10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/389 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2016

che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 14, e l'articolo 24, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate perché riguardano gli elementi richiesti per l'attuazione delle misure previste dal regolamento (UE) n. 909/2014. Al fine di garantire la coerenza fra tali misure e di facilitare una visione complessiva e l'accesso da parte delle persone soggette alle presenti disposizioni, è auspicabile includere in un unico regolamento tutti questi elementi che riguardano le misure di cui al regolamento (UE) n. 909/2014.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 909/2014, i depositari centrali di titoli (CSD) impongono penali pecuniarie ai partecipanti ai loro sistemi di regolamento titoli che sono responsabili di mancati regolamenti (partecipanti inadempienti).

(3)

Per garantire che le penali pecuniarie imposte ai partecipanti inadempienti abbiano un effetto deterrente efficace, i parametri per il calcolo del livello delle penali pecuniarie dovrebbero essere strettamente correlati al valore degli strumenti finanziari non consegnati, cui si dovrebbero applicare tassi sanzionatori adeguati. Il valore degli strumenti finanziari sottostanti l'operazione dovrebbe altresì costituire la base per il calcolo del livello della penale pecuniaria qualora il mancato regolamento sia dovuto alla mancanza di contanti. Il livello delle penali pecuniarie dovrebbe costituire un incentivo per i partecipanti inadempienti a regolare prontamente le operazioni non regolate. Per garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi perseguiti tramite l'imposizione di penali pecuniarie, è necessario monitorare su base continuativa l'adeguatezza dei parametri utilizzati per il calcolo di tali penali e, se del caso, correggerli sulla base dell'impatto delle penali sul mercato.

(4)

In considerazione delle notevoli differenze di prezzo degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni sottostanti multiple, e allo scopo di facilitare il calcolo delle penali pecuniarie, il valore degli strumenti finanziari dovrebbe essere basato su un unico prezzo di riferimento. I CSD dovrebbero utilizzare lo stesso prezzo di riferimento in un determinato giorno per calcolare le penali pecuniarie per mancati regolamenti riguardanti strumenti finanziari identici. Le penali pecuniarie dovrebbero pertanto essere il risultato della moltiplicazione del numero degli strumenti finanziari sottostanti l'operazione non regolata per il prezzo di riferimento rilevante. La determinazione dei prezzi di riferimento dovrebbe essere basata su dati e metodi obiettivi e affidabili.

(5)

Considerando che l'automazione dei calcoli delle penali pecuniarie dovrebbe garantire la loro effettiva applicazione da parte dei CSD, è necessario stabilire tassi sanzionatori adeguati basati su un'unica tabella di valori facile da automatizzare e applicare. I tassi sanzionatori per tipi differenti di strumenti finanziari dovrebbero essere stabiliti a livelli tali per cui le penali pecuniarie risultanti soddisfino le condizioni del regolamento (UE) n. 909/2014.

(6)

Di solito il regolamento delle operazioni su azioni è altamente standardizzato. Qualora le azioni dispongano di un mercato liquido e possano quindi essere acquistate facilmente, ai mancati regolamenti si dovrebbe applicare il tasso sanzionatorio più elevato, in modo da incentivare i partecipanti inadempienti a regolare tempestivamente le operazioni non regolate. Alle azioni prive di un mercato liquido dovrebbe essere applicato un tasso sanzionatorio più basso, dato che un simile tasso dovrebbe avere un effetto deterrente senza incidere sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati interessati.

(7)

Il livello delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti di operazioni su strumenti di debito emessi da emittenti sovrani dovrebbe tenere conto delle dimensioni abitualmente grandi di tali operazioni e della loro importanza per l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari. Pertanto, a questi mancati regolamenti si dovrebbe applicare il tasso sanzionatorio più basso. Detto tasso però dovrebbe nondimeno avere un effetto deterrente e costituire un incentivo per un regolamento tempestivo.

