificano nello stesso momento.

(9)

La specificazione della posizione degli ordini in un book di negoziazione consente di ricostruire il book stesso e di analizzare la sequenza di esecuzione degli ordini, che è un elemento importante della sorveglianza degli abusi di mercato. La posizione assegnata a un ordine dipende dalle modalità con cui il sistema di negoziazione stabilisce la priorità. I gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero perciò assegnare la priorità degli ordini e conservare i relativi dettagli secondo il metodo della priorità prezzo-visibilità-tempo o della priorità dimensione-tempo.

(10)

Per consentire il monitoraggio efficace del mercato, è necessario poter collegare gli ordini alle corrispondenti operazioni. Di conseguenza i gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero conservare i codici identificativi distintivi dell'operazione che collegano gli ordini alle operazioni.

(11)

I gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero, per ciascun ordine ricevuto, registrare e conservare, secondo le proprie classificazioni, il tipo di ordine e le relative istruzioni specifiche che, insieme, determinano il modo in cui i loro motori di confronto (matching engine) devono trattare ciascun ordine. Tali informazioni dettagliate sono essenziali affinché le autorità competenti siano in grado di monitorare, nel quadro della sorveglianza degli abusi di mercato, l'attività di negoziazione di un determinato book di negoziazione di una sede di negoziazione e, in particolare, di replicare le modalità di comportamento di ciascun ordine all'interno del book di negoziazione. Tuttavia, date l'ampia gamma di nuovi tipi di ordine esistenti e potenziali concepiti dai gestori delle sedi di negoziazione e le tecnicità specifiche ad essi connesse, può darsi che la conservazione di tali informazioni dettagliate secondo il sistema di classificazione interna dei gestori non consenta attualmente alle autorità competenti di replicare in modo coerente l'attività del book di negoziazione di tutte le sedi di negoziazione. Perciò, affinché le autorità competenti siano in condizione di localizzare esattamente ciascun ordine all'interno del book di negoziazione, i gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero anche classificare ciascun ordine ricevuto o come ordine con limite di prezzo ove l'ordine sia negoziabile o come ordine stop ove l'ordine diventi negoziabile solo con la realizzazione di un evento di prezzo predeterminato.

(12)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.

(13)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(14)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Portata, standard e formato dei dati rilevanti dell'ordine

1.   I gestori delle sedi di negoziazione tengono a disposizione della rispettiva autorità competente i dettagli di ciascun ordine immesso nei propri sistemi di cui agli articoli da 2 a 13 specificati nella seconda e terza colonna della tabella 2 dell'allegato nella misura in cui si riferiscono all'ordine in questione.

2.   Ove le autorità competenti richiedano qualsivoglia dettaglio di cui al paragrafo 1 conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori delle sedi di negoziazione forniscono tali dettagli utilizzando gli standard e i formati prescritti nella quarta colonna della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Identificazione delle parti rilevanti

1.   Per tutti gli ordini, i gestori delle sedi di negoziazione conservano le registrazioni delle seguenti informazioni:

(a)

il membro o partecipante della sede di negoziazione che ha immesso l'ordine nella sede di negoziazione, identificato come specificato nel campo 1 della tabella 2 dell'allegato;

(b)

la persona o l'algoritmo informatico all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione nella quale è stato immesso un ordine che è responsabile della decisione di investimento relativa all'ordine, identificati come specificato nel campo 4 della tabella 2 dell'allegato;

(c)

la persona o l'algoritmo informatico all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione che è responsabile dell'esecuzione dell'ordine, identificati come specificato nel campo 5 della tabella 2 dell'allegato;

(d)

il membro o partecipante della sede di negoziazione che ha inoltrato l'ordine per conto e a nome di un altro membro o partecipante della sede di negoziazione, identificato come broker non esecutivo come specificato nel campo 6 della tabella 2 dell'allegato;

(e)

il cliente per conto del quale il membro o partecipante della sede di negoziazione ha immesso l'ordine nella sede di negoziazione, identificato come specificato nel campo 3 della tabella 2 dell'allegato.

2.   Qualora un membro o partecipante o cliente della sede di negoziazione sia autorizzato dalla legislazione di uno Stato membro ad assegnare un ordine al proprio cliente previa immissione dell'ordine nella sede di negoziazione e al momento dell'immissione dell'ordine nella sede di negoziazione non abbia ancora assegnato l'ordine al proprio cliente, tale ordine è identificato come specificato nel campo 3 della tabella 2 dell'allegato.

3.   Qualora diversi ordini siano immessi insieme nella sede di negoziazione come ordine aggregato, l'ordine aggregato è identificato come specificato nel campo 3 della tabella 2 dell'allegato.

Articolo 3

Capacità di negoziazione dei membri o partecipanti della sede di negoziazione e attività di fornitura di liquidità

1.   La capacità di negoziazione nella quale il membro o partecipante della sede di negoziazione immette un ordine è descritta come specificato nel campo 7 della tabella 2 dell'allegato.

