1.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/101


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/162 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2017

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l'anno 2015 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (2),

regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (3),

regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (4) e

regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio (5).

(2)

I contingenti di pesca per l'anno 2016 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1367/2014,

regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio (6),

regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (7) e

regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio (8).

(3)

A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione (9) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock per il 2016 in seguito al superamento dei contingenti di tali stock negli anni precedenti.

(5)

Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock che hanno formato oggetto di superamento poiché nel 2016 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock.

(6)

A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock che ha formato oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso perché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, è possibile operare detrazioni su altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione della Commissione 2012/C 72/07 (10), tali detrazioni dovrebbero essere applicate preferibilmente a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo conto della necessità di evitare rigetti nell'ambito delle attività di pesca multispecifiche.

(7)

In alcuni casi gli scambi di possibilità di pesca conclusi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) hanno consentito detrazioni parziali dagli stessi stock nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226. È opportuno che le detrazioni residue siano operate su contingenti di altri stock a norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(8)

Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte a partire da contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento.

(9)

Nel 2015 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per le razze nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VIII e IX (SRX/89-C.). Con lettera del 30 settembre 2016 la Spagna ha chiesto di ripartire la detrazione dovuta su un periodo di due anni. Alla luce delle informazioni fornite e considerando che una riduzione consistente del contingente determinerebbe rigetti eccessivi delle specie interessate, conformemente al punto 3, lettera b), della comunicazione 2012/C 72/07, tale richiesta può essere accolta.

(10)

Per quanto riguarda il cicerello nella zona geografica delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottodivisione CIEM IV, dal momento che la Danimarca ha superato il totale ammissibile di catture nelle acque dell'Unione della zona di gestione 1 quale definita nell'allegato IID del regolamento (UE) 2015/104 nel 2015, è necessario procedere a detrazioni. Nel 2016 nelle acque suddette è stato autorizzato un volume molto basso di catture di cicerello al fine di monitorare l'abbondanza di tale specie. Tuttavia, le detrazioni sopra menzionate non consentono di mantenere il sistema di monitoraggio (12) raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ai fini della gestione del cicerello. Le detrazioni legate al sovrasfruttamento dei contingenti effettuato dalla Danimarca in questa zona nel 2015 dovrebbero pertanto essere applicate nella zona di gestione 3 del cicerello.

(11)

Alcune detrazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 risultano inoltre superiori al contingente adattato disponibile nel 2016 e non possono essere pertanto interamente applicate in tale anno. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l'intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 e (UE) 2016/73 per il 2016 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti in base alle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16).

(3)  Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 19 del 24.1.2015, pag. 8).

(6)  Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 16 del 23.1.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione, del 9 dicembre 2016, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 28).

(10)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27).

(11)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(12)  http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2016/HAWG/13%20HAWG%20Report%202016%20-%20Sec%2011%20Sandeel%20in%20Division%203.a%20and%20Subarea%204.pdf


ALLEGATO I

Detrazioni dai contigenti di altri stock

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Sbarchi consentiti 2015 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)

Totale catture 2015 (quantitativo in chilogrammi)

Utilizzo del contingente (%)

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)

Fattore moltiplicatore (2)

Fattore moltiplicatore addizionale (3)  (4)

Detrazione in sospeso dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)

Detrazioni 2016 (quantitativo in chilogrammi)

Detrazioni già applicate nel 2016 allo stesso stock (quantitativo in chilogrammi) (6)

Quantitativo rimanente da detrarre da altri stock (in chilogrammi)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

DK

DGS

03 A-C.

Spinarolo

Acque dell'Unione della zona IIIa

0

3 840

N/P

3 840

1,00

/

/

3 840

0

3 840

Detrazione da applicare al seguente stock

DK

NEP

3 A/BCD

Scampo

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3 840

 

DK

DGS

2AC4-C

Spinarolo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

0

1 540

N/P

1 540

1,00

/

/

1 540

0

1 540

Detrazione da applicare al seguente stock

DK

NEP

2AC4-C

Scampo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1 540

 

DK

NOP

04-N.

