7.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/1


DIRETTIVA (UE) 2017/952 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2017

recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

È fondamentale ristabilire la fiducia nell'equità dei regimi di imposizione e consentire ai governi di esercitare effettivamente la sovranità fiscale. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha elaborato pertanto raccomandazioni di azioni concrete nell'ambito dell'iniziativa contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS).

(2)

Le relazioni finali sulle 15 azioni dell'OCSE contro il BEPS sono state pubblicate il 5 ottobre 2015. Tale risultato è stato accolto con favore dal Consiglio nelle conclusioni dell'8 dicembre 2015. Le conclusioni del Consiglio hanno ribadito l'esigenza di reperire soluzioni a livello di Unione che siano al tempo stesso comuni e flessibili nonché coerenti con le conclusioni dell'OCSE sul BEPS.

(3)

In risposta all'esigenza di una tassazione più equa e, in particolare, per dare un seguito alle conclusioni dell'OCSE sul BEPS, il 28 gennaio 2016 la Commissione ha presentato il pacchetto anti-elusione. La direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio (3) sulle norme contro le pratiche di elusione fiscale è stata adottata nell'ambito di tale pacchetto.

(4)

La direttiva (UE) 2016/1164 istituisce un quadro di riferimento inteso ad affrontare i disallineamenti da ibridi.

(5)

È necessario stabilire norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi con una modalità il più possibile onnicomprensiva. Considerando che la direttiva (UE) 2016/1164 disciplina solo i disallineamenti da ibridi derivati dall'interazione fra i regimi di imposizione delle società degli Stati membri, il 12 luglio 2016 il Consiglio Ecofin ha rilasciato una dichiarazione nella quale chiedeva alla Commissione di avanzare, entro ottobre 2016, una proposta sui disallineamenti da ibridi che coinvolgono paesi terzi finalizzata all'adozione di norme che siano coerenti con le norme raccomandate dalla relazione dell'OCSE sulla «Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 — 2015 Final Report» (neutralizzazione degli effetti degli accordi sui disallineamenti da ibridi), azione 2 — relazione finale 2015 (relazione dell'OCSE BEPS relativa all'azione 2), e non meno efficaci di queste, al fine di giungere a un accordo entro la fine del 2016.

(6)

La direttiva (UE) 2016/1164 riconosce tra l'altro che è fondamentale proseguire i lavori sugli altri disallineamenti da ibridi, come quelli che coinvolgono stabili organizzazioni. In considerazione di ciò, è essenziale che anche i disallineamenti da stabili organizzazioni ibride siano disciplinati da tale direttiva.

(7)

Al fine di realizzare un quadro di riferimento coerente con la relazione dell'OCSE sul BEPS in ordine all'azione 2 e non meno efficace di questa, è essenziale che la direttiva (UE) 2016/1164 includa altresì norme sui trasferimenti ibridi e sui disallineamenti importati e che affronti l'intera gamma dei fenomeni di doppia deduzione al fine di impedire ai contribuenti di sfruttare le lacune rimanenti.

(8)

La direttiva (UE) 2016/1164 comprende norme sui disallineamenti da ibridi fra Stati membri e dovrebbe pertanto includere anche norme in relazione ai paesi terzi se almeno una delle parti coinvolte è una persona giuridica assoggettata all'imposta sulle società o, nel caso di ibridi inversi, un'entità in uno Stato membro, come pure norme sui disallineamenti importati. Di conseguenza, le norme sui disallineamenti da ibridi e sui disallineamenti da residenza fiscale dovrebbero applicarsi a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sulle società in uno Stato membro, comprese alle stabili organizzazioni, o agli accordi trattati come stabili organizzazioni, di entità residenti in paesi terzi. Le norme sui disallineamenti da ibridi inversi dovrebbero applicarsi a tutte le entità trattate come trasparenti a fini fiscali da uno Stato membro.

(9)

Le norme sui disallineamenti da ibridi dovrebbero disciplinare le situazioni di disallineamento derivanti da doppia deduzione, da conflitti nella qualificazione di strumenti finanziari, pagamenti ed entità o dall'allocazione dei pagamenti. Poiché i disallineamenti da ibridi potrebbero determinare una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione, è necessario stabilire regole secondo le quali lo Stato membro interessato neghi la deduzione di un pagamento, di spese o perdite oppure esiga che il contribuente includa il pagamento nel suo reddito imponibile, secondo i casi. Tali norme, tuttavia, si applicano solo ai pagamenti deducibili e non dovrebbero incidere sulle caratteristiche generali di un regime di imposizione, che si tratti di un sistema classico o di un sistema di imputazione.

