11.3.2017   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/15


RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/432 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2017

per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

(2)

Il meccanismo di valutazione Schengen (2) e le informazioni raccolte attraverso la Rete europea sulle migrazioni (3) hanno consentito di effettuare una valutazione esaustiva sul modo in cui gli Stati membri attuano la politica dell'Unione in materia di rimpatrio.

(3)

Dalle valutazioni emerge che il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri dalla direttiva 2008/115/CE ha portato a un recepimento incoerente nelle legislazioni nazionali, con un impatto negativo sull'efficacia della politica di rimpatrio dell'Unione.

(4)

Dall'entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE, e alla luce della crescente pressione migratoria sugli Stati membri, le sfide che la politica dell'Unione in materia di rimpatrio deve affrontare sono più numerose e hanno riportato in prima linea questo aspetto della politica migratoria globale europea. Nelle sue conclusioni del 20 e 21 ottobre 2016 (4), il Consiglio europeo ha auspicato il rafforzamento delle procedure amministrative nazionali per i rimpatri.

(5)

La dichiarazione di Malta dei capi di Stato o di governo (5), del 3 febbraio 2017, ha sottolineato la necessità di un riesame della politica di rimpatrio dell'UE, basato su un'analisi obiettiva del modo in cui gli strumenti giuridici, operativi, finanziari e pratici a disposizione a livello dell'Unione e nazionale sono applicati. Il Consiglio europeo ha inoltre accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare a breve un piano d'azione aggiornato dell'UE sul rimpatrio e di fornire orientamenti per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio da parte dell'UE e degli Stati membri e le riammissioni sulla base dell'acquis esistente.

(6)

Alla luce dell'attuale aumento del numero di cittadini di paesi terzi che entrano e soggiornano illegalmente negli Stati membri, e al fine di garantire un'adeguata capacità per proteggere coloro che ne hanno bisogno, è necessario utilizzare pienamente la flessibilità prevista dalla direttiva 2008/115/CE. Un'attuazione più efficace di tale direttiva ridurrebbe le possibilità di sviamento delle procedure e eliminerebbe le inefficienze, garantendo nel contempo la tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(7)

La presente raccomandazione fornisce orientamenti sul modo in cui le disposizioni della direttiva 2008/115/CE dovrebbero essere utilizzate per garantire procedure di rimpatrio più efficaci, e invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e pratici ai rimpatri.

(8)

Un'efficace politica di rimpatrio dell'Unione presuppone misure efficienti e proporzionate per il fermo e l'identificazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, un trattamento rapido di questi casi e capacità adeguate per garantire la loro presenza in vista del rimpatrio.

(9)

L'esecuzione dei rimpatri presuppone un'organizzazione razionalizzata e adeguatamente integrata di competenze multidisciplinari a livello nazionale. Richiede, inoltre, procedure e strumenti che consentano la comunicazione tempestiva delle informazioni alle autorità competenti, nonché la cooperazione tra tutti gli operatori coinvolti nelle diverse procedure.

(10)

È necessaria la presenza di personale formato e competente in più discipline, che copra tutte le competenze pertinenti, per garantire che le autorità nazionali siano in grado di soddisfare le esigenze, in particolare nei casi in cui gli Stati membri devono far fronte ad un onere significativo nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Nell'organizzazione di questo approccio integrato e coordinato, gli Stati membri dovrebbero avvalersi pienamente degli strumenti, dei programmi e dei progetti finanziari nel settore del rimpatrio, in particolare del Fondo asilo, migrazione e integrazione. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero tenere conto anche della pressione migratoria cui le autorità competenti sono confrontate.

(11)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri dovrebbero adottare sistematicamente una decisione di rimpatrio nei confronti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente sul loro territorio. La legislazione e la pratica negli Stati membri non danno sempre piena attuazione a tale obbligo, compromettendo in tal modo l'efficacia del sistema di rimpatrio dell'Unione. Ad esempio, alcuni Stati membri non adottano decisioni di rimpatrio a seguito del respingimento di una domanda d'asilo o di permesso di soggiorno, o non adottano tali decisioni nei confronti di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare che non possiedono un documento di identità o di viaggio valido.

(12)

A seconda dell'assetto istituzionale degli Stati membri, in particolare quando più autorità sono responsabili del processo, una decisione di rimpatrio non è necessariamente o immediatamente seguita dalla richiesta alle autorità dei paesi terzi di verificare l'identità del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare.

(13)

A norma dell'articolo 13 del Codice frontiere Schengen (6), una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure a norma della direttiva 2008/115/CE.

(14)

La direttiva 2008/115/CE stabilisce che nell'attuazione della direttiva occorre tenere conto delle condizioni di salute dei cittadini dei paesi terzi interessati e che, in attesa del rimpatrio, devono essere assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie. È tuttavia fondamentale garantire che l'allontanamento di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare sia effettuato e siano adottate misure per prevenire comportamenti volti ad ostacolare o impedire il rimpatrio, ad esempio la dichiarazione di nuove indicazioni terapeutiche false. Inoltre, è necessario predisporre misure per trattare in modo efficace le domande di asilo presentate al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di decisioni di rimpatrio.

(15)

La direttiva 2008/115/CE obbliga il cittadino del paese terzo in soggiorno irregolare a lasciare l'Unione, ma stabilisce che le decisioni di rimpatrio devono essere eseguite solo dagli Stati membri che le adottano. Una procedura di rimpatrio può essere avviata in uno qualsiasi degli Stati membri dove è avvenuto il fermo dello stesso cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare. Il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio, ai sensi della direttiva 2001/40/CE del Consiglio (7) e della decisione 2004/191/CE del Consiglio (8), permetterebbe di accelerare la procedura di rimpatrio e scoraggerebbe i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione.

(16)

Il trattenimento può costituire un elemento essenziale per migliorare l'efficacia del sistema di rimpatrio dell'Unione e, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, dovrebbe essere utilizzato solo se altre misure sufficienti ma meno coercitive non possono essere efficacemente applicate. In particolare, ove necessario, per garantire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare non fuggano, il trattenimento può consentire l'adeguata preparazione e organizzazione delle operazioni di rimpatrio.

(17)

La durata massima del trattenimento applicata attualmente da vari Stati membri è notevolmente più breve rispetto alla durata consentita dalla direttiva 2008/115/CE che è necessaria per portare a termine la procedura di rimpatrio con successo. La durata limitata dei periodi di trattenimento impedisce di fatto gli allontanamenti.

(18)

I termini per la presentazione di ricorsi avverso le decisioni connesse al rimpatrio variano notevolmente da uno Stato membro all'altro (vanno da pochi giorni a un mese o più). Nel rispetto dei diritti fondamentali, il termine dovrebbe lasciare il tempo sufficiente per garantire l'accesso a un ricorso effettivo, tenendo conto del fatto che tempi lunghi possono avere un effetto negativo sulle procedure di rimpatrio.

(19)

Ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si dovrebbe garantire il diritto di essere ascoltati dalle autorità competenti prima che un provvedimento individuale sia adottato nei loro confronti.

(20)

A norma della direttiva 2008/115/CE, l'effetto sospensivo automatico dei ricorsi avverso le decisioni di rimpatrio dovrebbe essere garantito quando il cittadino del paese terzo interessato corre un rischio effettivo di subire maltrattamenti in caso di rimpatrio, in violazione degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea (9).

(21)

Numerosi Stati membri procedono a più valutazioni del rischio di respingimento nel corso delle diverse fasi delle procedure di asilo e di rimpatrio e ciò può provocare inutili ritardi per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

(22)

Il rimpatrio di un minore non accompagnato verso il paese terzo di origine e il ricongiungimento con la famiglia possono essere nell'interesse superiore del minore. Il divieto di adottare una decisione di rimpatrio per i minori non accompagnati, sancito dal diritto nazionale di vari Stati membri, non dà piena attuazione all'obbligo per gli Stati membri di tenere in debito conto l'interesse superiore del minore e le circostanze di ciascun singolo caso. Tali divieti possono comportare conseguenze impreviste per l'immigrazione irregolare, spingendo i minori non accompagnati a intraprendere viaggi pericolosi per raggiungere l'Unione.

(23)

Le decisioni sullo status giuridico e il rimpatrio dei minori non accompagnati devono sempre basarsi su attente valutazioni individuali e multidisciplinari del loro interesse superiore, che prevedono anche la ricerca delle famiglie e la valutazione della situazione nel paese d'origine. Tale valutazione dovrebbe essere adeguatamente documentata.

(24)

In linea con l'articolo 17 della direttiva 2008/115/CE, che definisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricorrere al trattenimento per i minori non accompagnati e le famiglie con minori (in assenza di altra soluzione e per il periodo più breve possibile), gli Stati membri dovrebbero garantire per i minori la disponibilità di misure alternative al trattenimento. Quando, tuttavia, non vi sono alternative, il divieto assoluto di ricorrere al trattenimento in questi casi potrebbe ostacolare la piena attuazione all'obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il rimpatrio, con il conseguente annullamento delle operazioni di rimpatrio a causa della fuga delle persone interessate.

(25)

In attesa dell'adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso del Sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (10), gli Stati membri dovrebbero avvalersi pienamente della possibilità di inserire una segnalazione ai fini del divieto d'ingresso in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(26)

La presente raccomandazione dovrebbe essere rivolta a tutti gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2008/115/CE.

(27)

Gli Stati membri dovrebbero dare alle proprie autorità nazionali responsabili dell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio l'istruzione di applicare la presente raccomandazione nello svolgimento dei loro compiti.

(28)

La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, garantisce il pieno rispetto della dignità umana e l'applicazione degli articoli 1, 4, 14, 18, 19, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

RAFFORZARE E MIGLIORARE LE CAPACITÀ DI RIMPATRIO

1.

Per superare gli ostacoli procedurali, tecnici e operativi che intralciano un'attuazione più efficace dei rimpatri, entro il 1o giugno 2017 gli Stati membri dovrebbero rafforzare le loro capacità di effettuare il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, garantendo un approccio integrato e coordinato.

2.

Gli obiettivi di un approccio integrato e coordinato di questo tipo in materia di rimpatrio dovrebbero essere:

a)

garantire procedure di rimpatrio rapide e aumentare significativamente le percentuali dei rimpatri;

b)

mobilitare, per quanto necessario, le autorità di contrasto e le autorità preposte all'immigrazione e coordinare gli interventi con le autorità giudiziarie, le autorità competenti per il trattenimento, i sistemi di tutela, i servizi sanitari e sociali, al fine di garantire risposte rapide e adeguate, all'insegna della multidisciplinarità, da parte di tutte le autorità coinvolte nelle procedure di rimpatrio;

c)

garantire la disponibilità di un numero sufficiente di persone formate e competenti, provenienti da tutti gli organismi responsabili in materia di procedure di rimpatrio, che intervengano rapidamente e, se necessario, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in particolare nel caso di un aumento degli oneri collegati al rispetto dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

d)

in funzione della situazione specifica dello Stato membro, mobilitare personale aggiuntivo alle frontiere esterne dell'Unione con il mandato e l'autorità di adottare misure immediate per determinare e verificare l'identità e lo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi e di negare all'istante l'ingresso o adottare decisioni di rimpatrio per coloro che non hanno diritto di entrare o di soggiornare nell'Unione.

3.