2.   Sono identificati come specificato nel campo 8 della tabella 2 dell'allegato gli ordini seguenti:

a)

un ordine immesso in una sede di negoziazione da un membro o partecipante nell'ambito di una strategia di market making ai sensi degli articoli 17 e 48 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

b)

un ordine immesso in una sede di negoziazione da un membro o partecipante nell'ambito di qualsivoglia altra attività di fornitura di liquidità svolta sulla base di condizioni prestabilite dall'emittente dello strumento oggetto dell'ordine o da tale sede di negoziazione.

Articolo 4

Registrazione della data e dell'ora

1.   I gestori delle sedi di negoziazione conservano la registrazione della data e dell'ora del verificarsi di ciascun evento elencato nel campo 21 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento con il grado di precisione specificato dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione (4), come specificato nel campo 9 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento. Tranne che per la registrazione della data e dell'ora del rifiuto di ordini da parte dei sistemi della sede di negoziazione, tutti gli eventi di cui al campo 21 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento sono registrati utilizzando gli orologi utilizzati dai motori di confronto delle sedi di negoziazione.

2.   I gestori delle sedi di negoziazione conservano la registrazione della data e dell'ora per ciascun elemento dei dati elencato nei campi 49, 50 e 51 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento, con il grado di precisione specificato dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574.

Articolo 5

Periodo di validità e restrizioni relative agli ordini

1.   I gestori delle sedi di negoziazione tengono la registrazione dei periodi di validità e delle restrizioni relative agli ordini di cui ai campi 10 e 11 della tabella 2 dell'allegato.

2.   Le registrazioni delle date e delle ore dei periodi di validità sono conservate come specificato nel campo 12 della tabella 2 dell'allegato per ciascun periodo di validità.

Articolo 6

Numero prioritario e sequenziale

1.   I gestori delle sedi di negoziazione che gestiscono sistemi di negoziazione secondo l'ordine prioritario prezzo-visibilità-tempo conservano la registrazione della marcatura temporale prioritaria per tutti gli ordini come specificato nel campo 13 della tabella 2 dell'allegato. La marcatura temporale prioritaria è conservata con lo stesso grado di precisione specificato all'articolo 4, paragrafo 1.

2.   I gestori delle sedi di negoziazione che gestiscono sistemi di negoziazione secondo l'ordine prioritario dimensione-tempo conservano la registrazione dei quantitativi che determinano la priorità degli ordini come specificato nel campo 14 della tabella 2 dell'allegato nonché la marcatura temporale prioritaria di cui al paragrafo 1.

3.   I gestori delle sedi di negoziazione che utilizzano un sistema combinato di ordine prioritario prezzo-visibilità-tempo e dimensione-tempo ed espongono gli ordini nel loro book di negoziazione in ordine di priorità temporale si conformano al paragrafo 1.

4.   I gestori delle sedi di negoziazione che utilizzano un sistema combinato di ordine prioritario prezzo-visibilità-tempo e dimensione-tempo ed espongono gli ordini nel loro book di negoziazione in ordine di priorità dimensione-tempo si conformano al paragrafo 2.

5.   I gestori delle sedi di negoziazione assegnano e conservano un numero sequenziale per tutti gli eventi come specificato nel campo 15 della tabella 2 dell'allegato.

Articolo 7

Codice identificativo degli ordini relativi a strumenti finanziari

1.   I gestori delle sedi di negoziazione conservano un codice identificativo individuale per ciascun ordine come specificato nel campo 20 della tabella 2 dell'allegato. Il codice identificativo è unico per book di negoziazione, giorno di negoziazione e strumento finanziario. Esso si applica dal momento in cui il gestore della sede di negoziazione riceve l'ordine fino a quando l'ordine è rimosso dal book di negoziazione. Il codice identificativo si applica anche agli ordini respinti a prescindere dal motivo del rifiuto.

2.   Il gestore della sede di negoziazione conserva i dettagli rilevanti degli ordini strategici con funzionalità implicita (strategy orders with implied functionality — SOIF) che sono divulgati al pubblico come specificato nell'allegato. Il campo 33 della tabella 2 dell'allegato comprende l'indicazione che l'ordine è un ordine implicito.

Una volta eseguito un SOIF, i relativi dettagli sono conservati dal gestore della sede di negoziazione come specificato nell'allegato.

Una volta eseguito un SOIF, è indicato un codice identificativo dell'ordine collegato alla strategia utilizzando lo stesso codice identificativo per tutti gli ordini collegati a quella determinata strategia. Il codice identificativo dell'ordine collegato alla strategia è indicato come specificato nel campo 46 della tabella 2 dell'allegato.

