27.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/53


DIRETTIVA (UE) 2017/2397 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 91/672/CEE (3) e 96/50/CE del Consiglio (4) rappresentano i primi passi compiuti in direzione dell’armonizzazione e del riconoscimento delle qualifiche professionali dei membri d’equipaggio nel settore della navigazione interna.

(2)

I requisiti per i membri d’equipaggio che navigano sul Reno non rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE e sono stabiliti dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR), a norma del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno.

(3)

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) si applica alle professioni del settore della navigazione interna diverse da conduttore di nave. Il riconoscimento reciproco di diplomi e certificati a norma della direttiva 2005/36/CE non è, tuttavia, pienamente adeguato alle regolari e frequenti attività transfrontaliere delle professioni del settore della navigazione interna esistenti in particolare nelle vie navigabili interne collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro.

(4)

Uno studio di valutazione realizzato dalla Commissione nel 2014 evidenziava il fatto che la limitazione dell’ambito di applicazione delle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE ai conduttori di nave e la mancanza di riconoscimento automatico dei certificati di conduzione rilasciati conformemente a tali direttive sul Reno ostacolano la mobilità dei membri d’equipaggio nel settore della navigazione interna.

(5)

Per facilitare la mobilità, per garantire la sicurezza della navigazione e per garantire la tutela della vita umana e dell’ambiente, è fondamentale che i membri del personale di coperta, in particolare i responsabili in caso di situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri e il personale incaricato del rifornimento di navi a gas naturale liquefatto, siano titolari di certificati comprovanti i rispettivi titoli. Per un’applicazione efficiente, essi dovrebbero avere con sé tali certificati quando esercitano la professione. Queste considerazioni si applicano anche ai giovani, per i quali è importante tutelare la sicurezza e la salute sul lavoro in conformità della direttiva 94/33/CE del Consiglio (6).

(6)

La navigazione sportiva o ricreativa, la conduzione di traghetti che non si muovono autonomamente e la navigazione delle forze armate o dei servizi di emergenza sono attività che non necessitano di qualifiche simili a quelle richieste per la navigazione professionale per il trasporto di merci e persone. Pertanto, le persone che effettuano tali attività non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(7)

I conduttori di nave che navigano in circostanze che presentano particolari pericoli per la sicurezza dovrebbero essere titolari di autorizzazioni specifiche, per la conduzione, in particolare, di grandi convogli, di imbarcazioni a gas naturale liquefatto, per la navigazione in condizioni di visibilità ridotta, su vie navigabili interne a carattere marittimo o su vie navigabili che presentano rischi specifici per la navigazione. Per ottenere tale autorizzazione, i conduttori di nave dovrebbero essere tenuti a dimostrare specifiche competenze supplementari.

(8)

Per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri dovrebbero individuare le vie navigabili interne a carattere marittimo conformemente a criteri armonizzati. I requisiti di competenza per la navigazione su tali vie navigabili dovrebbero essere definiti a livello di Unione. Senza limitare inutilmente la mobilità dei conduttori di nave, qualora sia necessario per garantire la sicurezza della navigazione e se del caso in collaborazione con la pertinente commissione fluviale europea, gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di individuare le vie navigabili che presentano rischi specifici per la navigazione in conformità di criteri e procedure armonizzati a norma della presente direttiva. In questi casi i relativi requisiti di competenza dovrebbero essere stabiliti a livello nazionale.

(9)

Al fine di contribuire alla mobilità delle persone coinvolte nella conduzione delle imbarcazioni nell’Unione e dato che tutti i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alla presente direttiva dovrebbero rispettare norme minime richieste sulla base di criteri armonizzati, gli Stati membri dovrebbero riconoscere le qualifiche professionali certificate in conformità della presente direttiva. I titolari di tali qualifiche dovrebbero quindi essere in grado di esercitare la loro professione su tutte le vie navigabili interne dell’Unione.

(10)

A causa della mancanza di attività transfrontaliere su talune vie navigabili interne nazionali e al fine di ridurre i costi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non rendere obbligatori i certificati di qualifica dell’Unione sulle vie navigabili interne nazionali che non siano collegate a una via navigabile interna di un altro Stato membro. Tuttavia, i certificati dell’Unione dovrebbero consentire l’accesso alle attività di navigazione su tali vie navigabili non collegate.

(11)

La direttiva 2005/36/CE resta applicabile per i membri del personale di coperta esenti dall’obbligo di possedere un certificato di qualifica dell’Unione rilasciato in conformità della presente direttiva e resta altresì applicabile per le qualifiche relative alle vie navigabili interne che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(12)

Gli Stati membri, ove concedano esenzioni dagli obblighi di avere con sé un certificato di qualifica dell’Unione, dovrebbero riconoscere i certificati di qualifica dell’Unione per le persone che operano sulle loro vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro in cui si applica l’esenzione. Tali Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché, riguardo a tali vie navigabili interne, i dati riguardanti il tempo di navigazione e i viaggi effettuati siano convalidati nel libretto di navigazione dei titolari di un certificato di qualifica dell’Unione, ove lo richieda un membro dell’equipaggio. Tali Stati membri dovrebbero inoltre adottare e applicare provvedimenti e sanzioni idonei per prevenire le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell’Unione e i libretti di navigazione su tali vie navigabili interne non collegate.

(13)

Gli Stati membri che applicano esenzioni agli obblighi di avere con sé un certificato di qualifica dell’Unione dovrebbero avere la possibilità di sospendere i certificati di qualifica dell’Unione per le persone che operano sulle loro vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro in cui si applica l’esenzione.

(14)

Uno Stato membro di cui nessuna via navigabile interna sia collegata alla rete navigabile di un altro Stato membro e che decida di non rilasciare certificati di qualifica dell’Unione a norma della presente direttiva sarebbe soggetto a un obbligo sproporzionato e superfluo se dovesse recepire e attuare tutte le disposizioni della presente direttiva. Tale Stato membro dovrebbe pertanto essere esente dall’obbligo di recepire e attuare le disposizioni relative alla certificazione delle qualifiche finché decide di non rilasciare certificati di qualifica dell’Unione. Tale Stato membro dovrebbe tuttavia essere tenuto a riconoscere sul proprio territorio i certificati di qualifica dell’Unione al fine di promuovere la mobilità dei lavoratori nell’Unione, ridurre l’onere amministrativo connesso alla mobilità dei lavoratori e rendere più attraente la professione.

(15)

In diversi Stati membri la navigazione interna è un’attività sporadica di interesse meramente locale o stagionale su vie navigabili senza collegamenti ad altri Stati membri. Sebbene il principio del riconoscimento dei certificati professionali a norma della presente direttiva debba essere rispettato anche in tali Stati membri, l’onere amministrativo dovrebbe essere proporzionale. Strumenti per l’attuazione come le banche dati e i registri comporterebbero un onere amministrativo notevole senza offrire un vantaggio reale, dato che il flusso di informazioni tra gli Stati membri può essere realizzato anche mediante altre modalità di cooperazione. È pertanto giustificato consentire agli Stati membri interessati di recepire soltanto le disposizioni minime necessarie al riconoscimento dei certificati professionali rilasciati a norma della presente direttiva.

(16)

In taluni Stati membri la navigazione interna non è tecnicamente possibile. Imporre a tali Stati membri il recepimento della presente direttiva rappresenterebbe pertanto un onere amministrativo sproporzionato a loro carico.

(17)

È importante che il settore della navigazione interna possa offrire programmi mirati sia a mantenere al lavoro gli ultracinquantenni che a migliorare le competenze e l’occupabilità dei giovani.

(18)

La Commissione dovrebbe garantire condizioni di parità per tutti i membri dell’equipaggio che esercitano attività in maniera esclusiva e regolare nell’Unione e arrestare ogni spirale al ribasso dei salari, nonché ogni discriminazione basata sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sullo Stato di bandiera.

(19)

Vista la consolidata collaborazione tra l’Unione e la CCNR stabilita dal 2003, che ha portato all’istituzione del Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) sotto l’egida della CCNR, e al fine di semplificare i quadri giuridici che disciplinano le qualifiche professionali in Europa, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo, rilasciati in conformità del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, che stabiliscono disposizioni identiche a quelli della presente direttiva, dovrebbero essere validi per tutte le vie navigabili interne dell’Unione. Tali certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati da paesi terzi dovrebbero essere riconosciuti nell’Unione, a condizione di reciprocità.

(20)

È importante che i datori di lavoro applichino il diritto sociale e del lavoro dello Stato membro in cui l’attività è esercitata quando impiegano nell’Unione membri del personale di coperta in possesso di certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati da paesi terzi e riconosciuti dalle autorità competenti dell’Unione.

(21)

Per continuare a rimuovere gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori e razionalizzare ulteriormente i quadri giuridici che disciplinano le qualifiche professionali in Europa, anche i certificati di qualifica, i registri di servizio o i giornali di bordo rilasciati da un paese terzo in base a disposizioni identiche a quelle stabilite dalla presente direttiva possono essere riconosciuti su tutte le vie navigabili dell’Unione, subordinatamente a una valutazione da parte della Commissione e al riconoscimento da parte del paese terzo in questione dei documenti rilasciati in conformità della presente direttiva.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero rilasciare certificati di qualifica soltanto alle persone che raggiungono i livelli minimi di competenza ed età, possiedono l’idoneità medica e il tempo di navigazione necessario per il conseguimento di una qualifica specifica.

(23)

È importante che la Commissione e gli Stati membri incoraggino i giovani a conseguire qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che la Commissione e gli Stati membri adottino misure specifiche a sostegno delle attività delle parti sociali al riguardo.

(24)

Per salvaguardare il riconoscimento reciproco delle qualifiche, i certificati di qualifica dovrebbero basarsi sulle competenze necessarie per la conduzione delle imbarcazioni. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i titolari di certificati di qualifica abbiano i livelli minimi di competenza corrispondenti, accertati sulla base di un’opportuna valutazione. Tali valutazioni potrebbero assumere la forma di esami amministrativi o potrebbero far parte di programmi di formazione riconosciuti effettuati secondo norme comuni al fine di garantire livelli minimi di competenza comparabili in tutti gli Stati membri per le varie qualifiche.

(25)

I conduttori di nave, quando navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione, dovrebbero essere in grado di applicare le conoscenze relative alle norme che disciplinano il traffico sulle vie navigabili interne, come il codice europeo delle vie di navigazione interna (CEVNI) o altri regolamenti del traffico, e alle norme applicabili in materia di composizione dell’equipaggio, comprese le conoscenze sui tempi di riposo, come stabilito dalla legislazione dell’Unione, da quella nazionale o da regolamenti specifici concordati a livello regionale, come il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno.