(10)

Un disallineamento da stabili organizzazioni ibride si verifica quando differenze tra le norme della giurisdizione della stabile organizzazione e le norme della giurisdizione di residenza in materia di allocazione di redditi e spese tra parti diverse della stessa entità generano un disallineamento nei risultati fiscali e comprende i casi in cui un disallineamento si verifica a causa del fatto che una stabile organizzazione non è riconosciuta come tale a norma delle leggi della giurisdizione in cui si trova la sede fissa di affari. Tali disallineamenti potrebbero determinare una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione e dovrebbero pertanto essere eliminati. In caso di stabile organizzazione disconosciuta, lo Stato membro nel quale risiede il contribuente dovrebbe includere il reddito che sarebbe altrimenti allocato alla stabile organizzazione.

(11)

Gli eventuali adeguamenti che è necessario apportare a norma della presente direttiva non dovrebbero in linea di principio incidere sulla ripartizione dei diritti di imposizione tra giurisdizioni stabilita a norma di una convenzione contro la doppia imposizione.

(12)

Al fine di garantire la proporzionalità è necessario affrontare solo i casi in cui vi è un rischio sostanziale di elusione fiscale attraverso i disallineamenti da ibridi. È pertanto appropriato disciplinare i disallineamenti da ibridi che si generano tra sede centrale e stabile organizzazione o fra due o più stabili organizzazioni della stessa entità, i disallineamenti da ibridi che sorgono fra il contribuente e le sue imprese associate o tra imprese associate e quelli derivanti da un accordo strutturato che coinvolga un contribuente.

(13)

I disallineamenti che in particolare derivano dalla natura ibrida delle entità dovrebbero essere affrontati solo nel caso in cui una delle imprese associate abbia almeno il controllo effettivo sulle altre imprese associate. Di conseguenza, in questi casi si dovrebbe esigere che un'impresa associata sia detenuta o detenga l'impresa contribuente o un'altra impresa associata attraverso la partecipazione in termini di diritti di voto, proprietà del capitale o titolo a ricevere profitti pari almeno al 50 per cento. Per applicare questo requisito, la titolarità o i diritti delle persone che agiscono congiuntamente dovrebbero essere aggregati.

(14)

Per elaborare una definizione comune e sufficientemente esaustiva di «impresa associata» ai fini delle norme sui disallineamenti da ibridi, tale definizione dovrebbe comprendere anche un'entità che faccia parte del medesimo gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria, un'impresa nella quale il contribuente esercita un'influenza significativa sulla gestione e, a contrario, un'impresa che esercita un'influenza significativa sulla gestione del contribuente.

(15)

È necessario affrontare quattro categorie di disallineamento da ibridi: in primo luogo, i disallineamenti da ibridi derivanti da pagamenti a titolo di uno strumento finanziario; in secondo luogo, i disallineamenti da ibridi che sono la conseguenza di differenze nell'allocazione dei pagamenti effettuati all'entità ibrida o alla stabile organizzazione, anche a seguito di pagamenti a una stabile organizzazione disconosciuta; in terzo luogo, i disallineamenti da ibridi risultanti da pagamenti effettuati da un'entità ibrida al proprio titolare o pagamenti nozionali tra la sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni; infine, fenomeni di doppia deduzione risultanti da pagamenti effettuati da un'entità ibrida o da una stabile organizzazione.

(16)

In relazione a pagamenti a titolo di uno strumento finanziario, potrebbe verificarsi un disallineamento da ibridi se la deduzione senza inclusione è imputabile a differenze nella qualificazione dello strumento o dei pagamenti effettuati a tale titolo. Se la qualifica del pagamento lo rende ammissibile a uno sgravio fiscale per doppia imposizione in virtù delle norme della giurisdizione del beneficiario, ad esempio esenzione dall'imposta, riduzione dell'aliquota d'imposta o qualsiasi credito o rimborso dell'imposta, si dovrebbe ritenere che il pagamento generi un disallineamento da ibridi nella misura dell'importo sottotassato che ne deriva. Tuttavia, non si dovrebbe ritenere che il pagamento a titolo di uno strumento finanziario generi un disallineamento da ibridi se lo sgravio fiscale concesso nella giurisdizione del beneficiario è dovuto esclusivamente allo status fiscale del beneficiario o al fatto che lo strumento è soggetto ai termini di un regime speciale.