(8)

Gli strumenti di debito che non sono emessi da emittenti sovrani dispongono di mercati meno liquidi e le loro operazioni sono di minori dimensioni. Inoltre, tali strumenti di debito incidono di meno sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari rispetto agli strumenti di debito emessi da emittenti sovrani. Pertanto, il tasso sanzionatorio per mancati regolamenti dovrebbe essere superiore al tasso per gli strumenti di debito emessi da emittenti sovrani.

(9)

Ai mancati regolamenti di operazioni su strumenti di debito si dovrebbero applicare tassi sanzionatori inferiori a quelli per i mancanti regolamenti di operazioni su altri strumenti finanziari, visto che i primi hanno dimensioni complessivamente più grandi, un regolamento non standardizzato, una maggiore portata transfrontaliera e una maggiore importanza per l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari. Questo tasso sanzionatorio più basso dovrebbe nondimeno avere un effetto deterrente e costituire un incentivo per un regolamento tempestivo.

(10)

Gli strumenti finanziari diversi dalle azioni e dagli strumenti di debito cui si applica il regolamento (UE) n. 909/2014, come i certificati di deposito, le quote di emissioni e i fondi indicizzati quotati, non hanno abitualmente un regolamento altamente standardizzato né mercati liquidi. Spesso inoltre sono negoziati fuori borsa (OTC). Dato che le loro operazioni hanno volumi e dimensioni limitati, e per tenere conto del fatto che le loro negoziazioni e il loro regolamento non sono standardizzati, ai mancati regolamenti in questi strumenti si dovrebbe applicare un tasso sanzionatorio simile a quello per le azioni prive di un mercato liquido.

(11)

I parametri per calcolare le penali pecuniarie dovrebbero essere adattati alle specificità di determinate sedi di negoziazione, come i mercati di crescita per le PMI quali definiti nella direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Le penali pecuniarie per i mancati regolamenti non dovrebbero ostacolare l'accesso da parte delle PMI ai mercati dei capitali in alternativa al credito bancario. Inoltre, il regolamento (UE) n. 909/2014 lascia ai mercati di crescita per le PMI la flessibilità di non applicare ai mancati regolamenti la procedura di acquisto forzoso fino a 15 giorni dopo la data prevista per il regolamento. Le penali pecuniarie per i mancati regolamenti in strumenti finanziari negoziati sui mercati di crescita per le PMI possono essere pertanto applicate per un periodo di tempo più lungo rispetto ad altri strumenti finanziari. Viste la durata dell'applicazione delle penali pecuniarie, la minore liquidità e le specificità dei mercati di crescita per le PMI, il tasso sanzionatorio per i mancati regolamenti delle operazioni su strumenti finanziari negoziati nelle sedi di negoziazione citate dovrebbe essere stabilito a un livello specifico, tale da costituire un incentivo per il regolamento puntuale, ma non dovrebbe incidere sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati in questione. Inoltre, è opportuno garantire che ai mancati regolamenti di operazioni su determinati strumenti finanziari, come gli strumenti di debito negoziati nelle sedi citate, si applichi un tasso sanzionatorio più basso di quello per gli strumenti di debito simili negoziati in altri mercati.

(12)

Ai mancati regolamenti dovuti all'assenza di contanti si dovrebbe applicare un unico tasso sanzionatorio per tutte le operazioni, dato che tale situazione non dipende dal tipo di attività e dalla liquidità dello strumento finanziario interessato, né dal tipo di operazione. Per garantire un effetto deterrente e incentivare il regolamento tempestivo da parte dei partecipanti inadempienti attraverso l'assunzione di contante in prestito, è opportuno utilizzare i costi dell'assunzione di contante in prestito quale base per il tasso sanzionatorio. Il tasso sanzionatorio più adatto dovrebbe essere il tasso di interesse ufficiale della banca centrale di emissione della valuta dell'operazione, che dovrebbe dimostrare i costi dell'assunzione di prestiti in tale valuta.

(13)

Il regolamento (UE) n. 909/2014 autorizza i CSD a prestare servizi nell'Unione sotto la vigilanza delle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di origine. Per garantire un livello adeguato di sicurezza nella prestazione dei servizi da parte dei CSD negli Stati membri ospitanti, il regolamento (UE) n. 909/2014 obbliga le autorità competenti e le autorità rilevanti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti a concludere accordi di cooperazione per la vigilanza delle attività dei CSD nello Stato membro ospitante quando le loro operazioni hanno acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori negli Stati membri ospitanti in questione.