(26)

A causa della responsabilità in termini di sicurezza che comportano l’esercizio della professione di conduttore di nave, la conduzione a mezzo radar e il rifornimento di gas naturale liquefatto o la conduzione di imbarcazioni a gas naturale liquefatto, è necessario verificare mediante esami pratici se il livello di competenza richiesto è stato effettivamente raggiunto. Per facilitare ulteriormente la valutazione delle competenze, tali esami pratici potrebbero essere effettuati impiegando simulatori omologati.

(27)

Le competenze per l’uso della radio di bordo sono cruciali per garantire la sicurezza della navigazione interna. È importante che gli Stati membri incoraggino i membri del personale di coperta che potrebbero dover condurre l’imbarcazione a conseguire la formazione e la certificazione concernenti il funzionamento di tali radio. Per i conduttori di nave e i timonieri la formazione e la certificazione in questione dovrebbero essere obbligatorie.

(28)

I programmi di formazione devono essere riconosciuti per verificare che siano conformi ai requisiti minimi comuni relativi a contenuto e organizzazione. Tale conformità consente di eliminare inutili ostacoli all’accesso alla professione, evitando a coloro che hanno già acquisito le abilità necessarie durante la formazione professionale di dover superare inutili esami supplementari. L’esistenza di programmi di formazione riconosciuti potrebbe anche facilitare l’accesso alla professione della navigazione interna di lavoratori con precedenti esperienze in altri settori, in quanto potrebbero beneficiare di programmi di formazione mirati che tengono conto delle competenze da essi già acquisite.

(29)

Per facilitare ulteriormente la mobilità dei conduttori di nave, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, previo consenso dello Stato membro in cui è situato un tratto di via navigabile interna che presenta rischi specifici, a valutare le competenze necessarie per la navigazione su tale specifico tratto di via navigabile interna.

(30)

Il tempo di navigazione dovrebbe essere verificato mediante iscrizioni convalidate nel libretto di navigazione. Per consentire tale verifica, gli Stati membri dovrebbero rilasciare libretti di navigazione e giornali di bordo e garantire che questi documentino i viaggi delle imbarcazioni. L’idoneità medica di un candidato dovrebbe essere certificata da un medico autorizzato.

(31)

Ove le attività di carico e scarico richiedano operazioni di navigazione attiva quali il dragaggio o manovre tra i punti di carico e scarico, gli Stati membri dovrebbero considerare il tempo utilizzato per tali attività come tempo di navigazione e registrarlo di conseguenza.

(32)

Qualora le misure di cui alla presente direttiva comportino il trattamento di dati personali, questo dovrebbe essere attuato nel rispetto del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare i regolamenti (CE) n. 45/2001 (7) e (UE) 2016/679 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(33)

Per contribuire all’amministrazione efficiente dei certificati di qualifica, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti per l’attuazione della presente direttiva e istituire registri destinati alla conservazione dei dati relativi ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo. Per agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione ai fini dell’attuazione, dell’applicazione e della valutazione della presente direttiva, nonché a fini statistici e per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni, compresi i dati sui certificati di qualifica, sui libretti di navigazione e sui giornali di bordo, inserendoli in una banca dati gestita dalla Commissione. La Commissione dovrebbe gestire tale banca dati nel debito rispetto dei principi di protezione dei dati personali.

(34)

Le autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che rilasciano certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo in conformità di norme identiche a quelle di cui alla presente direttiva trattano dati personali. Le autorità responsabili dell’attuazione e dell’applicazione della presente direttiva e, se del caso, le organizzazioni internazionali che hanno istituito tali norme identiche dovrebbero avere altresì accesso alla banca dati gestita dalla Commissione al fine di valutare la presente direttiva, a fini statistici, garantire la sicurezza e facilitare la navigazione e lo scambio di informazioni tra tali autorità. Tale accesso dovrebbe tuttavia essere soggetto a un adeguato livello di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati personali e, in caso di paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al principio di reciprocità.

(35)

Al fine di continuare a modernizzare il settore delle vie navigabili interne e ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e contemporaneamente rendere i documenti meno soggetti a manomissioni, la Commissione dovrebbe valutare, tenendo conto del principio del «legiferare meglio», la possibilità di sostituire la versione cartacea dei certificati di qualifica dell’Unione, del libretto di navigazione e del giornale di bordo con strumenti elettronici quali le tessere professionali e le unità elettroniche di bordo.

(36)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’opposizione, se del caso, alla prevista adozione, da parte di uno Stato membro, di norme di competenza relativamente a rischi specifici su determinati tratti delle vie navigabili interne. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(37)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’adozione di modelli per il rilascio di certificati di qualifica dell’Unione, certificati relativi agli esami pratici, libretti di navigazione e giornali di bordo e dovrebbe adottare decisioni sul riconoscimento ai sensi dell’articolo 10. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(38)

Al fine di garantire norme minime armonizzate per la certificazione delle qualifiche, agevolare lo scambio di informazioni tra Stati membri e facilitare l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione della presente direttiva da parte della Commissione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla fissazione delle norme relative alle competenze, all’idoneità medica, agli esami pratici, all’omologazione dei simulatori e alla definizione delle caratteristiche e delle condizioni d’uso di una banca dati gestita dalla Commissione, vale a dire mantenere copia dei dati fondamentali relativi a certificati di qualifica dell’Unione, libretti di navigazione, giornali di bordo e documenti riconosciuti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione di tali atti delegati.

(39)

Misure transitorie dovrebbero affrontare non solo il problema dei certificati rilasciati ai conduttori di nave ai sensi della direttiva 96/50/CE, del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno o di determinate normative nazionali, ma anche il problema dei certificati rilasciati ad altre categorie di membri del personale di coperta che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Per quanto possibile, tali misure dovrebbero tutelare i diritti precedentemente concessi e mirare a dare ai membri d’equipaggio qualificati un ragionevole lasso di tempo per richiedere un certificato di qualifica dell’Unione. Tali misure dovrebbero pertanto prevedere un periodo adeguato in cui tali certificati possano essere usati sulle vie navigabili interne dell’Unione per i quali erano validi prima della fine del periodo di recepimento. Tali misure dovrebbero anche garantire un sistema di transizione alle nuove norme per tutti questi certificati, in particolare per quanto concerne i percorsi di interesse locale.

(40)

L’armonizzazione della legislazione nel settore delle qualifiche professionali nella navigazione interna in Europa è agevolata dalla stretta collaborazione tra l’Unione e la CCNR e dallo sviluppo delle norme CESNI. Il CESNI, aperto a esperti di tutti gli Stati membri, elabora norme nel settore della navigazione interna, anche norme relative alle qualifiche professionali. Le commissioni fluviali europee, le organizzazioni internazionali pertinenti, le parti sociali e le associazioni professionali dovrebbero essere pienamente associate alla concezione ed elaborazione delle norme CESNI. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente direttiva, la Commissione dovrebbe fare riferimento alle norme del CESNI nell’adottare atti delegati e di esecuzione in conformità della presente direttiva.

(41)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’istituzione di un quadro comune in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione interna, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(42)

Per migliorare l’equilibrio di genere nel settore della navigazione interna, è importante promuovere l’accesso delle donne alle qualifiche e alla professione.

(43)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione nell’ambito del recepimento di una direttiva devono essere chiare e precise. Ciò vale anche per la presente direttiva, che prevede un approccio mirato specifico per il recepimento.

(44)

È pertanto opportuno abrogare le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione, nonché il riconoscimento di tali qualifiche negli Stati membri.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai membri del personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri dei seguenti tipi di imbarcazioni sulle vie navigabili interne dell’Unione:

a)

navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;

b)

navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;

c)

rimorchiatori e spintori destinati a:

i)

rimorchiare o spingere navi di cui alle lettere a) e b);

ii)

rimorchiare o spingere galleggianti speciali;

iii)

spostare navi di cui alle lettere a) e b) o galleggianti speciali;

d)

navi passeggeri;

e)

navi per le quali è richiesto un certificato di approvazione ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

f)

galleggianti speciali.

2.   La presente direttiva non si applica alle persone:

a)

che navigano per sport o svago;

b)

che partecipano alla conduzione di traghetti che non si muovono autonomamente;

c)

che partecipano alla conduzione di imbarcazioni utilizzate dalle forze armate, dalle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, dalla protezione civile, dalle amministrazioni delle vie navigabili, dai servizi antincendio e da altri servizi di emergenza.

3.   Fatto salvo l’articolo 39, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica inoltre alle persone che navigano negli Stati membri in cui non vi sono vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro e che effettuano esclusivamente:

a)

percorsi entro una zona geografica limitata di interesse locale, se la distanza dal punto di partenza non supera mai i dieci chilometri; o

b)

percorsi su base stagionale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)   «via navigabile interna»: una via navigabile, diversa dal mare, aperta alla navigazione delle imbarcazioni di cui all’articolo 2;

2)   «imbarcazione»: qualsiasi nave o galleggiante speciale;

3)   «nave»: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima;

4)   «rimorchiatore»: qualsiasi nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;

5)   «spintore»: qualsiasi nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;

6)   «nave passeggeri»: una nave costruita e attrezzata per trasportare più di dodici passeggeri;

7)   «certificato di qualifica dell’Unione»: un certificato rilasciato da un’autorità competente attestante che l’interessato risponde alle prescrizioni di cui alla presente direttiva;

8)   «convenzione STCW»: la convenzione STCW ai sensi dell’articolo 1, punto 21), della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

9)   «membri del personale di coperta»: le persone che partecipano alla conduzione generale di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione e svolgono vari compiti, quali i compiti relativi alla navigazione, al controllo della conduzione dell’imbarcazione, alla movimentazione del carico, allo stivaggio, al trasporto passeggeri, alla meccanica navale, alla manutenzione e alla riparazione, alla comunicazione, alla salute e alla sicurezza, e alla protezione dell’ambiente, che non siano le persone addette esclusivamente alla conduzione dei motori, delle gru o delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

10)   «certificato di radiooperatore»: un certificato nazionale rilasciato da uno Stato membro, in conformità del regolamento delle radiocomunicazioni annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, che autorizza l’uso di una stazione di radiocomunicazioni su un’imbarcazione delle vie navigabili interne;

11)   «esperto di navigazione passeggeri»: una persona che presta servizio a bordo della nave ed è qualificata per adottare misure in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri;

(12)   «esperto di gas naturale liquefatto»: una persona qualificata per partecipare alle operazioni di rifornimento di imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile o per essere conduttori di tali imbarcazioni;

13)   «conduttore di nave»: un membro del personale di coperta qualificato per condurre imbarcazioni sulle vie navigabili interne degli Stati membri e per avere la responsabilità generale della navigazione a bordo, nonché per l’equipaggio, i passeggeri e il carico;

14)   «rischio specifico»: un pericolo per la sicurezza dovuto a particolari condizioni di navigazione che richiedono che i conduttori di nave siano in possesso di competenze che vanno al di là di quanto previsto dalle norme generali di competenza a livello di gestione;

