7.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/29


DECISIONE (UE) 2017/2242 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2017

che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione è parte dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (1) («ISA») nonché membro dell'Organizzazione internazionale dello zucchero («ISO»).

(2)

Dal 1995 l'Unione ha approvato la proroga dell'ISA per periodi di due anni. Il 25 settembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad adottare una posizione a favore della proroga dell'ISA per un ulteriore periodo massimo di due anni, con temine il 31 dicembre 2019.

(3)

A norma dell'articolo 8 dell'ISA, il Consiglio internazionale dello zucchero svolge tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni dell'ISA o organizza lo svolgimento delle stesse. A norma dell'articolo13 dell'ISA tutte le decisioni di detto Consiglio sono, in via di principio, adottate per consenso. In mancanza di consenso, le decisioni sono adottate per votazione a maggioranza semplice, a meno che l'ISA preveda una votazione speciale.

(4)

A norma dell'articolo 25 dell'ISA i membri dell'ISO dispongono complessivamente di 2 000 voti. Ciascun membro dell'ISO detiene un numero specifico di voti, corretto ogni anno in conformità dei criteri indicati nell'ISA.

(5)

È nell'interesse dell'Unione partecipare a un accordo internazionale sullo zucchero, considerata l'importanza di tale settore per diversi Stati membri e per l'economia del settore europeo dello zucchero.

(6)

Tuttavia, il quadro istituzionale dell'ISA, e nella fattispecie la ripartizione dei voti fra i membri dell'ISO che determina altresì il loro contributo finanziario all'ISO, non riflette più le realtà del mercato mondiale dello zucchero.

(7)

Ai sensi delle norme dell'ISA sui contributi finanziari all'ISO la quota dell'Unione è rimasta immutata dal 1992 sebbene il mercato globale dello zucchero, e in particolare il peso relativo dell'Unione in esso, siano da allora sostanzialmente cambiati. Di conseguenza, negli ultimi anni l'Unione ha assunto una quota sproporzionatamente elevata dei costi di bilancio e della responsabilità nell'ISO.

(8)

Le norme dell'ISA sul contributo finanziario all'ISO possono essere modificate a norma della procedura di cui all'articolo 44 dell'ISA. A norma di tale articolo, il Consiglio internazionale dello zucchero può, con voto speciale, raccomandare ai membri dell'ISO una modifica dell'ISA. Poiché l'Unione è membro del Consiglio internazionale dello zucchero a norma dell'articolo 7 dell'ISA, l'Unione dovrebbe avere la facoltà di avviare i negoziati e di parteciparvi al fine di modificare l'assetto istituzionale dell'ISA.

(9)

È pertanto opportuno che la Commissione sia autorizzata ad avviare negoziati in seno al Consiglio internazionale dello zucchero per modificare l'ISA, che siano stabiliti orientamenti di negoziato e che sia nominato un comitato speciale che la Commissione consulterà durante i negoziati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell'addendum della presente decisione.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Prodotti di base».

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON


(1)  Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).