L'approccio integrato e coordinato in materia di rimpatrio dovrebbe prevedere, in particolare:

a)

la rapida esecuzione di esami medici per evitare potenziali abusi nelle situazioni di cui al punto 9, lettera b);

b)

lo stabilimento di contatti e lo scambio delle informazioni operative pertinenti con altri Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per la realizzazione dei loro obiettivi e compiti;

c)

il pieno ricorso ai sistemi informatici pertinenti, come Eurodac, il Sistema d'informazione Schengen (SIS) e il Sistema d'informazione visti (VIS), al fine di ottenere informazioni tempestive sull'identità e la situazione giuridica dei cittadini dei paesi terzi interessati.

4.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché alle unità o agli organismi incaricati di garantire l'approccio integrato e coordinato siano assegnate le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie.

ADOZIONE SISTEMATICA DI DECISIONI DI RIMPATRIO

5.

Al fine di garantire che siano sistematicamente adottate decisioni di rimpatrio nei confronti di cittadini di paesi terzi che non hanno o non hanno più il diritto di restare nell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero:

a)

predisporre misure per localizzare e fermare in modo efficace i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare;

b)

adottare decisioni di rimpatrio a prescindere dal fatto che il cittadino del paese terzo in soggiorno irregolare sia in possesso di un documento d'identità o di viaggio;

c)

fare il miglior uso possibile delle possibilità offerte dall'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE al fine di riunire in un unico atto o di adottare contemporaneamente la decisione di porre fine al soggiorno regolare e la decisione di rimpatrio, a condizione che siano rispettate le misure di salvaguardia e le disposizioni pertinenti per ogni singola decisione.

6.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le decisioni di rimpatrio abbiano una durata illimitata, in modo che possano essere eseguite in qualsiasi momento senza la necessità di rilanciare le procedure dopo un certo periodo. Dovrebbe tuttavia rimanere impregiudicato l'obbligo di tener conto di eventuali cambiamenti nella situazione individuale dei cittadini dei paesi terzi interessati, incluso il rischio di respingimento.

7.

Gli Stati membri dovrebbero inserire sistematicamente nelle decisioni di rimpatrio l'informazione che i cittadini di paesi terzi devono lasciare il territorio dello Stato membro per recarsi in un paese terzo, in modo da scoraggiare e impedire i movimenti secondari non autorizzati.

8.

Gli Stati membri dovrebbero avvalersi della deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115/CE, se ciò consente di applicare procedure più efficaci, in particolare quando sono sottoposti a forti pressioni migratorie.

EFFETTIVA ESECUZIONE DELLE DECISIONI DI RIMPATRIO

9.

Allo scopo di garantire un rapido rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, gli Stati membri dovrebbero:

a)

in conformità della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), adoperarsi per un rapido esame delle domande di protezione internazionale nell'ambito di una procedura accelerata o, se del caso, di una procedura di frontiera, anche quando la domanda di asilo viene presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio;

b)

adottare misure per evitare potenziali abusi connessi a nuove indicazioni terapeutiche false destinate ad evitare il rimpatrio, ad esempio facendo in modo che il personale medico nominato dall'autorità nazionale competente possa fornire un parere imparziale e indipendente;

c)

garantire che le decisioni di rimpatrio siano seguite immediatamente da una richiesta al paese terzo di rilasciare documenti di viaggio validi o accettare per il rimpatrio l'uso del documento di viaggio europeo rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

d)

utilizzare lo strumento del riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio previsto dalla direttiva 2001/40/CE e dalla decisione 2004/191/CE.

10.

Al fine di garantire l'allontanamento effettivo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero:

a)

ricorrere al trattenimento in funzione delle esigenze e se opportuno, nei casi previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, e in particolare nel caso in cui sussista un rischio di fuga, a norma dei punti 15 e 16 della presente raccomandazione;

b)

prevedere nella legislazione nazionale un periodo iniziale di trattenimento massimo di sei mesi che può essere adattato dalle autorità giudiziarie alle circostanze dei singoli casi, nonché la possibilità di prolungare la detenzione fino a 18 mesi nei casi previsti dall'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE;

c)

adeguare la capacità di trattenimento alle esigenze effettive, se necessario anche ricorrendo alla deroga per le situazioni di emergenza di cui all'articolo 18 della direttiva 2008/115/CE.