15)   «competenza»: la comprovata capacità di utilizzare le conoscenze e abilità previste dalle norme stabilite per l’adeguata esecuzione dei compiti necessari per la conduzione di imbarcazioni destinate alla navigazione interna;

16)   «livello di gestione»: il livello di responsabilità associato al ruolo di conduttore di nave e alla garanzia che gli altri membri del personale di coperta svolgano in modo adeguato tutti i compiti legati alla conduzione di un’imbarcazione;

17)   «livello operativo»: il livello di responsabilità associato al ruolo di battelliere, di barcaiolo abilitato o di timoniere, e al mantenimento del controllo sull’esecuzione di tutti i compiti che rientrano nella sua sfera di competenza secondo procedure appropriate e sotto la direzione di una persona che riveste un ruolo a livello di gestione;

18)   «grande convoglio»: un convoglio spinto per cui il prodotto fra lunghezza totale e larghezza totale dell’imbarcazione spinta è pari a 7 000 metri quadri o più;

19)   «libretto di navigazione»: un registro personale contenente i dati relativi alla carriera lavorativa di un membro di equipaggio, in particolare il tempo di navigazione e i viaggi effettuati;

20)   «giornale di bordo»: un registro ufficiale dei viaggi effettuati da un’imbarcazione e dal suo equipaggio;

21)   «libretto di navigazione attivo» o «giornale di bordo attivo»: un libretto di navigazione o un giornale di bordo in cui si possono registrare dati;

22)   «tempo di navigazione»: il tempo, misurato in giorni, che i membri del personale di coperta hanno trascorso a bordo durante un viaggio su un’imbarcazione su vie navigabili interne, comprese le attività di carico e scarico che richiedono operazioni di navigazione attiva, e che è stato convalidato dall’autorità competente;

23)   «galleggiante speciale»: un’unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature per il dragaggio, battipali, elevatori;

24)   «lunghezza»: la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso;

25)   «larghezza»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi e simili);

26)   «immersione»: la distanza verticale in metri fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;

27)   «navigazione stagionale»: un’attività di navigazione esercitata per non più di sei mesi ogni anno.

CAPO 2

CERTIFICATI DI QUALIFICA DELL’UNIONE

Articolo 4

Obbligo per i membri del personale di coperta di avere con sé il certificato di qualifica dell’Unione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i membri del personale di coperta che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione abbiano con sé un certificato di qualifica dell’Unione per membri del personale di coperta rilasciato conformemente all’articolo 11 o un certificato riconosciuto in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3.

2.   Per i membri del personale di coperta diversi dai conduttori di nave, i certificati di qualifica dell’Unione e i libretti di navigazione di cui all’articolo 22 sono presentati in un documento unico.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i certificati detenuti dalle persone che partecipano alla conduzione di un’imbarcazione, diverse dai conduttori di nave, rilasciati o riconosciuti in conformità della direttiva 2008/106/CE, e di conseguenza della convenzione STCW, sono validi sulle navi marittime che operano su vie navigabili interne.

Articolo 5

Obbligo di avere con sé i certificati di qualifica dell’Unione per attività specifiche

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli esperti di navigazione passeggeri e gli esperti di gas naturale liquefatto abbiano con sé un certificato di qualifica dell’Unione rilasciato conformemente all’articolo 11 o un certificato riconosciuto in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i certificati detenuti dalle persone che partecipano alla conduzione di un’imbarcazione rilasciati o riconosciuti in conformità della direttiva 2008/106/CE, e di conseguenza della convenzione STCW, sono validi sulle navi marittime che operano su vie navigabili interne.

Articolo 6

Obbligo di autorizzazioni specifiche per i conduttori di nave

Gli Stati membri provvedono affinché i conduttori di nave siano titolari di autorizzazioni specifiche rilasciate ai sensi dell’articolo 12 quando conducono:

a)

su vie navigabili che sono state classificate come vie navigabili interne a carattere marittimo ai sensi dell’articolo 8;

b)

su vie navigabili che sono state classificate come tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 9;

c)

a mezzo radar;

d)

imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile;

e)

grandi convogli.

Articolo 7

Esenzioni relative alle vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro

1.   Uno Stato membro può esentare le persone di cui all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6 che operano esclusivamente su vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro, comprese quelle classificate come vie navigabili interne a carattere marittimo, dagli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 6, all’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 22, paragrafi 3 e 6.

2.   Uno Stato membro che concede esenzioni a norma del paragrafo 1 può rilasciare certificati di qualifica alle persone di cui al paragrafo 1 a condizioni diverse rispetto alle condizioni generali di cui alla presente direttiva, purché tali certificati garantiscano un livello adeguato di sicurezza. Il riconoscimento di tali certificati in altri Stati membri è disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE o dalla direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), a seconda dei casi.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione delle esenzioni concesse a norma del paragrafo 1. La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni su tali esenzioni concesse.

Articolo 8

Classificazione delle vie navigabili interne a carattere marittimo

1.   Gli Stati membri classificano un tratto di via navigabile interna sul loro territorio come via navigabile interna a carattere marittimo se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

a)

è applicabile la Convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;

b)

le boe e i segnali sono conformi al sistema marittimo;

c)

su tale via navigabile interna è necessaria la navigazione terrestre; o

d)

per la navigazione su tale via navigabile interna sono necessarie attrezzature marittime il cui utilizzo richiede conoscenze specifiche.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione la classificazione di ogni determinato tratto delle vie navigabili interne sul loro territorio come via navigabile interna a carattere marittimo. La notifica alla Commissione è corredata di una giustificazione basata sui criteri di cui al paragrafo 1. La Commissione mette a disposizione del pubblico, senza indebito ritardo, l’elenco delle vie navigabili interne a carattere marittimo notificate.

Articolo 9

Tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici

1.   Ove necessario per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri possono identificare i tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici situati nel loro territorio, in conformità della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4, se tali rischi sono dovuti a una o più delle ragioni seguenti:

a)

frequenti cambiamenti dell’andamento e della velocità delle correnti;

b)

caratteristiche idromorfologiche delle vie navigabili interne e mancanza di adeguati servizi d’informazione sui canali navigabili (FIS) riguardanti le vie navigabili interne o di opportune carte;

c)

presenza di uno specifico regolamento del traffico locale giustificato da specifiche caratteristiche idromorfologiche delle vie navigabili interne; o

d)

elevata frequenza di incidenti in uno specifico tratto della via navigabile interna riconducibile alla mancanza di una competenza non contemplata dalle norme di cui all’articolo 17.

Qualora lo ritengano necessario per garantire la sicurezza, gli Stati membri consultano la commissione fluviale europea pertinente durante il processo di individuazione dei tratti di cui al primo comma.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure che intendono adottare a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell’articolo 20, insieme alla motivazione su cui è basata la misura, almeno sei mesi prima della data di adozione di tali misure.

3.   Qualora i tratti di vie navigabili interne di cui al paragrafo 1 siano situati lungo la frontiera tra due o più Stati membri, gli Stati membri interessati si consultano e informano la Commissione congiuntamente.

4.   Ove uno Stato membro intenda adottare una misura che non è giustificata conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, entro un termine di sei mesi dalla notifica la Commissione può adottare atti di esecuzione che contengono la decisione con cui si oppone all’adozione della misura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 33, paragrafo 3.

5.   La Commissione mette a disposizione del pubblico le misure adottate dagli Stati membri, insieme alla motivazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 10

Riconoscimento

1.   I certificati di qualifica dell’Unione di cui agli articoli 4 e 5, così come i libretti di navigazione e i giornali di bordo di cui all’articolo 22 rilasciati dalle autorità competenti in conformità della presente direttiva, sono validi su tutte le vie navigabili interne dell’Unione.

2.   I certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, che stabilisce obblighi identici a quelli della presente direttiva, sono validi su tutte le vie navigabili interne dell’Unione.

Tali certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati da un paese terzo sono validi su tutte le vie navigabili interne dell’Unione, a condizione che tale paese terzo riconosca, nel proprio ordinamento, i documenti dell’Unione rilasciati in conformità della presente direttiva.

3.   Fermo restando il paragrafo 2, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alle norme nazionali di un paese terzo che prevedono obblighi identici a quelli della presente direttiva sono validi su tutte le vie navigabili interne dell’Unione, fatte salve la procedura e le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5.

4.   Qualsiasi paese terzo può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento di certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati dalle proprie autorità. La domanda è corredata di tutte le informazioni necessarie per stabilire se il rilascio di questi documenti sia soggetto a obblighi identici a quelli stabiliti nella presente direttiva.

5.   Al ricevimento di una domanda di riconoscimento a norma del paragrafo 4, la Commissione effettua una valutazione dei sistemi di certificazione del paese terzo richiedente al fine di determinare se il rilascio dei certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo sia soggetto a obblighi identici a quelli previsti dalla presente direttiva.

Se tali obblighi risultano identici, la Commissione adotta atti di esecuzione che concedono il riconoscimento nell’Unione dei certificati, libretti di navigazione o giornali di bordo rilasciati dal paese terzo in questione, a condizione che tale paese terzo riconosca nel proprio ordinamento i documenti dell’Unione rilasciati in conformità della presente direttiva.

Nell’adottare l’atto di esecuzione di cui al presente paragrafo, secondo comma, la Commissione specifica a quali documenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applica il riconoscimento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 33, paragrafo 3.

6.   Quando uno Stato membro ritiene che un paese terzo non adempia più le disposizioni del presente articolo, ne informa immediatamente la Commissione, precisando i motivi.

7.   Ogni otto anni la Commissione valuta la conformità del sistema di certificazione del paese terzo di cui al paragrafo 5, secondo comma, con le disposizioni stabilite dalla presente direttiva. Qualora la Commissione accerti che le disposizioni stabilite dalla presente direttiva non sono più soddisfatte, si applica il paragrafo 8.

8.   Qualora accerti che il rilascio dei documenti di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo non è più soggetto a obblighi identici a quelli previsti dalla presente direttiva, la Commissione adotta atti di esecuzione che sospendono la validità su tutte le vie navigabili interne dell’Unione dei certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati in ottemperanza a tali obblighi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 33, paragrafo 3.

La Commissione può in qualsiasi momento revocare la sospensione se le carenze rilevate in relazione alle norme applicate sono state risolte.

9.   La Commissione mette a disposizione del pubblico l’elenco dei paesi terzi di cui ai paragrafi 2 e 3, insieme ai documenti riconosciuti validi su tutte le vie navigabili interne dell’Unione.

CAPO 3

CERTIFICAZIONE DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

SEZIONE I

Procedura per il rilascio di certificati di qualifica dell’Unione e di autorizzazioni specifiche

Articolo 11

Rilascio e validità dei certificati di qualifica dell’Unione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono certificati di qualifica dell’Unione per i membri del personale di coperta e certificati di qualifica dell’Unione per attività specifiche forniscano prove documentali soddisfacenti riguardo:

a)

alla propria identità;

b)

al possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato I relativamente a età, competenza, adempimenti amministrativi e tempo di navigazione per la qualifica che hanno richiesto;

c)

al soddisfacimento delle norme relative all’idoneità medica in conformità dell’articolo 23, ove del caso.

