14.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/57


DECISIONE (PESC) 2017/2315 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2017

che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanfti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

visto il protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 42 del trattato sull'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese e della Repubblica italiana,

visto il parere dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 42, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea (TUE)prevede che gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurino una cooperazione strutturata permanente (PESCO) nell'ambito dell'Unione.

(2)

Il 13 novembre 2017 ventitré Stati membri e il 7 dicembre altri due Stati membri hanno congiuntamente notificato al Consiglio e all'alto rappresentante, conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, TUE, la loro intenzione di partecipare tutti alla PESCO dal momento che soddisfano i requisiti summenzionati e hanno sottoscritto reciprocamente gli impegni più vincolanti in tale ambito riportati nell'allegato della presente decisione e sulla base di tutti gli altri elementi della notifica, inclusi il preambolo e i principi guida della PESCO di cui all'allegato I della notifica, a cui restano interamente vincolati, e rammentando inoltre l'articolo 42 TUE, compreso l'articolo 42, paragrafo 7 (1).

(3)

Gli impegni più vincolanti riportati nell'allegato della presente decisione sono coerenti con il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 1 del protocollo n. 10 allegato ai trattati e con gli impegni di cui all'articolo 2 di tale protocollo.

(4)

La decisione degli Stati membri di partecipare alla PESCO è volontaria e di per sé non pregiudica la sovranità nazionale o il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri. I contributi degli Stati membri partecipanti per assolvere gli impegni più vincolanti nel quadro della PESCO saranno apportati in conformità con le loro disposizioni costituzionali applicabili.

(5)

Tra gli impegni vincolanti nel quadro della PESCO figura l'aumento dei progetti congiunti e collaborativi di sviluppo delle capacità di difesa. Tali progetti possono essere sostenuti da contributi provenienti dal bilancio dell'Unione nel rispetto dei trattati e conformemente ai pertinenti strumenti e programmi dell'Unione.

(6)

Gli Stati membri partecipanti hanno precisato, nei rispettivi piani nazionali di attuazione, la loro capacità di adempiere gli impegni più vincolanti che hanno sottoscritto.

(7)

Essendo state soddisfatte le condizioni necessarie, è opportuno quindi che il Consiglio adotti la decisione che istituisce la PESCO.

(8)

Ogni altro Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla PESCO può notificare la sua intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, TUE.

(9)

L'alto rappresentante sarà pienamente associato ai lavori concernenti la PESCO.

(10)

Vi dovrebbe essere coerenza tra le azioni intraprese nel quadro della PESCO, le altre azioni PESC e le altre politiche dell'Unione. Il Consiglio e, entro i limiti delle rispettive competenze, l'AR e la Commissione dovrebbero cooperare al fine di massimizzare le sinergie laddove opportuno.

(11)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non è pertanto vincolata dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione della cooperazione strutturata permanente

È istituita la cooperazione strutturata permanente (PESCO) nell'ambito dell'Unione tra gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari ai sensi dell'articolo 1 del protocollo n. 10 e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia, ai sensi dell'articolo 2 del detto protocollo, ai fini delle missioni più impegnative e al fine di contribuire al raggiungimento del livello di ambizione dell'Unione.

Articolo 2

Stati membri partecipanti

Gli Stati membri che partecipano alla PESCO sono i seguenti:

Belgio,

Bulgaria,

Repubblica ceca,

Germania,

Estonia,

Irlanda,

Grecia,

Spagna,

Francia,

Croazia,

Italia,

Cipro,

Lettonia,

Lituania,

Lussemburgo,

Ungheria,

Paesi Bassi,

Austria,

Polonia,

Portogallo,

Romania,

Slovenia,

Slovacchia,

Finlandia,

Svezia.

Articolo 3

Impegni più vincolanti in conformità del protocollo n. 10

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1 del protocollo n. 10 e gli impegni di cui all'articolo 2 di tale protocollo, gli Stati membri partecipanti forniscono contributi per la realizzazione degli impegni più vincolanti che hanno sottoscritto, quali figurano nell'allegato.

2.   A tal fine, gli Stati membri partecipanti rivedono e, ove opportuno, aggiornano annualmente i piani nazionali di attuazione in cui devono illustrare le modalità con cui realizzeranno gli impegni più vincolanti, specificando come conseguiranno gli obiettivi più specifici da stabilire per ogni fase. I piani nazionali di attuazione aggiornati sono comunicati ogni anno al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e all'Agenzia europea per la difesa (AED) e sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri partecipanti.

Articolo 4

Governanza della PESCO

1.   La governanza della PESCO è organizzata:

al livello del Consiglio, e

nel quadro dei progetti attuati da gruppi degli Stati membri partecipanti che hanno convenuto di realizzare tali progetti.

2.   Conformemente all'articolo 46, paragrafo 6, del TUE, il Consiglio adotta decisioni e raccomandazioni:

a)

che forniscono orientamenti e indirizzi strategici per la PESCO;

b)

che stabiliscono le tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti di cui all'allegato nel corso delle due fasi iniziali consecutive (anni 2018-2020 e 2021-2025) e definiscono all'inizio di ogni fase obiettivi più precisi per la realizzazione degli impegni più vincolanti di cui all'allegato;

c)

che aggiornano e, ove necessario, rafforzano gli impegni più vincolanti di cui all'allegato alla luce dei risultati conseguiti mediante la PESCO al fine di tenere conto dell'evolversi del contesto di sicurezza dell'Unione. In particolare, le decisioni summenzionate sono adottate al termine delle fasi di cui al paragrafo 2, lettera b), sulla base di un processo di revisione strategica che valuta la realizzazione degli impegni relativi alla PESCO;

d)

che valutano i contributi degli Stati membri partecipanti alla realizzazione degli impegni concordati, in base al meccanismo descritto all'articolo 6;

e)

che fissano l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO, tenendo conto sia del sostegno allo sviluppo di capacità sia della fornitura di un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni e missioni della politica di sicurezza e di difesa comune;

f)

che stabiliscono un insieme di regole di governanza per i progetti, che gli Stati membri partecipanti a un singolo progetto possano adattare nella misura necessaria al progetto stesso;

g)

che stabiliscono, al momento opportuno, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti, e che decidono, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, se un determinato Stato terzo soddisfi tali condizioni; e

h)

che forniscono le altre misure necessarie per proseguire l'attuazione della presente decisione.