(17)

Al fine di evitare risultati indesiderati dall'interazione tra la norma sugli strumenti finanziari ibridi e i requisiti sulla capacità di assorbimento delle perdite imposti alle banche, e fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero poter escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti infragruppo emessi al solo scopo di soddisfare i requisiti sulla capacità di assorbimento delle perdite dell'emittente e non a fini di elusione fiscale.

(18)

In relazione a pagamenti effettuati a un'entità ibrida o una stabile organizzazione, potrebbe verificarsi un disallineamento da ibridi se la deduzione senza inclusione deriva da differenze nelle norme che disciplinano l'allocazione di quel pagamento tra l'entità ibrida e il suo titolare nel caso in cui il pagamento sia effettuato all'entità ibrida, tra la sede centrale e la stabile organizzazione, o tra due o più stabili organizzazioni in caso di pagamento nozionale alla stabile organizzazione. La definizione di disallineamento da ibridi dovrebbe applicarsi solo se il disallineamento è la conseguenza di differenze nelle norme che disciplinano l'allocazione dei pagamenti a norma delle leggi delle due giurisdizioni e un pagamento non dovrebbe determinare un disallineamento da ibridi che si sarebbe verificato in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario.

(19)

La definizione di disallineamento da ibridi dovrebbe altresì comprendere i fenomeni di deduzione senza inclusione che derivano da pagamenti effettuati a stabili organizzazioni disconosciute. Una stabile organizzazione disconosciuta è qualunque accordo che, a norma delle leggi della giurisdizione della sede centrale, si ritiene dia luogo a una stabile organizzazione, ma che non è trattata come stabile organizzazione a norma delle leggi dell'altra giurisdizione. Tuttavia, la norma sul disallineamento da ibridi non dovrebbe applicarsi se il disallineamento si sarebbe verificato in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi di qualsiasi giurisdizione del beneficiario.

(20)

In relazione a pagamenti effettuati da un'entità ibrida al suo titolare o a pagamenti nozionali effettuati tra la sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni, potrebbe verificarsi un disallineamento da ibridi se la deduzione senza inclusione deriva dal fatto che il pagamento o il pagamento nozionale non è riconosciuto nella giurisdizione del beneficiario. In tal caso, se il disallineamento è conseguenza della mancata allocazione del pagamento o pagamento nozionale, la giurisdizione del beneficiario è la giurisdizione in cui il pagamento o pagamento nozionale è considerato ricevuto a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario. Come con altre entità ibride e disallineamenti da sede fissa di affari che determinano una deduzione senza inclusione, non dovrebbe verificarsi un disallineamento da ibridi se il beneficiario è esente da imposta a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario. In relazione a tale categoria di disallineamenti da ibridi, tuttavia, un disallineamento si verificherebbe solo nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente che la deduzione relativamente al pagamento o pagamento nozionale sia compensata a fronte di un importo che non è reddito a doppia inclusione. Se la giurisdizione del pagatore consente il riporto della deduzione a un periodo d'imposta successivo, il requisito di effettuare eventuali adeguamenti a norma della presente direttiva potrebbe essere differito fino al momento in cui la deduzione è effettivamente compensata a fronte di un reddito non a doppia inclusione nella giurisdizione del pagatore.

(21)

La definizione di disallineamento da ibridi dovrebbe altresì comprendere fenomeni di doppia deduzione, indipendentemente dal fatto che essi si verifichino a seguito di pagamenti, spese non considerate pagamenti a norma del diritto nazionale o perdite per ammortamento o deprezzamento. Tuttavia, come per i pagamenti nozionali o pagamenti effettuati da un'entità ibrida che non sono riconosciuti dal beneficiario, dovrebbe verificarsi un disallineamento da ibridi solo nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente la compensazione della deduzione a fronte di un importo che non è reddito a doppia inclusione. Ciò significa che, se la giurisdizione del pagatore consente il riporto della deduzione a un periodo d'imposta successivo, il requisito di effettuare un adeguamento a norma della presente direttiva potrebbe essere differito fino al momento in cui la deduzione è effettivamente compensata a fronte di un reddito non a doppia inclusione nella giurisdizione del pagatore.