Busbana norvegese

Acque norvegesi della zona IV

0

28 270

N/P

28 270

1,00

/

/

28 270

0

28 270

Detrazione da applicare al seguente stock

DK

NOP

2A3A4.

Busbana norvegese

IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

28 270

 

ES

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

20 360

134 082

658,56

113 722

2,0

A

172 878

514 044

0

514 044

Detrazione da applicare al seguente stock

ES

SWO

AN05N

Pesce spada

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

/

/

/

/

/

/

/

/

/

514 044

 

ES

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

0

24 239

N/P

24 239

1,00

A

/

36 359

0

36 359

Detrazione da applicare al seguente stock

ES

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

36 359

 

FR

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

2 000

7 957

397,85

5 957

1,00

/

/

5 957

0

5 957

Detrazione da applicare al seguente stock

FR

OTH

1N2AB.

Altre specie

Acque norvegesi delle zone I e II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5 957

 

NL

ANE

08.

Acciuga

VIII

0

12 493

N/P

12 493

1,00

/

/

12 493

0

12 493

Detrazione da applicare al seguente stock

NL

WHB

1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12 493

 

NL

HKE

3 A/BCD

Nasello

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

0

1 575

N/P

1 575

1,00

A+C (7)

/

2 363

0

2 363

Detrazione da applicare al seguente stock

NL

HKE

2AC4-C

Nasello

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2 363

 

NL

WHG

56-14

Merlano

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

0

11 475

N/P

11 475

1,00

/

/

11 475

0

11 475

Detrazione da applicare al seguente stock

NL

HKE

8ABDE.

Nasello

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

/

/

/

/

/

/

/

/

/

11 475

 

PT

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

0

6 098

N/P

6 098

1,00

/

/

6 098

0

6 098

Detrazione da applicare al seguente stock

PT

RED

1N2AB.

Scorfano

Acque norvegesi delle zone I e II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6 098

 

PT

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

9 700

9 690

99,90

– 10

/

/

145 616

145 606

53

145 553

Detrazione da applicare al seguente stock

PT

RED

1N2AB.

Scorfano

Acque norvegesi delle zone I e II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

145 553


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei trasferimenti di contingenti dal 2014 al 2015 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 e all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4)  La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2015 in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 19), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2404 (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 73), a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(6)  Quantitativi che potrebbero essere detratti dallo stesso stock grazie allo scambio di possibilità di pesca concluso a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (EU) n. 1380/2013.

(7)  I fattori moltiplicatori addizionali non sono cumulativi e sono utilizzati solo una volta.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Detrazioni dai contingenti di stock che hanno formato oggetto di superamento

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2015 (quantitativo in chilogrammi)

Sbarchi consentiti 2015 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)

Totale catture 2015 (quantitativo in chilogrammi)

Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (%)

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)

Fattore moltiplicatore (2)

Fattore moltiplicatore addizionale (3)  (4)

Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)

Detrazioni da applicare nel 2016 (quantitativo in chilogrammi) (6)

Detrazioni già applicate nel 2016 (quantitativo in chilogrammi) (7)

Da detrarre nel 2017 e negli anni successivi (quantitativo in chilogrammi)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

BE

SOL

24-C.

Sogliola

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

991 000

929 510

939 590

101,08

10 080

/

/

/

10 080

10 080

/

BE

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

72 000

70 511

69 495

98,56

– 1 016

/

/

1 097

81

81

/

BE

SRX

2AC4-C

Razze

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

211 000

245 500

256 147

104,34

10 647

/

/

/

10 647

10 647

/

BE

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

725 000

915 262

918 243

100,33

2 981

/

/

/

2 981

2 981

/

DE

T/B

2AC4-C

Rombo chiodato/Rombo liscio

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

186 000

349 000

350 186

100,34

1 186

/

/

/

1 186  (12)

1 186

/

DK

COD

03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

3 336 000

3 223 407

3 349 360

103,91

125 923

/

(C) (8)

/

125 923

125 923

/

DK

DGS

03 A-C.

Spinarolo

Acque dell'Unione della zona IIIa

0

0

3 840

N/P

3 840

1,00

/

/

3 840

3 840

/

DK

DGS

2AC4-C

Spinarolo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

0

0

1 540

N/P

1 540

1,00

/

/

1 540

1 540

/

DK

HER

03 A-BC

Aringhe

IIIa

5 692 000

5 770 000

6 056 070

104,96

286 070

/

/

/

286 070

286 070

/

DK

NOP

04-N.

