29.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/7


DIRETTIVA (UE) 2017/2455 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2017

che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) istituisce regimi speciali che assoggettano all'imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi forniti per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi.

(2)

La direttiva 2009/132/CE del Consiglio (4) prevede un'esenzione dall'IVA per le importazioni di piccole spedizioni di valore trascurabile.

(3)

La valutazione di tali regimi speciali, avviata il 1o gennaio 2015, ha individuato una serie di ambiti suscettibili di miglioramento. In primo luogo, dovrebbe essere ridotto l'onere gravante sulle microimprese stabilite in uno Stato membro che prestano tali servizi occasionalmente in altri Stati membri di dover adempiere agli obblighi IVA negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento. È pertanto opportuno introdurre una soglia a livello comunitario al di sotto della quale tali prestazioni restano imponibili ai fini dell'IVA nello Stato membro di stabilimento. In secondo luogo, l'obbligo di rispettare le norme in materia di fatturazione di tutti gli Stati membri in cui si effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi è molto oneroso. Pertanto, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle imprese, le norme in materia di fatturazione dovrebbero essere quelle applicabili nello Stato membro di identificazione del fornitore/prestatore che si avvale dei regimi speciali. In terzo luogo, i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità, ma registrati ai fini dell'IVA in uno Stato membro, ad esempio perché effettuano operazioni occasionali soggette a IVA in tale Stato membro, non possono avvalersi né del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità, né del regime speciale per i soggetti passivi stabiliti nella Comunità. Di conseguenza, tali soggetti passivi dovrebbero essere autorizzati ad avvalersi del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.

(4)

Inoltre la valutazione dei regimi speciali per la tassazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o dei servizi forniti per via elettronica, avviata il 1o gennaio 2015, ha evidenziato che l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA entro 20 giorni dalla scadenza del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione è un termine troppo breve, in particolare per quanto riguarda le prestazioni effettuate attraverso una rete di telecomunicazioni, un'interfaccia o un portale, qualora si presuma che i servizi forniti dall'operatore della rete, dell'interfaccia o del portale, siano effettuati dall'operatore della rete, dell'interfaccia o del portale, che è tenuto a ottenere le informazioni da ogni singolo prestatore di servizi per compilare la dichiarazione IVA. La valutazione ha inoltre evidenziato che l'obbligo di apportare correzioni alla dichiarazione IVA per il periodo d'imposta in oggetto è molto gravoso per i soggetti passivi, in quanto può comportare la necessità di ripresentare varie dichiarazioni IVA ogni trimestre. Di conseguenza, il termine entro il quale si deve presentare la dichiarazione IVA dovrebbe essere esteso da 20 giorni alla fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta e i soggetti passivi dovrebbero essere autorizzati a correggere dichiarazioni IVA precedenti in una dichiarazione successiva anziché nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta cui si riferiscono le correzioni.

(5)

Al fine di evitare che i soggetti passivi che prestano servizi diversi dai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o dai servizi forniti per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi debbano essere identificati ai fini dell'IVA in ogni Stato membro in cui tali servizi sono soggetti all'IVA, gli Stati membri dovrebbero autorizzare i soggetti passivi che prestano tali servizi ad avvalersi del sistema informatico di registrazione e di dichiarazione e pagamento dell'IVA, che consente loro di dichiarare e versare l'IVA su tali servizi in un unico Stato membro.

(6)

La realizzazione del mercato interno, la globalizzazione e i cambiamenti tecnologici hanno portato a una crescita esplosiva del commercio elettronico e, di conseguenza, delle vendite a distanza di beni, forniti da uno Stato membro all'altro e da territori terzi o paesi terzi alla Comunità. Le disposizioni pertinenti delle direttive 2006/112/CE e 2009/132/CE dovrebbero essere adattate a tale evoluzione, tenendo conto del principio della tassazione nel luogo di destinazione e della necessità di proteggere il gettito fiscale degli Stati membri, al fine di creare pari condizioni di concorrenza per le imprese interessate e di ridurre al minimo gli oneri gravanti su di esse. Il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi forniti per via elettronica da soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo, dovrebbe di conseguenza essere esteso alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e un regime speciale analogo dovrebbe essere istituito per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi. Per determinare chiaramente la portata delle misure applicabili alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi è opportuno definire tali concetti.