(14)

Per stabilire complessivamente se le operazioni dei CSD hanno acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori negli Stati membri ospitanti, è opportuno garantire che i criteri di valutazione tengano conto dei servizi di base prestati dai CSD negli Stati membri ospitanti come specificato nella sezione A dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, dato che tali servizi di base sono prestati dai CSD nella loro qualità di infrastrutture dei mercati finanziari.

(15)

Per valutare l'importanza delle operazioni dei CSD negli Stati membri ospitanti, i criteri di valutazione dovrebbero tenere conto delle dimensioni dei servizi di base prestati dai CSD agli utenti degli Stati membri ospitanti, compresi gli emittenti, i partecipanti a sistemi di regolamento titoli o altri detentori di conti titoli gestiti dai CSD. Se le dimensioni dei servizi di base prestati dai CSD agli utenti degli Stati membri ospitanti sono sufficientemente grandi, le operazioni dei CSD in tali Stati membri ospitanti dovrebbero essere considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori, dato che eventuali mancanze o carenze nelle operazioni di tali CSD possono incidere sul corretto funzionamento dei mercati mobiliari e sulla tutela degli investitori negli Stati membri ospitanti in questione. Per garantire una valutazione globale, è opportuno applicare criteri di valutazione che tengano conto in modo indipendente delle dimensioni di ciascun servizio di base prestato dai CSD agli utenti degli Stati membri ospitanti.

(16)

Se i CSD emettono o gestiscono in modo accentrato parti consistenti dei titoli per emittenti stabiliti negli Stati membri ospitanti, o se gestiscono in modo accentrato parti consistenti dei conti titoli per i partecipanti ai loro sistemi di regolamento titoli o per altri titolari di conti stabiliti negli Stati membri ospitanti, le loro operazioni dovrebbero essere considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori negli Stati membri ospitanti in questione.

(17)

Se i CSD regolano valori consistenti di operazioni su titoli emessi da emittenti stabiliti negli Stati membri ospitanti, o se regolano valori consistenti di istruzioni di regolamento emesse dai partecipanti e da altri titolari di conti titoli stabiliti negli Stati membri ospitanti, le loro operazioni dovrebbero essere considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori negli Stati membri ospitanti in questione.

(18)

La direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) autorizza gli Stati membri a designare sistemi di regolamento titoli disciplinati dalle loro legislazioni ai fini dell'applicazione della direttiva citata qualora gli Stati membri ritengano che tale designazione sia giustificata sotto il profilo del rischio sistemico. Se i CSD operano sistemi di regolamento titoli designati dagli Stati membri ospitanti conformemente alla direttiva 98/26/CE, le loro operazioni dovrebbero essere quindi considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori negli Stati membri ospitanti interessati.

(19)

Le valutazioni delle operazioni dei CSD dovrebbero essere condotte abbastanza spesso da consentire alle autorità interessate di concludere senza indebiti ritardi accordi di cooperazione a decorrere dal momento in cui le operazioni dei CSD rilevanti hanno acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori negli Stati membri ospitanti.

(20)

Se le operazioni dei CSD hanno acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori in uno Stato membro ospitante, dovrebbero essere considerate di importanza sostanziale per un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire alle autorità interessate di concludere accordi di cooperazione efficaci ed efficienti conformemente al regolamento (UE) n. 909/2014.

(21)

I calcoli relativi alle valutazioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere basati su dati e metodi obiettivi e affidabili. Considerato che taluni calcoli previsti dal presente regolamento sono basati sulle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), dovrebbero essere effettuati soltanto quando tale regolamento è applicabile.