3.   Gli ordini immessi in una sede di negoziazione con possibilità di strategia di inoltro (routing) sono contrassegnati da tale sede di negoziazione con l'indicazione «routed» come specificato nel campo 33 della tabella 2 dell'allegato allorché sono inoltrati verso un'altra sede di negoziazione. Gli ordini immessi in una sede di negoziazione con possibilità di strategia di inoltro conservano lo stesso codice identificativo per tutto il loro ciclo di vita, indipendentemente dal fatto che eventuali quantitativi residui vengano ricollocati sul book di negoziazione di inserimento.

Articolo 8

Eventi che incidono sugli ordini relativi a strumenti finanziari

I gestori delle sedi di negoziazione conservano la registrazione dei dettagli di cui al campo 21 della tabella 2 dell'allegato in relazione ai nuovi ordini.

Articolo 9

Tipo di ordine relativo a strumenti finanziari

1.   I gestori delle sedi di negoziazione conservano per ciascun ordine ricevuto la registrazione del tipo di ordine secondo la propria classificazione come specificato nel campo 22 della tabella 2 dell'allegato.

2.   I gestori delle sedi di negoziazione classificano ciascun ordine ricevuto o come ordine con limite di prezzo o come ordine stop, come specificato nel campo 23 della tabella 2 dell'allegato.

Articolo 10

Prezzi relativi agli ordini

I gestori delle sedi di negoziazione conservano la registrazione di tutti i dettagli del prezzo di cui alla sezione I della tabella 2 dell'allegato nella misura in cui si riferiscono agli ordini.

Articolo 11

Istruzioni relative all'ordine

I gestori delle sedi di negoziazione conservano le registrazioni di tutte le istruzioni ricevute per ciascun ordine come specificato nella sezione J della tabella 2 dell'allegato.

Articolo 12

Codice identificativo dell'operazione della sede di negoziazione

I gestori delle sedi di negoziazione conservano un codice identificativo individuale di ciascuna operazione risultante dall'esecuzione integrale o parziale di un ordine come specificato nel campo 48 della tabella 2 dell'allegato.

Articolo 13

Fasi di negoziazione, prezzo e volume indicativo d'asta

1.   I gestori delle sedi di negoziazione conservano la registrazione dei dettagli dell'ordine come specificato nella sezione K della tabella 2 dell'allegato.

2.   Qualora le autorità competenti richiedano i dettagli di cui alla sezione K ai sensi dell'articolo 1, i dettagli di cui al campo 9 e ai campi da 15 a 18 della tabella 2 dell'allegato sono anch'essi considerati dettagli riguardanti l'ordine oggetto di tale richiesta.

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016., che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (cfr. pag. 148 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Tabella 1

Legenda della tabella 2

SIMBOLO

TIPO DI DATI

DEFINIZIONE

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Testo libero.

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601

Data e ora nel formato seguente:

AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ.

«AAAÀ» indica l'anno;

«MM» indica il mese;

«GG» indica il giorno;

«T» indica che va inserita la lettera «T»;

«hh» indica l'ora;

«mm» indica il minuto;

«ss.dddddd» indica il secondo e la relativa frazione;

«Z» indica l'ora UTC.

Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).

{DATEFORMAT}

Formato della data secondo ISO 8601

Le date sono indicate con il formato seguente:

AAAA-MM-GG.

{DECIMAL-n/m}

Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali

Campo numerico per valori sia positivi sia negativi.

il simbolo del decimale è «.» (punto);

i numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno);

i valori sono arrotondati e non troncati.

{INTEGER-n}

Numero intero fino a n cifre in totale

Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi.

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166.

{LEI}

20 caratteri alfanumerici

Identificativo della persona giuridica secondo ISO 17442.

{MIC}

4 caratteri alfanumerici

Identificativo del mercato secondo ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 caratteri alfanumerici

L'identificativo di cui all'articolo 6 e all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (1).


Tabella 2

Informazioni sugli ordini

N.

Campo

Contenuto delle informazioni sugli ordini che devono essere tenute a disposizione dell'autorità competente

Standard e formati delle informazioni sugli ordini da utilizzare quando si forniscono, su richiesta, i dati rilevanti degli ordini all'autorità competente

Sezione A — Identificazione delle parti rilevanti

1

Identificazione dell'entità che ha immesso l'ordine

Identità del membro o partecipante della sede di negoziazione. In caso di accesso elettronico diretto (DEA) l'identità è quella del fornitore di tale accesso.

{LEI}

2

Accesso elettronico diretto (DEA)

Replace: «true» (vero) quando l'ordine è stato immesso nella sede di negoziazione utilizzando l'accesso elettronico diretto quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41), della direttiva 2014/65/UE.

Replace: «false» (falso) quando l'ordine non è stato immesso nella sede di negoziazione utilizzando l'accesso elettronico diretto quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41), della direttiva 2014/65/UE.

Replace: «true»

Replace: «false»

3

Codice identificativo del cliente

Codice utilizzato per identificare il cliente del membro o partecipante della sede di negoziazione. In caso di accesso elettronico diretto si deve utilizzare il codice dell'utente dell'accesso elettronico diretto.