(7)

Gran parte delle vendite a distanza di beni, forniti da uno Stato membro all'altro e da territori terzi o paesi terzi alla Comunità, è facilitata tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, spesso col ricorso a sistemi di deposito logistico. Benché gli Stati membri possano stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA in tali casi, ciò si è dimostrato insufficiente ad assicurare la riscossione effettiva ed efficace dell'IVA. Per conseguire tale obiettivo e ridurre l'onere amministrativo per i venditori, le amministrazioni fiscali e i consumatori è pertanto necessario coinvolgere i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni tramite l'uso di una tale interfaccia elettronica nella riscossione dell'IVA sulle suddette vendite, disponendo che essi siano considerati le persone che effettuano le vendite in questione. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nella Comunità, questa disposizione dovrebbe essere limitata alle vendite di beni spediti o trasportati con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, mentre per un valore superiore una dichiarazione doganale completa è richiesta a fini doganali al momento dell'importazione.

(8)

La conservazione della documentazione per un periodo di almeno dieci anni in relazione alle cessioni e prestazioni effettuate da soggetti passivi e facilitate da un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi è necessaria per aiutare gli Stati membri a verificare che l'IVA su tali cessioni e prestazioni sia stata contabilizzata correttamente. Il periodo di dieci anni è coerente con le disposizioni vigenti in materia di conservazione della documentazione. Ove consista in dati personali, la documentazione dovrebbe rispettare la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati.

(9)

Al fine di ridurre gli oneri per le imprese che si avvalgono del regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni è opportuno eliminare l'obbligo di emettere fattura per tali vendite. Per assicurare la certezza giuridica a tali imprese, la definizione di tali cessioni di beni dovrebbe indicare chiaramente che essa si applica anche quando i beni sono trasportati o spediti per conto del fornitore, compreso quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni.

(10)

L'ambito di applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi dovrebbe essere limitato alle vendite di beni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR spediti direttamente da un territorio terzo o paese terzo a un acquirente nella Comunità, mentre per un valore superiore una dichiarazione doganale completa è richiesta a fini doganali al momento dell'importazione. I beni soggetti ad accisa dovrebbero essere esclusi dal suo ambito di applicazione in quanto l'accisa rientra nella base imponibile per l'IVA all'importazione. Al fine di evitare la doppia imposizione è opportuno introdurre un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto all'importazione dei beni dichiarati nell'ambito di tale regime speciale.

(11)

Inoltre, al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra fornitori all'interno e all'esterno della Comunità e di evitare perdite di gettito fiscale, è necessario abolire l'esenzione per le importazioni di beni oggetto di piccole spedizioni di valore trascurabile di cui alla direttiva 2009/132/CE.

(12)

Un soggetto passivo che si avvale del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi dovrebbe essere autorizzato a nominare un intermediario stabilito nella Comunità come debitore dell'IVA e per adempiere agli obblighi previsti da tale regime speciale in suo nome e per suo conto.

(13)

Al fine di proteggere il gettito fiscale degli Stati membri, un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del regime speciale dovrebbe essere tenuto a designare un intermediario. Tuttavia, tale obbligo non dovrebbe applicarsi se tale soggetto passivo è stabilito in un paese con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca.

(14)

Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva con riguardo alla compilazione dell'elenco di paesi terzi con cui l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio (5) e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (6), dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Dal momento che la compilazione dell'elenco dei paesi terzi è direttamente connessa alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto, è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010.

(15)

A seguito della crescita esponenziale del commercio elettronico e del conseguente aumento del numero di piccole spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR importate nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero sistematicamente consentire il ricorso a un regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione. Tale regime può essere applicato se non si ricorre al regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi. Se lo Stato membro di importazione non prevede l'applicazione sistematica di aliquote IVA ridotte ai sensi di detto regime speciale, l'acquirente finale dovrebbe poter optare per la procedura di importazione standard per avvalersi di un'eventuale aliquota IVA ridotta.