(22)

Le differenze di risultati fiscali imputabili alle sole differenze nel valore attribuibile a un pagamento, anche mediante l'applicazione di prezzi di trasferimento, non dovrebbero rientrare nella definizione di disallineamento da ibridi. Inoltre, poiché le giurisdizioni utilizzano periodi per la dichiarazione d'imposta diversi e hanno regole diverse per riconoscere le modalità di derivazione o di generazione delle voci di reddito o di spesa, in linea generale non si dovrebbe ritenere che tali differenze temporali generino disallineamenti nei risultati fiscali. Tuttavia, nel caso di un pagamento deducibile a titolo di uno strumento finanziario, in relazione al quale non si può presumere che sia incluso nel reddito entro un periodo ragionevole, si dovrebbe ritenere che esso determini un disallineamento da ibridi se tale deduzione senza inclusione è imputabile a differenze nella qualificazione dello strumento finanziario o del pagamento effettuato a tale titolo. Si dovrebbe intendere che si verifica un disallineamento se un pagamento effettuato a titolo di uno strumento finanziario non è incluso nel reddito entro un periodo ragionevole. Tale pagamento dovrebbe essere considerato incluso nel reddito entro un periodo ragionevole se incluso dal beneficiario entro 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta del pagatore o come determinato in base al principio di normali condizioni di mercato. Al fine di evitare il verificarsi di un fenomeno di disallineamento e di garantire il controllo fiscale, gli Stati membri potrebbero esigere l'inclusione del pagamento entro un periodo definito.

(23)

I trasferimenti ibridi potrebbero generare una differenza di trattamento fiscale se, in conseguenza di un accordo di trasferimento di uno strumento finanziario, il rendimento sottostante di tale strumento è trattato come derivato simultaneamente da più di una delle parti dell'accordo. In tali casi il pagamento nell'ambito del trasferimento ibrido potrebbe determinare una deduzione per il pagatore, mentre è trattato come rendimento dello strumento sottostante dal beneficiario. Tale differenza di trattamento fiscale potrebbe determinare una deduzione senza inclusione o un'eccedenza di credito d'imposta per la ritenuta alla fonte sullo strumento sottostante. Tali disallineamenti dovrebbero pertanto essere eliminati. In caso di deduzione senza inclusione si dovrebbero applicare le stesse regole della neutralizzazione di disallineamenti derivanti da pagamenti a titolo di uno strumento finanziario ibrido. Nel caso di trasferimenti ibridi che sono stati strutturati per produrre eccedenze di credito d'imposta, lo Stato membro interessato dovrebbe impedire al pagatore di utilizzare l'eccedenza di credito per ottenere un vantaggio fiscale anche mediante l'applicazione di una norma generale antiabuso coerente con l'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/1164.

(24)

È necessario prevedere una norma che consenta agli Stati membri di affrontare le disparità in termini di recepimento e attuazione della presente direttiva che comportano un disallineamento da ibridi nonostante gli Stati membri agiscano in conformità con la presente direttiva. Se tale situazione si verifica e la regola primaria prevista dalla presente direttiva non si applica, dovrebbe applicarsi una regola secondaria. Non di meno l'applicazione della regola primaria e della regola secondaria vale solo per i disallineamenti da ibridi quali definiti dalla presente direttiva e non dovrebbe incidere sulle caratteristiche generali del regime di imposizione di uno Stato membro.

(25)

I disallineamenti importati spostano l'effetto di un disallineamento da ibridi fra le parti in paesi terzi verso la giurisdizione di uno Stato membro attraverso il ricorso a uno strumento non ibrido, compromettendo l'efficacia delle norme per neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Un pagamento deducibile in uno Stato membro può essere usato per finanziare spese connesse a un disallineamento da ibridi. Per contrastare tali disallineamenti importati è pertanto necessario includere norme che impediscano la deduzione di un pagamento se il corrispondente reddito da questo derivato è compensato, direttamente o indirettamente, da una deduzione derivante da un disallineamento da ibridi che determina una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione fra paesi terzi.