Se il cliente è una persona giuridica, si deve utilizzare il codice LEI del cliente.

Se il cliente non è una persona giuridica, si deve utilizzare il {NATIONAL_ID}.

Gli ordini aggregati (aggregated orders) devono essere contrassegnati con AGGR come specificato all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento.

Le assegnazioni pendenti (pending allocations) devono essere contrassegnate con PNAL come specificato all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.

Questo campo va lasciato vuoto solo se il membro o partecipante della sede di negoziazione non ha clienti.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

«AGGR» — aggregated orders

«PNAL» — pending allocations

4

Decisione di investimento all'interno dell'impresa

Codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione che è responsabile della decisione di investimento conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/590.

Se una persona fisica all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione è responsabile della decisione di investimento, la persona responsabile o che ha la responsabilità primaria della decisione di investimento è identificata con il {NATIONAL_ID}

Se il responsabile della decisione di investimento è stato un algoritmo, il campo è compilato conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/590.

Questo campo va lasciato vuoto se la decisione di investimento non è stata presa da una persona o un algoritmo all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione.

{NATIONAL_ID} — Persone fisiche

{ALPHANUM-50} — Algoritmi

5

Esecuzione all'interno dell'impresa

Codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione che è responsabile dell'esecuzione dell'operazione risultante dall'ordine conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/590. Se il responsabile dell'esecuzione dell'operazione è una persona fisica, tale persona è identificata dal {NATIONAL_ID}

Se il responsabile dell'esecuzione dell'operazione è un algoritmo, questo campo è compilato conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/590.

Se all'esecuzione dell'operazione partecipano più di una persona o una combinazione di persone e algoritmi, il membro o partecipante o cliente della sede di negoziazione determina quale operatore o algoritmo ha la responsabilità primaria conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/590 e compila questo campo con l'identità di tale operatore o algoritmo.

{NATIONAL_ID} — Persone fisiche

{ALPHANUM-50} — Algoritmi

6

Broker non esecutivo

A norma dell'articolo 2, lettera d).

Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente.

{LEI}

Sezione B — Capacità di negoziazione e fornitura di liquidità

7

Capacità di negoziazione

Indica se l'immissione dell'ordine deriva dallo svolgimento da parte del membro o partecipante della sede di negoziazione di attività di negoziazione matched principal ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 38), della direttiva 2014/65/UE o di negoziazione per conto proprio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 6), della direttiva 2014/65/UE.

Se l'immissione dell'ordine non deriva dallo svolgimento da parte del membro o partecipante della sede di negoziazione di attività di negoziazione matched principal o di negoziazione per conto proprio (dealing on own account), si deve indicare in questo campo che l'operazione è stata eseguita in altra veste (any other capacity).

Replace: «DEAL» — Dealing on own account

Replace: «MTCH» — Matched principal

Replace: «AOTC» — Any other capacity

8

Attività di fornitura di liquidità

Indica se l'ordine è immesso in una sede di negoziazione nell'ambito di una strategia di market making ai sensi degli articoli 17 e 48 della direttiva 2014/65/UE oppure nell'ambito di un'altra attività a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.

Replace: «true»

Replace: «false»

Sezione C — Data e ora

9

Data e ora

La data e l'ora di ciascun evento riportato nelle sezioni [G] e [K].

{DATE_TIME_FORMAT}

Il numero di cifre dopo i «secondi» è determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574.

Sezione D — Periodo di validità e restrizioni relative agli ordini

10

Periodo di validità

Good-For-Day: l'ordine scade al termine del giorno di negoziazione nel quale è stato inserito nel book di negoziazione.

Replace: «DAVY» — Good-For-Day

Good-Till-Cancelled: l'ordine rimane attivo nel book di negoziazione ed è eseguibile fino al momento in cui viene effettivamente annullato.

Replace: «GTCV» — Good-Till-Cancelled

Good-Till-Time: l'ordine scade al più tardi a un'ora prestabilita della sessione di negoziazione in corso.

Replace: «GTTV» — Good-Till-Time

Good-Till-Date: l'ordine scade al termine di una data specificata.

Replace: «GTDV» — Good-Till-Date

Good-Till-Specified Date and Time: l'ordine scade in una data e ora specificate.

Replace: «GTSV» — Good-Till-Specified Date and Time

Good After Time: l'ordine è attivo soltanto dopo un'ora prestabilita della sessione di negoziazione in corso.

Replace: «GATV» — Good After Time

Good After Date: l'ordine è attivo soltanto dall'inizio di una data prestabilita.

Replace: «GADV» — Good After Date

Good After Specified Date and Time: l'ordine è attivo soltanto a partire da un'ora prestabilita di una data prestabilita.

Replace: «GASV» — Good After Specified Date and Time

Immediate-Or-Cancel: ordine che viene eseguito nel momento in cui è inserito nel book di negoziazione (per il quantitativo che può essere eseguito) e che non rimane nel book di negoziazione per l'eventuale quantitativo residuo non eseguito.