Articolo 5

Progetti della PESCO

1.   A seguito di proposte presentate dagli Stati membri partecipanti che intendono partecipare a un singolo progetto, l'alto rappresentante può formulare una raccomandazione relativa all'individuazione e alla valutazione dei progetti della PESCO, sulla base delle valutazioni fornite conformemente all'articolo 7, per l'adozione di decisioni e raccomandazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), previa consulenza in materia militare del comitato militare dell'Unione europea (Military Committee of the European Union – EUMC).

2.   Gli Stati membri partecipanti che intendono proporre un singolo progetto informano gli altri Stati membri partecipanti in tempo utile prima della presentazione della proposta, al fine di ottenere sostegno e dare loro l'opportunità di unirsi alla presentazione della proposta su base collettiva.

I membri del progetto sono gli Stati membri partecipanti che hanno presentato la proposta. L'elenco dei membri di ogni singolo progetto è accluso alla decisione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e).

Gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto possono concordare di accettare altri Stati membri partecipanti che in un momento successivo desiderino partecipare al progetto.

3.   Gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto si accordano sulle modalità e sulla portata della loro cooperazione nonché sulla gestione di tale progetto. Se del caso, gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto informano periodicamente il Consiglio sullo sviluppo di tale progetto.

Articolo 6

Modalità relative alla vigilanza, alla valutazione e alla presentazione di relazioni

1.   Il Consiglio, nel quadro dell'articolo 46, paragrafo 6, TUE, garantisce l'unità, la coerenza e l'efficacia della PESCO. Anche l'alto rappresentante contribuisce a tali obiettivi.

2.   L'alto rappresentante è pienamente associato ai lavori nel quadro della PESCO, in conformità del protocollo n. 10.

3.   L'alto rappresentante presenta al Consiglio una relazione annuale sulla PESCO. Tale relazione si basa sui contributi dell'AED, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e del SEAE in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a). La relazione dell'alto rappresentante descrive lo stato di attuazione della PESCO, compresa la realizzazione degli impegni di ogni Stato membro partecipante, in conformità del suo piano nazionale di attuazione.

L'EUMC fornisce al comitato politico e di sicurezza consulenza e raccomandazioni in materia militare in merito al processo di valutazione annuale della PESCO.

Sulla base della relazione annuale sulla PESCO presentata dall'alto rappresentante, il Consiglio verifica con cadenza annuale se gli Stati membri partecipanti continuino ad assolvere gli impegni più vincolanti di cui all'articolo 3.

4.   Ogni decisione circa la sospensione della partecipazione di uno Stato membro è adottata in conformità dell'articolo 46, paragrafo 4, TUE solo dopo che lo Stato membro abbia ricevuto un calendario chiaramente definito delle misure di consultazione e reazione individuali.

Articolo 7

Sostegno del SEAE e dell'AED

1.   Sotto la responsabilità dell'alto rappresentante, anche in qualità di capo dell'AED, il SEAE, compreso lo Stato maggiore dell'UE (EUMS), e l'AED forniscono congiuntamente le funzioni di segretariato necessarie alla PESCO che esulano dal livello del Consiglio e, a tal proposito, un punto di contatto unico.

2.   Il SEAE, compreso l'EUMS, sostiene il funzionamento della PESCO, in particolare:

a)

contribuendo alla valutazione dell'alto rappresentante, nella sua relazione annuale sulla PESCO, dei contributi degli Stati membri partecipanti per quanto concerne gli aspetti operativi, conformemente all'articolo 6;

b)

coordinando la valutazione delle proposte di progetto previste all'articolo 5, in particolare nell'ambito della disponibilità, dell'interoperabilità, della flessibilità e della schierabilità delle forze. In particolare, il SEAE, compreso l'EUMS, valuta la conformità dei progetti proposti alle esigenze operative e il loro contributo ad esse.

3.   L'AED sostiene la PESCO in particolare:

a)

contribuendo alla valutazione dell'alto rappresentante, nella sua relazione annuale sulla PESCO, dei contributi degli Stati membri partecipanti, conformemente all'articolo 6, per quanto concerne le capacità, in particolare i contributi apportati conformemente agli impegni più vincolanti di cui all'articolo 3;

b)

agevolando progetti di sviluppo delle capacità, in particolare coordinando la valutazione delle proposte di progetto previste all'articolo 5, specialmente nell'ambito dello sviluppo delle capacità. In particolare l'AED aiuta gli Stati membri a garantire che non vi siano inutili duplicazioni rispetto alle iniziative esistenti anche in altri contesti istituzionali.

Articolo 8

Finanziamento

1.   Le spese amministrative delle istituzioni dell'Unione e del SEAE derivanti dall'attuazione della presente decisione sono a carico del bilancio dell'Unione. Le spese amministrative dell'AED sono soggette alle pertinenti norme di finanziamento dell'AED conformemente alla decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio (2).

2.   Le spese operative derivanti da progetti intrapresi nel quadro della PESCO sono sostenute principalmente dagli Stati membri partecipanti che partecipano a un singolo progetto. Tali progetti possono ricevere contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, nel rispetto dei trattati e conformemente ai pertinenti strumenti dell'Unione.

Articolo 9

Partecipazione di Stati terzi a singoli progetti

1.   Le condizioni generali per la partecipazione di Stati terzi a singoli progetti sono specificate in una decisione del Consiglio adottata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, in cui può essere incluso un modello di accordi amministrativi con gli Stati terzi.

2.   Qualora gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio decide conformemente all'articolo 46, paragrafo 6, TUE se tale Stato terzo soddisfi i requisiti definiti nella decisione di cui al paragrafo 1.

3.   A seguito di una decisione positiva di cui al paragrafo 2, gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto possono concludere accordi amministrativi con lo Stato terzo interessato ai fini della sua partecipazione al progetto. Tali accordi rispettano le procedure e l'autonomia decisionale dell'Unione.

Articolo 10

Norme di sicurezza

Nel contesto della PESCO si applicano le disposizioni della decisione 2013/488/UE del Consiglio (3).

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  La notifica è pubblicata unitamente alla presente decisione (cfr. pagina 65 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 55).

(3)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Elenco degli impegni comuni ambiziosi e più vincolanti assunti dagli Stati membri partecipanti nei cinque ambiti di cui al protocollo 10, articolo 2

«a)

cooperare, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa e riesaminare regolarmente tali obiettivi alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione.»