(16)

La data di applicazione delle disposizioni della presente direttiva dovrebbe, laddove opportuno, tenere conto del tempo necessario per predisporre le misure richieste per l'attuazione della presente direttiva e per consentire agli Stati membri di adeguare i propri sistemi informatici di registrazione e di dichiarazione e pagamento dell'IVA.

(17)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la semplificazione degli obblighi in materia di IVA, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (8), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(19)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2006/112/CE e 2009/132/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2019

Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2019, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

1)

l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

1.   Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale:

a)

servizi di telecomunicazione;

b)

servizi di teleradiodiffusione;

c)

servizi forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui all'allegato II.

Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il prestatore è stabilito o, in mancanza di un luogo di stabilimento, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo Stato membro; e

b)

i servizi sono prestati a persone che non sono soggetti passivi e sono stabilite, hanno l'indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a); e

c)

il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni di cui alla lettera b) non supera, nell'anno civile corrente, 10 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell'anno civile precedente.

3.   Se nel corso di un anno civile è superata la soglia di cui al paragrafo 2, lettera c), il paragrafo 1 si applica a decorrere da tale data.

4.   Lo Stato membro nel cui territorio i prestatori di cui al paragrafo 2 sono stabiliti, oppure, in mancanza di tale luogo di stabilimento, hanno l'indirizzo permanente o la residenza abituale, concede a tali prestatori il diritto di optare affinché il luogo delle prestazioni sia determinato conformemente al paragrafo 1, opzione che, comunque, ha la durata di due anni civili.

5.   Gli Stati membri adottano le misure opportune per monitorare il rispetto da parte del soggetto passivo delle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

6.   Il corrispondente valore in moneta nazionale dell'importo di cui al paragrafo 2, lettera c), è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno dell'adozione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio. (*1)

(*1)  Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).»;"

2)

l'articolo 219 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 219 bis

1.   La fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V.

2.   In deroga al paragrafo 1, la fatturazione è soggetta alle seguenti norme:

a)

le norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, nello Stato membro del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale, quando:

i)

il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V, o un suo stabilimento in detto Stato membro non interviene nella cessione o nella prestazione ai sensi dell'articolo 192 bis, lettera b), e il debitore dell'IVA è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi a meno che l'acquirente/il destinatario emetta la fattura (autofatturazione);

ii)

la cessione di beni o la prestazione di servizi non si considera effettuata nella Comunità conformemente alle disposizioni del titolo V;

b)

le norme applicabili nello Stato membro in cui è identificato il fornitore/prestatore che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatti salvi gli articoli da 244 a 248.»;

3)

all'articolo 358 bis, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

“soggetto passivo non stabilito nella Comunità” un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità;»;

4)

all'articolo 361, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

una dichiarazione indicante che il soggetto non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità.»

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021

Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

1)

all'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per:

1.

“vendite a distanza intracomunitarie di beni”, le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

b)

i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto;

2.

“vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi”, le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo, a un acquirente in uno Stato membro, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

b)

i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto.»;

2)

è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 14 bis

1.   Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

2.   Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.»;

3)

l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

In deroga all'articolo 32:

a)

è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;

b)

è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;

c)

è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente il luogo situato in tale Stato membro, purché l'IVA su tali beni sia dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4.»;

4)

l'articolo 34 è soppresso;

5)

l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

L'articolo 33 non si applica alle cessioni di beni d'occasione e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti da 1) a 4), né alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione quali definiti all'articolo 327, paragrafo 3, assoggettate all'IVA conformemente ai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione, agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, e ai mezzi di trasporto d'occasione.»;

6)

all'articolo 58, i paragrafi da 2 a 6 sono soppressi;

7)

nel titolo V è inserito il seguente capo:

«CAPO 3 bis

Soglia per i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni di cui all'articolo 33, lettera a), e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 58

Articolo 59 quater

1.   L'articolo 33, lettera a), e l'articolo 58 non si applicano se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il fornitore/prestatore è stabilito o, in mancanza di un luogo di stabilimento, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo Stato membro;

b)

i servizi sono prestati a persone che non sono soggetti passivi e sono stabilite, hanno l'indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a), oppure i beni sono spediti o trasportati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a); e

c)

il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni o delle cessioni di cui alla lettera b) non supera, nell'anno civile corrente, 10 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell'anno civile precedente.

