12.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/32


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1257 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2017

relativa alle norme tecniche e ai formati necessari per un sistema uniforme che consenta l'incrocio tra le offerte di lavoro e le domande di lavoro e i CV sul portale EURES

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/589 stabilisce, tra l'altro, i principi e le norme in materia di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri sulla condivisione dei dati pertinenti disponibili sulle offerte di lavoro, sulle domande di lavoro e sui CV.

(2)

L'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/589 prevede l'istituzione di un sistema uniforme per mettere in contatto offerte di lavoro, domande di lavoro e CV di ciascuno Stato membro sul portale EURES.

(3)

Al fine di istituire il sistema uniforme e permettere una ricerca e un incrocio efficienti dei dati forniti, è necessario utilizzare norme e formati comuni per i dati da scambiare.

(4)

Tali norme e formati dovrebbero basarsi, per quanto possibile, su norme di settore o pubbliche consolidate, utilizzate dai servizi pubblici per l'impiego e da altri operatori del mercato del lavoro, ed essere adottate sulla base di adeguate consultazioni con gli Stati membri.

(5)

Nel tempo può emergere l'esigenza di adeguare le norme e i formati in linea con le modifiche tecnologiche o funzionali. Pertanto è importante istituire un modello di governance al fine di garantire una consultazione e un coinvolgimento adeguati degli Stati membri prima dell'adozione di norme e formati.

(6)

Allo scopo di agevolare l'attività degli uffici di coordinamento nazionali nell'organizzare la trasmissione coordinata delle informazioni al portale EURES, salvaguardare il funzionamento del meccanismo di scambio dei dati e garantire la buona qualità intrinseca e tecnica delle informazioni, è necessario individuare e stabilire alcuni principi generali per l'istituzione e il funzionamento del sistema, come pure i ruoli e le responsabilità delle parti interessate.

(7)

Tali principi generali dovrebbero spiegare e precisare i diritti e le responsabilità dei creatori e dei titolari delle informazioni, nonché il modo in cui viene garantita la protezione dei dati di carattere personale lungo tutta la catena di trasmissione dei dati.

(8)

Al fine di promuovere un incrocio efficace sul portale EURES delle offerte di lavoro, ivi compresi i posti per apprendisti e tirocinanti, con le domande di lavoro e i CV, alla luce degli obiettivi del regolamento (UE) 2016/589, è importante che i membri e i partner di EURES mettano a disposizione in modo trasparente il maggior numero possibile delle offerte di lavoro, delle domande di lavoro e dei CV adeguati in loro possesso.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali dovrebbero essere applicate conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nonché alle misure nazionali di attuazione. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla conformità ai principi di limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato EURES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

La presente decisione definisce le norme tecniche e i formati da utilizzare per un sistema uniforme in grado di mettere in contatto sul portale EURES offerte di lavoro, domande di lavoro e CV forniti dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES. Definisce altresì i metodi e le procedure per concordare ulteriori definizioni tecniche e funzionali.

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «domanda di lavoro»: un documento o una serie di documenti che un candidato trasmette a un datore di lavoro o a un servizio per l'impiego nell'ambito di una procedura con cui un datore di lavoro è informato in merito alla disponibilità e all'intenzione del candidato di essere impiegato in un posto o in una sede di lavoro determinati;

b)   «CV»: un documento che descrive il profilo di una persona per mezzo di una sintesi delle esperienze professionali e del livello di istruzione, nonché altre informazioni pertinenti in materia di risultati ottenuti, abilità, competenze, qualifiche e interessi della persona;

c)   «profilo della persona in cerca di occupazione»: il formato standard dei dati, stabilito nella presente decisione, ai fini della corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e dei CV dei lavoratori;

d)   «creatore dei dati»: la persona o l'organismo che ha originariamente creato la serie di dati messi a disposizione sul portale EURES. Sono considerati creatori dei dati i datori di lavoro che hanno pubblicato un'offerta di lavoro e i lavoratori che hanno creato e deciso di rendere pubblico il profilo di una persona in cerca di occupazione presso un membro di EURES o, se del caso, presso un partner di EURES e hanno accordato il consenso necessario per far trasferire le informazioni al portale EURES;

