3.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/21


REGOLAMENTO (UE) 2017/185 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2017

che stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 9, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 16, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 modificano in modo significativo le norme e le procedure cui devono attenersi gli operatori del settore alimentare e le autorità competenti degli Stati membri. Dal momento che l'applicazione con effetto immediato di alcune di tali norme e procedure in determinati casi avrebbe comportato difficoltà di ordine pratico, è stato necessario adottare misure transitorie.

(2)

La relazione del 28 luglio 2009 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicare i regolamenti in tema di igiene (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («la relazione») presenta una sintesi oggettiva dell'esperienza acquisita e delle difficoltà incontrate nel 2006, 2007 e 2008 da tutte le parti interessate dall'applicazione dei suddetti regolamenti

(3)

La relazione contiene osservazioni sulle esperienze acquisite nell'applicazione delle disposizioni transitorie fissate dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (4). Essa fa inoltre riferimento a difficoltà riscontrate in relazione alla fornitura a livello locale di piccole quantità di determinati alimenti e sottolinea che è necessario chiarire le condizioni di importazione laddove, in assenza di norme fissate a livello di Unione, si applicano disposizioni nazionali in tema di importazione e che le crisi dovute ad alimenti importati contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti) hanno confermato l'esigenza di maggiori controlli su questi prodotti.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione (5) ha stabilito disposizioni transitorie per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016 al fine di agevolare la transizione alla piena attuazione delle nuove norme e procedure. La durata del periodo transitorio è stata fissata tenendo conto del riesame del quadro normativo in materia di igiene previsto dai regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.

(5)

In base alle informazioni raccolte durante recenti audit effettuati da ispettori della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, dalle autorità competenti degli Stati membri e dagli operatori del settore alimentare dell'Unione interessati, è inoltre opportuno che determinate misure transitorie stabilite dal regolamento (UE) n. 1079/2013 siano mantenute, in attesa dell'introduzione delle prescrizioni permanenti di cui al preambolo del presente regolamento.

(6)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 esclude dal suo ambito di applicazione la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche. Limitare tale disposizione alle carni fresche comporterebbe un onere aggiuntivo per i piccoli produttori. Il regolamento (UE) n. 1079/2013 prevede pertanto una deroga all'applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura diretta di tali prodotti a determinate condizioni, senza limitarla alle carni fresche. Tale esclusione andrebbe mantenuta durante l'ulteriore periodo transitorio previsto dal presente regolamento, mentre viene valutata la possibilità di applicare una deroga permanente.

(7)

I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 stabiliscono determinate norme per l'importazione di prodotti di origine animale e di prodotti composti nell'Unione. Il regolamento (UE) n. 1079/2013 contiene disposizioni transitorie che derogano ad alcune di tali norme per determinati prodotti composti, per i quali le condizioni sanitarie per l'importazione nell'Unione non sono ancora state stabilite a livello dell'Unione, ad esempio per i prodotti composti diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafi 1e 3, del regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (6).

(8)

Una proposta della Commissione di un regolamento sui controlli ufficiali nella filiera agroalimentare sta per essere adottata nell'ambito della procedura legislativa ordinaria. Una volta adottato e applicabile, tale regolamento costituirà la base giuridica per un approccio al controllo dei prodotti composti all'importazione adeguato al rischio. È necessario prevedere deroghe da applicarsi per un ulteriore periodo transitorio di quattro anni, al termine del quale il nuovo regolamento dovrebbe diventare applicabile.

(9)

I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 consentono l'importazione di alimenti di origine animale provenienti da stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 non prevede requisiti specifici, a meno che non siano stati stabiliti un elenco armonizzato di paesi terzi autorizzati e un modello comune di certificato di importazione. Occorre più tempo per procedere alla consultazione dei portatori di interessi e delle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, tenendo conto dell'eventuale impatto che la compilazione dell'elenco e la definizione del modello di certificato di importazione potrebbero avere sull'importazione dei suddetti alimenti.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 per un periodo transitorio dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Deroga relativa alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi

In deroga all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, le disposizioni di detto regolamento non si applicano alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

Articolo 3

Deroga relativa alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni di prodotti di origine animale e di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale

1.   L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alle importazioni di prodotti di origine animale per i quali non sono state stabilite prescrizioni in materia di sanità pubblica armonizzate applicabili alle importazioni.

Le importazioni di tali prodotti sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni, vigenti nello Stato membro di importazione.

2.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, agli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 28/2012, non si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Le importazioni di tali prodotti sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni, vigenti nello Stato membro di importazione.

Articolo 4

Deroga relativa alle procedure in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni di prodotti di origine animale

Il capo III del regolamento (CE) n. 854/2004 non si applica alle importazioni di prodotti di origine animale per cui non sono state stabilite prescrizioni in materia di sanità pubblica armonizzate applicabili alle importazioni.

Le importazioni di tali prodotti sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni, vigenti nello Stato membro di importazione.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)  COM(2009) 403 definitivo.

(4)  Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(5)  Regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, che fissa disposizioni transitorie per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 10).

(6)  Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1).