13.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/156 |
INDIRIZZO (UE) 2017/697 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 4 aprile 2017
sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e c),
considerando quanto segue:
(1) |
La Banca centrale europea (BCE) è responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Essa sorveglia il funzionamento del sistema per garantire la coerente applicazione di standard di vigilanza elevati e la coerenza dei risultati della vigilanza negli Stati membri partecipanti. La BCE può emanare indirizzi nei confronti delle autorità nazionali competenti (ANC), in conformità ai quali le ANC sono tenute a esercitare i compiti in materia di vigilanza e adottare le decisioni di vigilanza. |
(2) |
La BCE è tenuta ad assicurare l'applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 e del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (2). |
(3) |
In quanto autorità competente ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha esercitato diverse opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea (BCE/2016/4) (3) per gli enti creditizi classificati come significativi. |
(4) |
Sebbene in relazione agli enti meno significativi l'esercizio delle pertinenti opzioni e discrezionalità competa principalmente alle ANC, il ruolo di supervisione generale assolto dalla BCE nell'ambito dell'MVU le consente di promuovere il coerente esercizio di opzioni e discrezionalità sia in relazione a enti significativi, sia, se del caso, ad enti meno significativi. Ciò assicura che (a) la vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti sia attuata in modo coerente ed efficace, (b) il corpus unico di norme per i servizi finanziari sia applicato in modo coerente a tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti e (c) tutti gli enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza della qualità più elevata. |
(5) |
Al fine di bilanciare l'esigenza della coerente applicazione degli standard di vigilanza a enti significativi e meno significativi, da un lato, con l'applicazione del principio di proporzionalità, dall'altro, la BCE ha individuato, tra quelle esercitate nel regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4), talune opzioni e discrezionalità che dovrebbero essere esercitate nello stesso modo dalle ANC nella vigilanza sugli enti meno significativi. |
(6) |
Le opzioni e discrezionalità riconosciute alla autorità competenti con riferimento ai requisiti di fondi propri e a quelli patrimoniali ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3, dell'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 282, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 471, paragrafo 1, e dell'articolo 478, paragrafo 3, lettere a) e b), del medesimo regolamento, incidono sul livello e sulla qualità dei fondi propri e sui coefficienti patrimoniali degli enti meno significativi. Un'applicazione prudente e coerente di tali opzioni e discrezionalità è necessaria per diverse ragioni. Essa assicurerà che (a) i rischi relativi alle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario siano adeguatamente fronteggiati, (b) la definizione di default sia utilizzata in modo coerente con riferimento all'adeguatezza e alla comparabilità dei requisiti di fondi propri, e (c i requisiti di fondi propri per operazioni con un profilo di rischio non lineare o per componenti pagamento e operazioni con titoli di debito sottostanti, per le quali gli enti non possono determinare il coefficiente delta o la durata finanziaria modificata, siano calcolati in modo prudente. L'applicazione armonizzata di disposizioni transitorie relative alla detrazione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di attività fiscali differite, assicurerà l'applicazione della definizione più rigorosa di patrimonio di vigilanza, introdotta dal regolamento (UE) n. 575/2013, da parte di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti entro un congruo lasso di tempo. |
(7) |
Le opzioni e le discrezionalità relative all'esenzione delle esposizioni dall'applicazione dei limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere applicate in modo uniforme sia agli enti significativi che a quelli meno significativi per garantire parità di condizioni agli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, limitare i rischi di concentrazione derivanti da specifiche esposizioni e garantire l'applicazione degli stessi standard minimi nell'MVU per la valutazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento In particolare, dovrebbero essere limitati i rischi di concentrazione derivanti dalle obbligazioni garantite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dalle esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni regionali o autorità locali di Stati membri, laddove a tali crediti sia assegnata una ponderazione del rischio del 20 per cento ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per esposizioni infragruppo, comprese partecipazioni di vario tipo, è necessario assicurare che la decisione di esentare completamente tali esposizioni dall'applicazione dei limiti delle gradi esposizioni sia basata su una valutazione approfondita come precisato nell'allegato I al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2014/4). È giustificata l'applicazione di criteri comuni per valutare se un'esposizione, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete, soddisfi le condizioni di esenzione dai limiti delle grandi esposizioni come specificato nell'allegato II al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4). Tale applicazione dovrebbe assicurare il trattamento uniforme di enti significativi e meno significativi associati nell'ambito della stessa rete. L'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del regolamento n. 575/2013, come previsto nel presente indirizzo, dovrebbe applicarsi soltanto se lo Stato membro interessato non ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013. |
(8) |
Le opzioni e le discrezionalità concesse dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 (5) della Commissione per il calcolo dei deflussi dai depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi (SGD), ai fini del calcolo dei requisiti di copertura della liquidità dovrebbero essere esercitate in modo uniforme per gli enti significativi e quelli meno significativi al fine di assicurare parità di trattamento degli enti creditizi nello stesso SGD. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente indirizzo specifica talune opzioni e discrezionalità di applicazione generale conferite alle autorità competenti ai sensi del diritto dell'Unione in materia di requisiti prudenziali, il cui esercizio da parte delle ANC in relazione a enti meno significativi deve essere pienamente allineato all'esercizio da parte della BCE delle relative opzioni e discrezionalità di cui al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente indirizzo si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) e all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2015/61.