Sulla base dei parametri collettivi individuati nel 2007, gli Stati membri partecipanti sottoscrivono i seguenti impegni:

1.

Aumentare periodicamente e in termini reali i bilanci per la difesa al fine di raggiungere gli obiettivi concordati.

2.

Aumentare progressivamente, nel medio termine, le spese di investimento nella difesa portandole al 20 % della spesa complessiva per la difesa (parametro collettivo) al fine di colmare le lacune sul piano delle capacità strategiche attraverso la partecipazione a progetti in materia di capacità di difesa, conformemente al CDP e alla revisione coordinata annuale (Coordinated Annual Review – CARD).

3.

Aumentare i progetti congiunti e «collaborativi» relativi alle capacità strategiche di difesa. Tali progetti congiunti e collaborativi dovrebbero essere sostenuti, secondo necessità, dal Fondo europeo per la difesa.

4.

Aumentare la percentuale di spesa destinata alla ricerca e alla tecnologia nel settore della difesa al fine di avvicinarsi al 2 % della spesa complessiva per la difesa (parametro collettivo).

5.

Istituire un riesame periodico di tali impegni (in vista dell'approvazione del Consiglio).

«b)

ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica.»

6.

Svolgere un ruolo sostanziale nello sviluppo di capacità all'interno dell'UE, anche nel quadro di CARD, al fine di garantire la disponibilità delle capacità necessarie per raggiungere il livello di ambizione in Europa.

7.

Impegnarsi a sostenere CARD nella maggior misura possibile, riconoscendo il carattere volontario del riesame e i vincoli dei singoli Stati membri partecipanti.

8.

Impegnarsi a favore di un intenso coinvolgimento del futuro Fondo europeo per la difesa in appalti multinazionali con un valore aggiunto dell'UE definito.

9.

Impegnarsi a elaborare requisiti armonizzati per tutti i progetti di sviluppo delle capacità concordati dagli Stati membri partecipanti.

10.

Impegnarsi a valutare la possibilità di un uso congiunto delle capacità esistenti al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di migliorarne l'efficacia globale.

11.

Impegnarsi ad aumentare gli sforzi nella cooperazione in materia di ciberdifesa, ad esempio attraverso la condivisione delle informazioni, la formazione e il supporto operativo.

«c)

prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali.»

12.

Per quanto riguarda la disponibilità e la schierabilità delle forze, gli Stati membri partecipanti si sono impegnati a:

mettere a disposizione formazioni, utilizzabili strategicamente, per realizzare il livello di ambizione dell'UE, oltre al potenziale schieramento di gruppi tattici dell'UE. Tale impegno non riguarda né le forze di pronto intervento, né le forze permanenti, né le forze in attesa,

sviluppare uno strumento solido (ad es. una banca dati), accessibile soltanto agli Stati membri partecipanti e ai paesi contributori, che consenta di registrare le capacità disponibili e rapidamente schierabili al fine di agevolare e accelerare il processo di costituzione della forza,

puntare a un impegno politico accelerato a livello nazionale, anche eventualmente riesaminando le procedure decisionali nazionali,

fornire un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni (ad esempio EUFOR) e missioni (ad es. missioni di formazione dell'UE) in ambito PSDC - fornendo personale, materiale, formazione, sostegno alle esercitazioni, infrastrutture o altro - che sono state decise dal Consiglio all'unanimità, fatta salva qualsiasi decisione sui contributi alle operazioni PSDC e fatti salvi eventuali vincoli costituzionali,

contribuire in maniera sostanziale ai gruppi tattici dell'UE confermando i contributi in linea di principio con almeno quattro anni di anticipo, prevedendo un periodo di allerta in linea con il concetto di gruppi tattici dell'UE, l'obbligo di effettuare esercitazioni dei gruppi tattici dell'UE per il pacchetto di forze di tali gruppi tattici (nazione quadro) e/o di partecipare a tali esercitazioni (tutti gli Stati membri dell'UE che partecipano ai gruppi tattici dell'UE),

semplificare e normalizzare i trasporti militari transfrontalieri in Europa per consentire lo schieramento rapido di personale e materiale militare.

13.

Per quanto riguarda l'interoperabilità delle forze, gli Stati membri partecipanti si sono impegnati a:

sviluppare l'interoperabilità delle rispettive forze attraverso:

l'impegno a concordare criteri comuni di valutazione e convalida per i pacchetti di forze dei gruppi tattici dell'UE in linea con le norme della NATO, mantenendo al contempo la certificazione nazionale,

l'impegno a concordare norme tecniche e operative comuni delle forze, riconoscendo che esse devono garantire l'interoperabilità con la NATO,

ottimizzare le strutture multinazionali: gli Stati membri partecipanti potrebbero impegnarsi ad aderire alle principali strutture esistenti e future e a svolgere un ruolo attivo nelle stesse partecipando all'azione esterna europea in campo militare (EUROCORPS, EUROMARFOR, EUROGENDFOR, MCCE/ATARES/SEOS).

14.

Gli Stati membri partecipanti si adopereranno a favore di un approccio ambizioso nei confronti del finanziamento comune delle operazioni e missioni militari in ambito PSDC, al di là di quanto sarà definito come «costi comuni» conformemente alla decisione Athena del Consiglio.

«d)

cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del “meccanismo di sviluppo delle capacità”.»

15.

Contribuire a superare le carenze di capacità individuate nell'ambito del piano di sviluppo delle capacità (Capability Development Plan – CDP) e di CARD. Tali progetti in materia di capacità aumenteranno l'autonomia strategica dell'Europa e rafforzeranno la base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base – EDTIB).

16.

Considerare prioritario un approccio collaborativo europeo al fine di colmare le carenze di capacità individuate a livello nazionale e, in linea di principio, applicare un approccio esclusivamente nazionale soltanto se sia già stato effettuato un siffatto esame.

17.

Partecipare ad almeno un progetto nell'ambito della PESCO che sviluppi o fornisca le capacità individuate in quanto strategicamente rilevanti da parte degli Stati membri.

«e)

partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.»

18.

Impegnarsi a utilizzare l'AED come forum europeo per lo sviluppo congiunto di capacità e considerare l'OCCAR come il programma di collaborazione preferito per la gestione dell'organizzazione.

19.