2.   Gli Stati membri rilasciano certificati di qualifica dell’Unione previa verifica dell’autenticità e della validità dei documenti forniti dai richiedenti e del fatto che a questi ultimi non sia già stato rilasciato un certificato di qualifica dell’Unione valido.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per i certificati di qualifica dell’Unione e per documenti singoli che combinano certificati di qualifica dell’Unione e libretti di navigazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

4.   La validità del certificato di qualifica dell’Unione per i membri del personale di coperta è limitata alla data della successiva visita medica prescritta a norma dell’articolo 23.

5.   Ferme restando le limitazioni di cui al paragrafo 4, i certificati di qualifica dell’Unione per i conduttori di nave sono validi per un massimo di tredici anni.

6.   I certificati di qualifica dell’Unione per attività specifiche sono validi per un massimo di cinque anni.

Articolo 12

Rilascio e validità di autorizzazioni specifiche per conduttori di nave

1.   Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono le autorizzazioni specifiche di cui all’articolo 6 forniscano prove documentali soddisfacenti riguardo:

a)

alla propria identità;

b)

al possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato I relativamente a età, competenza, adempimenti amministrativi e tempo di navigazione per l’autorizzazione specifica che hanno richiesto;

c)

al possesso di un certificato di qualifica dell’Unione per conduttore di nave o di un certificato riconosciuto in conformità dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, o al possesso dei requisiti minimi per i certificati di qualifica dell’Unione per conduttori di nave di cui alla presente direttiva.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per le autorizzazioni specifiche per la navigazione su tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici prescritte ai sensi dell’articolo 6, lettera b), i richiedenti forniscono alle autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 20, paragrafo 3, prove documentali soddisfacenti riguardo:

a)

alla propria identità;

b)

al possesso dei requisiti stabiliti a norma dell’articolo 20 concernenti le competenze relative ai rischi specifici per il tratto specifico di vie navigabili interne per cui è richiesta l’autorizzazione;

c)

al possesso di un certificato di qualifica dell’Unione per conduttore di nave o di un certificato riconosciuto in conformità dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, o al possesso dei requisiti minimi per i certificati di qualifica dell’Unione per conduttori di nave di cui alla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 a seguito della verifica dell’autenticità e della validità dei documenti forniti dal richiedente.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente che rilascia i certificati di qualifica dell’Unione per i conduttori di nave indichi espressamente nel certificato le eventuali autorizzazioni specifiche rilasciate ai sensi dell’articolo 6, conformemente al modello di cui all’articolo 11, paragrafo 3. La validità di tale autorizzazione specifica cessa quando cessa la validità del certificato di qualifica dell’Unione.

5.   In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, l’autorizzazione specifica di cui all’articolo 6, lettera d), è rilasciata come certificato di qualifica dell’Unione per esperti di gas naturale liquefatto, conformemente al modello di cui all’articolo 11, paragrafo 3, il cui periodo di validità è definito in conformità dell’articolo 11, paragrafo 6.

Articolo 13

Rinnovo dei certificati di qualifica dell’Unione e delle autorizzazioni specifiche per conduttori di nave

Alla scadenza di un certificato di qualifica dell’Unione, gli Stati membri, su richiesta, rinnovano il certificato e, se del caso, le autorizzazioni specifiche in esso ricomprese, a condizione che:

a)

siano fornite le prove documentali soddisfacenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c), per i certificati di qualifica dell’Unione per membri del personale di coperta e per le autorizzazioni specifiche diverse da quella di cui all’articolo 6, lettera d);

b)

siano fornite le prove documentali soddisfacenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), per i certificati di qualifica dell’Unione per attività specifiche.

Articolo 14

Sospensione e revoca dei certificati di qualifica dell’Unione o delle autorizzazioni specifiche per conduttori di nave

1.   Qualora vi sia motivo di ritenere che le disposizioni relative ai certificati di qualifica o alle autorizzazioni specifiche non siano più rispettate, lo Stato membro che ha rilasciato il certificato o l’autorizzazione specifica esegue tutte le necessarie valutazioni e se del caso revoca tali certificati o autorizzazioni specifiche.

2.   Ogni Stato membro può sospendere temporaneamente la validità di un certificato di qualifica dell’Unione qualora ritenga tale sospensione necessaria per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

3.   Gli Stati membri registrano senza indebito ritardo le sospensioni e le revoche nella banca dati di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

SEZIONE II

Cooperazione amministrativa

Articolo 15

Cooperazione

Qualora uno Stato membro di cui all’articolo 39, paragrafo 3, determini che un certificato di qualifica rilasciato dall’autorità competente in un altro Stato membro non soddisfa le condizioni previste dalla presente direttiva, o vi siano motivi di sicurezza o di ordine pubblico, l’autorità competente chiede all’autorità preposta al rilascio di valutare la sospensione di tale certificato di qualifica ai sensi dell’articolo 14. L’autorità richiedente informa la Commissione della sua richiesta. L’autorità che ha rilasciato il certificato di qualifica in questione esamina la richiesta e informa l’altra autorità della sua decisione. L’autorità competente può vietare a una persona di operare nella zona posta sotto la sua giurisdizione in attesa della notifica della decisione dell’autorità preposta al rilascio.

Gli Stati membri di cui all’articolo 39, paragrafo 3, cooperano inoltre con le autorità competenti di altri Stati membri al fine di provvedere affinché il tempo di navigazione e i viaggi dei titolari di certificati di qualifica e libretti di navigazione riconosciuti ai sensi della presente direttiva siano registrati, se il titolare di un libretto di navigazione richiede la registrazione, e siano convalidati per un periodo fino a quindici mesi prima della data della richiesta di convalida. Gli Stati membri di cui all’articolo 39, paragrafo 3, informano la Commissione, se del caso, circa le vie navigabili interne sul loro territorio in cui sono richieste le competenze per la navigazione a carattere marittimo.

SEZIONE III

Competenze

Articolo 16

Requisiti relativi alle competenze

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui agli articoli 4, 5 e 6 abbiano le competenze necessarie per condurre un’imbarcazione in condizioni di sicurezza conformemente all’articolo 17.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la valutazione della competenza per i rischi specifici di cui all’articolo 6, lettera b), è effettuata conformemente all’articolo 20.

Articolo 17

Valutazione delle competenze

1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 31 per integrare la presente direttiva stabilendo le norme relative alle competenze e alle corrispondenti conoscenze e abilità in conformità dei requisiti essenziali di cui all’allegato II.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono i documenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 dimostrino, ove applicabile, di rispettare le norme relative alle competenze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, superando un esame organizzato:

a)

sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa conformemente all’articolo 18; o

b)

nell’ambito di un programma di formazione riconosciuto conformemente all’articolo 19.

3.   La dimostrazione della conformità alle norme relative alle competenze include un esame pratico per ottenere:

a)

un certificato di qualifica dell’Unione per conduttore di nave;

b)

un’autorizzazione specifica per condurre a mezzo radar di cui all’articolo 6, lettera c);

c)

un certificato di qualifica dell’Unione per esperto di gas naturale liquefatto;

d)

un certificato di qualifica dell’Unione per esperto di navigazione passeggeri.

Per l’ottenimento dei documenti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, gli esami pratici possono aver luogo a bordo di un’imbarcazione o su un simulatore conforme all’articolo 21. Per le lettere c) e d) del presente paragrafo, gli esami pratici possono aver luogo a bordo di un’imbarcazione o di un idoneo impianto a terra.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per integrare la presente direttiva stabilendo le norme relative agli esami pratici di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le quali precisano le competenze specifiche e le condizioni da sottoporre a prova durante gli esami pratici, nonché i requisiti minimi per le imbarcazioni su cui possono aver luogo gli esami pratici.

Articolo 18

Esami sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli esami di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), siano organizzati sotto la loro responsabilità. Essi garantiscono che gli esami siano condotti da esaminatori qualificati per valutare le competenze e le corrispondenti conoscenze e abilità di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri rilasciano un certificato di esame pratico ai richiedenti che abbiano superato l’esame pratico di cui all’articolo 17, paragrafo 3, qualora tale esame abbia avuto luogo su un simulatore conforme all’articolo 21 e il richiedente abbia richiesto tale certificato.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per i certificati relativi agli esami pratici di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

4.   Gli Stati membri riconoscono, senza ulteriori requisiti o valutazioni, i certificati di esame pratico di cui al paragrafo 2 rilasciati dalle autorità competenti di altri Stati membri.

5.   Nel caso di esami scritti o informatizzati, gli esaminatori di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da supervisori qualificati.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché gli esaminatori e i supervisori qualificati di cui al presente capo siano esenti da conflitto di interessi.

Articolo 19

Riconoscimento dei programmi di formazione

1.   Gli Stati membri possono istituire programmi di formazione per le persone di cui agli articoli 4, 5 e 6. Gli Stati membri provvedono affinché tali programmi di formazione per il conseguimento di diplomi o certificati attestanti la conformità alle norme relative alle competenze di cui all’articolo 17, paragrafo 1, siano riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio il pertinente istituto di istruzione o formazione svolge i propri programmi di formazione.

Gli Stati membri provvedono affinché la valutazione e la garanzia della qualità dei programmi di formazione siano assicurate dall’applicazione di norme di qualità nazionali o internazionali conformemente all’articolo 27, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri possono riconoscere i programmi di formazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo se:

a)

gli obiettivi della formazione, i contenuti di apprendimento, i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure, incluso l’uso di simulatori, se del caso, e il materiale didattico della formazione sono adeguatamente documentati e consentono ai richiedenti di soddisfare le norme relative alle competenze di cui all’articolo 17, paragrafo 1;

b)

i programmi per la valutazione delle competenze pertinenti sono svolti da persone qualificate aventi una conoscenza approfondita del programma di formazione;

c)

esaminatori qualificati, esenti da conflitto di interessi, conducono un esame che verifica il rispetto delle norme di competenza di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri riconoscono i diplomi o i certificati rilasciati a seguito del completamento di corsi di formazione riconosciuti dagli altri Stati membri a norma del paragrafo 1.

4.   Gli Stati membri revocano o sospendono il riconoscimento di programmi di formazione che non soddisfino più i criteri di cui al paragrafo 2.

5.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco dei programmi di formazione approvati, così come i programmi di formazione la cui approvazione sia stata revocata o sospesa. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico. L’elenco indica il nome del programma di formazione, i titoli dei diplomi o dei certificati rilasciati, l’ente che rilascia i diplomi o i certificati, l’anno di entrata in vigore del riconoscimento nonché la pertinente qualifica e le autorizzazioni specifiche alle quali il diploma o certificato consente l’accesso.