2.   Se nel corso di un anno civile è superata la soglia di cui al paragrafo 1, lettera c), l'articolo 33, lettera a), e l'articolo 58 si applicano a decorrere da tale data.

3.   Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento della partenza della spedizione o del trasporto o in cui sono stabiliti i soggetti passivi che prestano i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione e i servizi forniti per via elettronica concede ai soggetti passivi che effettuano cessioni o prestazioni che possono beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1, il diritto di optare affinché il luogo delle cessioni o delle prestazioni sia determinato conformemente all'articolo 33, lettera a), e all'articolo 58, opzione che, comunque, ha la durata di due anni civili.

4.   Gli Stati membri adottano le misure opportune per monitorare il rispetto da parte del soggetto passivo delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

5.   5. Il corrispondente valore in moneta nazionale dell'importo di cui al paragrafo 1, lettera c), è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno dell'adozione della direttiva (UE) 2017/2455.»;

8)

è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 66 bis

In deroga agli articoli 63, 64 e 65, riguardo alle cessioni di beni per le quali l'IVA è dovuta dalla persona che facilita la cessione a norma dell'articolo 14 bis, il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'IVA diventa esigibile nel momento in cui il pagamento è stato accettato.»;

9)

all'articolo 143, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«c bis)

le importazioni di beni se l'IVA deve essere dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, e se, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, il numero individuale d'identificazione IVA per l'applicazione del regime speciale del fornitore o dell'intermediario che agisce per suo conto, attribuito ai sensi dell'articolo 369 octodecies, è stato comunicato all'ufficio doganale competente nello Stato membro di importazione;»;

10)

all'articolo 220, paragrafo 1, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

per le cessioni di beni di cui all'articolo 33, eccetto nei casi in cui il soggetto passivo si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3;»;

11)

è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 242 bis

1.   Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la cessione di beni o la prestazione di servizi a una persona che non è un soggetto passivo nella Comunità conformemente alle disposizioni del titolo V, il soggetto passivo che facilita la cessione o la prestazione è tenuto a conservare la documentazione relativa a tale cessione o prestazione. Tale documentazione è sufficientemente dettagliata da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui tali prestazioni o cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto.

2.   La documentazione di cui al paragrafo 1 deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati.

La documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.»;

12)

nel titolo XII, il titolo del capo 6 è sostituito dal seguente:

«Regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni»;

13)

all'articolo 358, i punti 1, 2 e 3 sono soppressi;

14)

il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:

«Regime speciale per i servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità»;

15)

all'articolo 358 bis è aggiunto il seguente punto:

«3)

“Stato membro di consumo” lo Stato membro in cui si considerano prestati i servizi conformemente al titolo V, capo 3.»;

16)

l'articolo 359 è sostituito dal seguente:

«Articolo 359

Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o abbia l'indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro ad avvalersi del presente regime speciale. La presente disposizione si applica a tutti i suddetti servizi prestati nella Comunità.»;

17)

l'articolo 362 è sostituito dal seguente:

«Articolo 362

Lo Stato membro di identificazione attribuisce al soggetto passivo non stabilito nella Comunità un numero individuale d'identificazione IVA per l'applicazione del presente regime speciale e notifica per via elettronica all'interessato il numero d'identificazione attribuitogli. Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono ricorrere ai propri sistemi di identificazione.»;

18)

all'articolo 363, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

se il soggetto passivo gli notifica che non presta più i servizi che rientrano nel presente regime speciale;»;

19)

gli articoli 364 e 365 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 364

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del presente regime speciale presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano stati prestati o meno i servizi che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta cui essa si riferisce.

