1.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/357 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2017

concernente la non approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la ISK Biosciences Europe N.V. ha presentato all'Austria, il 19 dicembre 2013, una domanda di approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole.

(2)

In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, il 17 gennaio 2014 lo Stato membro relatore ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.

(3)

Gli effetti della sostanza attiva in oggetto sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, per gli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione il 1o aprile 2015.

(4)

Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. Il 6 aprile 2016 quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio di impiego della sostanza attiva cyclaniliprole (2) come antiparassitario.

(5)

Con lettera del 28 settembre 2016, la ISK Biosciences Europe N.V. ha ritirato la sua domanda di approvazione del cyclaniliprole. Dato quindi il ritiro della domanda, non è opportuno approvare la sostanza attiva cyclaniliprole a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(6)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa al cyclaniliprole a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva cyclaniliprole non è approvata.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2016;14(4):4452. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu