2.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/100


RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/948 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2017

sull'uso dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante, misurati e omologati in conformità della procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (WLTP, World Harmonised Light Vehicles Test Procedure), al momento di fornire le informazioni ai consumatori a norma della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 3525]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto la direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (1) e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli leggeri, vale a dire la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure, «WLTP») introdotta dal regolamento C(2017) 3521 (2), sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (New European Driving Cycle, «NEDC»), ossia la procedura attualmente in uso a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 (3) che però non corrisponde più alle condizioni di guida o alle tecnologie dei veicoli. La procedura WLTP garantirà condizioni di prova più rigorose e realistiche in merito ai valori pertinenti al consumo di carburante e alle emissioni di CO2, a vantaggio dei consumatori. Gli obblighi in materia di informazione dei consumatori dovrebbero includere la modalità con cui garantire l'ottenimento di queste informazioni migliorate al fine di consentirne la necessaria comparabilità.

(2)

La direttiva 1999/94/CE ha lo scopo di garantire che siano fornite ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove in vendita o in leasing nell'Unione, affinché possano effettuare una scelta consapevole al momento dell'acquisto di un'automobile nuova. Per le autovetture nuove, la direttiva prevede che sia il consumo ufficiale di carburante sia le emissioni specifiche ufficiali di CO2 delle autovetture nuove, definiti all'articolo 2, paragrafi 5 e 6, della direttiva, siano messi a disposizione dei consumatori. I valori da utilizzare sono quelli omologati e valutati dall'autorità di omologazione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (CE) n. 692/2008, in particolare del suo allegato XII, e inclusi nell'allegato VIII della direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tali valori devono essere allegati al certificato di omologazione CE del veicolo e devono essere inseriti nel certificato di conformità.

(3)

La WLTP è introdotta a partire dal 1o settembre 2017, cominciando dai nuovi tipi di autovetture descritti nell'allegato II, parte B, della direttiva 2007/46/CE, a cui faranno seguito dal 1o settembre 2018 le autovetture nuove. I veicoli di fine serie, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 22, della direttiva 2007/46/CE, che sono omologati con misurazioni effettuate in conformità del NEDC, possono essere immessi sul mercato per un periodo di dodici mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione CE, vale a dire fino al 31 agosto 2019. Di conseguenza, a decorrere dal 1o settembre 2019 tutti i nuovi autoveicoli immessi sul mercato dell'Unione devono essere sottoposti a prova in conformità della procedura WLTP.

(4)

Durante la graduale introduzione della WLTP, il certificato di omologazione CE del veicolo e il certificato di conformità devono indicare i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante omologati e misurati conformemente al NEDC e/o alla WLTP. Per le autovetture omologate secondo la procedura WLTP, i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante misurati sia tramite WLTP sia tramite NEDC saranno registrati nel certificato di conformità.

(5)

È quindi importante chiarire quali valori utilizzare durante il periodo transitorio di introduzione graduale della WLTP per informare i consumatori ai sensi della direttiva 1999/94/CE, così da garantire che le informazioni loro fornite siano comparabili per tutte le nuove autovetture e in tutti gli Stati membri.

(6)

È molto probabile che i valori per il consumo di carburante e per le emissioni di CO2 misurati secondo la procedura WLTP saranno diversi da quelli misurati utilizzando il NEDC. Per lo stesso veicolo, i valori ottenuti con la WLTP saranno in molti casi più elevati rispetto a quelli ottenuti con il NEDC. Inoltre, a differenza del NEDC, la WLTP garantirà valori specifici delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante per ogni singolo veicolo, riflettendo le specifiche e i dispositivi opzionali che incidono su tali valori. Ciò dovrebbe consentire di offrire ai consumatori informazioni più precise e realistiche su ogni autovettura nuova o, nel caso di un determinato modello di automobile, sul possibile ventaglio di valori di emissioni di CO2 e consumo di carburante.

(7)

I risultati delle prove sul consumo di carburante e sui valori di emissione di CO2 sono registrati per le diverse fasi di prova. Per i veicoli omologati conformemente al NEDC, vengono forniti i valori per il ciclo «urbano» e «extraurbano» ma anche i valori «ciclo misto» e «ponderati, ciclo misto». Per i veicoli omologati conformemente alla WLTP, vengono forniti i valori per la fase a velocità «bassa», «media», «alta» e «altissima» ma anche i valori «ciclo misto» e «ponderati, ciclo misto». Al fine di garantire la comparabilità, occorre mettere a disposizione dei consumatori almeno i valori «ciclo misto» del metodo di prova applicabile.