Articolo 365

La dichiarazione IVA contiene il numero individuale d'identificazione IVA per l'applicazione del presente regime speciale e, per ogni Stato membro di consumo in cui l'IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale effettuate nel corso del periodo d'imposta nonché l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Devono altresì figurare nella dichiarazione le aliquote IVA applicabili e l'importo totale dell'imposta dovuta.

Se dopo la presentazione di una dichiarazione IVA si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione successiva entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata ai sensi dell'articolo 364. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l'importo dell'IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.»;

20)

l'articolo 368 è sostituito dal seguente:

«Articolo 368

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del presente regime speciale non può effettuare detrazioni ai sensi dell'articolo 168 della presente direttiva. Fatto salvo l'articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tale direttiva. Ai rimborsi riguardanti i servizi contemplati dal presente regime speciale non si applicano l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale e che è tenuto a essere registrato in uno Stato membro per le attività che non rientrano nel presente regime speciale, effettua le detrazioni dell'IVA corrisposta in detto Stato membro in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell'articolo 250 della presente direttiva.»;

21)

al titolo XII, capo 6, il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

«Regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per i servizi effettuati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo»;

22)

all'articolo 369 bis è aggiunto il seguente punto:

«3)

“Stato membro di consumo” lo Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata conformemente al titolo V, capo 3, o, nel caso di vendite a distanza intracomunitarie di beni, lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.»;

23)

gli articoli 369 ter e 369 quater sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 369 ter

Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni e un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi a una persona che non sia soggetto passivo a utilizzare il presente regime speciale. Questa disposizione si applica a tutte le suddette cessioni di beni e prestazioni di servizi all'interno della Comunità.

Articolo 369 quater

Un soggetto passivo dichiara allo Stato membro di identificazione l'inizio e la cessazione delle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, nonché eventuali cambiamenti delle stesse a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni necessarie per avvalersi del presente regime speciale. Tale dichiarazione è effettuata per via elettronica.»;

24)

l'articolo 369 sexies è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«Lo Stato membro di identificazione esclude un soggetto passivo dal presente regime speciale nei casi seguenti:»;

b)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

se notifica di non effettuare più le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale;»;

25)

gli articoli 369 septies e 369 octies sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 369 septies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano state effettuate o meno vendite a distanza intracomunitarie di beni o siano stati prestati servizi che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta cui essa si riferisce.

Articolo 369 octies

1.   La dichiarazione IVA contiene il numero d'identificazione IVA di cui all'articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo in cui l'IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell'IVA, delle vendite a distanza intracomunitarie di beni e delle prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale effettuate nel periodo di imposta nonché l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Devono altresì figurare nella dichiarazione le aliquote IVA applicabili e l'importo totale dell'imposta dovuta. La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 4 del presente articolo.

2.   Se, nel caso delle vendite a distanza intracomunitarie di beni che rientrano nel presente regime speciale, i beni sono spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di identificazione, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale di tali vendite per ciascuno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, unitamente al numero individuale d'identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno degli Stati membri interessati. La dichiarazione IVA riporta tali informazioni per ciascun Stato membro diverso dallo Stato membro di identificazione, suddivise per Stato membro di consumo.

3.   Qualora il soggetto passivo prestatore dei servizi che rientrano nel presente regime speciale disponga di una o più stabili organizzazioni, diverse da quella situata nello Stato membro di identificazione, a partire dalle quali i servizi sono prestati, la dichiarazione IVA indica anche l'importo totale di tali prestazioni, in relazione a ciascuno Stato membro in cui disponga di un'organizzazione, unitamente al numero individuale d'identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale della stessa, suddiviso per Stato membro di consumo.

4.   Se dopo la presentazione di una dichiarazione IVA si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione successiva entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata ai sensi dell'articolo 369 septies. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l'importo dell'IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.»;

26)

all'articolo 369 nonies, paragrafo 1, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Se le forniture sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale utilizza, ai fini della dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.»;

27)

all'articolo 369 decies, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale paga l'IVA, facendo riferimento alla relativa dichiarazione IVA, al più tardi, alla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione.»;

28)

l'articolo 369 undecies è sostituito dal seguente:

«Articolo 369 undecies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell'IVA corrisposta nello Stato membro di consumo a norma dell'articolo 168 della presente direttiva. Fatto salvo l'articolo 2, punto 1, l'articolo 3 e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tale direttiva.