Garantire che tutti i progetti in materia di capacità guidati dagli Stati membri partecipanti rendano l'industria europea della difesa più competitiva attraverso un'adeguata politica industriale che eviti inutili sovrapposizioni.

20.

Garantire che i programmi di cooperazione — che devono andare a beneficio soltanto di entità che dimostrano di fornire valore aggiunto sul territorio dell'UE — e le strategie di acquisizione che gli Stati membri partecipanti adottano avranno effetti positivi sull'EDTIB.


TRADUZIONE

Notifica al consiglio e all'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza relativa alla cooperazione strutturata permanente (pesco)

Preambolo

Gli Stati membri partecipanti,

rammentando che l'Unione persegue una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla realizzazione «di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri» (articolo 24, paragrafo 2, del TUE) e che la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) forma parte integrante della politica estera e di sicurezza comune;

considerando che la politica di sicurezza e di difesa comune assicura all'Unione una capacità operativa fondata su mezzi civili e militari e che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà sforzi da parte degli Stati membri nel settore delle capacità;

ricordando anche l'impegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a favore della promozione di un ordine mondiale fondato su regole, avente il multilateralismo come principio fondamentale e, al centro, le Nazioni unite;

rifacendosi all'articolo 42, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea (TUE) che prevede che «gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente (PESCO) nell'ambito dell'Unione»;

considerando che la PESCO potrebbe contribuire in maniera significativa a realizzare le ambizioni dell'UE, anche per quanto riguarda le missioni e operazioni più impegnative, e che potrebbe favorire lo sviluppo delle capacità di difesa degli Stati membri attraverso una partecipazione attiva ai progetti multinazionali di approvvigionamento e con entità industriali adeguate, tra cui le piccole e medie imprese, e rafforzare la cooperazione europea sulla difesa, avvalendosi appieno delle disposizioni dei trattati;

tenuto conto degli obiettivi della cooperazione strutturata permanente e degli sforzi compiuti dagli Stati membri per conseguirli, come previsto dal protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente, cui si fa riferimento nell'articolo 46 del TUE;

notando che il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016 ha concluso che gli europei sono tenuti ad assumersi una maggiore responsabilità per la loro sicurezza e che, nell'ottica di rafforzare la sicurezza e la difesa dell'Europa in un contesto geopolitico complesso e proteggere più adeguatamente i cittadini, confermando gli impegni precedentemente assunti in questo senso, il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi, anche destinando sufficienti risorse aggiuntive, tenendo conto al tempo stesso degli impegni giuridici e delle situazioni nazionali e, per gli Stati membri che sono anche membri della NATO, delle linee guida NATO in materia di spese per la difesa;

ricordando ancora che il Consiglio europeo ha inoltre chiesto il rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo delle capacità necessarie e l'impegno a rendere disponibili tali capacità, ove necessario, e che ha dichiarato che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono poter contribuire in modo decisivo agli sforzi collettivi nonché agire autonomamente, se e quando necessario, e con i partner, quando possibile;

considerando che il Consiglio europeo di giugno 2017 ha indicato che lo sviluppo congiunto di progetti in materia di capacità convenuti di comune accordo dagli Stati membri per colmare le gravi carenze esistenti e sviluppare le tecnologie del futuro è fondamentale al fine di rispettare il livello di ambizione dell'UE approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2016; ha accolto con favore la comunicazione della Commissione relativa a un Fondo europeo per la difesa, costituito da una sezione ricerca e da una sezione capacità; e ha chiesto agli Stati membri di individuare progetti adeguati in materia di capacità per il Fondo europeo per la difesa e per il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa;

ricordando in particolare che il Consiglio europeo ha chiesto all'alto rappresentante di presentare proposte relativamente a elementi e opzioni per una cooperazione strutturata permanente inclusiva, che si basino su un approccio modulare e definiscano eventuali progetti;

rammentando che il Consiglio «Affari generali» del 6 marzo 2017 ha riscontrato la necessità di proseguire i lavori su una cooperazione strutturata permanente che si fondi su un approccio modulare, che dovrebbe essere aperta a tutti gli Stati membri che intendono sottoscrivere i necessari impegni vincolanti e che rispondono ai criteri, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 6, e dell'articolo 46 del trattato, nonché del protocollo n.10;

determinati a conseguire un nuovo livello nella graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione, come previsto all'articolo 42, paragrafo 2, del TUE, attraverso l'instaurazione di una cooperazione strutturata permanente nel quadro dell'Unione, tenuto conto del carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di tutti gli Stati membri;

rammentando l'obbligo di aiuto ed assistenza reciproci sancito dall'articolo 42, paragrafo 7, del TUE;

ricordando che in linea con l'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea gli impegni e la cooperazione nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune «rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa»;

sottolineando che il Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017 ha concordato sulla necessità di avviare una cooperazione strutturata permanente (PESCO) inclusiva e ambiziosa e, in risposta al mandato del Consiglio europeo, di redigere entro tre mesi «[…] un elenco comune di criteri e impegni vincolanti, in piena conformità dell'articolo 42, paragrafo 6, e dell'articolo 46 del TUE, nonché del protocollo n. 10 del trattato - anche in considerazione delle missioni più impegnative - con un calendario preciso e specifici meccanismi di valutazione, al fine di consentire a quegli Stati membri che sono in condizione di farlo di notificare senza indugio l'intenzione di partecipare»;

CON LA PRESENTE NOTIFICANO al Consiglio e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza la loro intenzione di partecipare alla cooperazione strutturata permanente;

CHIEDONO al Consiglio di adottare una decisione che instauri una cooperazione strutturata permanente, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del protocollo n. 10 ad esso allegato, nonché sulla base dei principi enumerati all'allegato I, agli impegni comuni più vincolanti di cui all'allegato II e alle proposte di governance esposte all'allegato III;

PRESENTERANNO, prima che il Consiglio adotti la decisione che instaura la PESCO, un piano nazionale di attuazione in cui dimostreranno che sono in grado di soddisfare gli impegni più vincolanti che figurano nell'allegato II.

Fatto a Bruxelles, il tredici novembre duemiladiciassette.

*

L'Irlanda ha notificato al Consiglio e all'alto rappresentante in data 7 dicembre 2017 la sua intenzione di partecipare alla PESCO e si è associata alla presente notifica congiunta.

*

La Repubblica portoghese ha notificato al Consiglio e all'alto rappresentante in data 7 dicembre 2017 la sua intenzione di partecipare alla PESCO e si è associata alla presente notifica congiunta.

ALLEGATO I - PRINCIPI DELLA PESCO

La «cooperazione strutturata permanente» è prevista dagli articoli 42 e 46 del trattato sull'Unione europea e dal protocollo n. 10 ad esso allegato. Può essere attivata solo una volta instaurata con una decisione che il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, allo scopo di riunire tutti gli Stati membri che lo desiderano nel settore della difesa, che «rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari» e che hanno sottoscritto «impegni più vincolanti ai fini delle missioni» e delle operazioni «più impegnative».

La PESCO è un quadro giuridico europeo ambizioso, vincolante ed inclusivo per gli investimenti nel settore della sicurezza e della difesa del territorio e dei cittadini dell'UE. Essa offre anche a tutti gli Stati membri un contesto politico determinante per il miglioramento dei mezzi militari e delle capacità di difesa rispettivi attraverso iniziative ben coordinate e progetti concreti fondati su impegni più vincolanti. Migliori capacità di difesa degli Stati membri dell'UE gioveranno anche alla NATO poiché rafforzeranno il pilastro europeo all'interno dell'Alleanza e risponderanno alle ripetute richieste di una più sostanziale condivisione degli impegni transatlantici.

La PESCO è un passo fondamentale verso il rafforzamento della politica di difesa comune. Potrebbe essere un elemento che conduce a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso (vedi l'articolo 42, paragrafo 2, del TUE). A lungo termine, si può ipotizzare che la PESCO porti a un pacchetto di forze coerente che copra tutto lo spettro, e che sarebbe complementare alla NATO, la quale continuerà ad essere la pietra miliare della difesa collettiva dei suoi membri.

Siamo dell'idea che una PESCO inclusiva sia lo strumento più importante per promuovere la sicurezza e la difesa comune in un settore che richiede più coerenza, continuità, coordinamento e collaborazione. Gli sforzi europei a tal fine devono essere uniti, coordinati e significativi nonché fondarsi su orientamenti politici concordati in comune.

La PESCO offre un quadro giuridico affidabile e vincolante entro il contesto istituzionale dell'UE. Gli Stati membri partecipanti rispetteranno gli impegni vincolanti che si sono assunti e confermano che l'instaurazione e l'attuazione della cooperazione strutturata permanente sarà intrapresa nel pieno rispetto delle disposizioni del TUE e dei protocolli ad esso allegati, oltre che delle disposizioni costituzionali degli Stati membri.

La natura vincolante degli impegni della PESCO sarà garantita da una valutazione periodica su base annuale, condotta dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e sostenuta, in particolare, dall'Agenzia europea per la difesa (AED) per quanto riguarda gli aspetti di sviluppo di capacità (descritti all'articolo 3 del protocollo 10), e dal SEAE, ivi compreso l'EUMS e altre strutture PSDC, per gli aspetti operativi della PESCO. Attraverso la PESCO l'Unione potrebbe operare a favore di un pacchetto di forze coerente che copra tutto lo spettro dal momento che la PESCO aggiungerebbe un coordinamento e orientamenti dall'alto verso il basso alle strutture e direzioni dello sforzo dal basso verso l'alto, esistenti o future.

La PESCO offrirebbe agli Stati membri l'opportunità di migliorare le capacità di difesa attraverso la partecipazione a iniziative e progetti comuni concreti ben coordinati, facendo possibilmente tesoro dei raggruppamenti regionali esistenti. La partecipazione alla PESCO è volontaria e non pregiudica la sovranità nazionale.

Una PESCO inclusiva rappresenta un segnale politico forte per i nostri cittadini e il mondo in generale: i governi degli Stati membri dell'UE prendono sul serio la sicurezza e la difesa comuni e le fanno progredire. Per i cittadini dell'UE significa maggior sicurezza e una testimonianza chiara della volontà di tutti gli Stati membri di promuovere la sicurezza e la difesa comuni per conseguire gli obiettivi fissati nella strategia globale dell'UE.

La PESCO sarà orientata ai risultati e dovrebbe consentire progressi tangibili quanto al livello delle spese per gli investimenti in equipaggiamenti per la difesa, obiettivi collaborativi di sviluppo delle capacità e la disponibilità di capacità di difesa schierabili per le missioni e le operazioni combinate, nel rispetto del principio della riserva unica di forze. Il motore principale dello sviluppo di capacità nell'ambito della PESCO sarà la colmatura delle carenze in termini di capacità connesse al livello di ambizione dell'UE e agli obiettivi e priorità della politica comune di sicurezza e di difesa.

La natura «inclusiva» e «modulare» della PESCO, illustrata dal Consiglio europeo nel dicembre 2016, non deve condurre a un livellamento verso il basso della cooperazione. L'obiettivo di una PESCO «ambiziosa» sottolinea la necessità che tutti gli Stati membri partecipanti alla PESCO si adeguino a un elenco comune di obiettivi e impegni. Come ricordato dal Consiglio europeo di giugno 2017, la PESCO è «inclusiva e ambiziosa».

Il seguente elenco di impegni deve contribuire a far raggiungere il livello di ambizione dell'UE definito nelle conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2016, avallate dal Consiglio europeo del dicembre 2016, e in tal modo rafforzare l'autonomia strategica sia degli europei che dell'UE.

ALLEGATO II - ELENCO DI IMPEGNI COMUNI AMBIZIOSI E PIÙ VINCOLANTI NEI CINQUE SETTORI ELENCATI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO N. 10

«a)

cooperare, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa, e riesaminare regolarmente tali obiettivi alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione.»

Sulla base dei parametri collettivi individuati nel 2007, gli Stati membri partecipanti sottoscrivono i seguenti impegni:

1.

Aumentare periodicamente e in termini reali i bilanci per la difesa al fine di raggiungere gli obiettivi concordati.

2.

Aumentare progressivamente, nel medio termine, le spese per gli investimenti nella difesa portandole al 20 % della spesa complessiva per la difesa (parametro collettivo) al fine di colmare le lacune sul piano delle capacità strategiche attraverso la partecipazione a progetti in materia di capacità di difesa, conformemente al CDP e alla revisione coordinata annuale (CARD).

3.