(26)

Un disallineamento da doppia residenza potrebbe determinare una doppia deduzione se un pagamento effettuato da un contribuente avente doppia residenza è dedotto a norma di entrambe le giurisdizioni di residenza. Poiché potrebbero generare una doppia deduzione, i disallineamenti da doppia residenza dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Uno Stato membro dovrebbe negare la doppia deduzione risultante per una società avente doppia residenza nella misura in cui tale pagamento è compensato a fronte di un importo non trattato come reddito a norma delle leggi dell'altra giurisdizione.

(27)

Obiettivo della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso a fronte di disallineamenti da ibridi. Questo risultato non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono individualmente, considerato che i regimi nazionali di imposizione delle società sono eterogenei e che l'azione indipendente degli Stati membri si limiterebbe a riprodurre l'attuale frammentazione del mercato interno nel campo della fiscalità diretta. Ne deriverebbe quindi la persistenza di inefficienze e distorsioni nell'interazione di misure nazionali distinte, e, di conseguenza, una mancanza di coordinamento. Tale obiettivo può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione data la natura transfrontaliera dei disallineamenti da ibridi e l'esigenza di adottare soluzioni che siano funzionali per il mercato interno nel suo complesso. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Fissando il necessario livello di protezione del mercato interno, la presente direttiva mira soltanto a raggiungere il livello essenziale di coordinamento nell'Unione che è necessario per la realizzazione del suo obiettivo.

(28)

Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero avvalersi delle spiegazioni e degli esempi applicabili riportati nella relazione dell'OCSE BEPS relativa all'azione 2 sia come fonte illustrativa o interpretativa nella misura in cui essi sono coerenti con le disposizioni della presente direttiva e con il diritto dell'Unione.

(29)

Le norme sui disallineamenti da ibridi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, si applicano solo nella misura in cui la situazione in cui il contribuente è coinvolto genera un disallineamento. Non dovrebbe verificarsi un disallineamento se l'accordo è soggetto ad adeguamento a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, o dell'articolo 9 bis e, di conseguenza, gli accordi soggetti ad adeguamento a norma di tali parti della presente direttiva non dovrebbero essere assoggettati ad alcun ulteriore adeguamento ai sensi delle norme sui disallineamenti da ibridi.

(30)

Se le disposizioni di un'altra direttiva, ad esempio della direttiva 2011/96/UE del Consiglio (4), comportano la neutralizzazione del disallineamento dei risultati fiscali, non dovrebbe esservi spazio per l'applicazione delle norme sui disallineamenti da ibridi di cui alla presente direttiva.

(31)

La Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente direttiva cinque anni dopo l'entrata in vigore e presentare al Consiglio una relazione al riguardo. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione.

(32)

La direttiva (UE) 2016/1164 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva (UE) 2016/1164 è così modificata:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica a tutti i contribuenti che sono soggetti all'imposta sulle società in uno o più Stati membri, comprese le stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo.

2.   L'articolo 9 bis si applica anche a tutte le entità trattate come trasparenti a fini fiscali da uno Stato membro.»;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al punto 4) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini degli articoli 9 e 9 bis:

a)

qualora il disallineamento si verifichi ai sensi del punto 9, primo comma, lettere b), c), d), e) o g), del presente articolo o se è richiesto un adeguamento a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, o dell'articolo 9 bis, la definizione di impresa associata è modificata nel senso che il requisito del 25 per cento è sostituito da un requisito del 50 per cento;

b)

una persona che agisce congiuntamente con un'altra persona in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del capitale di un'entità è considerata detentrice di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprietà del capitale dell'entità detenuti dall'altra persona;

c)

un'impresa associata significa inoltre un'entità che, a fini di contabilità finanziaria, faccia parte del medesimo gruppo consolidato del contribuente, un'impresa nella quale il contribuente eserciti un'influenza significativa sulla gestione o un'impresa che eserciti un'influenza significativa sulla gestione del contribuente.»;

b)

il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9)

«disallineamento da ibridi», una situazione in cui è coinvolto un contribuente o, relativamente all'articolo 9, paragrafo 3, un'entità in cui:

a)

un pagamento a titolo di uno strumento finanziario genera una deduzione senza inclusione, e:

i)

tale pagamento non è incluso entro un periodo ragionevole; e

ii)

il disallineamento è imputabile a differenze nella qualificazione dello strumento finanziario o del pagamento effettuato a tale titolo.