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale e che è tenuto a essere registrato in uno Stato membro per le attività che non rientrano nel presente regime speciale, effettua le detrazioni dell'IVA corrisposta in detto Stato membro in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell'articolo 250 della presente direttiva.»;

29)

all'articolo 369 duodecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale conserva una documentazione delle operazioni effettuate nel quadro del presente regime speciale. Essa deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.»;

30)

al titolo XII, capo 6, è inserita la seguente sezione:

«SEZIONE 4

Regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi

Articolo 369 terdecies

Ai fini della presente sezione, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi comprendono solo beni, a eccezione dei prodotti soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR.

Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, si intende per:

1)

“soggetto passivo non stabilito nella Comunità”, un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità;

2)

“intermediario”, una persona stabilita nella Comunità, nominata dal soggetto passivo che effettua vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi come debitore dell'IVA e tenuta ad adempiere agli obblighi stabiliti dal presente regime speciale in nome e per conto del soggetto passivo;

3)

“Stato membro di identificazione”:

a)

se il soggetto passivo non è stabilito nella Comunità, lo Stato membro in cui sceglie di registrarsi;

b)

se il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica al di fuori della Comunità, ma dispone ivi di una o più stabili organizzazioni, lo Stato membro con la stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica che intende avvalersi del presente regime speciale;

c)

se il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro, tale Stato membro;

d)

se l'intermediario ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro, tale Stato membro;

e)

se l'intermediario ha fissato la sede della propria attività economica al di fuori della Comunità, ma dispone ivi di una o più stabili organizzazioni, lo Stato membro con la stabile organizzazione in cui l'intermediario notifica che intende avvalersi del presente regime speciale.

Ai fini delle lettere b) ed e), il soggetto passivo o l'intermediario che disponga di più di una stabile organizzazione nella Comunità è vincolato alla decisione di indicare lo Stato membro di stabilimento per l'anno civile interessato e i due anni civili successivi;

4)

“Stato membro di consumo”, lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

Articolo 369 quaterdecies

1.   Gli Stati membri autorizzano i seguenti soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi ad avvalersi del presente regime speciale:

a)

i soggetti passivi stabiliti nella Comunità che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;

b)

i soggetti passivi, stabiliti o meno nella Comunità, che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e che sono rappresentati da un intermediario stabilito nella Comunità;

c)

i soggetti passivi stabiliti in un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio (*2) e al regolamento (UE) n. 904/2010 e che effettuano vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo.

Detti soggetti passivi applicano il presente regime speciale a tutte le proprie vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i soggetti passivi non possono nominare più di un intermediario alla volta.

3.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce l'elenco dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010.

Articolo 369 quindecies

Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi sui quali l'IVA è dichiarata a norma del presente regime speciale, il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile al momento della cessione. Il bene si considera ceduto nel momento in cui il pagamento è accettato.

Articolo 369 sexdecies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale o un intermediario che agisce per suo conto dichiara allo Stato membro di identificazione l'inizio o la cessazione della sua attività nell'ambito del presente regime speciale, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per avvalersi del presente regime speciale. Tali informazioni sono comunicate per via elettronica.

Articolo 369 septdecies

1.   Le informazioni che il soggetto passivo che non ricorre a un intermediario deve fornire allo Stato membro di identificazione prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale contengono i seguenti elementi di identificazione:

a)

nome/denominazione;

b)

indirizzo postale;

c)

indirizzo elettronico e siti web;

d)

numero d'identificazione IVA o codice fiscale nazionale.

2.   Le informazioni che l'intermediario deve fornire allo Stato membro di identificazione prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale per conto di un soggetto passivo contengono i seguenti elementi di identificazione:

a)

nome/denominazione;

b)

indirizzo postale;

c)

indirizzo elettronico;

d)

numero d'identificazione IVA.