Aumentare i progetti congiunti e «collaborativi» relativi alle capacità strategiche di difesa. Tali progetti congiunti e collaborativi dovrebbero essere sostenuti, secondo necessità, dal Fondo europeo per la difesa.

4.

Aumentare la percentuale di spesa destinata alla ricerca e alla tecnologia nel settore della difesa al fine di avvicinarsi al 2 % della spesa complessiva per la difesa (parametro collettivo).

5.

Istituire un riesame periodico di tali impegni (in vista dell'approvazione del Consiglio).

«b)

ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica.»

6.

Svolgere un ruolo sostanziale nello sviluppo di capacità all'interno dell'UE, anche nel quadro di CARD, al fine di garantire la disponibilità delle capacità necessarie per raggiungere il livello di ambizione in Europa.

7.

Impegnarsi a sostenere CARD nella maggior misura possibile, riconoscendo il carattere volontario del riesame e i vincoli dei singoli Stati membri partecipanti.

8.

Impegnarsi a favore di un intenso coinvolgimento del futuro Fondo europeo per la difesa in appalti multinazionali con un chiaro valore aggiunto dell'UE.

9.

Impegnarsi a elaborare requisiti armonizzati per tutti i progetti di sviluppo delle capacità concordati dagli Stati membri partecipanti.

10.

Impegnarsi a valutare la possibilità di un uso congiunto delle capacità esistenti al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di migliorarne l'efficacia globale.

11.

Impegnarsi ad aumentare gli sforzi nella cooperazione in materia di ciberdifesa, ad esempio attraverso la condivisione delle informazioni, la formazione e il supporto operativo.

«c)

prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali.»

12.

Per quanto riguarda la disponibilità e la schierabilità delle forze, gli Stati membri partecipanti si sono impegnati a:

Mettere a disposizione formazioni, utilizzabili strategicamente, per realizzare il livello di ambizione dell'UE, oltre al potenziale schieramento di gruppi tattici dell'UE. Tale impegno non riguarda né le forze di pronto intervento, né le forze permanenti, né le forze in attesa.

Sviluppare uno strumento solido (ad es. una banca dati), accessibile soltanto agli Stati membri partecipanti e ai paesi contributori, che consenta di registrare le capacità disponibili e rapidamente schierabili al fine di agevolare e accelerare il processo di costituzione della forza.

Puntare a un impegno politico accelerato a livello nazionale, anche eventualmente riesaminando le procedure decisionali nazionali.

Fornire un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni (ad esempio EUFOR) e missioni (ad es. missioni di formazione dell'UE) in ambito PSDC - fornendo personale, materiale, formazione, sostegno alle esercitazioni, infrastrutture o altro - che sono state decise dal Consiglio all'unanimità, fatta salva qualsiasi decisione sui contributi alle operazioni PSDC e fatti salvi eventuali vincoli costituzionali.

Contribuire in maniera sostanziale ai gruppi tattici dell'UE confermando i contributi in linea di principio con almeno quattro anni di anticipo, prevedendo un periodo di allerta in linea con il concetto di gruppi tattici dell'UE, l'obbligo di effettuare esercitazioni dei gruppi tattici dell'UE per il pacchetto di forze di tali gruppi tattici (nazione quadro) e/o di partecipare a tali esercitazioni (tutti gli Stati membri dell'UE che partecipano ai gruppi tattici dell'UE).

Semplificare e normalizzare i trasporti militari transfrontalieri in Europa per consentire lo schieramento rapido di personale e materiale militare.

13.

Per quanto riguarda l'interoperabilità delle forze, gli Stati membri partecipanti si sono impegnati a:

Sviluppare l'interoperabilità delle rispettive forze attraverso:

l'impegno a concordare criteri comuni di valutazione e convalida per i pacchetti di forze dei gruppi tattici dell'UE in linea con le norme della NATO, mantenendo al contempo la certificazione nazionale;

l'impegno a concordare norme tecniche e operative comuni delle forze, riconoscendo che esse devono garantire l'interoperabilità con la NATO.

Ottimizzare le strutture multinazionali: gli Stati membri partecipanti potrebbero impegnarsi ad aderire alle principali strutture esistenti e future e a svolgere un ruolo attivo nelle stesse partecipando all'azione esterna europea in campo militare (EUROCORPS, EUROMARFOR, EUROGENDFOR, MCCE/ATARES/SEOS).

14.

Gli Stati membri partecipanti si adopereranno a favore di un approccio ambizioso nei confronti del finanziamento comune delle operazioni e missioni militari in ambito PSDC, al di là di quanto sarà definito come «costi comuni» conformemente alla decisione Athena del Consiglio.

«d)

cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del “meccanismo di sviluppo delle capacità.”»

15.

Contribuire a superare le carenze di capacità individuate nell'ambito del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e di CARD. Tali progetti in materia di capacità aumenteranno l'autonomia strategica dell'Europa e rafforzeranno la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB).

16.

Considerare prioritario un approccio collaborativo europeo al fine di colmare le carenze di capacità individuate a livello nazionale e, in linea di principio, applicare un approccio esclusivamente nazionale soltanto se sia già stato effettuato un siffatto esame.

17.

Partecipare ad almeno un progetto nell'ambito della PESCO che sviluppi o fornisca le capacità individuate in quanto strategicamente rilevanti da parte degli Stati membri.

«e)

partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.»

18.

Impegnarsi a utilizzare l'AED come forum europeo per lo sviluppo congiunto di capacità e considerare l'OCCAR come il programma di collaborazione preferito per la gestione dell'organizzazione.

19.

Garantire che tutti i progetti in materia di capacità guidati dagli Stati membri partecipanti rendano l'industria europea della difesa più competitiva attraverso un'adeguata politica industriale che eviti inutili sovrapposizioni.

20.

Garantire che i programmi di cooperazione - che devono andare a beneficio soltanto di entità che dimostrano di fornire valore aggiunto sul territorio dell'UE - e le strategie di acquisizione che gli Stati membri partecipanti adottano avranno effetti positivi sull'EDTIB.

ALLEGATO III – GOVERNANCE

1.   Gli Stati membri partecipanti rimangono al centro del processo decisionale, in coordinamento con l'alto rappresentante

La PESCO è un quadro guidato dagli Stati membri partecipanti e rimane principalmente di loro competenza. È garantita la trasparenza per gli Stati membri dell'UE non partecipanti.