Ai fini del primo comma, un pagamento a titolo di uno strumento finanziario è considerato incluso nel reddito entro un periodo ragionevole qualora:

i)

il pagamento sia incluso dalla giurisdizione del beneficiario in un periodo d'imposta che inizia entro 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta del pagatore; o

ii)

sia ragionevole attendersi che il pagamento sarà incluso dalla giurisdizione del beneficiario in un prossimo periodo d'imposta e i termini del pagamento siano quelli che presumibilmente sarebbero convenuti tra imprese indipendenti;

b)

un pagamento a un'entità ibrida genera una deduzione senza inclusione e il disallineamento è il risultato di differenze nell'allocazione dei pagamenti effettuati all'entità ibrida a norma delle leggi della giurisdizione in cui è stabilita o registrata l'entità ibrida e della giurisdizione di qualsiasi persona con una partecipazione in tale entità ibrida;

c)

un pagamento a un'entità avente una o più stabili organizzazioni genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento è il risultato di differenze nell'allocazione dei pagamenti tra la sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni della stessa entità a norma delle leggi delle giurisdizioni in cui opera l'entità;

d)

un pagamento genera una deduzione senza inclusione a seguito di un pagamento a una stabile organizzazione disconosciuta;

e)

un pagamento da parte di un'entità ibrida genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento deriva dal fatto che il pagamento non è riconosciuto come tale a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario;

f)

un pagamento nozionale tra la sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento deriva dal fatto che il pagamento non è riconosciuto come tale a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario; o

g)

si verifica un fenomeno di doppia deduzione.

Ai fini del presente punto 9:

a)

un pagamento che rappresenta il rendimento sottostante di uno strumento finanziario trasferito non determina un disallineamento da ibridi di cui alla lettera a) del primo comma qualora il pagamento sia effettuato da un operatore finanziario a titolo di un trasferimento ibrido sul mercato a condizione che la giurisdizione del pagatore imponga all'operatore finanziario di includere nel suo reddito tutti gli importi ricevuti in relazione allo strumento finanziario trasferito;

b)

il disallineamento da ibridi si verifica solo ai sensi delle lettere e), f) o g) del primo comma nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente la compensazione della deduzione a fronte di un importo che non è reddito a doppia inclusione;

c)

un disallineamento non è ritenuto un disallineamento da ibridi a meno che si verifichi tra imprese associate, tra un contribuente e un'impresa associata, tra la sede centrale e una stabile organizzazione, tra due o più stabili organizzazioni della stessa entità o nell'ambito di un accordo strutturato.

Ai fini del presente punto 9 e degli articoli 9, 9 bis e 9 ter si intende per:

a)

«disallineamento», una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione;

b)

«doppia deduzione», una deduzione dello stesso pagamento, delle stesse spese o delle stesse perdite nella giurisdizione in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite (giurisdizione del pagatore) e in un'altra giurisdizione (giurisdizione dell'investitore). Nel caso di un pagamento da parte di un'entità ibrida o di una stabile organizzazione la giurisdizione del pagatore è la giurisdizione in cui l'entità ibrida o la stabile organizzazione è stabilita o situata;

c)

«deduzione senza inclusione», la deduzione di un pagamento o pagamento nozionale tra sede centrale e stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni in qualsiasi giurisdizione in cui il pagamento (o il pagamento nozionale) si ritenga effettuato (giurisdizione del pagatore) senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso pagamento (o pagamento nozionale) nella giurisdizione del beneficiario. La giurisdizione del beneficiario è qualsiasi giurisdizione in cui il pagamento (o pagamento nozionale) è ricevuto o si ritiene ricevuto a norma delle leggi di qualsiasi altra giurisdizione;

d)

«deduzione», l'importo considerato deducibile dal reddito imponibile a norma delle leggi della giurisdizione del pagatore o dell'investitore. Il termine «deducibile» va interpretato di conseguenza;

e)

