22.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 76/13 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/492 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), in particolare l'articolo 88,
visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), in particolare l'articolo 92,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di tener conto di alcune modifiche apportate alla legislazione di taluni Stati membri o della loro volontà di semplificare l'applicazione del sistema di coordinamento del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, gli Stati membri hanno presentato alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale la richiesta di modificare alcuni allegati di tali regolamenti. |
(2) |
La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha accettato le modifiche richieste e ha presentato alla Commissione proposte pertinenti per gli adeguamenti tecnici degli allegati. |
(3) |
La Commissione può accettare le proposte. |
(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:
1) |
L'allegato VI è così modificato:
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2) |
l'allegato VIII è così modificato:
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3) |
l'allegato IX è così modificato:
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Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:
1) |
nell'allegato 1:
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2) |
nell'allegato 3:
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Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 2, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.