Replace: «IOCV» — Immediate-Or-Cancel

Fill-Or-Kill: ordine che viene eseguito nel momento in cui è inserito nel book di negoziazione, a condizione che possa essere eseguito per intero; qualora possa essere eseguito solo in parte, l'ordine viene automaticamente respinto e quindi non può essere eseguito.

Replace: «FOKV» — Fill-Or-Kill

oppure

caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della sede di negoziazione.

Altro: eventuali indicazioni supplementari caratteristiche di specifici modelli di business, piattaforme o sistemi di negoziazione.

 

11

Restrizione relativa all'ordine

Good For Closing Price Crossing Session: l'ordine soddisfa le condizioni per la sessione di chiusura.

Replace: «SESR» — Good For Closing Price Crossing Session

Valid For Auction: l'ordine è attivo esclusivamente e può essere eseguito soltanto nelle fasi d'asta (che possono essere predefinite dal membro o partecipante della sede di negoziazione che ha immesso l'ordine, ad esempio asta di apertura e chiusura e/o asta infragiornaliera).

Replace: «VFAR» — Valid For Auction

Valid For Continuous Trading only: l'ordine è attivo soltanto nel corso della negoziazione continua.

Replace: «VFCR» — Valid For Continuous Trading only

Altro: eventuali indicazioni supplementari caratteristiche di specifici modelli di business, piattaforme o sistemi di negoziazione.

caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della sede di negoziazione.

Se sono applicabili più tipi, questo campo deve essere compilato con più contrassegni, separati da una virgola.

12

Periodo e ora di validità

Si tratta della marcatura temporale che indica il momento in cui l'ordine diventa attivo o definitivamente rimosso dal book di negoziazione.

Good for day: data di inserimento con la marcatura temporale immediatamente precedente la mezzanotte.

Good till time: data di inserimento e ora specificata nell'ordine.

Good till date: data di scadenza specificata con la marcatura temporale immediatamente precedente la mezzanotte.

Good till specified date and time: data e ora di scadenza specificate.

Good after time: data di inserimento e ora specificata di attivazione dell'ordine.

Good after date: data specificata con la marcatura temporale immediatamente successiva alla mezzanotte.

Good after specified date and time: data e ora specificate di attivazione dell'ordine.

Good till Cancel: data e ora finali alle quali l'ordine è automaticamente rimosso dalle operazioni di mercato.

Altro: marcatura temporale per ogni tipo aggiuntivo di validità.

{DATE_TIME_FORMAT}

Il numero di cifre dopo i «secondi» è determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574.

Sezione E — Numero prioritario e sequenziale

13

Marcatura temporale prioritaria

Questo campo deve essere aggiornato a ogni variazione della priorità di un ordine.

{DATE_TIME_FORMAT}

Il numero di cifre dopo i «secondi» è determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574.

14

Dimensione prioritaria

Per le sedi di negoziazione che utilizzano la priorità dimensione-tempo, questo campo deve essere compilato con un numero positivo corrispondente al quantitativo.

Questo campo deve essere aggiornato a ogni variazione della priorità dell'ordine.

Fino a 20 caratteri numerici positivi.

15

Numero sequenziale

Ciascun evento riportato nella sezione G deve essere identificato utilizzando numeri interi positivi in ordine crescente.

Il numero sequenziale è unico per ciascun tipo di evento; è coerente per tutti gli eventi, cui il gestore della sede di negoziazione ha apposto la marcatura temporale; è mantenuto per la data in cui si verifica l'evento.

{INTEGER-50}

Sezione F — Identificazione dell'ordine

16

Codice MIC di segmento

Identificazione della sede di negoziazione in cui l'ordine è stato immesso.

Se la sede di negoziazione utilizza i MIC di segmento si deve utilizzare il MIC di segmento.

Se la sede di negoziazione non utilizza i MIC di segmento si deve utilizzare il MIC operativo.

{MIC}

17

Codice del book di negoziazione

Il codice alfanumerico stabilito dalla sede di negoziazione per ciascun book di negoziazione.

{ALPHANUM-20}

18

Codice identificativo dello strumento finanziario

Identificativo unico e univoco dello strumento finanziario.

{ISIN}

19

Data di ricevimento

Data di ricevimento dell'ordine iniziale.

{DATEFORMAT}

20

Codice identificativo dell'ordine

Codice alfanumerico assegnato dal gestore della sede di negoziazione al singolo ordine.

{ALPHANUM-50}

Sezione G — Eventi che incidono sull'ordine

21

Nuovo ordine, modifica dell'ordine, annullamento dell'ordine, ordini respinti, esecuzione parziale o integrale

New order (nuovo ordine): ricevimento di un nuovo ordine da parte del gestore della sede di negoziazione.

Replace: «NEWO» — New order

Triggered (innescato): ordine che diventa eseguibile o, secondo il caso, non eseguibile al verificarsi di una condizione prestabilita.