11.

Riguardo ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che ostacolano intenzionalmente le procedure di rimpatrio, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di infliggere sanzioni a norma del diritto nazionale. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e non dovrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2008/115/CE.

GARANZIE PROCEDURALI E MEZZI DI RICORSO

12.

Gli Stati membri dovrebbero:

a)

raggruppare in una sola fase procedurale, nella misura del possibile, le udienze amministrative organizzate dalle autorità competenti per vari scopi, come ad esempio il rilascio di un permesso di soggiorno, il rimpatrio o il trattenimento. Si dovrebbero inoltre mettere a punto nuove modalità nell'organizzazione delle udienze dei cittadini di paesi terzi, ricorrendo ad esempio a servizi di videoconferenza;

b)

stabilire la scadenza più breve possibile per presentare ricorso contro le decisioni di rimpatrio come stabilito dal diritto nazionale in situazioni analoghe, al fine di evitare abusi dei diritti e delle procedure, in particolare ricorsi presentati poco prima della data prevista per l'allontanamento;

c)

garantire che l'effetto sospensivo automatico dei ricorsi avverso le decisioni di rimpatrio sia autorizzato soltanto se ciò è necessario per rispettare gli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta;

d)

evitare valutazioni ripetute del rischio di violazione del principio di non respingimento, se il rispetto di tale principio è già stato valutato nel corso di altre procedure, se la valutazione è definitiva e non c'è alcun cambiamento della situazione dei cittadini di paesi terzi interessati.

FAMIGLIA E MINORI

13.

Al fine di garantire il rispetto dei diritti dei minori, tenendo pienamente conto dell'interesse superiore del minore e della vita familiare ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri dovrebbero:

a)

stabilire regole chiare sullo status giuridico dei minori non accompagnati che consentano di adottare decisioni di rimpatrio e effettuare rimpatri o di concedere loro il diritto di soggiorno;

b)

garantire che le decisioni sullo status giuridico dei minori non accompagnati si basino sempre su una valutazione individuale del loro interesse superiore. Nell'ambito di questa valutazione si dovrebbe sistematicamente considerare se il rimpatrio di un minore non accompagnato nel paese di origine e il ricongiungimento con la famiglia siano nel loro interesse superiore;

c)

attuare politiche mirate di reinserimento per i minori non accompagnati;

d)

assicurare che la valutazione dell'interesse superiore del minore sia sistematicamente effettuata dalle autorità competenti sulla base di un approccio pluridisciplinare, che il minore non accompagnato sia ascoltato e che sia coinvolto in misura adeguata un tutore.

14.

Nel rispetto dei diritti fondamentali e delle condizioni stabilite dalla direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri non dovrebbero precludere, nella loro legislazione nazionale, la possibilità di collocare i minori in stato di trattenimento, laddove ciò sia assolutamente necessario per assicurare l'esecuzione di una decisione di rimpatrio definitiva, nella misura in cui gli Stati membri non siano in grado di garantire misure meno coercitive che possano essere applicate in modo efficace al fine di garantire l'effettivo rimpatrio.

RISCHIO DI FUGA

15.

Ciascuna delle seguenti circostanze oggettive dovrebbe comportare la presunzione relativa che sussiste un rischio di fuga:

a)

il rifiuto di cooperare nel processo di identificazione, l'utilizzo di documenti d'identità falsi o contraffatti, la distruzione o l'eliminazione di documenti esistenti, il rifiuto di fornire le impronte digitali;

b)

il fatto di opporsi in modo violento o fraudolento alle operazioni di rimpatrio;

c)

il mancato rispetto di una misura volta a evitare il rischio di fuga predisposta in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE, come l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo;

d)

il mancato rispetto di un divieto d'ingresso in vigore;

e)

movimenti secondari non autorizzati in un altro Stato membro.