e)   «titolare dei dati EURES»: la persona o l'organismo che detiene i diritti legali di controllare chi debba avere accesso ai dati. Il titolare dei dati EURES potrebbe essere il creatore dei dati o un'altra persona che agisce su mandato e a nome del creatore dei dati;

f)   «utente finale»: una persona o un organismo che recupera e utilizza i dati relativi alle offerte di lavoro e ai profili delle persone in cerca di occupazione raccolti sul portale EURES conformemente alla presente decisione, al fine di trovare posti di lavoro disponibili per cui candidarsi o di trovare candidati cui offrire opportunità di lavoro;

g)   «sistema uniforme»: le definizioni dei dati e le specifiche funzionali per la trasmissione dei dati, nonché i processi previsti dalla presente decisione al fine di consentire l'incrocio tra offerte di lavoro e CV;

h)   «infrastruttura tecnica»: l'insieme combinato di hardware, software, reti e altre strutture necessarie per sviluppare, testare, offrire, monitorare, controllare o sostenere i servizi informatici pertinenti necessari per l'applicazione del sistema uniforme;

i)   «singolo canale coordinato»: il servizio istituito tra il punto di connessione del portale EURES e il punto di connessione in uno Stato membro che consente la trasmissione di dati dai membri nazionali di EURES e, se del caso, dai partner di EURES al portale EURES, in base al sistema uniforme e mediante l'utilizzo dell'infrastruttura tecnica adeguata.

Articolo 2

Principi generali della trasmissione e dello scambio dei dati

1.   Ciascuno Stato membro istituisce e gestisce un singolo canale coordinato per la trasmissione, dai suoi membri nazionali di EURES e, se del caso, dai partner di EURES al portale EURES, di offerte di lavoro e di profili di persone in cerca di occupazione.

2.   A tal fine, ciascuno Stato membro predispone un'infrastruttura tecnica, collegata al portale EURES, cui possono connettersi e cui possono trasmettere i loro dati i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES.

3.   L'ufficio europeo di coordinamento gestisce il portale EURES e i relativi servizi informatici per ricevere ed elaborare i dati trasmessi attraverso l'infrastruttura di cui al paragrafo 1.

4.   L'ufficio europeo di coordinamento mette i dati a disposizione per le attività di ricerca e incrocio non solo a beneficio degli utenti finali direttamente sul portale EURES, ma anche attraverso interfacce applicative tali da consentire ai membri di EURES e, se del caso, ai partner di EURES di rendere le informazioni disponibili nei rispettivi sistemi a beneficio del proprio personale e degli utenti dei loro servizi e portali di ricerca di lavoro.

5.   Tutte le definizioni, le norme, le specifiche e le procedure necessarie sono descritte dettagliatamente in documenti che devono essere concordati dagli uffici di coordinamento nazionali tramite la struttura di governance definita nella presente decisione e sono messe a disposizione di tutte le parti interessate in una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES.

Articolo 3

Principi generali inerenti ai contenuti e alla qualità dei dati

1.   I dati trasmessi al portale EURES a norma del regolamento (UE) 2016/589 e della presente decisione sono indicizzati, conservati e messi a disposizione su detto portale esclusivamente a fini di ricerca e incrocio durante il periodo di validità stabilito dal creatore dei dati o dal titolare dei dati EURES per i dati individuali. I dati che sono stati anonimizzati possono essere archiviati e divulgati, anche a terzi, a fini statistici e di ricerca anche dopo la scadenza del periodo di validità.

2.   La trasmissione dei dati al portale EURES non pregiudica i diritti relativi ai dati detenuti dai creatori dei dati o dai titolari dei dati EURES conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli accordi applicabili lungo l'intera catena di trasmissione che va dal creatore dei dati al portale EURES.

3.   I dati personali trasmessi al portale EURES e ivi conservati possono essere divulgati solo nella misura consentita dal creatore dei dati. Essi possono essere divulgati esclusivamente a membri e partner di EURES o a utenti finali che si siano registrati sul portale EURES o presso un membro o un partner di EURES che fornisce a tali utenti finali l'accesso ai dati attraverso le interfacce applicative di cui all'articolo 2, paragrafo 4, a condizione che tali utenti finali abbiano accettato termini e condizioni pienamente conformi al consenso e agli accordi espressi dai creatori dei dati.