3.   Le informazioni che l'intermediario deve fornire allo Stato membro di identificazione in relazione a ogni soggetto passivo che rappresenta prima che il soggetto passivo in questione inizi ad avvalersi del presente regime speciale contengono i seguenti elementi di identificazione:

a)

nome/denominazione;

b)

indirizzo postale;

c)

indirizzo elettronico e siti web;

d)

numero d'identificazione IVA o codice fiscale nazionale;

e)

numero individuale d'identificazione attribuitogli in conformità dell'articolo 369 octodecies, paragrafo 3.

4.   Un soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale o, se del caso, il suo intermediario notifica allo Stato membro di identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni presentate.

Articolo 369 octodecies

1.   Lo Stato membro di identificazione attribuisce al soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale un numero individuale d'identificazione IVA per l'applicazione del presente regime speciale e notifica per via elettronica all'interessato il numero d'identificazione attribuitogli.

2.   Lo Stato membro di identificazione attribuisce a un intermediario un numero individuale d'identificazione e notifica per via elettronica all'interessato il numero d'identificazione attribuitogli.

3.   Lo Stato membro di identificazione attribuisce un numero individuale d'identificazione IVA per l'applicazione del presente regime speciale all'intermediario in relazione a ogni soggetto passivo per il quale è nominato.

4.   Il numero d'identificazione IVA attribuito in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 è utilizzato unicamente ai fini del presente regime speciale.

Articolo 369 novodecies

1.   Lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo che non ricorre a un intermediario dal registro d'identificazione nei casi seguenti:

a)

se notifica allo Stato membro di identificazione che non effettua più vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;

b)

se è in altro modo possibile presumere che le sue attività di vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi soggette a imposizione siano cessate;

c)

se non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;

d)

se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.

2.   Lo Stato membro di identificazione esclude l'intermediario dal registro di identificazione nei seguenti casi:

a)

se per due trimestri civili consecutivi non ha agito come intermediario per conto di un soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale;

b)

se non soddisfa più le condizioni necessarie per agire in qualità di intermediario;

c)

se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.

3.   Lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo rappresentato da un intermediario dal registro d'identificazione nei casi seguenti:

a)

se l'intermediario notifica allo Stato membro di identificazione che il soggetto passivo in questione non effettua più vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;

b)

se è in altro modo possibile presumere che le attività di vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi del soggetto passivo in questione soggette a imposizione siano cessate;

c)

se il soggetto passivo in questione non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;

d)

se il soggetto passivo in questione persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale;

e)

se l'intermediario notifica allo Stato membro di identificazione che non rappresenta più il soggetto passivo in questione.

Articolo 369 vicies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale, o il suo intermediario, presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni mese, indipendentemente dal fatto che siano state effettuate vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta cui essa si riferisce.

Se deve essere presentata una dichiarazione IVA in conformità del primo comma, gli Stati membri non possono imporre, ai fini dell'IVA, ulteriori obblighi o altre formalità all'importazione.

Articolo 369 unvicies

1.   La dichiarazione IVA reca il numero d'identificazione IVA di cui all'articolo 369 octodecies e, per ogni Stato membro di consumo in cui l'IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell'IVA, delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per cui l'IVA è divenuta esigibile nel corso del periodo di imposta nonché l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Devono altresì figurare nella dichiarazione le aliquote IVA applicabili e l'importo totale dell'imposta dovuta.

2.   Se dopo la presentazione di una dichiarazione IVA si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione successiva entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata ai sensi dell'articolo 369 vicies. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l'importo dell'IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.

Articolo 369 duovicies

1.   La dichiarazione IVA è effettuata in euro.

Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nella loro moneta nazionale. Se le cessioni di beni sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale, o il suo intermediario, utilizza, ai fini della dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

2.   La conversione è effettuata in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

Articolo 369 tervicies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale, o il suo intermediario, paga l'IVA, facendo riferimento alla relativa dichiarazione, al più tardi alla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione.