CAPO II
ESERCIZIO DI OPZIONI E DISCREZIONALITÀ IN RELAZIONE A ENTI MENO SIGNIFICATIVI CHE RICHIEDONO L'INTEGRALE ALLINEAMENTO CON LA NORMATIVA APPLICABILE AGLI ENTI SIGNIFICATIVI
SEZIONE I
Fondi propri
Articolo 3
Articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario
Fatto salvo l'articolo 90 del regolamento (UE) n. 575/2013, e ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, conformemente alla parte tre del medesimo regolamento, le ANC richiedono agli enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi:
a) |
l'importo delle partecipazioni qualificate in imprese di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 che supera il 15 % del capitale ammissibile dell'ente creditizio; e |
b) |
l'importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese di cui all'articolo 89, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 575/2013, che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente creditizio. |
SEZIONE II
Requisiti patrimoniali
Articolo 4
Articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013: default di un debitore
Le ANC richiedono agli enti creditizi meno significativi di applicare il criterio «in arretrato da oltre 90 giorni» per le categorie di esposizioni indicate all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 5
Articolo 282, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013: insiemi di attività coperte
Per le operazioni di cui all'articolo 282, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, le ANC richiedono agli enti creditizi di impiegare il metodo del valore di mercato di cui all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013.
SEZIONE III
Grandi esposizioni
Articolo 6
Articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: esenzioni
Le ANC esercitano l'opzione relativa alle esenzioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione agli enti meno significativi in conformità al presente articolo e all'allegato.
a) |
Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80 % del valore nominale delle obbligazioni garantite se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del suddetto regolamento. |
b) |
Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80 % del valore dell'esposizione se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento. |
c) |
Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono interamente esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3 del medesimo regolamento, come ulteriormente specificato nell'allegato del presente indirizzo. |
d) |
Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono interamente esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, interamente per lettere da e) a k) ovvero fino all'importo massimo consentito per la lettera i), se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento. |
e) |
Le ANC richiedono agli enti meno significativi di valutare se siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. nonché nell'allegato al presente indirizzo, applicabili alla specifica esposizione. L'ANC può sottoporre a verifica tale valutazione in qualsiasi momento e richiedere a questo scopo agli enti creditizi meno significativi di trasmettere la documentazione di cui all'allegato. |
f) |
Il presente articolo si applica soltanto nel caso in cui lo Stato membro interessato non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, di concedere un'esenzione totale o parziale per la specifica esposizione. |
SEZIONE IV
Liquidità
Articolo 7
Articolo 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: deflussi dai depositi stabili al dettaglio
Le ANC richiedono agli enti creditizi meno significativi di moltiplicare per il 3 % l'importo dei depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61, a condizione che la Commissione abbia espresso la sua previa approvazione, conformemente all'articolo 24, paragrafo 5, di tale regolamento delegato, attestando che sono state soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 4.
SEZIONE V
Disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 8
Articolo 471, paragrafo 1, del regolamento (UE) 575/2013: esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
1. Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, le ANC possono consentire agli enti creditizi meno significativi di non dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa, in conformità all'articolo 471, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Dal 1o gennaio 2019, le ANC richiedono agli enti creditizi meno significativi di dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa.
3. Il presente articolo si applica fatte salve le decisioni adottate dall'ANC ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 9
Articolo 478, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 575/2013: percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 di investimenti significativi in soggetti del settore finanziario e di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura
Le ANC esercitano l'opzione relativa alle percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 di investimenti significativi in soggetti del settore finanziario e di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura di cui all'articolo 478, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento (UE) 575/2013 nel modo che segue:
a) |
Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile ai fini dell'articolo 469, paragrafo 1, lettere a) e c), dello stesso regolamento è del 100 % dal 1o gennaio 2018: |
b) |
Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile è del 100 % dal 1o gennaio 2018. |
c) |
In deroga al punto b), laddove, ai sensi dell'articolo 478, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la normativa nazionale preveda una fase di eliminazione graduale di 10 anni, la percentuale applicabile è:
|
d) |
Le ANC non applicano i punti b) e c) agli enti meno significativi che, alla data dalla quale decorrono gli effetti del presente indirizzo, sono soggetti a piani di ristrutturazione approvati dalla Commissione. |
e) |
Se un ente creditizio che rientra nell'ambito di applicazione del punto d) è acquisito da un altro ente creditizio o si fonde con esso mentre il piano di ristrutturazione è ancora in corso senza modifiche al trattamento prudenziale delle attività fiscali differite, le ANC applicano la deroga di cui al punto d) all'ente creditizio acquirente, al nuovo ente creditizio risultante dalla fusione o all'ente creditizio che incorpora l'ente creditizio originario, in misura identica a quella in cui si applicava all'ente creditizio acquisito, fuso o incorporato. |
f) |
In caso di un aumento imprevisto dell'impatto delle deduzioni di cui ai punti b) e c), che l'ANC ritenga significativo, è consentito agli enti creditizi meno significativi di non applicare i punti b) o c). |
g) |
Laddove i punti b) e c) non si applichino, le ANC richiedono agli enti meno significativi di applicare le disposizioni della normativa nazionale. |
Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima che il presente indirizzo produca i propri effetti, qualora tale normativa stabilisca percentuali superiori a quelle di cui ai punti da a) a c).
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Le ANC si conformano al presente indirizzo dal 1o gennaio 2018, ad eccezione dell'articolo 7 al quale si conformano dal 1o gennaio 2019.
Articolo 11
Destinatari
Le ANC degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 aprile 2017
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4) (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 60).
(4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
Condizioni per valutare un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 6, lettera c), del presente indirizzo
1. |
Le ANC richiedono agli enti meno significativi di tenere in considerazione i seguenti criteri nel valutare se un'esposizione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfa le condizioni per un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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2. |
In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, le ANC richiedono agli enti meno significativi, al fine di valutare se l'organismo regionale o centrale cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete sia responsabile della compensazione della liquidità, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, di valutare se l'atto costitutivo o lo statuto dell'organismo regionale o centrale prevedano espressamente tali responsabilità, ivi inclusi, tra l'altro:
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3. |
Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, l'ANC può chiedere agli enti creditizi meno significativi di presentare la seguente documentazione.
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(1) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).