«inclusione», l'importo di cui si tiene conto per il calcolo del reddito imponibile a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario. Un pagamento a titolo di uno strumento finanziario non è considerato incluso nella misura in cui il pagamento è ammissibile a fruire di sgravi fiscali solo per il modo in qui il pagamento è qualificato a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario. Il termine «incluso» va interpretato di conseguenza;

f)

«sgravio fiscale», un'esenzione dalle imposte o una riduzione dell'aliquota d'imposta o qualsiasi credito o rimborso di imposta (diverso da un credito per ritenute alla fonte);

g)

«reddito a doppia inclusione», qualsiasi elemento di reddito incluso a norma delle leggi di entrambe le giurisdizioni in cui si è verificato il disallineamento;

h)

«persona» un individuo o un'entità;

i)

«entità ibrida», qualsiasi entità o accordo considerato, a norma delle leggi di una giurisdizione, un'entità imponibile e i cui redditi e spese sono considerati redditi o spese di un'altra o di varie altre persone a norma delle leggi di un'altra giurisdizione;

j)

«strumento finanziario», qualsiasi strumento che dà origine a utili da finanziamento o rendimento da capitale tassati secondo le regole di tassazione del debito, del capitale, o dei derivati a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario o del pagatore e che comporta un trasferimento ibrido;

k)

«operatore finanziario», una persona o entità impegnata regolarmente nell'attività di acquisto o vendita di strumenti finanziari per proprio conto a scopo di lucro;

l)

«trasferimento ibrido», qualsiasi accordo di trasferimento di uno strumento finanziario in cui il rendimento sottostante dello strumento finanziario trasferito sia trattato, a fini fiscali, come derivato simultaneamente da più di una delle parti dell'accordo;

m)

«trasferimento ibrido sul mercato», qualsiasi trasferimento ibrido intrapreso da un operatore finanziario nell'ambito dell'attività ordinaria e non nel quadro di un accordo strutturato;

n)

«stabile organizzazione disconosciuta», qualunque accordo che, a norma della giurisdizione della sede centrale, si ritiene dia luogo a una stabile organizzazione e che, a norma delle leggi dell'altra giurisdizione, non si ritiene dia luogo a una stabile organizzazione;»;

c)

sono aggiunti i seguenti punti:

«10)

«gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria», un gruppo composto da tutte le entità pienamente incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) o del sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro;

11)

«accordo strutturato», accordo che comporta un disallineamento da ibridi in cui il disallineamento è valutato nei termini dell'accordo o un accordo elaborato per produrre un disallineamento da ibridi, salvo che il contribuente o un'impresa associata non possa ragionevolmente aver avuto conoscenza di tale disallineamento e non abbia condiviso il valore del beneficio fiscale risultante dal disallineamento da ibridi.»;

3)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

alla lettera a) del paragrafo 5, il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

tutte gli attivi e i passivi sono valutati secondo lo stesso metodo utilizzato per il bilancio consolidato redatto in conformità dei principi internazionali d'informativa finanziaria o del sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro;»;

b)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 7, si può concedere al contribuente il diritto di utilizzare bilanci consolidati redatti secondo principi contabili internazionali diversi dai principi internazionali d'informativa finanziaria o dal sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro.»;

4)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Disallineamenti da ibridi

1.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una doppia deduzione:

a)

la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione dell'investitore e

b)

se non è negata dalla giurisdizione dell'investitore, la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del pagatore.

Non di meno la deduzione è ammissibile alla compensazione a fronte di un reddito a doppia inclusione, generato nel periodo d'imposta di riferimento o successivo.

2.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una deduzione senza inclusione:

a)

la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del pagatore e

b)

se la deduzione non è negata nella giurisdizione del pagatore, l'importo del pagamento che altrimenti genererebbe un disallineamento è incluso nel reddito nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del beneficiario.

3.   Uno Stato membro nega la deduzione per un pagamento da parte di un contribuente nella misura in cui esso finanzi, direttamente o indirettamente, spese deducibili che generano un disallineamento da ibridi mediante una transazione o serie di transazioni tra imprese associate o che sono parti di un accordo strutturato, salvo se una delle giurisdizioni coinvolte nella transazione o serie di transazioni ha effettuato un adeguamento equivalente rispetto al disallineamento da ibridi in questione.