Articolo 20

Valutazione delle competenze per rischi specifici

1.   Gli Stati membri che identificano tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici sul loro territorio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, precisano le competenze supplementari richieste ai conduttori di nave che operano su tali tratti di vie navigabili interne e specificano i mezzi necessari per dimostrare che tali requisiti sono soddisfatti. Qualora lo ritengano necessario per garantire la sicurezza, gli Stati membri consultano la commissione fluviale europea pertinente durante il processo di individuazione di tali competenze.

Tenendo conto delle competenze necessarie per operare sui tratti di vie navigabili interne a rischio specifico, i mezzi necessari per provare tali competenze possono consistere in:

a)

un limitato numero di viaggi da effettuare sul tratto in questione;

b)

un esame su simulatore;

c)

un esame a scelta multipla;

d)

un esame orale; o

e)

una combinazione dei mezzi di cui alle lettere da a) a d).

Gli Stati membri applicano il presente paragrafo secondo criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 provvedono affinché siano istituite procedure intese a valutare le competenze dei richiedenti per rischi specifici e siano messi a disposizione del pubblico gli strumenti per facilitare l’acquisizione delle competenze richieste per rischi specifici da parte di conduttori di nave.

3.   Gli Stati membri possono effettuare una valutazione delle competenze per rischi specifici possedute dai richiedenti per tratti di vie navigabili interne situati in un altro Stato membro sulla base dei requisiti stabiliti per tali tratti di vie navigabili interne a norma del paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro in cui si trovano tali tratti di vie navigabili interne dia il proprio consenso. In tal caso, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che effettua la valutazione i mezzi necessari a effettuarla. Gli Stati membri giustificano l’eventuale rifiuto del consenso sulla base di ragioni oggettive e proporzionali.

Articolo 21

Uso di simulatori

1.   I simulatori utilizzati per la valutazione delle competenze sono omologati dagli Stati membri. Tale omologazione è rilasciata su richiesta se è dimostrato che il simulatore è conforme alle norme relative ai simulatori stabilite dagli atti delegati di cui al paragrafo 2. L’omologazione riporta la specifica valutazione di competenza per la quale è ammesso l’uso del simulatore.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per integrare la presente direttiva stabilendo le norme per l’omologazione dei simulatori, le quali precisano i requisiti funzionali e tecnici minimi e le procedure amministrative in questo ambito, con l’obiettivo di garantire che i simulatori utilizzati per la valutazione delle competenze siano concepiti in modo tale da consentire di verificare le competenze così come stabilito dalle norme relative agli esami pratici di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

3.   Gli Stati membri riconoscono i simulatori omologati dalle autorità competenti di altri Stati membri a norma del paragrafo 1, senza ulteriori valutazioni o requisiti tecnici.

4.   Gli Stati membri revocano o sospendono l’omologazione dei simulatori che non soddisfino più le norme di cui al paragrafo 2.

5.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco dei simulatori omologati. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché l’accesso ai simulatori ai fini della valutazione sia non discriminatorio.

SEZIONE IV

Tempo di navigazione e idoneità medica

Articolo 22

Libretto di navigazione e giornale di bordo

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i conduttori di nave registrino il tempo di navigazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e i viaggi effettuati di cui all’articolo 20, paragrafo 1, in un libretto di navigazione di cui al presente articolo, paragrafo 6, o in un libretto di navigazione riconosciuto a norma dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3.

In deroga al primo comma, ove uno Stato membro applichi l’articolo 7, paragrafo 1, o l’articolo 39, paragrafo 2, l’obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica solo se il titolare di un libretto di navigazione richiede la registrazione.

2.   Su richiesta di un membro dell’equipaggio, gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti convalidino nel libretto di navigazione, in seguito a verifica dell’autenticità e della validità delle prove documentali necessarie, i dati riguardanti il tempo di navigazione e i viaggi effettuati fino a quindici mesi prima della richiesta. Se sono utilizzati strumenti elettronici, compresi libretti di navigazione elettronici e giornali di bordo elettronici associati ad appropriate procedure per assicurare l’autenticità dei documenti, i dati corrispondenti possono essere convalidati senza ulteriori procedure.

Deve essere preso in considerazione tutto il tempo di navigazione maturato sulle vie navigabili interne degli Stati membri. Per quanto riguarda le vie navigabili interne il cui corso non è interamente all’interno del territorio dell’Unione, deve essere preso in considerazione anche il tempo di navigazione maturato sui tratti al di fuori del territorio dell’Unione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i viaggi delle imbarcazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, siano registrati nel giornale di bordo di cui al presente articolo, paragrafo 6, o in un giornale di bordo riconosciuto ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per i libretti di navigazione e i giornali di bordo, tenendo conto delle informazioni necessarie per l’attuazione della presente direttiva in relazione all’identificazione della persona, al tempo di navigazione e ai viaggi effettuati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto del fatto che il giornale di bordo è utilizzato anche per l’attuazione della direttiva 2014/112/UE del Consiglio (14) per verificare i requisiti relativi all’equipaggio e registrare i viaggi dell’imbarcazione.

5.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione in merito a una versione elettronica antifalsificazione del libretto di navigazione, del giornale di bordo e delle tessere professionali comprensive dei certificati di qualifica dell’Unione nel settore della navigazione interna entro il 17 gennaio 2026.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché i membri d’equipaggio abbiano un solo libretto di navigazione attivo e vi sia un solo giornale di bordo attivo sulle imbarcazioni.

Articolo 23

Idoneità medica

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i membri del personale di coperta che richiedono un certificato di qualifica dell’Unione dimostrino la loro idoneità medica presentando all’autorità competente un certificato medico valido rilasciato da un medico riconosciuto dall’autorità competente, sulla base del superamento di un esame di idoneità medica.

2.   I richiedenti presentano all’autorità competente un certificato medico quando richiedono:

a)

il loro primo certificato di qualifica dell’Unione per membri del personale di coperta;

b)

il loro certificato di qualifica dell’Unione per conduttori di nave;

c)

il rinnovo del loro certificato di qualifica dell’Unione per membri del personale di coperta nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

La data che riportano i certificati medici rilasciati per il conseguimento di un certificato di qualifica dell’Unione deve essere al massimo di tre mesi anteriore alla data di domanda di certificato di qualifica dell’Unione.

3.   Dal compimento del 60o anno di età, il titolare di un certificato di qualifica dell’Unione per membri del personale di coperta dimostra l’idoneità medica a norma del paragrafo 1 almeno ogni cinque anni. Dal compimento del 70o anno di età, il titolare dimostra l’idoneità medica a norma del paragrafo 1 almeno ogni due anni.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro, i conduttori di nave e le autorità degli Stati membri possano richiedere ai membri del personale di coperta di dimostrare l’idoneità medica ai sensi del paragrafo 1 se vi sono motivi oggettivi per ritenere che i membri del personale di coperta non soddisfano più i requisiti di idoneità medica di cui al paragrafo 6.

5.   Se l’idoneità medica non può essere completamente dimostrata dal richiedente, gli Stati membri possono imporre misure di mitigazione o restrizioni che garantiscano una sicurezza della navigazione equivalente. In tal caso, le misure di mitigazione e le restrizioni relative all’idoneità medica sono menzionate nel certificato di qualifica dell’Unione conformemente al modello di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 sulla base dei requisiti essenziali in materia di idoneità medica di cui all’allegato III per integrare la presente direttiva stabilendo le norme di idoneità medica, le quali specificano i requisiti di idoneità medica, in particolare per quanto riguarda i test che il medico deve eseguire, i criteri da applicare per determinare l’abilità al lavoro e l’elenco delle restrizioni e delle misure di mitigazione.

CAPO 4

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 24

Protezione dei dati personali

1.   Gli Stati membri effettuano tutto il trattamento di dati personali previsto dalla presente direttiva nel rispetto del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare del regolamento (UE) 2016/679.

2.   La Commissione effettua tutto il trattamento di dati personali previsto dalla presente direttiva in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano trattati solo a fini di:

a)

attuazione, applicazione e valutazione della presente direttiva;

b)

scambio di informazioni tra le autorità che hanno accesso alla banca dati di cui all’articolo 25 e la Commissione;

c)

produzione di statistiche.

Le informazioni rese anonime ottenute da tali dati possono essere utilizzate a sostegno di politiche volte a promuovere il trasporto per vie navigabili interne.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui agli articoli 4 e 5 i cui dati personali, in particolare i dati sanitari, sono trattati nei registri di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e nella banca dati di cui all’articolo 25, paragrafo 2, siano informate ex ante. Gli Stati membri consentono a queste persone l’accesso ai loro dati personali e in qualsiasi momento, su richiesta, forniscono loro copia di tali dati.

Articolo 25

Registri

1.   Per contribuire a un’amministrazione efficiente per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dei certificati di qualifica, gli Stati membri tengono registri dei certificati di qualifica dell’Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo rilasciati sotto la loro autorità a norma della presente direttiva e, se del caso, dei documenti riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, che sono stati rilasciati, rinnovati, sospesi o revocati, che sono stati dichiarati smarriti, rubati o distrutti, o che sono scaduti.

Per i certificati di qualifica dell’Unione, i registri comprendono i dati riportati sui certificati stessi e l’autorità preposta al rilascio.

Per i libretti di navigazione, i registri comprendono il nome del titolare e il suo numero di identificazione, il numero di identificazione del libretto di navigazione, la data di rilascio e l’autorità preposta al rilascio.

Per i giornali di bordo, i registri comprendono il nome dell’imbarcazione, il numero europeo di identificazione o il numero europeo di identificazione della nave (numero ENI), il numero di identificazione del giornale di bordo, la data di rilascio e l’autorità preposta al rilascio.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per completare le informazioni contenute nei registri dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo con altre informazioni previste dai modelli dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo adottati a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, al fine di agevolare ulteriormente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

2.   Ai fini dell’attuazione, dell’applicazione e della valutazione della presente direttiva, per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, nonché a fini statistici, e al fine di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità che attuano la presente direttiva, gli Stati membri registrano in modo attendibile e senza indugio, in una banca dati gestita dalla Commissione, i dati relativi ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo di cui al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per prevedere le norme che stabiliscono le caratteristiche e le condizioni d’uso di tale banca dati, specificando in particolare:

a)

le istruzioni per la codifica dei dati nella banca dati;

b)

i diritti di accesso degli utilizzatori, se del caso differenziati in base al tipo di utilizzatore, al tipo di accesso e alle finalità per le quali i dati sono usati;

c)

la durata massima di conservazione dei dati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo, differenziata, se del caso, in base al tipo di documento;

d)

le istruzioni relative al funzionamento della banca dati e la sua interazione con i registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   I dati personali che figurano nei registri di cui al paragrafo 1 o nella banca dati di cui al paragrafo 2 sono conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti o sono ulteriormente trattati a norma della presente direttiva. Una volta che non sono più necessari a tali finalità, tali dati sono distrutti.

