27.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/96


DIRETTIVA (UE) 2017/2399 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato gli standard relativi alla capacità di assorbimento totale delle perdite (TLAC) («disciplina TLAC»), approvati dal G20 nel novembre 2015. La disciplina TLAC ha l’obiettivo di assicurare che le banche a rilevanza sistemica globale (G-SIB), denominate nel quadro dell’Unione enti a rilevanza sistemica globale (G-SII), dispongano della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione necessaria per aiutare a garantire, durante una risoluzione e nella fase immediatamente successiva, il proseguimento delle funzioni essenziali senza mettere a rischio i fondi dei contribuenti (fondi pubblici) o la stabilità finanziaria. Nella comunicazione del 24 novembre 2015, intitolata «Verso il completamento dell’Unione bancaria», la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una proposta legislativa che consentirebbe di attuare la disciplina TLAC nel diritto dell’Unione entro il termine concordato a livello internazionale del 2019.

(2)

L’attuazione della disciplina TLAC nel diritto dell’Unione deve tener conto dell’attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili («MREL»), determinato su base specifica ente per ente, applicabile a tutti gli enti dell’Unione secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Poiché la TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo, vale a dire assicurare che gli enti dell’Unione dispongano di una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune. Concretamente, la Commissione ha proposto che il livello minimo armonizzato della disciplina TLAC per i G-SII («requisito minimo TLAC») e i criteri di computabilità delle passività utilizzati per soddisfare detto requisito siano introdotti nel diritto dell’Unione mediante modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), mentre la maggiorazione del requisito stabilita su base specifica per i G-SII e il requisito stabilito su base specifica per gli enti non G-SII, così come i relativi criteri di computabilità, dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

La presente direttiva, che riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza, è complementare ai suddetti atti legislativi, modificati come proposto, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(3)

In considerazione di dette proposte e al fine di garantire la certezza del diritto per i mercati e per le entità soggette al MREL e alla TLAC, è importante definire per tempo una situazione chiara riguardo ai criteri di computabilità delle passività utilizzati per soddisfare il MREL e il diritto dell’Unione che attua la disciplina TLAC, nonché introdurre adeguate clausole di grandfathering per la computabilità delle passività emesse prima dell’entrata in vigore dei criteri di computabilità revisionati.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi, con un impatto minimo sulla stabilità finanziaria e allo scopo di evitare ripercussioni sui contribuenti. Tale obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso il costante rispetto da parte degli enti del requisito minimo TLAC, che dovrà essere attuato nel diritto dell’Unione mediante una modifica del regolamento (UE) n. 575/2013, e del requisito di fondi propri e passività ammissibili di cui alla direttiva 2014/59/UE.

(5)

La disciplina TLAC impone ai G-SII di soddisfare il requisito minimo TLAC, con talune eccezioni, con passività subordinate aventi un grado di priorità in caso di insolvenza inferiore a quello delle passività escluse dalla TLAC («requisito di subordinazione»). Nell’ambito della disciplina TLAC la subordinazione deve essere ottenuta in base agli effetti giuridici di un contratto (cosiddetta «subordinazione contrattuale»), alle norme di una determinata giurisdizione (cosiddetta «subordinazione per legge») o ad una determinata struttura societaria (cosiddetta «subordinazione strutturale»). Se richiesto dalla direttiva 2014/59/UE, gli enti che rientrano nel suo ambito di applicazione dovrebbero soddisfare il requisito stabilito su base specifica per ciascuna impresa con passività subordinate, in modo da minimizzare il rischio che i creditori muovano contestazioni, adducendo che nella risoluzione le perdite dei creditori sono maggiori di quelle che essi avrebbero sostenuto nella procedura ordinaria di insolvenza (principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto al trattamento applicabile in caso di insolvenza).

(6)

Alcuni Stati membri hanno modificato, o sono in procinto di modificare, le norme sul trattamento del debito chirografario in caso di insolvenza nell’ambito del rispettivo diritto concorsuale nazionale per consentire agli enti di rispettare in modo più efficace il requisito di subordinazione e agevolare in tal modo la risoluzione.