4.   I datori di lavoro possono, implicitamente o esplicitamente, cedere i diritti relativi ai dati contenuti in un'offerta di lavoro, diversi da qualsiasi informazione personale, o rinunciarvi. Un lavoratore conserva i diritti relativi ai propri dati personali e può in qualsiasi momento revocare il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni, nonché cancellare, modificare o altrimenti trattare tutti i dati trasmessi al portale EURES o parte di essi. Ciò vale anche per i datori di lavoro per quanto concerne qualsiasi dato personale contenuto in un'offerta di lavoro.

5.   Gli uffici di coordinamento nazionali e i membri di EURES nonché, se del caso, i partner di EURES hanno la responsabilità di garantire che tutti i dati di cui assicurano il transito per la trasmissione al portale EURES siano conformi al regolamento (UE) 2016/589, alla presente decisione e a qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare applicabile, in particolare per quanto concerne la protezione dei dati personali, che i creatori dei dati o i titolari dei dati EURES siano informati in merito alle modalità di utilizzo e di trattamento dei loro dati e che siano stati ottenuti tutti i consensi e i permessi necessari. L'origine dei dati e tutte le loro modifiche nonché il consenso accordato devono essere tracciabili lungo tutta la catena di trasmissione che va dal creatore dei dati al portale EURES.

6.   L'ufficio europeo di coordinamento è il «responsabile del trattamento» ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione ai dati personali conservati nel portale EURES. Ai sensi di detto regolamento, l'ufficio europeo di coordinamento è responsabile del trattamento dei dati personali, compresa la procedura di anonimizzazione di cui al paragrafo 1, nonché delle misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità adeguate dei dati in questione.

7.   Il gruppo di coordinamento elabora e concorda requisiti minimi comuni riguardanti informative, termini e condizioni in materia di protezione dei dati personali che devono essere applicati dall'ufficio europeo di coordinamento, dagli uffici di coordinamento nazionali, dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES, ai fini del rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) 2016/589 relative al consenso informato dei creatori dei dati o dei titolari dei dati EURES e allo scopo di garantire termini e condizioni uniformi per l'accesso ai dati.

Articolo 4

Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

Gli uffici di coordinamento nazionali, nei rispettivi Stati membri, hanno il compito di organizzare la trasmissione coordinata e sicura al portale EURES delle informazioni sulle offerte di lavoro e sui profili di persone in cerca di occupazione, in particolare:

a)

vigilando sull'istituzione e sulla gestione dell'infrastruttura tecnica necessaria per garantire che i dati pertinenti forniti dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES possano essere trasmessi al portale EURES tramite un singolo canale coordinato;

b)

consentendo a tutti i membri di EURES e, se del caso, ai partner di EURES, di collegarsi e trasmettere i dati tramite tale singolo canale coordinato;

c)

garantendo il monitoraggio costante delle connessioni al portale EURES e ai membri e partner che partecipano a EURES e la possibilità di intervenire rapidamente per far fronte a qualsiasi problema tecnico o di altra natura che possa verificarsi relativamente alla connessione o ai dati da trasmettere;

d)

garantendo che tutte le attività connesse allo scambio e alla trasmissione dei dati si svolgano nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/589 e dei principi generali stabiliti nella presente decisione e intervenendo sempre in caso contrario;

e)

assicurando che tutti i dati trasmessi rispettino i formati e le norme concordati conformemente al regolamento (UE) 2016/589 e alla presente decisione;

f)

garantendo l'attuazione di misure tali da assicurare che i creatori dei dati siano pienamente informati e consapevoli delle modalità di utilizzo e di trattamento dei loro dati;

g)

fornendo e aggiornando regolarmente le informazioni sulle misure e sui sistemi predisposti per garantire la qualità, la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la tracciabilità dei dati, compresa la protezione dei dati personali;

h)

partecipando allo scambio di informazioni e alla collaborazione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/589;

i)

tenendo informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito alle politiche riguardanti l'esclusione di offerte di lavoro o di categorie di offerte di lavoro a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/589;

j)

comunicando la designazione un singolo punto di contatto di cui all'articolo 9.