16.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i seguenti criteri siano considerati un'indicazione che per un cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare sussiste il rischio di fuga:

a)

l'espressione esplicita dell'intenzione di non rispettare una decisione di rimpatrio;

b)

il mancato rispetto del termine relativo ad una partenza volontaria;

c)

una condanna per un reato grave negli Stati membri.

PARTENZA VOLONTARIA

17.

Gli Stati membri dovrebbero autorizzare la partenza volontaria solo a seguito di una richiesta da parte del cittadino del paese terzo interessato e garantire nel contempo che il cittadino del paese terzo sia informato della possibilità di presentare tale richiesta.

18.

Nella decisione di rimpatrio gli Stati membri dovrebbero stabilire per la partenza volontaria il termine più breve possibile necessario per organizzare e procedere con il rimpatrio, tenendo conto delle circostanze individuali.

19.

Nel determinare il termine per la partenza volontaria, gli Stati membri dovrebbero valutare le circostanze dei singoli casi, in particolare le prospettive del rimpatrio e la disponibilità del cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare a cooperare con le autorità competenti in vista del rimpatrio.

20.

Un periodo superiore a sette giorni dovrebbe essere concesso soltanto quando il cittadino del paese terzo in soggiorno irregolare coopera attivamente in vista del rimpatrio.

21.

Non può essere concesso nessun termine per la partenza volontaria nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE, in particolare se per il cittadino del paese terzo il cui soggiorno è irregolare sussiste il rischio di fuga (come indicato ai punti 15 e 16 della presente raccomandazione) e nel caso di precedenti condanne per reati gravi in altri Stati membri.

PROGRAMMI DI RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO

22.

Entro il 1o giugno 2017 gli Stati membri dovrebbero predisporre programmi di rimpatrio volontario assistito in linea con le norme comuni in materia di programmi di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione messe a punto dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e sottoscritte dal Consiglio (14).

23.

Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per migliorare le procedure di diffusione delle informazioni sul rimpatrio volontario e i programmi di rimpatrio volontario assistito per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in cooperazione con i servizi nazionali di istruzione e i servizi sociali e sanitari.

DIVIETI D'INGRESSO

24.

Al fine di avvalersi pienamente dei divieti d'ingresso, gli Stati membri dovrebbero:

a)

garantire che la validità dei divieti d'ingresso abbia inizio nel giorno in cui i cittadini di paesi terzi lasciano l'Unione europea, in modo che la loro durata effettiva non venga indebitamente ridotta; ciò dovrebbe essere garantito qualora la data di partenza sia nota alle autorità nazionali, in particolare in caso di allontanamento e di partenza associati ad un programma di rimpatrio volontario assistito;

b)

predisporre strumenti per verificare se un cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare nell'Unione europea sia partito entro il termine per la partenza volontaria, e garantire un adeguato follow-up qualora la persona in questione non sia partita, anche mediante l'emissione di un divieto di ingresso;

c)

inserire sistematicamente una segnalazione sul divieto d'ingresso nel Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006, e

d)

istituire un sistema per adottare una decisione di rimpatrio qualora sia scoperta una situazione di soggiorno irregolare nel corso di una verifica all'uscita. In casi giustificati, previa valutazione individuale e in applicazione del principio di proporzionalità, dovrebbe essere emesso un divieto d'ingresso al fine di prevenire futuri rischi di soggiorno irregolare.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2017

Per la Commissione

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membro della Commissione


(1)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(2)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

(3)  Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

(4)  Conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2016, EUCO 31/16.

(5)  Comunicato stampa del Consiglio europeo 43/17 del 3 febbraio 2017.

(6)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(7)  Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

(8)  Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55).

(9)  Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-562/13 del 18 dicembre 2014.

(10)  COM(2016) 881 final.

(11)  Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

(12)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

(13)  Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13).

(14)  Conclusioni del Consiglio del 9 e 10 giugno 2016.