4.   La Commissione può dare accesso alla banca dati a un’autorità di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, nella misura in cui ciò sia necessario alle finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che:

a)

siano rispettate le disposizioni di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001; e

b)

il paese terzo o l’organizzazione internazionale non limiti l’accesso degli Stati membri o della Commissione alla sua banca dati corrispondente.

La Commissione garantisce che il paese terzo o l’organizzazione internazionale non trasferisca i dati a un altro paese terzo o un’altra organizzazione internazionale senza previa esplicita autorizzazione scritta della Commissione e alle condizioni stabilite dalla Commissione stessa.

Articolo 26

Autorità competenti

1.   Gli Stati membri, ove applicabile, designano le autorità competenti che:

a)

organizzano e controllano gli esami di cui all’articolo 18;

b)

riconoscono i programmi di formazione di cui all’articolo 19;

c)

omologano i simulatori di cui all’articolo 21;

d)

rilasciano, rinnovano, sospendono o revocano i certificati e rilasciano le autorizzazioni specifiche di cui agli articoli 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 38, nonché i libretti di navigazione e i giornali di bordo di cui all’articolo 22;

e)

convalidano il tempo di navigazione nei libretti di navigazione di cui all’articolo 22;

f)

stabiliscono i medici che possono rilasciare certificati medici a norma dell’articolo 23;

g)

tengono i registri di cui all’articolo 25;

h)

individuano e contrastano le frodi e altre pratiche illecite di cui all’articolo 29.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità competenti nel loro territorio che hanno designato in conformità del paragrafo 1. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

Articolo 27

Monitoraggio

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le attività svolte da organismi governativi e non governativi sotto la loro autorità relative alla formazione e alla valutazione delle competenze, nonché al rilascio e all’aggiornamento dei certificati di qualifica dell’Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo, siano costantemente monitorate mediante un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli obiettivi della formazione e i relativi livelli di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e individuino i livelli di conoscenza e le abilità da valutare e verificare in conformità della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l’ambito di applicazione delle norme di qualità, tenuto conto delle politiche, dei sistemi, dei controlli e delle revisioni interne della qualità stabiliti al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti, comprenda:

a)

il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dei certificati di qualifica dell’Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo;

b)

di tutti i corsi e i programmi di formazione;

c)

delle valutazioni e degli esami effettuati da o sotto l’autorità di ciascuno Stato membro; e

d)

delle qualifiche e dell’esperienza di istruttori ed esaminatori.

Articolo 28

Valutazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché organismi indipendenti valutino le attività relative all’acquisizione e alla valutazione delle competenze e alla gestione dei certificati di qualifica dell’Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo, entro il 17 gennaio 2037 e successivamente almeno ogni dieci anni.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i risultati delle valutazioni effettuate da tali organismi indipendenti siano debitamente documentati e trasmessi alle autorità competenti interessate. Se necessario, gli Stati membri prendono provvedimenti idonei per ovviare alle carenze individuate dalla valutazione indipendente.

Articolo 29

Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite

1.   Gli Stati membri adottano provvedimenti idonei per prevenire le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione, i giornali di bordo, i certificati medici e i registri di cui alla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni pertinenti con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda la certificazione delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni, comprese informazioni sulla sospensione e la revoca dei certificati. In tale ottica, essi rispettano pienamente i principi di protezione dei dati personali stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 30

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 4, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafo 6, e all’articolo 25, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 gennaio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui al presente articolo può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi del presente articolo entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 32

Norme CESNI e atti delegati

Gli atti delegati adottati ai sensi della presente direttiva, ad eccezione di quelli basati sull’articolo 25, fanno riferimento alle norme stabilite dal CESNI, a condizione che:

a)

tali norme siano disponibili e aggiornate;

b)

tali norme siano conformi a qualsiasi requisito applicabile di cui agli allegati;

c)

modifiche nel processo decisionale del CESNI non pregiudichino gli interessi dell’Unione.

Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione può prevedere o fare riferimento ad altre norme.

Qualora gli atti delegati adottati ai sensi della presente direttiva facciano riferimento a norme, la Commissione inserisce l’intero testo di tali norme in tali atti delegati, fa o aggiorna il pertinente riferimento e inserisce la data di applicazione nell’allegato IV.

Articolo 33

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. I riferimenti al comitato istituito a norma dell’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE, abrogata dalla presente direttiva, si intendono fatti al comitato istituito dalla presente direttiva.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. La procedura scritta per ottenere il parere del comitato, laddove prevista, si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso.

Articolo 34

Norme CESNI e atti di esecuzione

Nell’adottare gli atti di esecuzione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 22, paragrafo 4, la Commissione fa riferimento alle norme stabilite dal CESNI e fissa la data di applicazione, a condizione che:

a)

tali norme siano disponibili e aggiornate;

b)

tali norme siano conformi a qualsiasi dei requisiti di cui agli allegati;

c)

modifiche nel processo decisionale del CESNI non pregiudichino gli interessi dell’Unione.

Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione può prevedere o fare riferimento ad altre norme.

Qualora gli atti di esecuzione adottati ai sensi della presente direttiva facciano riferimento a norme, la Commissione inserisce l’intero testo di tali norme in tali atti di esecuzione.

Articolo 35

Riesame

1.   La Commissione valuta la presente direttiva insieme agli atti delegati e di esecuzione di cui alla presente direttiva e presenta i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 17 gennaio 2030.

2.   Entro il 17 gennaio 2028 gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni necessarie ai fini del controllo dell’attuazione e della valutazione della presente direttiva, conformemente agli orientamenti forniti dalla Commissione di concerto con gli Stati membri per quanto riguarda la raccolta, il formato e il contenuto delle informazioni.

Articolo 36

Introduzione graduale

1.   La Commissione adotta gradualmente atti delegati di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 4, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafo 6, e all’articolo 25, paragrafi 1 e 2, entro il 17 gennaio 2020.

Al più tardi 24 mesi dall’adozione degli atti delegati di cui all’articolo 25, paragrafo 2, la Commissione istituisce la banca dati di cui allo stesso articolo.

2.   La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 22, paragrafo 4, entro il 17 gennaio 2020.

Articolo 37

Abrogazione

Le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE sono abrogate con effetto dal 18 gennaio 2022.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 38

Disposizioni transitorie

1.   I certificati di conduttori di navi rilasciati in conformità della direttiva 96/50/CE e i certificati di cui all’articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, come pure le patenti di battelliere del Reno di cui all’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 96/50/CE, rilasciati prima del 18 gennaio 2022 rimangono validi sulle vie navigabili dell’Unione per le quali erano validi prima di tale data, per un massimo di dieci anni dopo tale data.

Prima del 18 gennaio 2032, lo Stato membro che ha rilasciato i certificati di cui al primo comma rilascia ai conduttori di nave titolari di tali certificati conformemente al modello prescritto dalla presente direttiva, su loro richiesta, un certificato di qualifica dell’Unione oppure un certificato di cui all’articolo 10, paragrafo 2, a condizione che il conduttore di nave abbia fornito le prove documentali soddisfacenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c).

2.   Nel rilasciare certificati di qualifica dell’Unione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono, per quanto possibile, i diritti precedentemente concessi, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni specifiche di cui all’articolo 6.

3.   I membri d’equipaggio diversi dai conduttori di nave titolari di un certificato di qualifica rilasciato da uno Stato membro prima del 18 gennaio 2022 o titolari di una qualifica riconosciuta in uno o più Stati membri possono comunque fare affidamento su tale certificato o qualifica per un massimo di dieci anni dopo tale data. Durante detto periodo tali membri d’equipaggio possono continuare a invocare la direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento della loro qualifica da parte delle autorità di altri Stati membri. Prima della scadenza di tale periodo essi possono richiedere un certificato di qualifica dell’Unione o un certificato in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, a un’autorità competente che rilascia tali certificati, a condizione che i membri d’equipaggio abbiano fornito le prove soddisfacenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c).

Qualora i membri d’equipaggio di cui al presente paragrafo, primo comma, richiedano un certificato di qualifica dell’Unione o un certificato di cui all’articolo 10, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché sia rilasciato un certificato di qualifica i cui requisiti di competenza siano analoghi o inferiori a quelli del certificato da sostituire. Un certificato i cui requisiti siano superiori a quelli del certificato da sostituire è rilasciato unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

per il certificato di qualifica dell’Unione per conduttore di nave: 540 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 180 in navigazione interna;

b)

per il certificato di qualifica dell’Unione per barcaiolo abilitato: 900 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 540 in navigazione interna;

c)

per il certificato di qualifica dell’Unione per timoniere: 1 080 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 720 in navigazione interna.

L’esperienza di navigazione è dimostrata mediante un libretto di navigazione, un giornale di bordo o altre prove.

La durata minima del tempo di navigazione di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettere a), b) e c), può essere ridotta al massimo di 360 giorni di tempo di navigazione se il richiedente possiede un diploma, riconosciuto dall’autorità competente, che confermi la formazione specifica del richiedente nel settore della navigazione interna comprendente attività pratiche di navigazione. La riduzione della durata minima non può essere superiore alla durata della formazione specifica.

4.   I libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati prima del 18 gennaio 2022 secondo norme diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva possono rimanere attivi per un massimo di dieci anni dopo il 18 gennaio 2022.

5.   In deroga al paragrafo 3, per i membri d’equipaggio su traghetti titolari di certificati nazionali che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 96/50/CE e rilasciati prima del 18 gennaio 2022, tali certificati rimangono validi sulle vie navigabili interne dell’Unione per le quali erano validi prima di tale data per un massimo di venti anni dopo tale data.

Prima della scadenza di tale periodo, tali membri di equipaggio possono richiedere un certificato di qualifica dell’Unione o un certificato di cui all’articolo 10, paragrafo 2, a un’autorità competente che rilascia tali certificati, a condizione di fornire le prove soddisfacenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c). Il paragrafo 3, secondo e terzo comma, del presente articolo si applica di conseguenza.

6.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, fino al 17 gennaio 2038, gli Stati membri possono consentire ai conduttori di nave in servizio sulle navi marittime che operano su specifiche vie navigabili interne di avere con sé un certificato di competenza per comandanti rilasciato in base alle disposizioni della convenzione STCW, a condizione che:

a)

tale attività di navigazione interna sia svolta all’inizio o alla fine di un viaggio marittimo; e

b)

lo Stato membro abbia riconosciuto i certificati di cui al presente paragrafo per almeno cinque anni al 16 gennaio 2018 sulle vie navigabili interne in questione.

