28.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/337 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2017

recante modifica del regolamento (CE) n. 1375/2007 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 178,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1375/2007 della Commissione (2) stabilisce disposizioni atte a garantire che i residui della fabbricazione dell'amido di granturco importati dagli Stati Uniti d'America siano conformi alla definizione contenuta nella voce tariffaria concordata. L'allegato I di tale regolamento contiene un modello di certificato di conformità rilasciato dall'industria americana della macinazione ad umido.

(2)

La società che riceve i certificati dei produttori e che rilascia il certificato di conformità è cambiata. Occorre pertanto modificare di conseguenza il nome della società sul certificato di conformità.

(3)

Per consentire l'uso dei certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento è opportuno introdurre un'apposita disposizione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1375/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il modello di certificato di conformità («Certificate of Conformity») di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1375/2007 è sostituito dal modello figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I certificati rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1375/2007 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1375/2007 della Commissione, del 23 novembre 2007, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco (GU L 307 del 24.11.2007, pag. 5).


ALLEGATO

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