Busbana norvegese

Acque norvegesi della zona IV

0

0

28 270

N/P

28 270

1,00

/

/

28 270

28 270

/

DK

SAN

234_1

Cicerello

Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello

125 459 000

115 924 000

130 977 950

112,99

15 053 950

1,2

/

/

18 064 740

18 064 740  (14)

/

DK

SAN

234_6

Cicerello

Acque dell'Unione della zona di gestione 6 del cicerello

206 000

219 000

228 860

104,50

9 860

/

/

/

9 860

9 860

/

ES

ALF

3X14-

Berici

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

67 000

80 045

62 544

78,13

– 9 496  (9)

/

/

16 159

6 663

5 846

817

ES

ANE

08.

Acciuga

VIII

22 500 000

22 923 784

24 068 471

104,99

1 144 687

/

/

/

1 144 687

1 144 687

/

ES

BSF

8910-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

12 000

30 050

110

0,37

– 26 936  (10)

/

/

29 639

2 703

0

2 703

ES

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

10 360

20 360

134 082

658,56

113 722

2,0

A

172 878

514 044

514 044

/

ES

COD

1/2B

Merluzzo bianco

I e IIb

13 283 000

12 182 091

12 391 441

101,72

209 350

/

/

/

209 350

209 350

/

ES

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

24 239

N/P

24 239

1,00

A

/

36 359

36 359

/

ES

RED

N3LN.

Scorfano

NAFO 3LN

/

171 440

173 836

101,40

2 396

/

/

/

2 396

2 396

/

ES

SOL

8AB.

Sogliola

VIIIa e VIIIb

9 000

6 968

7 397

106,13

(429) (11)

/

(A+C) (8)  (13)

2 759

2 759

2 759

/

ES

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

43 800

412 000

445 713

108,18

33 713

/

/

/

33 713

33 713

/

ES

SRX

89-C.

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

1 057 000

650 485

771 246

118,56

120 761

1,2

/

118 622

263 535

131 768  (15)

131 767  (15)

ES

USK

567EI.

Brosmio

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

46 000

135 008

62 646

46,40

– 72 362

/

/

58 762

0

/

/

ES

WHM

ATLANT

Marlin bianco

Oceano Atlantico

24 310

24 310

68 613

282,24

44 303

1,00

A

72 539

138 994

0

138 994

FR

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

/

2 000

7 957

397,85

5 957

1,00

/

/

5 957

5 957

/

FR

HAD

7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

5 561 000

5 760 984

5 775 607

100,25

14 623

/

/

/

14 623

14 623

/

FR

PLE

7HJK.

Passera di mare

VIIh, VIIj e VIIk

17 000

57 007

59 833

104,95

2 826

/

/

/

2 826

2 826

/

FR

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

602 000

591 586

689 868

116,61

98 282

1,00

/

/

98 282

98 282

/

FR

SRX

89-C.

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

1 298 000

1 507 000

1 578 469

104,74

71 469

/

/

/

71 469

71 469

/

IE

COD

07 A.

Merluzzo bianco

VIIa

120 000

134 776

138 122

102,48

3 346

/

/

/

3 346

3 346

/

IE

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

1 048 000

946 554

1 044 694

110,37

98 140

1,00

/

/

98 140

98 140

/

NL

ANE

08.