Articolo 39

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2022. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro in cui tutte le persone di cui all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6 operano esclusivamente su vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro è tenuto a mettere in vigore solo le disposizioni che sono necessarie per garantire il rispetto degli articoli 7, 8 e 10 per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati di qualifica e del libretto di navigazione, dell’articolo 14, paragrafi 2 e 3, riguardo alle sospensioni, dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, dell’articolo 22, paragrafo 2, dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera d), se del caso, dell’articolo 26, paragrafo 1, lettere e) e h), dell’articolo 26, paragrafo 2, dell’articolo 29 per quanto riguarda la prevenzione delle frodi, dell’articolo 30 riguardo alle sanzioni e dell’articolo 38, fatta eccezione per il suo paragrafo 2, per quanto concerne le disposizioni transitorie. Tale Stato membro mette in vigore tali disposizioni entro il 17 gennaio 2022.

Tale Stato membro non può rilasciare certificati di qualifica dell’Unione, riconoscere programmi di formazione o omologare simulatori finché non abbia recepito e attuato le restanti disposizioni della presente direttiva e abbia informato la Commissione di aver agito in tal senso.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro in cui tutte le persone sono esentate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, è tenuto a mettere in vigore solo le disposizioni necessarie a garantire il rispetto dell’articolo 10 per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati di qualifica e il libretto di navigazione, dell’articolo 38 riguardo al riconoscimento dei certificati validi, nonché dell’articolo 15. Tale Stato membro mette in vigore tali disposizioni entro il 17 gennaio 2022.

Tale Stato membro non può rilasciare certificati di qualifica dell’Unione, riconoscere programmi di formazione o omologare simulatori finché non abbia recepito e attuato le restanti disposizioni della presente direttiva e abbia informato la Commissione di aver agito in tal senso.

4.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro non è tenuto a recepire la presente direttiva fintanto che la navigazione interna non sia tecnicamente possibile sul suo territorio.

Tale Stato membro non può rilasciare certificati di qualifica dell’Unione, riconoscere programmi di formazione o omologare simulatori finché non abbia recepito e attuato le disposizioni della presente direttiva e ne abbia informato la Commissione.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 40

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 41

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 389 del 21.10.2016, pag. 93.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2017.

(3)  Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29).

(4)  Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l’armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31).

(5)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(6)  Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12).

(7)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(10)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(11)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sul trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(12)  Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).

(13)  Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).

(14)  Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l’accordo europeo concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l’Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 86).


ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI RELATIVI A ETÀ, ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, COMPETENZA E TEMPO DI NAVIGAZIONE

I requisiti minimi per le qualifiche del personale di coperta di cui al presente allegato devono essere considerati riferiti a qualifiche di livello crescente, ad eccezione delle qualifiche di mozzo e apprendista, che sono considerate di pari livello.

1.   Qualifiche del personale di coperta - livello di base

1.1.   Requisiti minimi per la certificazione di mozzo

Chi richiede un certificato di qualifica dell’Unione deve:

avere almeno 16 anni,

aver completato una formazione di base in materia di sicurezza conformemente ai requisiti nazionali.

1.2.   Requisiti minimi per la certificazione di apprendista

Chi richiede un certificato di qualifica dell’Unione deve:

avere almeno 15 anni,

avere firmato un accordo di apprendistato che preveda un programma di formazione riconosciuto di cui all’articolo 19.

2.   Qualifiche del personale di coperta - livello operativo

2.1.   Requisiti minimi per la certificazione di battelliere

Chi richiede un certificato di qualifica dell’Unione deve:

a)

avere almeno 17 anni,

avere completato un programma di formazione riconosciuto, di cui all’articolo 19, di almeno due anni di durata che abbia riguardato livelli di competenza per il livello operativo di cui all’allegato II,

avere maturato un tempo di navigazione di almeno 90 giorni nell’ambito del programma di formazione riconosciuto;

oppure

b)

avere almeno 18 anni,

avere superato una valutazione delle competenze da parte di un’autorità amministrativa, di cui all’articolo 18, volta a verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il livello operativo di cui all’allegato II,

avere maturato un tempo di navigazione di almeno 360 giorni o avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni se il richiedente può dimostrare anche un’esperienza lavorativa di almeno 250 giorni acquisita su una nave marittima in qualità di membro del personale di coperta;

oppure

c)

avere un minimo di cinque anni di esperienza lavorativa precedente l’iscrizione a un programma di formazione o avere un minimo di 500 giorni di esperienza lavorativa su una nave marittima in qualità di membro del personale di coperta precedente l’iscrizione a un programma di formazione riconosciuto o aver completato un programma di formazione professionale di almeno tre anni precedente l’iscrizione a un programma di formazione riconosciuto,

avere completato un programma di formazione riconosciuto, di cui all’articolo 19, di almeno nove mesi di durata, basato sui livelli di competenza relativi al livello operativo di cui all’allegato II,

avere maturato un tempo di navigazione di almeno 90 giorni nell’ambito di tale programma di formazione riconosciuto.

2.2.   Requisiti minimi per la certificazione di barcaiolo abilitato

Chi richiede un certificato di qualifica dell’Unione deve:

a)

avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni con la qualifica di battelliere,

oppure

b)

avere completato un programma di formazione riconosciuto di cui all’articolo 19 di durata non inferiore a tre anni che abbia riguardato i livelli di competenza relativi al livello operativo di cui all’allegato II,

avere maturato un tempo di navigazione di almeno 270 giorni nell’ambito del programma di formazione riconosciuto.

2.3.   Requisiti minimi per la certificazione di timoniere

Chi richiede un certificato di qualifica dell’Unione deve:

a)

avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni con la qualifica di barcaiolo abilitato,

essere titolare di un certificato di radiooperatore;

oppure

b)

avere completato un programma di formazione riconosciuto, di cui all’articolo 19, di almeno tre anni di durata che abbia riguardato i livelli di competenza relativi al livello operativo di cui all’allegato II,

avere maturato un tempo di navigazione di almeno 360 giorni nell’ambito del programma di formazione riconosciuto,

essere titolare di un certificato di radiooperatore;

oppure

c)

avere maturato un’esperienza di lavoro come comandante marittimo di almeno 500 giorni,

avere superato una valutazione delle competenze da parte di un’autorità amministrativa, di cui all’articolo 18, volta a verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il livello operativo di cui all’allegato II,

essere titolare di un certificato di radiooperatore.

3.   Qualifiche del personale di coperta a livello di gestione

3.1.   Requisiti minimi per la certificazione di conduttore di nave

Chi richiede un certificato di qualifica dell’Unione deve:

a)

avere almeno 18 anni,

avere completato un programma di formazione riconosciuto, di cui all’articolo 19, di almeno tre anni di durata che abbia riguardato i livelli di competenza relativi al livello di gestione di cui all’allegato II,

avere maturato un tempo di navigazione di almeno 360 giorni nell’ambito del programma di formazione riconosciuto o dopo il completamento di quest’ultimo,

essere titolare di un certificato di radiooperatore;

oppure

b)

avere almeno 18 anni,

essere titolare di un certificato di qualifica dell’Unione come timoniere o un certificato di timoniere riconosciuto in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3,

avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni,

avere superato una valutazione delle competenze da parte di un’autorità amministrativa, di cui all’articolo 18, volta a verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il livello di gestione di cui all’allegato II,

essere titolare di un certificato di radiooperatore;

oppure

c)

avere almeno 18 anni,

avere maturato un tempo di navigazione di almeno 540 giorni o avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni se il richiedente può dimostrare anche un’esperienza lavorativa di almeno 500 giorni acquisita su una nave marittima in qualità di membro del personale di coperta,

avere superato una valutazione delle competenze da parte di un’autorità amministrativa, di cui all’articolo 18, volta a verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il livello di gestione di cui all’allegato II,

essere titolare di un certificato di radiooperatore;

oppure

d)

avere un minimo di cinque anni di esperienza lavorativa precedente l’iscrizione a un programma di formazione riconosciuto o almeno 500 giorni di esperienza lavorativa su una nave marittima in qualità di membro del personale di coperta precedente l’iscrizione a un programma di formazione riconosciuto, o aver completato un programma di formazione professionale di almeno tre anni precedente l’iscrizione a un programma di formazione riconosciuto,

avere completato un programma di formazione riconosciuto, di cui all’articolo 19, di almeno un anno e mezzo di durata che abbia riguardato i livelli di competenza relativi al livello di gestione di cui all’allegato II,

avere maturato un tempo di navigazione di almeno 180 giorni nell’ambito del programma di formazione riconosciuto e di almeno 180 giorni dopo il completamento di quest’ultimo,

essere titolare di un certificato di radiooperatore.

3.2.   Requisiti minimi riguardanti le autorizzazioni specifiche per i certificati di qualifica dell’Unione per conduttore di nave

3.2.1.   Vie navigabili a carattere marittimo

Il richiedente deve:

soddisfare i livelli di competenza per condurre su vie navigabili a carattere marittimo di cui all’allegato II.

3.2.2.   Radar

Il richiedente deve:

soddisfare i livelli di competenza per condurre a mezzo radar di cui all’allegato II.

3.2.3.   Gas naturale liquefatto

Il richiedente deve:

essere titolare di un certificato di qualifica dell’Unione per esperto di gas naturale liquefatto (GNL) di cui alla sezione 4.2.

3.2.4.   Grandi convogli

Il richiedente deve avere maturato un tempo di navigazione di almeno 720 giorni, di cui almeno 540 giorni con la qualifica di conduttore di nave e almeno 180 giorni di governo di convogli di grandi dimensioni.

4.   Qualifiche per operazioni specifiche

4.1.   Requisiti minimi per la certificazione di esperto di navigazione passeggeri

 

Chi richiede il primo certificato di qualifica dell’Unione per esperto di navigazione passeggeri deve:

avere almeno 18 anni,

soddisfare i livelli di competenza per esperto di navigazione passeggeri di cui all’allegato II.

 

Chi richiede il rinnovo del certificato di qualifica dell’Unione per esperto di navigazione passeggeri deve:

superare un nuovo esame amministrativo o completare un nuovo programma di formazione riconosciuto a norma dell’articolo 17, paragrafo 2.

4.2.   Requisiti minimi per la certificazione di esperto di GNL

 

Chi richiede il primo certificato di qualifica dell’Unione per esperto GNL deve:

avere almeno 18 anni,

soddisfare i livelli di competenza per esperto GNL di cui all’allegato II.

 

Chi richiede il rinnovo del certificato di qualifica dell’Unione per esperto GNL deve:

a)

avere maturato i seguenti tempi di navigazione a bordo di un’imbarcazione che utilizza il GNL come combustibile:

almeno 180 giorni nel corso dei cinque anni precedenti, oppure

almeno 90 giorni nell’anno precedente;

oppure

b)

soddisfare i livelli di competenza per esperto GNL di cui all’allegato II.


ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI DI COMPETENZA

1.   Requisiti essenziali di competenza a livello operativo

1.1.   Navigazione

Il battelliere coadiuva i responsabili della gestione dell’imbarcazione in situazioni di manovra e conduzione di un’imbarcazione su vie navigabili interne. Il battelliere deve essere in grado di svolgere tale funzione su tutti i tipi di vie navigabili e in tutti i tipi di porti. In particolare il battelliere deve essere in grado di:

coadiuvare nella preparazione dell’imbarcazione per la navigazione al fine di garantire un viaggio sicuro in ogni circostanza,

coadiuvare nelle operazioni di ormeggio e ancoraggio,

coadiuvare nella navigazione e nelle manovre dell’imbarcazione in modo economico e sicuro sotto il profilo nautico.