Articolo 5

Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento

L'ufficio europeo di coordinamento è incaricato di sostenere la rete EURES nello svolgimento dei suoi compiti relativi alla trasmissione coordinata al portale EURES delle informazioni sulle offerte di lavoro e sui profili di persone in cerca di occupazione, in particolare:

a)

istituendo e gestendo l'infrastruttura tecnica necessaria per ricevere i dati dagli Stati membri attraverso il singolo canale coordinato;

b)

attraverso la gestione e l'ulteriore sviluppo del portale EURES e dei relativi sistemi informatici, ai fini della prestazione di servizi di ricerca e di incrocio per la rete EURES e per gli utenti finali attraverso servizi self-service sul portale EURES;

c)

istituendo e gestendo l'infrastruttura tecnica necessaria per consentire ai membri di EURES e, se del caso, ai partner di EURES di accedere alle offerte di lavoro e ai profili di persone in cerca di occupazione sul portale EURES, in modo da renderli disponibili e consultabili da parte del loro personale e degli utenti dei loro portali di ricerca di lavoro;

d)

garantendo che tutte le attività connesse allo scambio e alla trasmissione dei dati si svolgano nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/589 e dei principi generali stabiliti nella presente decisione e intervenendo sempre in caso contrario;

e)

fornendo e aggiornando regolarmente le informazioni sulle misure e sui sistemi predisposti per garantire la qualità, la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la tracciabilità dei dati, compresa la protezione dei dati personali;

f)

predisponendo una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES, nonché altri strumenti e il supporto necessario per consentire agli uffici di coordinamento nazionali e ai membri e ai partner di EURES di scambiarsi informazioni, nonché di gestire reclami in modo efficiente conformemente al regolamento e alla presente decisione;

g)

preparando, aggiornando e pubblicando sull'Extranet del portale EURES tutta la documentazione tecnica e di altra natura necessaria al funzionamento della trasmissione e dello scambio dei dati, in particolare dei documenti previsti dall'articolo 8.

Articolo 6

Ruoli e responsabilità dei membri e dei partner di EURES

1.   Tutti i membri di EURES e i partner di EURES che si sono impegnati ad adempiere i compiti di alimentare la disponibilità di offerte di lavoro e/o di profili di persone in cerca di occupazione partecipano, tramite l'infrastruttura tecnica istituita ai sensi della presente decisione, alla trasmissione coordinata e sicura al portale EURES delle informazioni sulle offerte di lavoro e sui profili di persone in cerca di occupazione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, in particolare:

a)

istituendo l'infrastruttura tecnica necessaria per il collegamento al singolo canale coordinato previsto nel loro paese;

b)

monitorando costantemente le connessioni ed essendo in grado di intervenire rapidamente per far fronte a qualsiasi problema tecnico o di altra natura che possa verificarsi relativamente alla connessione o ai dati da trasmettere;

c)

garantendo che tutte le attività connesse allo scambio e alla trasmissione dei dati si svolgano nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/589 e dei principi generali stabiliti nella presente decisione e intervenendo sempre in caso contrario;

d)

assicurando che tutti i dati trasmessi rispettino i formati e le norme concordati conformemente al regolamento (UE) 2016/589 e alla presente decisione;

e)

garantendo che i creatori dei dati siano pienamente informati e consapevoli delle modalità di utilizzo e di trattamento dei loro dati;

f)

fornendo e aggiornando regolarmente le informazioni sulle misure e sui sistemi predisposti per garantire la qualità, la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la tracciabilità dei dati, compresa la protezione dei dati personali;

g)

tenendo informato l'ufficio di coordinamento nazionale in modo chiaro e trasparente in merito all'applicazione delle politiche riguardanti l'esclusione dalla trasmissione di tutte le offerte di lavoro rese pubblicamente disponibili a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/589;

h)

predisponendo un contatto di servizio al fine di agevolare il coordinamento a livello nazionale da parte dell'ufficio di coordinamento nazionale. La funzione di contatto di servizio può essere svolta da un ufficio di assistenza (help desk) o da un servizio analogo.

2.   I membri e i partner di EURES possono collegare i propri sistemi all'infrastruttura tecnica predisposta a tal fine dall'ufficio europeo di coordinamento e utilizzarla con l'intento di garantire che il loro personale adibito alla rete EURES e gli utenti finali dei portali di ricerca di lavoro da essi gestiti accedano facilmente alle offerte di lavoro e ai profili di persone in cerca di occupazione disponibili sul portale EURES e possano effettuare ricerche e i relativi incroci.