Replace: «TRIG» — Triggered

Replaced by the member or participant of the trading venue (sostituito dal membro o partecipante della sede di negoziazione): quando un membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione decide di propria iniziativa di modificare una o più caratteristiche dell'ordine che ha precedentemente inserito nel book di negoziazione.

Replace: «REME» — Replaced by the member or participant of the trading venue

Replaced by market operations (automatic) (sostituito da operazioni di mercato (automaticamente)]: quando una o più caratteristiche di un ordine vengono modificate dai sistemi informatici del gestore della sede di negoziazione. È compreso il caso in cui le caratteristiche correnti di un ordine peg o trailing stop sono modificate per rispecchiare la localizzazione dell'ordine all'interno del book di negoziazione.

Replace: «REMÀ — Replaced by market operations (automatic)

Replaced by market operations (human intervention) (sostituito da operazioni di mercato (intervento umano)]: quando una o più caratteristiche di un ordine vengono modificate dal personale del gestore della sede di negoziazione. È compresa la situazione in cui un membro o partecipante della sede di negoziazione ha problemi informatici e deve annullare con urgenza i suoi ordini.

'REMH» — Replaced by market operations (human intervention)

Change of status at the initiative of the member, participant of the trading venue (variazione di status su iniziativa del membro o partecipante della sede di negoziazione). Sono comprese l'attivazione e la disattivazione.

Replace: «CHME» — Change of status at the initiative of the member/participant of the trading venue

Change of status due to market operations (variazione di status dovuta a operazioni di mercato).

Replace: «CHMO» — Change of status due to market operations

Cancelled at the initiative of the member, participant of the trading venue (annullato su iniziativa del membro o partecipante della sede di negoziazione): quando un membro, partecipante o cliente decide di propria iniziativa di annullare l'ordine precedentemente inserito.

Replace: «CAME» — Cancelled at the initiative of the member or participant of the trading venue

Cancelled by market operations (annullato da operazioni di mercato). È compreso il meccanismo di tutela previsto per le imprese di investimento che svolgono attività di market making ai sensi degli articoli 17 e 48 della direttiva 2014/65/UE.

Replace: «CAMO» -Cancelled by market operations

Rejected order (ordine respinto): ordine ricevuto ma respinto dal gestore della sede di negoziazione.

Replace: «REMO» — Rejected order

Expired order (ordine scaduto): quando l'ordine è rimosso dal book di negoziazione al termine del suo periodo di validità.

Replace: «EXPÌ — Expired order

Partially filled (parzialmente eseguito): quando l'ordine non è eseguito integralmente cosicché rimane un quantitativo da eseguire.

'PARF» — Partially filled

Filled (eseguito): quando non rimangono quantitativi da eseguire.

Replace: «FILL» — Filled

caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della sede di negoziazione.

Sezione H — Tipo di ordine

22

Tipo di ordine

Identifica il tipo di ordine immesso nella sede di negoziazione secondo le specifiche della sede di negoziazione.

{ALPHANUM-50}

23

Classificazione del tipo di ordine

Classificazione dell'ordine secondo due tipi generici di ordine. LIMIT order (ordine con limite di prezzo): nei casi in cui l'ordine è negoziabile

e

STOP order (ordine stop): nei casi in cui l'ordine diventa negoziabile solo al verificarsi di un evento di prezzo prestabilito.

Le lettere «LMTO» per l'ordine con limite di prezzo o le lettere «STOP» per l'ordine stop.

Sezione I — Prezzi

24

Prezzo limite

Il prezzo massimo negoziabile di un ordine di acquisto o il prezzo minimo negoziabile di un ordine di vendita.

Il differenziale di un ordine strategico. Può essere negativo o positivo.

Questo campo va lasciato vuoto per gli ordini che non hanno un prezzo limite o in caso di ordini senza prezzo.

In caso di obbligazione convertibile questo campo riporta il prezzo reale (clean o dirty) utilizzato per l'ordine.

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.

Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale.

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

25

Prezzo limite aggiuntivo

Ogni altro prezzo limite applicabile all'ordine. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente.

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.

Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale.

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

26

Prezzo di stop

Il prezzo che deve essere raggiunto affinché l'ordine si attivi.

Per gli ordini stop innescati da eventi indipendenti dal prezzo dello strumento finanziario, in questo campo deve essere riportato un prezzo di stop pari a zero.

Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente.

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.

Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale.

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

27

Prezzo limite pegged

Il prezzo massimo negoziabile di un ordine di acquisto pegged o il prezzo minimo negoziabile di un ordine di vendita pegged.

Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente.

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.

Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale.

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

28

Prezzo dell'operazione

Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati.

Nel caso di contratti di opzione, è il premio del contratto derivato per sottostante o punto dell'indice.

Nel caso di scommesse sul differenziale (spread bets) è il prezzo di riferimento dello strumento sottostante diretto.