(7)

Le norme nazionali adottate finora sono notevolmente divergenti. L’assenza di norme dell’Unione armonizzate crea incertezza sia per gli enti emittenti che per gli investitori e potrebbe verosimilmente rendere più difficile l’applicazione dello strumento del bail-in per gli enti transfrontalieri. L’assenza di norme dell’Unione armonizzate potrebbe anche provocare distorsioni della concorrenza sul mercato interno, dal momento che i costi sostenuti dagli enti per conformarsi al requisito di subordinazione e i costi sostenuti dagli investitori per l’acquisto di titoli di debito emessi dagli enti potrebbero variare notevolmente nell’Unione.

(8)

Nella risoluzione del 10 marzo 2016 sull’Unione bancaria (8) il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte per ridurre ulteriormente i rischi legali di contestazioni legate alla violazione del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto al trattamento applicabile in caso di insolvenza e, nelle conclusioni del 17 giugno 2016, il Consiglio ha invitato la Commissione ad avanzare una proposta su un approccio comune alla gerarchia dei creditori delle banche per rafforzare la certezza del diritto in caso di risoluzione.

(9)

È pertanto necessario eliminare gli ostacoli significativi al funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dall’assenza di norme dell’Unione armonizzate sulla gerarchia dei creditori bancari, nonché prevenire l’insorgenza di tali ostacoli e distorsioni in futuro. Di conseguenza, la base giuridica appropriata della presente direttiva è l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(10)

Al fine di ridurre al minimo i costi per conformarsi al requisito di subordinazione, come pure l’eventuale impatto negativo sui costi di finanziamento, la presente direttiva dovrebbe consentire agli Stati membri di mantenere, se del caso, l’attuale classe di debito chirografario ordinario, meno costosa da creare per gli enti rispetto a qualsiasi altra passività subordinata. Al fine di potenziare la possibilità di risoluzione degli enti, la presente direttiva dovrebbe, tuttavia, imporre agli Stati membri di creare una nuova classe di debito chirografario «non preferito», che in caso di insolvenza dovrebbe avere un grado di priorità superiore agli strumenti di fondi propri e alle passività subordinate non rientranti negli strumenti di fondi propri, ma inferiore alle altre passività chirografarie. Gli enti dovrebbero conservare la facoltà di emettere debito in entrambe le classi, chirografario ordinario e chirografario non preferito. Di queste due classi, fatte salve le altre opzioni ed esenzioni previste nella disciplina TLAC per il rispetto del requisito di subordinazione, solo la classe di debito chirografario dovrebbe essere ritenuta conforme al requisito di subordinazione. Ciò è inteso a consentire agli enti di utilizzare il debito chirografario ordinario meno costoso per il loro finanziamento o per altre ragioni operative e di emettere debito chirografario non preferito per ottenere finanziamenti, rispettando nel contempo il requisito di subordinazione. È opportuno autorizzare gli Stati membri a creare varie classi di altre passività chirografarie, purché garantiscano, fatte salve le altre opzioni ed esenzioni previste nella disciplina TLAC, che solo la classe di titoli di debito chirografario non preferito sia ritenuta conforme al requisito di subordinazione.

(11)

Per garantire che la nuova classe di titoli di debito chirografario non preferito soddisfi i criteri di computabilità descritti nella disciplina TLAC e stabiliti dalla direttiva 2014/59/UE, rafforzando in tal modo la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero assicurare che tali titoli di debito abbiano una durata contrattuale originaria di almeno un anno, che non incorporino una componente derivata e che non siano derivati essi stessi, e che la pertinente documentazione contrattuale relativa alla loro emissione e, se del caso, il prospetto facciano esplicito riferimento al loro grado di priorità inferiore nell’ambito della procedura ordinaria di insolvenza. I titoli di debito a interesse variabile, calcolato sulla base di un tasso di riferimento ampiamente utilizzato, quale l’Euribor o il Libor, e i titoli di debito non denominati nella valuta nazionale dell’emittente, purché il debito principale, il rimborso e gli interessi siano denominati nella medesima valuta, non dovrebbero essere considerati titoli di debito incorporanti una componente derivata solo per la presenza di tali caratteristiche. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi previsti dal diritto nazionale di registrare i titoli di debito nel registro delle passività dell’emittente al fine di soddisfare le condizioni per la classe di titoli di debito chirografario non preferito a norma della presente direttiva.