Articolo 7

Ruoli e responsabilità del gruppo di coordinamento

1.   Il gruppo di coordinamento sostiene il buon funzionamento del sistema uniforme e l'organizzazione della trasmissione coordinata e sicura al portale EURES delle informazioni sulle offerte di lavoro e sui profili di persone in cerca di occupazione, contribuendo costantemente al suo miglioramento. Il gruppo di coordinamento monitora attentamente l'attività e funge da forum per lo scambio di opinioni e migliori prassi al fine di migliorare il funzionamento del sistema uniforme.

2.   Una volta l'anno il gruppo di coordinamento procede a un riesame dell'applicazione della presente decisione. Tale riesame costituirà il contributo degli Stati membri alle relazioni sull'attività e sulla valutazione ex post a cura della Commissione, ai sensi degli articoli 33 e 35 del regolamento (UE) 2016/589.

3.   L'adozione delle specifiche EURES relative al singolo canale coordinato di cui all'articolo 8 e qualsiasi modifica a esse apportata devono essere concordate con il gruppo di coordinamento, in base alla procedura prevista dall'articolo 9, prima di poter essere applicate.

4.   Il gruppo di coordinamento può istituire specifici gruppi di esperti chiamati a fornire supporto, aiuto e consulenza per quanto riguarda i compiti svolti dal gruppo di coordinamento.

Articolo 8

Definizioni tecniche e funzionali e specifiche per lo scambio dei dati

1.   In base alle procedure stabilite all'articolo 9, l'ufficio europeo di coordinamento adotta le «specifiche EURES relative al singolo canale coordinato», così costituite:

a)

«specifiche EURES relative ai formati e alle norme» che descrivono il formato dei dati, le definizioni dei dati, le norme da utilizzare e le regole di convalida da rispettare quando si trasmette un'offerta di lavoro o il profilo di una persona in cerca di occupazione al portale EURES attraverso il sistema uniforme;

b)

«specifiche funzionali EURES relative allo scambio di messaggi» che descrivono l'infrastruttura tecnica da predisporre e le specifiche da implementare per garantire lo scambio dei dati;

c)

«manuale EURES sui processi di interoperabilità» che descrive i processi, le azioni e gli interventi per gestire il singolo canale coordinato, effettuare la gestione delle modifiche e garantire la qualità, la sicurezza, la tracciabilità e la protezione dei dati, compresa la protezione dei dati personali.

2.   Le «specifiche EURES relative al singolo canale coordinato», nonché eventuali loro aggiornamenti o modifiche sono messi a disposizione della rete EURES in una sezione specifica dell'Extranet del portale EURES.

Articolo 9

Governance

1.   Tutti gli Stati membri nominano, attraverso i rispettivi uffici di coordinamento nazionali, un singolo punto di contatto, di cui notificano all'ufficio europeo di coordinamento i dettagli, al quale è possibile indirizzare tutte le domande, le richieste di informazioni e le comunicazioni riguardanti l'attuazione delle disposizioni relative ai servizi informatici ai sensi del regolamento (UE) 2016/589 e l'applicazione della presente decisione.

2.   Ai fini di un buon funzionamento del sistema uniforme per lo scambio dei dati, del portale EURES e dei relativi servizi informatici, l'ufficio europeo di coordinamento organizza incontri periodici con i singoli punti di contatto di cui al paragrafo 1 e garantisce mezzi di comunicazione tra loro. Il gruppo dei singoli punti di contatto può essere incaricato dal gruppo di coordinamento di preparare consultazioni o essere invitato a fornire orientamenti o consulenza in merito alle questioni tecniche e informatiche a norma del regolamento (UE) 2016/589.

3.   Prima che l'ufficio europeo di coordinamento adotti le «specifiche EURES relative al singolo canale coordinato» e prima di ogni loro eventuale modifica, si effettua una consultazione formale del gruppo di coordinamento a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589. Tale consultazione è, ove opportuno, preceduta da consultazioni a livello tecnico nell'ambito della rete EURES e da consultazioni di altri esperti nazionali e internazionali competenti, quali gli organismi impegnati nell'elaborazione di formati e norme.

Articolo 10

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   L'ufficio europeo di coordinamento pubblica la prima versione delle «specifiche EURES relative al singolo canale coordinato» e tutti gli altri elenchi e documenti di orientamento pertinenti sull'Extranet del portale EURES entro il 1o dicembre 2017.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) e, a decorrere dal 25 maggio 2018, regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).