Per i credit default swap (CDS) è la cedola in punti base.

Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale.

Se il prezzo non è applicabile, in questo campo deve essere riportato il valore Replace: «NOAP» .

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

Replace: «NOAP»

29

Valuta del prezzo

Valuta nella quale è espresso il prezzo di negoziazione per lo strumento finanziario collegato all'ordine (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario).

{CURRENCYCODE_3}

30

Valuta della gamba 2

Per gli swap multivaluta (multi-currency) o su tassi di interesse in differenti valute (cross-currency), la valuta della gamba 2 è la valuta in cui è denominata la gamba 2 del contratto.

Per le swaption in cui lo swap sottostante è multivaluta (multi-currency), la valuta della gamba 2 è la valuta in cui è denominata la gamba 2 dello swap.

Questo campo deve essere compilato solo in presenza di contratti derivati su valute e tassi di interesse.

{CURRENCYCODE_3}

31

Misura del prezzo

Indica se il prezzo è espresso in valore monetario (monetary), percentuale (percentage), rendimento (yield) o punti base (basis points).

Replace: «MONE» — Monetary value

Replace: «PERC» — Percentage

Replace: «YIEL» — Yield

Replace: «BAPO» — Basis points

Sezione J — Istruzioni relative all'ordine

32

Indicatore acquisto-vendita

Indica se si tratta di un ordine di acquisto (buy) o di vendita (sell).

Nel caso delle opzioni e swaption, il compratore è la controparte che detiene il diritto di esercitare l'opzione e il venditore è la controparte che vende l'opzione e riceve un premio.

Nel caso dei future e forward diversi da quelli connessi alle valute, il compratore è la controparte che acquista lo strumento e il venditore è la controparte che vende lo strumento.

Nel caso degli swap su titoli, il compratore è la controparte che si assume il rischio di variazione del prezzo del titolo sottostante e riceve l'importo del titolo. Il venditore è la controparte che versa l'importo del titolo.

Nel caso degli swap connessi a tassi di interesse o indici d'inflazione, il compratore è la controparte che versa il tasso fisso. Il venditore è la controparte che riceve il tasso fisso. Nel caso dei basis swap (float-to-float interest rate swap), il compratore è la controparte che versa il differenziale e il venditore è la controparte che riceve il differenziale.

Nel caso di swap e forward connessi a valute e su tassi di interesse in differenti valute, il compratore è la controparte che riceve la valuta che risulta prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217 e il venditore è la controparte che fornisce tale valuta.

Nel caso di swap connessi a dividendi, il compratore è la controparte che riceve il controvalore dei dividendi effettivamente versati. Il venditore è la controparte che versa il dividendo e che riceve il tasso fisso.

Nel caso di strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito ad eccezione delle opzioni e swaption, il compratore è la controparte che acquista la protezione. Il venditore è la controparte che vende la protezione.

Nel caso di contratti derivati connessi a materie prime o quote di emissioni, il compratore è la controparte che riceve la materia prima o la quota di emissioni segnalata e il venditore è la controparte che fornisce questa materia prima o quota di emissioni.

Nel caso di accordi per scambi futuri di tassi di interesse, il compratore è la controparte che versa il tasso fisso e il venditore la controparte che riceve il tasso fisso.

Per un aumento del nozionale il compratore coincide con l'acquirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale e il venditore coincide con il cedente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale.

Per una diminuzione del nozionale il compratore coincide con il cedente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale e il venditore coincide con l'acquirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale.

Replace: «BUYÌ — buy

'SELL» — sell

33

Status dell'ordine

Identifica gli ordini attivi/inattivi/sospesi, irrevocabili/indicativi (attribuito solo alle quotazioni)/impliciti/reinoltrati.

Active (attivo) — Ordini negoziabili, diversi dalle quotazioni.

Inactive (inattivo) — Ordini non negoziabili, diversi dalle quotazioni.

Firm/Indicative (irrevocabile/indicativo) — Attribuito solo alle quotazioni. Le quotazioni indicative sono visibili ma non possono essere eseguite. Sono compresi i warrant in alcune sedi di negoziazione. Le quotazioni irrevocabili possono essere eseguite.

Implicit (implicito) — Utilizzato per gli ordini strategici derivati da una funzionalità «implied in» o «implied out».

Routed (inoltrato) — Utilizzato per gli ordini inoltrati dalla sede di negoziazione verso altre sedi di negoziazione.

Replace: «ACTÌ- active

o

'INAC» - inactive

o

Replace: «FIRM» - firm quotes

o

Replace: «INDÌ- indicative quotes

o

'IMPL» - implied strategy orders

o

Replace: «ROUT» - routed orders.

Se si applicano più status, questo campo deve essere compilato con più contrassegni, separati da una virgola.

34

Misura del quantitativo

Indica se il quantitativo riportato è espresso in numero di unità (number of units), valore nominale (nominal value) o valore monetario (monetary value).