4.   Uno Stato membro può escludere dall'ambito di applicazione:

a)

del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo i disallineamenti da ibridi quali definiti all'articolo 2, punto 9, primo comma, lettere b), c), d) o f);

b)

del paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo i disallineamenti da ibridi derivanti dal pagamento di interessi a un'impresa associata a titolo di uno strumento finanziario, qualora:

i)

lo strumento finanziario abbia caratteristiche di conversione, bail-in o svalutazione;

ii)

lo strumento finanziario sia stato emesso al solo scopo di soddisfare i requisiti sulla capacità di assorbimento delle perdite applicabili al settore bancario e lo strumento finanziario sia riconosciuto come tale nei requisiti sulla capacità di assorbimento delle perdite del contribuente;

iii)

lo strumento finanziario sia stato emesso

in collegamento con strumenti finanziari aventi caratteristiche di conversione, bail-in o svalutazione a livello di un'impresa madre;

al livello necessario per soddisfare i requisiti applicabili sulla capacità di assorbimento delle perdite;

non nel quadro di un accordo strutturato; e

iv)

la deduzione netta totale di cui beneficia il gruppo consolidato nel quadro dell'accordo non superi l'importo che si sarebbe ottenuto se il contribuente avesse emesso lo strumento finanziario direttamente sul mercato.

La lettera b) si applica fino al 31 dicembre 2022.

5.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi coinvolga un reddito di una stabile organizzazione disconosciuta non assoggettato a imposta nello Stato membro in cui il contribuente è residente a fini fiscali, questo Stato membro esige che il contribuente includa il reddito che sarebbe altrimenti attribuito alla stabile organizzazione disconosciuta. Ciò si applica salvo che lo Stato membro sia tenuto a esentare il reddito a norma di una convenzione contro la doppia imposizione conclusa dallo Stato membro con un paese terzo.

6.   Nella misura in cui un trasferimento ibrido sia concepito per produrre uno sgravio fiscale alla fonte per un pagamento derivato da uno strumento finanziario trasferito a più di una delle parti coinvolte, lo Stato membro del contribuente limita il beneficio di tale sgravio in proporzione al reddito netto imponibile relativo a tale pagamento.»;

5)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

Disallineamenti da ibridi inversi

1.   Se una o più entità associate non residenti, che detengono complessivamente un interesse diretto o indiretto pari o superiore al 50 per cento dei diritti di voto, della partecipazione al capitale o dei diritti di partecipazione agli utili in un'entità ibrida costituita o stabilita in uno Stato membro, sono situate in una giurisdizione o in giurisdizioni che considerano l'entità ibrida persona imponibile, l'entità ibrida è considerata residente di questo Stato membro e soggetta a imposizione sul suo reddito nella misura in cui quest'ultimo non è altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi dello Stato membro o di qualsiasi altra giurisdizione.

2.   Il paragrafo 1 non si applica agli organismi di investimento collettivo. Ai fini del presente articolo per «organismo di investimento collettivo» si intende un fondo di investimento o un organismo con ampia diffusione, che detiene un portafoglio diversificato di titoli ed è soggetto alle norme sulla protezione degli investitori nel paese in cui è stabilito.

Articolo 9 ter

Disallineamenti da residenza fiscale

Nella misura in cui una deduzione di pagamenti, spese o perdite di un contribuente residente a fini fiscali in due o più giurisdizioni sia deducibile dalla base imponibile in entrambe le giurisdizioni, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione nella misura in cui l'altra giurisdizione consente che la doppia deduzione sia compensata a fronte di reddito che non è reddito da doppia inclusione. Se entrambe le giurisdizioni sono Stati membri, nega la deduzione lo Stato membro in cui il contribuente non è considerato residente ai sensi della convenzione contro la doppia imposizione tra i due Stati membri in questione.»;

6)

all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma la Commissione valuta l'attuazione degli articoli 9 e 9 ter e, in particolare, le conseguenze dell'esclusione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), entro il 1o gennaio 2022 e presenta al Consiglio una relazione al riguardo.»;

7)

all'articolo 11 è inserito il seguente paragrafo:

«5 bis.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 9. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2019 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 9 bis della direttiva (UE) 2016/1164. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. CARDONA


(1)  Parere del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 14 dicembre 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).

(4)  Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).