17.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/186


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/62 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione della 3-(metiltio) propionaldeide, del 3-(metiltio) propionato di metile, dell'alliltiolo, del solfuro di dimetile, del solfuro di dibutile, del disolfuro di diallile, del trisolfuro di diallile, del trisolfuro di dimetile, del disolfuro di dipropile, dell'isotiocianato di allile, del disolfuro di dimetile, del 2-metilbenzen-1-tiolo, del butantioato di S-metile, del disolfuro di allile metile, del 3-(metiltio) propan-1-olo, del 3-(metiltio) esan-1-olo, dell'1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, del 2,4-ditiapentano, del 2-metil-2-(metilditio) propanale, del 2-metilpropan-1-tiolo, del metilsolfinilmetano, del propan-2-tiolo, del 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolano e del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

La 3-(metiltio) propionaldeide, il 3-(metiltio) propionato di metile, l'alliltiolo, il solfuro di dimetile, il solfuro di dibutile, il disolfuro di diallile, il trisolfuro di diallile, il trisolfuro di dimetile, il disolfuro di dipropile, l'isotiocianato di allile, il disolfuro di dimetile, il 2-metilbenzen-1-tiolo, il butantioato di S-metile, il disolfuro di allile metile, il 3-(metiltio) propan-1-olo, il 3-(metiltio) esan-1-olo, l'1-propan-1-tiolo, del solfuro di diallile, il 2,4-ditiapentano, il 2-metil-2-(metilditio) propanale, il 2-metilpropan-1-tiolo, il metilsolfinilmetano, il propan-2-tiolo, il 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolano e il 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano («le sostanze in questione») sono stati autorizzati per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 17 aprile 2013 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte nei mangimi, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Per quanto riguarda l'isotiocianato di allile l'Autorità ha dichiarato che, sebbene l'esposizione supplementare derivante da un livello di impiego basso di detta sostanza nei mangimi non aumenterebbe in maniera sostanziale l'esposizione dei consumatori, secondo le stime questa è già più elevata della dose giornaliera ammissibile. Per l'isotiocianato di allile e il 2-metilpropan-1-tiolo dovrebbero essere stabiliti tenori massimi per garantire rispettivamente la sicurezza dei consumatori e la protezione dell'ambiente. L'Autorità ha inoltre stabilito che la funzione delle sostanze in questione nei mangimi è simile a quella espletata negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che le sostanze in questione sono efficaci per gli alimenti in quanto ne aumentano l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi. L'Autorità non è stata in grado di trarre conclusioni in merito alla sicurezza delle sostanze in questione impiegate nell'acqua di abbeveraggio. Tali sostanze possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

(5)

Per permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, tranne che per l'isotiocianato di allile e il 2-metilpropan-1-tiolo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, sull'etichetta dell'additivo dovrebbero essere indicati i tenori raccomandati. Qualora tali tenori vengano superati, sull'etichetta delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi dovrebbero essere indicate determinate informazioni.

(6)

L'Autorità ha concluso che le sostanze in questione devono essere considerate irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie nonché sensibilizzanti della pelle. È pertanto opportuno adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche alle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2013;11(5):3208.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.

2b12001

3-(Metiltio) propionaldeide

Composizione dell'additivo

3-(Metiltio) propionaldeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-(Metiltio) propionaldeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C4H8OS

Numero CAS: 3268-49-3

N. Flavis: 12.001

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della 3-(metiltio) propionaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12002

3-(Metiltio) propionato di metile

Composizione dell'additivo

3-(Metiltio) propionato di metile

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-(Metiltio) propionato di metile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C5H10O2S

Numero CAS: 13532-18-8

N. Flavis: 12.002

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 3-(metiltio) propionato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12004

Alliltiolo

Composizione dell'additivo

Alliltiolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Alliltiolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 75 % (min. 98 % alliltiolo + solfuro di allile + allile mercaptano)

Formula chimica: C3H6S

Numero CAS: 870-23-5

N. Flavis: 12.004

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'alliltiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12006

Solfuro di dimetile

Composizione dell'additivo

Solfuro di dimetile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Solfuro di dimetile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C2H6S

Numero CAS: 75-18-3

N. Flavis: 12.006

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del solfuro di dimetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12007

Solfuro di dibutile

Composizione dell'additivo

Solfuro di dibutile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Solfuro di dibutile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C8H18S

Numero CAS: 544-40-1

N. Flavis: 12.007

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del solfuro di dibutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12008

Disolfuro di diallile

Composizione dell'additivo

Disolfuro di diallile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Disolfuro di diallile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 80 % (min. 98 % disolfuro di diallile + solfuro di allile + allile mercaptano)

Formula chimica: C6H10S2

Numero CAS: 2179-57-9

N. Flavis: 12.008

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del disolfuro di diallile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12009

Trisolfuro di diallile

Composizione dell'additivo

Trisolfuro di diallile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Trisolfuro di diallile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 65 % (min. 95 % di-, tri- e tetrasolfuri di allile)

Formula chimica: C6H10S3

Numero CAS: 2050-87-5

N. Flavis: 12.009

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del trisolfuro di diallile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12013