(8)

Se fornite separatamente da etichette, guide, poster o materiale promozionale previsti dalla direttiva 1999/94/CE, le informazioni relative al consumo di carburante o alle emissioni di CO2 sono messe a disposizione dei consumatori sulla base di protocolli di prova non armonizzati all'interno di regimi volontari stabiliti dai costruttori, e i consumatori dovrebbero essere messi al corrente inequivocabilmente del fatto che si tratta di valori basati su protocolli di prova non armonizzati. È opportuno segnalare ai consumatori che per mettere a confronto il consumo di carburante o le emissioni di CO2 di autovetture nuove, occorre utilizzare valori misurati e omologati conformemente a un protocollo di prova armonizzato a livello dell'UE.

(9)

Nel recepire la direttiva 1999/94/CE, alcuni Stati membri hanno scelto di riportare sulle etichette delle automobili anche informazioni sugli inquinanti atmosferici, in aggiunta alle informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2. Dopo l'introduzione della procedura WLTP, di quella sulle emissioni reali di guida (Real Driving Emissions — RDE) e dei nuovi obblighi relativi alla dichiarazione di un valore massimo per le emissioni reali di guida sul certificato di conformità dei nuovi veicoli (6), le informazioni sugli inquinanti atmosferici saranno disponibili a partire dal 1o settembre 2017 per tutti i nuovi tipi di veicoli e dal 1o settembre 2019 per tutti i veicoli nuovi. In linea con le raccomandazioni del Parlamento europeo a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (7), gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di mettere tali informazioni a disposizione dei consumatori per sensibilizzarli, consentendo loro di compiere una scelta informata al momento dell'acquisto di un'automobile.

(10)

Al fine di garantire che i consumatori siano pienamente consapevoli delle implicazioni della modifica apportata alla WLTP, tutte le parti interessate dovrebbero organizzare o partecipare a campagne d'informazione per spiegare gli effetti della nuova procedura di prova sui valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante. Le campagne d'informazione dovrebbero coinvolgere sia le autorità pubbliche, sia le organizzazioni dei consumatori, ambientali, non governative, degli automobilisti e l'industria automobilistica.

(11)

Dopo aver condotto consultazioni con il gruppo di esperti nel campo dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche in materia di CO2 dei veicoli stradali, con esperti del settore, associazioni dei consumatori e altre organizzazioni non governative e con gli Stati membri, la Commissione ritiene opportuno formulare raccomandazioni sul modo in cui, per informare i consumatori, dovrebbero essere espressi il consumo ufficiale di carburante e le emissioni specifiche ufficiali di CO2 delle autovetture nuove.

(12)

Dovrebbe essere adottata una raccomandazione per consentire ai consumatori di compiere una scelta informata e per promuovere un'applicazione uniforme della direttiva 1999/94/CE in tutta l'Unione.

(13)

Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 10 della direttiva 1999/94/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i valori NEDC registrati nei certificati di conformità dei nuovi veicoli immatricolati siano utilizzati al fine di comunicare ai consumatori il consumo ufficiale di carburante e le emissioni specifiche ufficiali di CO2, quali definiti all'articolo 2, paragrafi 5 e 6, della direttiva 1999/94/CE, fino al 31 dicembre 2018, termine dopo il quale tutti i veicoli nuovi immessi sul mercato dell'Unione devono essere sottoposti a prove e omologati in conformità alla procedura WLTP.

2.

A partire dal 1o gennaio 2019, gli Stati membri dovrebbero garantire che per informare i consumatori siano utilizzati solo i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante ottenuti con la procedura WLTP.

3.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che dopo il 1o gennaio 2019, allorché ai veicoli di fine serie potrebbero ancora essere associati solo valori NEDC, tali valori siano accompagnati da una clausola di esclusione della responsabilità che indica che il veicolo è un veicolo di fine serie e che i valori non sono paragonabili a quelli ottenuti tramite la procedura WLTP.

4.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'etichetta apposta su ciascun modello di autovettura nuova presso i punti vendita, oppure affissa nelle vicinanze dello stesso, comprenda le informazioni sui valori del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO2 del veicolo a cui si riferisce.