Acciuga

VIII

/

0

12 493

N/P

12 493

1,00

/

/

12 493

12 493

/

NL

COD

2A3AX4

Merluzzo bianco

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

2 800 000

1 340 520

1 348 815

100,62

8 295

/

(C) (8)

/

8 295

8 295

/

NL

HER

*25B-F

Aringhe

II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer)

1 104 000

1 841 160

2 230 998

121,17

389 838

1,4

/

/

545 773

522 222

23 551

NL

HKE

3 A/BCD

Nasello

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

/

0

1 575

N/P

1 575

1,00

A + C (13)

/

2 363

2 363

/

NL

MAC

*3A4BC

Sgombri

IIIa e IVbc

490 000

1 084 500

1 090 087

100,52

5 587

/

/

/

5 587

5 587

/

NL

POK

2A34.

Merluzzo carbonaro

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

68 000

56 600

63 411

112,03

6 811

1,00

/

/

6 811

5 754

1 057

NL

SRX

2AC4-C

Razze

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

180 000

245 300

252 765

103,04

7 465

/

/

/

7 465

7 465

/

NL

T/B

2AC4-C

Rombo chiodato/Rombo liscio

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

2 579 000

2 783 000

2 793 239

100,37

10 239

/

/

/

10 239

10 239

/

NL

WHB

1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

36 711 000

55 297 456

55 584 332

100,52

286 876

/

/

/

286 876

286 876

/

NL

WHG

2AC4.

Merlano

IV; acque dell'Unione della zona IIa

699 000

527 900

547 717

103,75

19 817

/

/

/

19 817

19 817

/

NL

WHG

56-14

Merlano

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

/

0

11 475

N/P

11 475

1,00

/

/

11 475

11 475

/

PT

GHL

1N2AB

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

6 098

N/P

6 098

1,00

/

/

6 098

6 098

/

PT

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

/

9 700

9 690

99,90

– 10

/

/

145 616

145 606

53

145 553

UK

COD

2A3AX4

Merluzzo bianco

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

11 369 000

14 828 600

14 846 189

100,12

17 589

/

(C) (8)

/

17 589

17 589

/

UK

HER

4AB.

Aringhe

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

62 292 000

66 892 860

68 024 970

101,69

1 132 100

/

/

/

1 132 110

1 132 110

/

UK

MAC

2CX14-

Sgombri

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

245 363 000

237 093 794

242 496 391

102,28

5 402 597

/

(A) (8)

/

5 402 597

5 402 597

/

UK

MAC

*3A4BC

Sgombri

IIIa e IVbc

490 000

620 500

626 677

101,00

6 177

/

/

/

6 177

6 177

/

UK

SAN

234_1

Cicerello

Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello

2 742 000

1 219 400

2 000 034

164,02

780 634

2,00

/

/

1 561 268

95 100

1 466 168


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2014 al 2015 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16) e all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità ali articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4)  La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2015 in conformità al regolamento (UE) 2015/1801, modificato dal regolamento (UE) 2015/2404, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(6)  Detrazioni da effettuare nel 2016 in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 38).

(7)  Detrazioni da effettuare nel 2016 che potrebbero essere effettivamente applicate, tenuto conto del contingente disponibile il giorno di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (EU) 2016/2226.

(8)  Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

(9)  Quantitativo rimanente non utilizzato dopo il trasferimento di 8 005 chilogrammi dal 2015 al 2016 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142 della Commissione (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 9).

(10)  Quantitativo rimanente non utilizzato dopo il trasferimento di 3 004 chilogrammi dal 2015 al 2016 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142.

(11)  Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.

(12)  Su richiesta della Germania, la Commissione ha autorizzato sbarchi addizionali fino a concorrenza del 10 % del contingente di rombo chiodato e rombo liscio in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

(13)  I fattori moltiplicatori addizionali non sono cumulativi e sono utilizzati solo una volta.

(14)  Da detrarre da SAN/234_3 (14) (zona di gestione 3 del cicerello).

(15)  Su richiesta della Spagna, la detrazione di 263 535 chilogrammi in scadenza nel 2016 sarà equamente ripartita su un arco di due anni (2016 e 2017).»