(12)

Al fine di rafforzare la certezza del diritto per gli investitori, gli Stati membri dovrebbero assicurare che in base al diritto concorsuale nazionale i titoli di debito chirografario ordinario e le altre passività chirografarie ordinarie che non sono titoli di debito abbiano un grado di priorità più elevato rispetto alla nuova classe di titoli di debito chirografario non preferito. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che la nuova classe di titoli di debito chirografario non preferito abbia un livello di priorità più elevato rispetto a quello degli strumenti di fondi propri e a quello di qualsiasi passività subordinata che non rientra nei fondi propri.

(13)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire stabilire norme armonizzate per il trattamento dei titoli di debito chirografari in caso di insolvenza ai fini della disciplina dell’Unione sul risanamento e la risoluzione e, in particolare, migliorare l’efficacia del regime di bail-in, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. In particolare, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le altre opzioni ed esenzioni previste nella disciplina TLAC relativamente all’adempimento del requisito di subordinazione.

(14)

È opportuno che le modifiche della direttiva 2014/59/UE, di cui alla presente direttiva, si applichino ai crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, per garantire la certezza del diritto e ridurre il più possibile i costi di transizione, è necessario introdurre salvaguardie adeguate per quanto riguarda il trattamento in caso di insolvenza di crediti derivanti da titoli di debito emessi prima di tale data. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché il trattamento in caso di insolvenza di tutti i crediti chirografari in essere derivanti da titoli di debito emessi dagli enti prima di tale data sia disciplinata dalle rispettive leggi nazionali vigenti al 31 dicembre 2016. Nella misura in cui talune leggi nazionali vigenti al 31 dicembre 2016 prendano già in considerazione l’obiettivo di consentire agli enti di emettere passività subordinate, tutti o parte dei crediti chirografari in essere derivanti da titoli di debito emessi prima della data di applicazione della presente direttiva dovrebbero poter avere in caso di insolvenza il medesimo grado di priorità dei titoli di debito chirografario non preferito emessi alle condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre, dopo il 31 dicembre 2016 e prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter adattare le rispettive leggi nazionali che disciplinano il trattamento nella procedura ordinaria di insolvenza dei crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi dopo la data di applicazione di tali leggi, al fine di conformarsi alle condizioni di cui alla presente direttiva. In tal caso, solo i crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi prima dell’applicazione di tale nuova legge nazionale dovrebbero continuare a essere disciplinati dalle leggi degli Stati membri vigenti al 31 dicembre 2016.

(15)

La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere che essa continui ad applicarsi quando le entità emittenti non sono più soggette alla disciplina dell’Unione sul risanamento e la risoluzione a causa, in particolare, della cessione a terzi delle loro attività creditizie o di investimento.

(16)

La presente direttiva armonizza il trattamento dei crediti chirografari derivanti da titoli di debito nell’ambito della procedura ordinaria di insolvenza e non riguarda il trattamento dei depositi in caso di insolvenza, fatta eccezione per le disposizioni della direttiva 2014/59/UE attualmente vigenti. La presente direttiva lascia pertanto impregiudicate eventuali leggi nazionali, esistenti o future, a disciplina della procedura ordinaria di insolvenza che riguardano la classificazione dei depositi in caso di insolvenza, nella misura in cui tale trattamento non sia armonizzato dalla direttiva 2014/59/UE, a prescindere dalla data in cui sono stati effettuati i depositi. Entro il 29 dicembre 2020, la Commissione dovrebbe riesaminare l’applicazione della direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei depositi in caso di insolvenza e valutare in particolare la necessità di ulteriori modifiche della stessa.

(17)

Per assicurare la certezza del diritto per i mercati e i singoli enti e facilitare l’applicazione efficace dello strumento del bail-in, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2014/59/UE

La direttiva 2014/59/UE è così modificata:

1)

all’articolo 2, paragrafo 1, il punto 48 è sostituito dal seguente:

«48)

“titoli di debito”:

i)

ai fini dell’articolo 63, paragrafo 1, lettere g) e j), le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito; e

ii)

ai fini dell’articolo 108, le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile e gli strumenti che creano o riconoscono un debito;»;

2)

l’articolo 108 è sostituito dal seguente:

«Articolo 108

Trattamento nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza

1.   Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza:

a)

i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari:

i)

la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall’articolo 6 della direttiva 2014/49/UE;

ii)

i depositi che si configurerebbero come depositi ammissibili eseguiti da persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese se non fossero effettuati presso filiali al di fuori dell’Unione di enti stabiliti all’interno dell’Unione;

b)

i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado previsto dalla lettera a):

i)

i depositi protetti;

ii)

i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in caso di insolvenza.

