9.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/87


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/407 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2017

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva iodosulfuron in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'approvazione della sostanza attiva iodosulfuron, secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2), scade il 31 ottobre 2017.

(2)

In conformità dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3), è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione dello iodosulfuron.

(3)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(4)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto di valutazione del rinnovo e il 29 aprile 2015 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità») e alla Commissione.

(5)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(6)

Il 6 aprile 2016 (4) l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che lo iodosulfuron (considerato nella variante iodosulfuron-metile-sodio) soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'11 luglio 2016 la Commissione ha presentato il progetto di rapporto sul rinnovo relativo allo iodosulfuron al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(7)

Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti.

(8)

È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dello iodosulfuron.

(9)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione dello iodosulfuron si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti iodosulfuron possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione agli impieghi come erbicida.

(10)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. È opportuno, in particolare, richiedere ulteriori informazioni di conferma.

(11)

In conformità dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(12)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione (5) ha prorogato il periodo di approvazione dello iodosulfuron fino al 31 ottobre 2017, al fine di consentire il completamento dell'iter di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Poiché tuttavia è stata presa una decisione in merito al rinnovo prima di tale data di scadenza, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o aprile 2017.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva iodosulfuron, quale specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(4)  EFSA (European Food Safety Authority), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance iodosulfuron-methyl-sodium (approved as iodosulfuron) [Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva iodosulfuron-metile-sodio (approvato come iodosulfuron) come antiparassitario]. EFSA Journal 2016;14(4):4453. Disponibile online all'indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Iodosulfuron

N. CAS 185119-76-0 (sostanza madre)

N. CAS 144550-36-7 (iodosulfuron-metile-sodio)

N. CIPAC 634 (sostanza madre)

N. CIPAC 634.501 (iodosulfuron-metile-sodio)

4-iodo-2-[(4-methoxy-6- methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid

(iodosulfuron)

sodium ({[5-iodo-2-(methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl}carbamoyl)(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)azanide

(iodosulfuron-metile-sodio)

≥ 910 g/kg (espresso in iodosulfuron-metile-sodio)

1o aprile 2017

31 marzo 2032

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni sullo iodosulfuron contenute nella relazione di esame, in particolare nelle appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

al rischio per i consumatori,

al rischio per le piante terrestri non bersaglio,

al rischio per le piante acquatiche.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

1)

il potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (IN-A4098), al fine di confermare che tale metabolita non è genotossico e non è rilevante per la valutazione del rischio;

2)

l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile.

Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 1) entro il 1o ottobre 2017 e le informazioni richieste al punto 2) entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A, la voce 66 sullo iodosulfuron è soppressa;

2)

nella parte B, è aggiunta la voce seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«107

Iodosulfuron

N. CAS 185119-76-0 (sostanza madre)

N. CAS 144550-36-7 (iodosulfuron-metile-sodio)

N. CIPAC 634 (sostanza madre)

N. CIPAC 634.501 (iodosulfuron-metile-sodio)

4-iodo-2-[(4-methoxy-6- methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid

(iodosulfuron)

sodium ({[5-iodo-2-(methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl}carbamoyl)(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)azanide

(iodosulfuron-methyl-sodium)

≥ 910 g/kg (espresso in iodosulfuron-metile-sodio)

1 aprile 2017

31 marzo 2032

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni sullo iodosulfuron contenute nella relazione di esame, in particolare nelle appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

al rischio per i consumatori,

al rischio per le piante terrestri non bersaglio,

al rischio per le piante acquatiche.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

1)

il potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (IN-A4098), al fine di confermare che tale metabolita non è genotossico e non è rilevante per la valutazione del rischio;

2)

l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile.

Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 1) entro il 1o ottobre 2017 e le informazioni richieste al punto 2) entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.»


(*1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.