Per garantire un adeguato coordinamento della PESCO con la totalità della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), di cui è parte integrante, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sarà pienamente coinvolto nei lavori relativi alla PESCO. L'alto rappresentante sarà responsabile della gestione della valutazione annuale richiesta dal Consiglio europeo e illustrata nella sezione 4 in appresso. Il SEAE, compreso lo Stato maggiore dell'UE (EUMS), e l'AED assicureranno le funzioni di segretariato della PESCO in stretto coordinamento con il segretario generale aggiunto per la PSDC e la risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

In conformità del protocollo n. 10, articolo 3, del TUE e della decisione del Consiglio che istituisce l'Agenzia europea per la difesa, l'AED supporterà l'alto rappresentante per quanto riguarda gli aspetti di sviluppo della capacità della PESCO. Il SEAE assisterà l'alto rappresentante, in particolare per gli aspetti operativi della PESCO, anche tramite lo Stato maggiore dell'UE e altre strutture della PSDC.

Si noti che, in conformità dell'articolo 41, paragrafo 1, del TUE, le «spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione del presente capo sono a carico del bilancio dell'Unione».

2.   La governance consiste di due livelli di governance con un livello generale responsabile di mantenere la coerenza e l'ambizione della PESCO, integrato da procedure di governance specifiche per i progetti PESCO.

2.1.   Il livello generale è responsabile della coerenza e dell'attuazione credibile della PESCO.

Si baserà sulle strutture esistenti. È possibile che ministri degli esteri e della difesa dell'UE, quando si riuniscono in una sessione congiunta del Consiglio «Affari esteri» (Difesa) (solitamente due volte all'anno), si occupino di questioni relative alla PESCO. Quando il Consiglio si riunisce per trattare questioni relative alla PESCO, i diritti di voto sono riservati ai rappresentanti degli Stati membri partecipanti. In tale occasione gli Stati membri partecipanti possono adottare nuovi progetti all'unanimità (in conformità dell'articolo 46, paragrafo 6, del TUE), ricevere valutazioni degli sforzi compiuti dagli Stati membri partecipanti, in particolare quelli di cui alla sezione 3 del presente allegato, e confermare la partecipazione di un altro Stato membro a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante, conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del TUE.

In ultima istanza il Consiglio può sospendere la partecipazione di uno Stato membro che non soddisfa più i criteri, dopo che gli sia stato fornito preventivamente un calendario chiaramente definito delle misure di consultazione e reazione individuali, o che non è più in grado o non ha più intenzione di soddisfare gli impegni e gli obblighi della PESCO in conformità dell'articolo 46, paragrafo 4, del TUE.

I pertinenti organi preparatori del Consiglio esistenti si riuniranno nel formato «PESCO», cioè con tutti gli Stati membri dell'UE presenti, ma con una disposizione per cui soltanto gli Stati membri partecipanti hanno diritti di voto al Consiglio. Le riunioni del CPS (PESCO) possono essere convocate per trattare questioni di interesse comune tra gli Stati membri partecipanti, per pianificare e discutere progetti, o per discutere nuove adesioni alla PESCO. I suoi lavori saranno sostenuti dalle riunioni del Gruppo politico-militare (PMG) in formato «PESCO». Anche il comitato militare dell'UE (PESCO) sarà convocato e sarà segnatamente richiesta la sua consulenza in materia militare. Inoltre possono svolgersi riunioni informali con i soli Stati membri partecipanti.

2.2.   La governance dei progetti

2.2.1.   L'esame dei progetti PESCO si baserà sulla valutazione da parte dell'alto rappresentante, sostenuto dal SEAE, incluso l'EUMS, e dall'AED; la selezione dei progetti richiederà una decisione del Consiglio

Gli Stati membri partecipanti sono liberi di presentare qualsiasi progetto ritengano utile ai fini della PESCO. Manifesteranno la loro intenzione al fine di ottenere sostegno e presentare collettivamente progetti al segretariato della PESCO, e li condivideranno simultaneamente con tutti gli Stati membri partecipanti.

I progetti dovrebbero contribuire all'adempimento degli impegni di cui all'allegato II della notifica, molti dei quali richiedono lo sviluppo, o la fornitura, di capacità individuate dagli Stati membri come strategicamente rilevanti e con un valore aggiunto dell'UE stabilito di comune accordo, e che richiedono la prestazione di un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni (EUFOR) e missioni (ad es. missioni di formazione dell'UE) in ambito PSDC, in conformità dell'articolo 42, paragrafo 6, del TUE.

Per garantire la coerenza e la concordanza dei vari progetti PESCO proponiamo un numero limitato di progetti incentrati specificatamente su missioni e operazioni in linea con il livello di ambizione dell'UE. Altri progetti sosterrebbero tali progetti svolgendo un ruolo di facilitazione e promozione. I progetti dovrebbero essere raggruppati di conseguenza.

Il segretariato della PESCO coordinerà la valutazione delle proposte di progetti. Riguardo ai progetti di sviluppo delle capacità l'AED farà in modo che non vi siano duplicazioni rispetto alle iniziative esistenti anche in altri contesti istituzionali. Per i progetti incentrati su operazioni e missioni, l'EUMS valuterà la conformità alle esigenze operative dell'UE e dei suoi Stati membri e il contributo ad esse. Su tale base l'alto rappresentante fornirà una raccomandazione nella quale individua le proposte di progetti più ambiziose, che contribuiscono al livello di ambizione dell'UE e sono più adatte a promuovere l'autonomia strategica dell'Europa. Il portafoglio di progetti riflette un opportuno equilibrio tra i progetti più pertinenti al settore dello sviluppo di capacità e quelli che rientrano maggiormente nel settore delle operazioni e missioni.

La raccomandazione dell'alto rappresentante fornirà contributi per aiutare il Consiglio a prendere decisioni sull'elenco dei progetti PESCO nell'ambito del quadro PESCO a seguito della consulenza militare da parte dell'EUMC (PESCO) e tramite il CPS (PESCO). Il Consiglio decide all'unanimità, costituita dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti, in conformità dell'articolo 46, paragrafo 6, del TUE.

Gli Stati membri dell'UE non partecipanti possono sempre indicare la loro intenzione di partecipare ai progetti sottoscrivendo gli impegni e aderendo alla PESCO.