2.   Gli Stati membri assicurano che, per le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), i crediti chirografari ordinari abbiano, nei rispettivi diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

la durata contrattuale originaria dei titoli di debito è di almeno un anno;

b)

i titoli di debito non contengono una componente derivata e non sono essi stessi derivati;

c)

la pertinente documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di emissione fanno esplicito riferimento al grado di priorità inferiore ai sensi del presente paragrafo.

3.   Gli Stati membri assicurano che i crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente articolo abbiano un grado di priorità più elevato nei rispettivi diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza rispetto ai crediti derivanti dagli strumenti di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d).

4.   Fatti salvi i paragrafi 5 e 7, gli Stati membri provvedono affinché le rispettive leggi nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza vigenti al 31 dicembre 2016 si applichino al trattamento nella procedura ordinaria di insolvenza dei crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi dalle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), della presente direttiva prima della data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)

5.   Qualora, dopo il 31 dicembre 2016 e prima del 28 dicembre 2017, uno Stato membro adotti una legge nazionale che disciplina il trattamento nella procedura ordinaria di insolvenza dei crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi dopo la data di applicazione di tale legge nazionale, il paragrafo 4 del presente articolo non si applica ai crediti derivanti da titoli di debito emessi dopo la data di applicazione di tale legge nazionale, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

a norma di detta legge nazionale, per le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), i crediti chirografari ordinari hanno, nella procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le seguenti condizioni:

i)

la durata contrattuale originaria dei titoli di debito è di almeno un anno;

ii)

i titoli di debito non incorporano una componente derivata e non sono essi stessi derivati; e

iii)

la pertinente documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di emissione fanno esplicito riferimento al grado di priorità inferiore ai sensi della legge nazionale;

b)

a norma di detta legge nazionale, i crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente comma hanno, nella procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità più elevato rispetto a quello dei crediti derivanti dagli strumenti di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Alla data di entrata in vigore delle disposizioni di diritto interno che recepiscono la direttiva (UE) 2017/2399, i crediti chirografari derivanti da titoli di debito di cui alla lettera b) del primo comma hanno lo stesso grado di priorità di quelli di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), e al paragrafo 3 del presente articolo.

6.   Ai fini del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 5, primo comma, lettera a), punto ii), i titoli di debito a interesse variabile calcolato sulla base di un tasso di riferimento ampiamente utilizzato e i titoli di debito non denominati nella valuta nazionale dell’emittente, purché il debito principale, il rimborso e gli interessi siano denominati nella medesima valuta, non sono considerati titoli di debito incorporanti una componente derivata solo per la presenza di tali caratteristiche.

7.   Gli Stati membri che, prima del 31 dicembre 2016, hanno adottato una legge nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza, secondo la quale i crediti chirografari ordinari derivanti da titoli di debito emessi dalle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), sono divisi in due o più gradi di priorità differenti, o secondo la quale il grado di priorità dei crediti chirografari ordinari derivanti da tali titoli di debito è modificato in relazione a tutti gli altri crediti chirografari ordinari aventi il medesimo grado di priorità, possono prevedere che i titoli di debito con il grado di priorità più basso tra tali crediti chirografari ordinari abbiano lo stesso grado di priorità dei crediti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), e al paragrafo 3 del presente articolo.

(*1)  Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96).»."

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 dicembre 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dalla data della loro entrata in vigore nel diritto interno.

2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Il paragrafo 2 non si applica nel caso in cui le disposizioni di diritto interno degli Stati membri in vigore prima della data di entrata in vigore della presente direttiva siano conformi a essa. In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’Autorità bancaria europea il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Riesame

Entro il 29 dicembre 2020, la Commissione riesamina l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. La Commissione valuta in particolare la necessità di eventuali ulteriori modifiche per quanto riguarda la classificazione dei depositi in caso di insolvenza. La Commissione presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 132 del 26.4.2017, pag. 1.

(2)  GU C 173 del 31.5.2017, pag. 41.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 dicembre 2017.

(4)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(7)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(8)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.