Replace: «UNIT» — Number of units

Replace: «NOML» — Nominal value

Replace: «MONE» — Monetary value

35

Valuta del quantitativo

Valuta in cui è espresso il quantitativo.

Il campo deve essere compilato solo se il quantitativo è espresso in valore nominale o monetario.

{CURRENCYCODE_3}

36

Quantitativo iniziale

Il numero di unità dello strumento finanziario, o il numero di contratti derivati dell'ordine.

Il valore nominale o monetario dello strumento finanziario.

Per le scommesse sul differenziale (spread bets), il quantitativo è il valore monetario puntato per variazione di punto dello strumento finanziario sottostante.

Per l'aumento o la diminuzione del nozionale di contratti derivati, il numero rispecchia il valore assoluto della variazione ed è espresso come numero positivo.

Per i credit default swap, il quantitativo è l'importo nozionale per il quale la protezione è acquisita o ceduta.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

37

Quantitativo residuo, anche nascosto

Il quantitativo totale che rimane nel book di negoziazione dopo l'esecuzione parziale o in caso di ogni altro evento che incide sull'ordine.

In caso di esecuzione parziale è il volume totale che rimane dopo tale esecuzione parziale. All'inserimento dell'ordine corrisponde al quantitativo iniziale.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

38

Quantitativo esposto

Il quantitativo visibile (cioè non nascosto) nel book di negoziazione.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

39

Quantitativo negoziato

In caso di esecuzione parziale o integrale, in questo campo deve essere riportato il quantitativo eseguito.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

40

Quantitativo accettabile minimo

Il quantitativo accettabile minimo affinché un ordine sia eseguito, che può consistere in più esecuzioni parziali e che di norma riguarda soltanto i tipi di ordine non persistenti.

Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

41

Quota minima eseguibile

La quota minima di esecuzione di ogni singola esecuzione potenziale.

Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

42

Quota minima eseguibile solo per la prima esecuzione

Indica se la quota minima eseguibile è pertinente solo per la prima esecuzione.

Questo campo può essere lasciato vuoto se il campo 41 è vuoto.

Replace: «true»

Replace: «false»

43

Indicatore solo passivo

Indica se l'ordine è immesso nella sede di negoziazione con una caratteristica/un contrassegno, tale che l'ordine non si esegua immediatamente a fronte di eventuali ordini visibili contrari.

Replace: «true»

Replace: «false»

44

Indicatore passivo o aggressivo

In caso di esecuzione parziale e integrale indica se l'ordine era già posizionato nel book di negoziazione fornendo liquidità (passive) o se ha avviato la negoziazione e quindi assorbito liquidità (aggressive).

Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente.

«PASV» — passive o

«AGRE» — aggressive.

45

Prevenzione dell'auto-esecuzione

Indica se l'ordine è stato inserito con criteri di prevenzione dell'auto-esecuzione, di modo che non si esegua insieme a un ordine che lo stesso membro o partecipante ha inserito sull'altro lato del book di negoziazione.

Replace: «true»

Replace: «false»

46

Identificazione dell'ordine collegato alla strategia

Il codice alfanumerico utilizzato per collegare tutti gli ordini connessi che fanno parte di una strategia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

{ALPHANUM-50}

47

Strategia di inoltro

La strategia di inoltro applicabile secondo la sede di negoziazione specifica.

Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente.

{ALPHANUM-50}

48

Codice identificativo dell'operazione della sede di negoziazione

Codice alfanumerico assegnato dalla sede di negoziazione all'operazione ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.

Il codice identificativo dell'operazione della sede di negoziazione è unico, coerente e persistente per MIC di segmento secondo ISO10383 e per giorno di negoziazione. Se la sede di negoziazione non utilizza MIC di segmento, il codice identificativo dell'operazione della sede di negoziazione è unico, coerente e persistente per MIC operativo per giorno di negoziazione.

Gli elementi del codice identificativo dell'operazione non rivelano l'identità delle controparti dell'operazione cui è attribuito il codice.

{ALPHANUM-52}

Sezione K — Fasi di negoziazione, prezzo e volume indicativo d'asta

49

Fasi di negoziazione

Il nome di ciascuna delle varie fasi di negoziazione durante le quali un ordine è presente nel book di negoziazione, tra cui le interruzioni della negoziazione (trading halt), gli interruttori di circuito e le sospensioni.

{ALPHANUM-50}

50

Prezzo d'asta indicativo

Il prezzo di chiusura dell'asta dello strumento finanziario per il quale sono stati collocati uno o più ordini.

{DECIMAL-18/5} se il prezzo è espresso in valore monetario o nominale.

Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale.

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

51

Volume d'asta indicativo

Il volume (numero di unità dello strumento finanziario) che può essere eseguito al prezzo d'asta indicativo del campo 50 se l'asta si concludesse in quel preciso momento.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2017/ 590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (cfr. pag. 449 della presente Gazzetta ufficiale).