In via eccezionale i partecipanti a un progetto possono invitare paesi terzi, conformemente alle disposizioni generali che saranno decise al momento opportuno dal Consiglio in conformità dell'articolo 46, paragrafo 6, del TUE. I paesi terzi dovrebbero fornire un valore aggiunto sostanziale al progetto, contribuire a potenziare la PESCO e la PSDC e rispettare impegni più rigorosi. Ciò non implica la concessione a tali paesi terzi di poteri decisionali nella governance della PESCO. Inoltre il Consiglio nel formato «PESCO» deciderà se le condizioni definite nelle disposizioni generali sono soddisfatte da ciascun paese terzo invitato dai rispettivi partecipanti al progetto.

2.2.2.   La governance dei progetti spetta in primo luogo agli Stati membri partecipanti

Quando il Consiglio prende una decisione sull'elenco dei progetti PESCO, deve essere allegato un elenco degli Stati membri partecipanti associati a un progetto. Gli Stati membri che partecipano a un progetto avranno preventivamente presentato il progetto su base collettiva.

Gli Stati membri partecipanti associati a un progetto concorderanno tra loro, all'unanimità, le modalità e l'ambito della loro cooperazione, compreso il contributo necessario per aderire al progetto. Stabiliranno le norme in materia di governance del progetto e decideranno sull'ammissione di altri Stati membri partecipanti durante il ciclo del progetto, con lo status di partecipanti o di osservatori. Occorre tuttavia mettere a punto una serie comune di norme in materia di governance che potrà essere adattata nell'ambito dei singoli progetti. Ciò garantirebbe una forma di normalizzazione della governance in tutti i progetti e faciliterebbe il loro avvio. Soprattutto per i progetti in materia di sviluppo delle capacità, la gestione del progetto (specifiche, strategia di acquisizione, scelta dell'agenzia esecutiva, selezione delle imprese industriali, ecc.) rimarrà responsabilità esclusiva degli Stati membri partecipanti associati al progetto.

Se del caso, gli Stati membri partecipanti informano gli Stati membri non partecipanti riguardo ai progetti.

3.   Un preciso approccio graduale con obiettivi realistici e vincolanti per ciascuna fase

Gli impegni assunti dagli Stati membri partecipanti saranno realizzati tramite sforzi nazionali e progetti concreti.

Un approccio graduale realistico è essenziale per salvaguardare la partecipazione degli Stati membri che sono in prima linea nella PESCO e di conseguenza i principi di ambizione e inclusività. Gli Stati membri partecipanti si adopereranno per realizzare tutti i loro impegni non appena la PESCO sarà avviata ufficialmente, ma taluni impegni possono essere realizzati prima di altri. A tal fine gli Stati membri partecipanti devono concordare un approccio graduale.

Le fasi terranno conto di altri punti del programma esistenti (come l'attuazione del piano d'azione europeo in materia di difesa, l'avvio del prossimo quadro finanziario pluriennale nel 2021 e gli impegni già assunti dagli Stati membri in altri contesti). Due fasi distinte (2018-2021 e 2021-2025) consentiranno la programmazione degli impegni. Dopo il 2025 si svolgerà un processo di revisione. A tal fine gli Stati membri partecipanti valuteranno la realizzazione di tutti gli impegni della PESCO e decideranno i nuovi impegni, per intraprendere una nuova fase verso l'integrazione europea nel settore della sicurezza e della difesa.

4.   La governance della PESCO richiede un meccanismo di valutazione ben concepito ed ambizioso basato sui piani nazionali di attuazione

Tutti gli Stati membri partecipanti sono garanti e l'alto rappresentante riferirà sulla realizzazione degli impegni, in linea con il principio di regolare valutazione di cui al protocollo 10 (articolo 3). La natura vincolante e la credibilità degli impegni convenuti saranno garantite mediante un meccanismo di valutazione a due livelli:

4.1.   Il «piano nazionale di attuazione»

Per dimostrare la capacità e la volontà di ciascuno Stato membro partecipante di realizzare gli impegni convenuti, essi si impegnano a presentare, prima dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce la PESCO, un piano nazionale di attuazione che illustra la loro capacità di realizzare gli impegni vincolanti. Per trasparenza, l'accesso a tali piani di attuazione sarà concesso a tutti gli Stati membri partecipanti.

La valutazione del grado di preparazione degli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni convenuti sarà svolta annualmente sulla base dei piani nazionali di attuazione, attraverso il segretariato della PESCO sotto l'autorità dell'alto rappresentante (con il sostegno dell'AED per quanto riguarda gli investimenti nel settore della difesa e lo sviluppo di capacità, e del SEAE, compreso l'EUMS, per quanto riguarda gli aspetti operativi). Sotto la responsabilità del Consiglio, la suddetta valutazione è inviata al CPS (PESCO) nonché all'EUMC (PESCO) per la relativa consulenza.

I valutatori si concentreranno sulla credibilità degli impegni della PESCO esaminando i piani nazionali di attuazione degli Stati membri, le disposizioni concrete e i contributi ai progetti.

Dopo l'avvio della PESCO, gli Stati membri partecipanti aggiorneranno come opportuno i rispettivi piani nazionali di attuazione sulla base del requisito di approccio graduale.

All'inizio di ogni fase, gli impegni saranno dettagliati tramite obiettivi più precisi fissati tra gli Stati partecipanti al fine di facilitare il processo di valutazione.

4.2.   Una revisione annuale e una revisione strategica al termine di ciascuna fase

Almeno una volta all'anno il Consiglio congiunto «Affari esteri» (Difesa) riceverà una relazione dall'alto rappresentante, basata sui contributi dell'AED (in conformità dell'articolo 3 del protocollo 10) e del SEAE, incluso l'EUMS. Detta relazione illustrerà nel dettaglio lo stato di attuazione della PESCO, compreso il rispetto degli impegni di ogni Stato membro partecipante, coerentemente con i rispettivi piani nazionali di attuazione. La suddetta relazione, a seguito di una consulenza da parte dell'EUMC, servirà da base per le raccomandazioni e decisioni del Consiglio adottate in conformità dell'articolo 46 del TUE.

Al termine di ciascuna fase (2021 e 2025) sarà condotta un revisione strategica per valutare il rispetto degli impegni la cui realizzazione era prevista durante la fase appena conclusa, decidere sull'avvio della fase successiva e aggiornare, se necessario, gli impegni per tale fase.