1.2.   Conduzione delle imbarcazioni

Il battelliere deve essere in grado di:

coadiuvare i responsabili della gestione dell’imbarcazione nel controllo della conduzione dell’imbarcazione e nell’assistenza alle persone a bordo,

utilizzare le attrezzature dell’imbarcazione.

1.3.   Movimentazione del carico, stivaggio e trasporto passeggeri

Il battelliere deve essere in grado di:

coadiuvare i responsabili della gestione dell’imbarcazione nella preparazione, nello stivaggio e nel monitoraggio del carico durante le operazioni di carico e scarico,

coadiuvare i responsabili della gestione della nave nella fornitura di servizi ai passeggeri,

fornire assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti di formazione e alle istruzioni di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

1.4.   Meccanica navale e meccanica elettrica, elettronica e di controllo

Il battelliere deve essere in grado di:

coadiuvare i responsabili della gestione dell’imbarcazione per quanto riguarda la meccanica navale e la meccanica elettrica, elettronica e di controllo al fine di garantire la sicurezza tecnica generale,

eseguire lavori di manutenzione su apparecchiature meccaniche navali, elettriche, elettroniche e di controllo al fine di garantire la sicurezza tecnica generale.

1.5.   Manutenzione e riparazioni

Il battelliere deve essere in grado di:

coadiuvare i responsabili della gestione dell’imbarcazione nella manutenzione e riparazione dell’imbarcazione, dei suoi dispositivi e delle sue apparecchiature.

1.6.   Comunicazione

Il battelliere deve essere in grado di:

comunicare in genere e a livello professionale, il che comprende la capacità di usare frasi standard in situazioni caratterizzate da problemi di comunicazione,

essere socievole.

1.7.   Salute e sicurezza e protezione dell’ambiente

Il battelliere deve essere in grado di:

attenersi alle norme in materia di sicurezza del lavoro, comprendere l’importanza delle norme in materia di salute e sicurezza e l’importanza dell’ambiente,

riconoscere l’importanza della formazione in materia di sicurezza a bordo e agire immediatamente in casi di emergenza,

adottare precauzioni al fine di prevenire gli incendi e utilizzare correttamente le attrezzature antincendio,

svolgere le proprie funzioni tenendo conto dell’importanza della protezione dell’ambiente.

2.   Requisiti essenziali di competenza a livello di gestione

2.0.   Controllo

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

impartire istruzioni ad altri membri del personale di coperta e controllare i compiti da questi svolti, conformemente alla sezione 1 del presente allegato, il che implica il possesso di adeguate capacità per lo svolgimento di tali compiti.

2.1.   Navigazione

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

pianificare un viaggio e condurre la navigazione su vie navigabili interne, il che comprende la capacità di scegliere la rotta di navigazione più logica, economica ed ecologica per raggiungere le destinazioni di carico e scarico, tenendo conto dei regolamenti del traffico applicabili e dell’insieme di norme concordate applicabili alla navigazione interna;

applicare le conoscenze relative alle norme applicabili in materia di equipaggio delle imbarcazioni, comprese le conoscenze sui tempi di riposo e la composizione del personale di coperta;

navigare e manovrare, garantendo il sicuro funzionamento dell’imbarcazione in tutte le condizioni sulle vie navigabili interne, anche in situazioni di elevata densità del traffico o se altre imbarcazioni trasportano merci pericolose e richiedono conoscenze di base dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN);

rispondere a emergenze della navigazione su vie navigabili interne.

2.2.   Conduzione delle imbarcazioni

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

applicare alla conduzione di vari tipi di imbarcazioni le conoscenze relative alla costruzione navale e ai metodi di costruzione per la navigazione interna e possedere conoscenze di base in merito ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna di cui alla direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

controllare e monitorare le attrezzature obbligatorie di cui al pertinente certificato dell’imbarcazione.

2.3.   Movimentazione del carico, stivaggio e trasporto passeggeri

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

pianificare il carico, lo stivaggio, il fissaggio, lo scarico e la cura del carico durante il viaggio e garantire la sicurezza di tali operazioni,

pianificare e garantire la stabilità dell’imbarcazione,

pianificare e garantire il trasporto in sicurezza e l’assistenza dei passeggeri durante il viaggio, compresa l’assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti di formazione e alle istruzioni di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 1177/2010.

2.4.   Meccanica navale e meccanica elettrica, elettronica e di controllo

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

pianificare il flusso di lavoro relativo alla meccanica navale e alla meccanica elettrica, elettronica e di controllo,

monitorare i motori principali e le macchine e attrezzature ausiliarie,

pianificare e dare istruzioni relative alla pompa e al relativo sistema di controllo dell’imbarcazione,

organizzare l’utilizzo e l’applicazione, la manutenzione e la riparazione in sicurezza dei dispositivi elettrotecnici dell’imbarcazione,

controllare la manutenzione e la riparazione in sicurezza dei dispositivi tecnici.

2.5.   Manutenzione e riparazioni

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

organizzare la manutenzione e la riparazione in sicurezza dell’imbarcazione e delle sue apparecchiature.

2.6.   Comunicazione

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

gestire le risorse umane, essere socialmente responsabile e occuparsi dell’organizzazione del flusso di lavoro e della formazione a bordo dell’imbarcazione,

garantire la buona comunicazione in ogni momento, il che comprende l’utilizzo di frasi standard in situazioni caratterizzate da problemi di comunicazione,

promuovere un ambiente di lavoro equilibrato e cordiale a bordo.

2.7.   Salute e sicurezza, diritti dei passeggeri e protezione dell’ambiente

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

monitorare gli obblighi giuridici applicabili e adottare misure per garantire la salvaguardia della vita,

mantenere l’incolumità e la sicurezza delle persone a bordo, compresa l’assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti di formazione e alle istruzioni di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 1177/2010,

elaborare piani di emergenza e di controllo delle avarie e fronteggiare le situazioni di emergenza,

garantire il rispetto degli obblighi in materia di protezione dell’ambiente.

3.   Requisiti essenziali di competenza in materia di autorizzazioni specifiche

3.1.   Conduzione su vie navigabili interne a carattere marittimo

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

lavorare con carte nautiche e mappe aggiornate, avvisi ai naviganti e altre pubblicazioni specifiche per le vie navigabili a carattere marittimo,

utilizzare lo zero idrografico (tidal datum), le correnti, i periodi e i cicli di marea, gli orari delle correnti di marea e delle maree e le variazioni all’interno di un estuario,

utilizzare la segnaletica SIGNI (segnaletica sulle vie navigabili interne) e IALA (associazione internazionale degli aiuti per la navigazione e delle autorità di segnalazione marittima) per la sicurezza della navigazione sulle vie navigabili interne a carattere marittimo.

3.2.   Navigazione a mezzo radar

Il conduttore di nave deve essere in grado di:

adottare le opportune misure riguardo alla navigazione a mezzo radar prima di mollare gli ormeggi,

interpretare gli schermi radar e analizzare le informazioni fornite dal radar,

ridurre le interferenze di varia origine,

condurre a mezzo radar, tenendo in considerazione l’insieme di norme concordate applicabili alla navigazione interna e conformemente ai regolamenti che specificano i requisiti per la navigazione a mezzo radar (quali i requisiti relativi all’equipaggio o i requisiti tecnici per le navi),

gestire circostanze specifiche, quali la densità del traffico, il guasto dei dispositivi, le situazioni pericolose.

4.   Requisiti essenziali di competenza per operazioni specifiche

4.1.   Esperto di navigazione passeggeri

Il richiedente deve essere in grado di:

organizzare l’utilizzo dei mezzi di salvataggio a bordo delle navi passeggeri;

applicare le istruzioni di sicurezza e adottare le misure necessarie per proteggere i passeggeri in generale, soprattutto in caso di emergenze (ad esempio evacuazioni, avarie, collisioni, incagli, incendi, esplosioni o altre situazioni che possono causare panico), compresa l’assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti di formazione e alle istruzioni di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 1177/2010,

comunicare in un inglese semplice,

soddisfare i pertinenti requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1177/2010.

4.2.   Esperto di GNL

Il richiedente deve essere in grado di:

garantire il rispetto della legislazione e delle norme applicabili alle imbarcazioni che utilizzano il GNL come combustibile e delle altre norme pertinenti in materia di salute e sicurezza,

essere al corrente di specifici aspetti importanti relativi al GNL, riconoscere i rischi e gestirli,

far funzionare i sistemi specifici per il GNL in modo sicuro,

garantire la verifica periodica dell’impianto a GNL,

sapere come eseguire le operazioni di rifornimento di GNL in modo sicuro e controllato,

preparare l’impianto a GNL per la manutenzione dell’imbarcazione,

gestire le situazioni di emergenza connesse al GNL.


(1)  Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

(2)  Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).


ALLEGATO III

REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI IDONEITÀ MEDICA

Per idoneità medica (comprendente l’idoneità fisica e psicologica) si intende l’assenza di malattie o disabilità che impediscano alla persona che presta servizio a bordo di un’imbarcazione di:

eseguire le mansioni necessarie alla conduzione di un’imbarcazione,

svolgere in qualsiasi momento le funzioni assegnate, oppure

percepire correttamente l’ambiente circostante.

L’esame deve riguardare, in particolare, l’acuità visiva e uditiva, le funzioni motorie, lo stato neuropsichiatrico e le condizioni cardiovascolari.


ALLEGATO IV

PRESCRIZIONI APPLICABILI

Tabella A

Oggetto, articolo

Requisiti di conformità

Inizio dell’applicazione

Esami pratici, articolo 17, paragrafo 4

[CESNI …]

[___]

Omologazione dei simulatori, articolo 21, paragrafo 2

 

 

Caratteristiche e condizioni di utilizzo dei registri, articolo 25, paragrafo 2

 

 


Tabella B

Voce

Requisiti essenziali di competenza

Requisiti di conformità

Inizio dell’applicazione

1

Requisiti essenziali di competenza a livello operativo

[CESNI …]

[___]

2

Requisiti essenziali di competenza a livello di gestione

3

Requisiti essenziali di competenza in materia di autorizzazioni specifiche

 

 

3.1

Conduzione su vie navigabili a carattere marittimo

 

 

3.2

Navigazione a mezzo radar

 

 

4

Requisiti essenziali di competenza per operazioni specifiche

 

 

4.1

Esperto di navigazione passeggeri

 

 

4.2

Esperto di gas naturale liquefatto (GNL)

 

 


Tabella C

Requisiti essenziali in materia di idoneità medica

Requisiti di conformità

Inizio dell’applicazione

Esame di idoneità medica

[CESNI …]

[___]