(22)

Considerato che le misure per la gestione dei mancati regolamenti relative al calcolo delle penali pecuniarie e talune misure per stabilire l'importanza sostanziale possono richiedere cambiamenti consistenti del sistema informatico, verifiche di mercato e modifiche degli accordi giuridici tra le parti interessate, compresi i CSD e altri partecipanti al mercato, dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per consentire l'applicazione delle misure rilevanti, al fine di garantire che i CSD e altre parti interessate soddisfino i requisiti necessari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «istruzioni di regolamento» s'intende un ordine di trasferimento quale definito all'articolo 2, lettera i), della direttiva 98/26/CE.

Articolo 2

Calcolo delle penali pecuniarie

Il livello delle penali pecuniarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 per i mancati regolamenti di operazioni su un dato strumento finanziario è calcolato applicando il tasso sanzionatorio rilevante riportato nell'allegato del presente regolamento al prezzo di riferimento dell'operazione determinato conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 3

Prezzo di riferimento dell'operazione

1.   Il prezzo di riferimento di cui all'articolo 2 è pari al valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari determinato conformemente all'articolo 7 per ciascun giorno lavorativo in cui l'operazione risulta non regolata.

2.   Il prezzo di riferimento di cui al paragrafo 1 è utilizzato per calcolare il livello delle penali pecuniarie per tutti i mancati regolamenti, a prescindere dal fatto che il mancato regolamento sia dovuto o meno a una mancanza di titoli o contanti.

Articolo 4

Criteri per stabilire l'importanza sostanziale di un CSD

Le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante in questione se è soddisfatto almeno uno dei criteri di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 5

Criteri per stabilire l'importanza sostanziale dei servizi di notariato e di gestione accentrata

1.   La prestazione di servizi di notariato e di gestione accentrata quali indicati alla sezione A, punti e 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 da parte di un CSD in uno Stato membro ospitante è considerata di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante in questione se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

a)

il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari emessi da emittenti dello Stato membro ospitante che sono registrati inizialmente o gestiti in modo accentrato in conti titoli dal CSD rappresenta almeno il 15 % del valore totale degli strumenti finanziari emessi da tutti gli emittenti dello Stato membro ospitante che sono registrati inizialmente o gestiti in modo accentrato in conti titoli da tutti i CSD stabiliti nell'Unione;

b)

il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari gestiti in modo accentrato in conti titoli dal CSD per i partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato membro ospitante rappresenta almeno il 15 % del valore totale degli strumenti finanziari gestiti in modo accentrato in conti titoli da tutti i CSD stabiliti nell'Unione per tutti i partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato membro ospitante.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il valore di mercato degli strumenti finanziari è determinato conformemente all'articolo 7.

3.   Se è soddisfatto uno dei criteri di cui al paragrafo 1, le operazioni del CSD in questione in uno Stato membro ospitante sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante in questione per periodi rinnovabili di tre anni civili a decorrere dal 30 aprile dell'anno civile successivo all'adempimento di uno di detti criteri.

Articolo 6

Criteri per stabilire l'importanza sostanziale dei servizi di regolamento

1.   La prestazione di servizi di regolamento quali indicati alla sezione A, punto 3, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 da parte di un CSD in uno Stato membro ospitante è considerata di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

a)

il valore annuo delle istruzioni di regolamento relative a operazioni su strumenti finanziari emessi da emittenti dello Stato membro ospitante e regolate dal CSD rappresenta almeno il 15 % del valore annuo totale di tutte le istruzioni di regolamento relative a operazioni su strumenti finanziari emessi da emittenti dello Stato membro ospitante e regolate da tutti i CSD stabiliti nell'Unione;

b)

il valore annuo delle istruzioni di regolamento regolate dal CSD per i partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato membro ospitante rappresenta almeno il 15 % del valore annuo totale delle istruzioni di regolamento regolate da tutti i CSD stabiliti nell'Unione per i partecipanti e altri detentori di conti titoli dello Stato membro ospitante;

c)

il CSD opera un sistema di regolamento titoli disciplinato dalla legislazione dello Stato membro ospitante ed è stato notificato all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), il valore di un'istruzione di regolamento è:

a)

nel caso di un'istruzione di regolamento contro pagamento, il valore della corrispondente operazione su strumenti finanziari registrati nel sistema di regolamento titoli;

b)

nel caso di istruzioni di regolamento senza pagamento (FOP), il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari rilevanti quale determinato a norma dell'articolo 7.