5.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 sia il poster o lo schermo di visualizzazione da esporre nel punto vendita comprenda le informazioni relative ai valori del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO2 del veicolo a cui si riferisce. Se un modello comprende più varianti e/o versioni, i valori da fornire dovrebbero basarsi sul singolo veicolo che presenta le più elevate emissioni ufficiali di CO2 nell'ambito del gruppo compreso.

6.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che il materiale promozionale contenente riferimenti a un particolare modello, versione o variante di autovettura nuova comprenda le informazioni sul consumo ufficiale di carburante e sulle emissioni specifiche ufficiali di CO2 del veicolo a cui si riferisce. Se sono indicati più modelli, gli Stati membri dovrebbero assicurare che, per tutti i veicoli cui si riferiscono, le informazioni comprendano i valori del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche di CO2 o l'intervallo tra i valori più elevati e quelli meno elevati di tutti i veicoli. Per i veicoli omologati secondo la procedura WLTP, i valori più elevati e quelli meno elevati dovrebbero rispecchiare i valori delle autovetture nuove disponibili sul mercato, come indicato nei certificati di conformità.

7.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che il materiale promozionale distribuito con mezzi elettronici che consente ai consumatori di configurare un determinato veicolo (ad esempio i configuratori online di veicoli), illustri loro con chiarezza il modo in cui diverse attrezzature specifiche e dispositivi opzionali possono incidere sui valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 omologati e misurati in conformità con la procedura WLTP.

8.

Nel caso in cui gli Stati membri consentano di fornire, come informazioni complementari e prima del 1o gennaio 2019, i valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 misurati con procedura WLTP — al fine di assicurare il prima possibile ai consumatori l'accesso a valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante più rappresentativi delle condizioni di guida reali — essi dovrebbero garantire sia che le informazioni siano presentate in modo chiaro e distinto da etichette, guide, poster o materiale promozionale previsti dalla direttiva 1999/94/CE, sia che contengano l'indicazione seguente:

«A partire dal 1o settembre 2017 alcuni veicoli nuovi saranno omologati secondo la procedura di prova armonizzata a livello internazionale (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), che è una procedura di prova nuova e più realistica per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. A partire dal 1o settembre 2018 la procedura WLTP sostituirà integralmente l'attuale procedura di prova, ovvero il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC). A causa delle condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 misurati secondo la procedura WLTP sono in molti casi più elevati rispetto a quelli misurati con il NEDC.»

9.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i consumatori, prima di prendere una decisione in merito all'acquisto di un'automobile, siano informati circa i cambiamenti rispetto al consumo di carburante e ai valori delle emissioni di CO2 risultanti dall'introduzione della procedura WLTP e circa le conseguenze che essi possono avere al momento della registrazione.

10.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che il valore del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO2 includano almeno i valori «in ciclo misto» misurati secondo la procedura di prova pertinente.

11.

Se le informazioni relative al consumo di carburante o alle emissioni di CO2 che si basano su protocolli di prova non armonizzati nell'ambito dei sistemi volontari dei produttori vengono fornite ai consumatori separatamente da etichette, guide, poster o materiale promozionale previsti dalla direttiva 1999/94/CE, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali informazioni contengano l'indicazione seguente:

«I valori del consumo di carburante o delle emissioni di CO2 si basano su protocolli di prova non armonizzati e sono forniti a titolo puramente informativo. Al fine di confrontare i valori del consumo di carburante o delle emissioni di CO2 di un'autovettura nuova, sulla base di un protocollo di prova armonizzato a livello dell'UE, si dovrebbero utilizzare i valori ufficiali delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante [reperibili qui: inserire hyperlink al sito].»

12.

Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di includere anche le informazioni riguardanti le emissioni di inquinanti atmosferici in condizioni di guida reali, dichiarate nel certificato di conformità del veicolo, sull'etichetta apposta su ciascun modello di autovettura nuova presso i punti vendita oppure affissa nelle vicinanze dello stesso.

13.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano lanciate campagne di informazione idonee a spiegare ai consumatori l'introduzione della procedura WLTP e come essa incide sui valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante, in particolare riguardo al fatto che si ottengono valori più alti rispetto a quelli ottenuti mediante l'NEDC, e il significato dei valori risultanti dalle diverse fasi di prova.

14.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2017

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16.

(2)  Regolamento C(2017) 3521 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

(5)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) (GU L 109 del 26.4.2016, pag. 1).

(7)  P8_TA(2017)0100