Trisolfuro di dimetile

Composizione dell'additivo

Trisolfuro di dimetile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Trisolfuro di dimetile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C2H6S3

Numero CAS: 3658-80-8

N. Flavis: 12.013

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del trisolfuro di dimetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12014

Disolfuro di dipropile

Composizione dell'additivo

Disolfuro di dipropile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Disolfuro di dipropile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C6H14S2

Numero CAS: 629-19-6

N. Flavis: 12.014

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del disolfuro di dipropile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12025

Isotiocianato di allile

Composizione dell'additivo

Isotiocianato di allile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isotiocianato di allile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C4H5NS

Numero CAS: 57-06-7

N. Flavis: 12.025

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'isotiocianato di allile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

0,05

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12026

Disolfuro di dimetile

Composizione dell'additivo

Disolfuro di dimetile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Disolfuro di dimetile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C2H6S2

Numero CAS: 624-92-0

N. Flavis: 12.026

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del disolfuro di dimetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12027

2-Metilbenzen-1-tiolo

Composizione dell'additivo

2-Metilbenzen-1-tiolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-Metilbenzen-1-tiolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C7H8S

Numero CAS: 137-06-4

N. Flavis: 12.027

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 2-metilbenzen-1-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12032

Butantioato di S-metile

Composizione dell'additivo

Butantioato di S-metile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butantioato di S-metile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C5H10OS

Numero CAS: 2432-51-1

N. Flavis: 12.032

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del butantioato di S-metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12037

Disolfuro di allile metile

Composizione dell'additivo

Disolfuro di allile metile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Disolfuro di allile metile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 90 %

Formula chimica: C4H8S2

Numero CAS: 2179-58-0

N. Flavis: 12.037

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del disolfuro di allile metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12062

3-(Metiltio) propan-1-olo

Composizione dell'additivo

3-(Metiltio) propan-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-(Metiltio) propan-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C4H10OS

Numero CAS: 505-10-2

N. Flavis: 12.062

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 3-(metiltio) propan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12063

3-(Metiltio) esan-1-olo

Composizione dell'additivo

3-(Metiltio) esan-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-(Metiltio) esan-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C7H16OS

Numero CAS: 51755-66-9

N. Flavis: 12.063

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 3-(metiltio) esan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12071

1-Propan-1-tiolo

Composizione dell'additivo

1-Propan-1-tiolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

1-Propan-1-tiolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C3H8S

Numero CAS: 107-03-9

N. Flavis: 12.071

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'1-propan-1-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12088

Solfuro di diallile

Composizione dell'additivo

Solfuro di diallile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Solfuro di diallile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C6H10S

Numero CAS: 592-88-1

N. Flavis: 12.088

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del solfuro di diallile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12118

2,4-Ditiapentano

Composizione dell'additivo

2,4-Ditiapentano

Caratterizzazione della sostanza attiva

2,4-Ditiapentano

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C3H8S2

Numero CAS: 1618-26-4

N. Flavis: 12.118

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 2,4-ditiapentano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12168

2-Metil-2-(metilditio) propanale

Composizione dell'additivo

2-Metil-2-(metilditio) propanale

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-Metil-2-(metilditio) propanale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C5H10OS2

Numero CAS: 67952-60-7

N. Flavis: 12.168

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 2-metil-2-(metilditio) propanale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12173

2-Metilpropan-1-tiolo

Composizione dell'additivo

2-Metilpropan-1-tiolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-Metilpropan-1-tiolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C4H10S

Numero CAS: 513-44-0

N. Flavis: 12.173

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione del 2-metilpropan-1-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

0,04

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12175

Metilsolfinilmetano

Composizione dell'additivo

Metilsolfinilmetano

Caratterizzazione della sostanza attiva

Metilsolfinilmetano

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C2H6OS

Numero CAS: 67-68-5

N. Flavis: 12.175

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del metilsolfinilmetano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b12197

Propan-2-tiolo

Composizione dell'additivo

Propan-2-tiolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Propan-2-tiolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C3H8S

Numero CAS: 75-33-2

N. Flavis: 12.197

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del propan-2-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b15025

3,5-Dimetil-1,2,4-tritiolano

Composizione dell'additivo

3,5-Dimetil-1,2,4-tritiolano

Caratterizzazione della sostanza attiva

3,5-Dimetil-1,2,4-tritiolano

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 90 %

Componenti secondari: trisolfuro di dietile, dimetil benzil carbinolo, N,N-dimetil-tioacetammide, 4,6-dimetil1,2,3,5-tetracicloesano, 3-metil-1,2,4-tritiolano, 2-metil-4-propil 1,3-ossatiano

Formula chimica: C4H8S3

Numero CAS: 23654-92-4

N. Flavis: 15.025

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027

2b16030

2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano

Composizione dell'additivo

2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-Metil-4-propil-1,3-ossatiano

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C8H16OS

Numero CAS: 67715-80-4

N. Flavis: 16.030

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 2-metil-4-propil-1,3-ossatiano nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è: 0,05 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 0,05 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative volte a tener conto dei potenziali rischi da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo attraverso tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

6 febbraio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.