3.   Se è soddisfatto uno dei criteri di cui al paragrafo 1, le operazioni del CSD in questione in uno Stato membro ospitante sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante in questione per periodi rinnovabili di tre anni civili a decorrere dal 30 aprile dell'anno civile successivo all'adempimento di uno di detti criteri.

Articolo 7

Determinazione dei valori di mercato

Il valore di mercato degli strumenti finanziari di cui agli articoli 3, 5 e 6 del presente regolamento è determinato come segue:

a)

nel caso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione, il valore di mercato dello strumento finanziario rilevante è il prezzo di chiusura del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento citato;

b)

nel caso degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione diversi da quelli indicati alla lettera a), il valore di mercato è il prezzo di chiusura derivato dalla sede di negoziazione nell'Unione con il controvalore degli scambi più elevato;

c)

nel caso di strumenti finanziari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), il valore di mercato è determinato sulla base di un metodo prestabilito, approvato dall'autorità competente del CSD in questione, che fa riferimento a criteri relativi a dati di mercato affidabili, come i prezzi di mercato disponibili in tutte le sedi di negoziazione o in tutte le imprese di investimento.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

1.   I criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), sono applicati per la prima volta entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono basati sui valori degli strumenti finanziari registrati inizialmente o gestiti in modo accentrato in conti titoli dal CSD alla data del 31 dicembre dell'anno civile precedente.

2.   I criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), sono applicati per la prima volta entro quattro mesi dalla data di applicazione indicata nell'articolo 9, paragrafo 2, e sono basati sui valori degli strumenti finanziari gestiti in modo accentrato in conti titoli dal CSD alla data del 31 dicembre dell'anno civile precedente.

3.   Nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di applicazione citata nell'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 vale quanto segue:

a)

in deroga all'articolo 5, paragrafo 2, il valore di mercato degli strumenti finanziari è il valore nominale di tali strumenti;

b)

in deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), il valore di mercato degli strumenti finanziari rilevanti è il valore nominale di tali strumenti finanziari.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 10 marzo 2019.

In deroga al secondo paragrafo,

a)

gli articoli 2 e 3 si applicano dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

l'articolo 7 si applica dalla data indicata nell'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014;

c)

l'articolo 8 si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

(2)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(3)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

(4)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).


ALLEGATO

Tassi sanzionatori applicabili ai mancati regolamenti

Tipo di mancato regolamento

Tasso

1.

Mancato regolamento dovuto alla mancanza di azioni che dispongono di un mercato liquido ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, escluse le azioni di cui al punto 3

1,0 punti base

2.

Mancato regolamento dovuto alla mancanza di azioni che non dispongono di un mercato liquido ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, escluse le azioni di cui al punto 3

0,5 punti base

3.

Mancato regolamento dovuto alla mancanza di strumenti finanziari negoziati sui mercati di crescita per le PMI, esclusi gli strumenti di debito di cui al punto 6

0,25 punti base

4.

Mancato regolamento dovuto alla mancanza di strumenti di debito emessi o garantiti da:

a)

un emittente sovrano quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 60, della direttiva 2014/65/UE;

b)

un emittente sovrano di un paese terzo;

c)

un'autorità di un governo locale;

d)

una banca centrale;

e)

qualsiasi banca multilaterale di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

f)

il Fondo europeo di stabilità finanziaria o il Meccanismo europeo di stabilità.

0,10 punti base

5.

Mancato regolamento dovuto alla mancanza di strumenti di debito diversi da quelli di cui ai punti 4 e 6

0,20 punti base

6.

Mancato regolamento dovuto alla mancanza di strumenti di debito negoziati sui mercati di crescita per le PMI

0,15 punti base

7.

Mancato regolamento dovuto alla mancanza di tutti gli altri strumenti finanziari non compresi nei punti da 1 a 6

0,5 punti base

8.

Mancato regolamento dovuto alla mancanza di contante

Tasso di interesse ufficiale per crediti overnight imposto dalla banca centrale che emette la valuta del regolamento con un valore minimo di 0


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).