Il pagamento è effettuato su un conto bancario espresso in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria moneta.

Articolo 369 quatervicies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell'IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell'articolo 168 della presente direttiva. Fatto salvo l'articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE e l'articolo 2, punto 1, e l'articolo 3 della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni contemplati dal presente regime speciale non si applicano l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale e che è tenuto a essere registrato in uno Stato membro per le attività che non rientrano nel presente regime speciale, effettua le detrazioni dell'IVA corrisposta in detto Stato membro in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell'articolo 250 della presente direttiva.

Articolo 369 quinvicies

1.   Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale conserva una documentazione delle operazioni effettuate nel quadro del presente regime speciale. Un intermediario conserva la documentazione per ciascuno dei soggetti passivi che rappresenta. Essa deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.

2.   La documentazione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita per via elettronica, su richiesta, allo Stato membro di consumo e allo Stato membro di identificazione.

La documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

(*2)  Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).»;"

31)

al titolo XII, sono aggiunti i seguenti capi:

«CAPO 7

Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione

Articolo 369 sexvicies

Se per l'importazione di beni, a eccezione dei prodotti soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR il regime speciale di cui al capo 6, sezione 4, non è utilizzato, lo Stato membro di importazione consente alla persona che presenta i beni in dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati nel territorio della Comunità di avvalersi del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione per i beni la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in tale Stato membro.

Articolo 369 septvicies

1.   Ai fini del presente regime speciale si applica quanto segue:

a)

la persona alla quale i beni sono destinati è tenuta al pagamento dell'IVA;

b)

la persona che presenta i beni in dogana nel territorio della Comunità riscuote l'IVA dalla persona alla quale sono destinati i beni ed effettua il pagamento di detta IVA.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la persona che presenta i beni in dogana nel territorio della Comunità adotti misure appropriate per garantire il pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona a cui sono destinati i beni.

Articolo 369 septvicies bis

In deroga all'articolo 94, paragrafo 2, gli Stati membri possono disporre che l'aliquota IVA normale applicabile nello Stato membro di importazione si applichi quando si utilizza il presente regime speciale.

Articolo 369 septvicies ter

1.   Gli Stati membri permettono che l'IVA riscossa nell'ambito del presente regime speciale sia riportata in formato elettronico in una dichiarazione mensile. La dichiarazione deve indicare il totale dell'IVA riscossa nel pertinente mese civile.

2.   Gli Stati membri prescrivono che l'IVA di cui al paragrafo 1 sia dovuta entro la fine del mese successivo a quello di importazione.

3.   Le persone che si avvalgono del presente regime speciale tengono una documentazione delle operazioni effettuate nell'ambito del presente regime speciale per un periodo di tempo stabilito dallo Stato membro di importazione. Essa deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all'amministrazione fiscale o alle autorità doganali dello Stato membro di importazione di verificare la correttezza della dichiarazione IVA e la sua disponibilità in formato elettronico su richiesta dello Stato membro di importazione.

CAPO 8

Controvalori

Articolo 369 septvicies quater

1.   Il controvalore in moneta nazionale dell'euro da prendere in considerazione per gli importi di cui agli articoli 369 terdecies e 369 sexvicies è fissato una volta all'anno. Si applicano i tassi del primo giorno lavorativo d'ottobre, con effetto al 1o gennaio dell'anno successivo.

2.   Gli Stati membri possono arrotondare l'importo in moneta nazionale risultante dalla conversione degli importi in euro.

3.   Gli Stati membri possono mantenere invariato l'importo in vigore al momento dell'adattamento annuale di cui al paragrafo 1, se la conversione dell'importo espresso in euro conduce, prima dell'arrotondamento previsto al paragrafo 2, a una modifica dell'importo espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % o a una riduzione di tale importo.»

Articolo 3

Modifica della direttiva 2009/132/CE

Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021, il titolo IV della direttiva 2009/132/CE è soppresso.

Articolo 4

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 1 della presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)  Parere del 30 novembre 2017 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 345 del 13.10.2017, pag. 79.

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).

(5)  Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(8)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.