2.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/89


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/945 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2017

relativa allo scambio automatizzato di dati sul DNA in Slovacchia, in Portogallo, in Lettonia, in Lituania, nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, a Cipro, in Polonia, in Svezia, a Malta e in Belgio e che sostituisce le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che:

(1)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(3)

Sono state presentate al Consiglio le relazioni globali di valutazione che sintetizzano i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di dati sul DNA in Slovacchia, in Portogallo, in Lettonia, in Lituania, nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, a Cipro, in Polonia, in Svezia, a Malta e in Belgio.

(4)

Con l'adozione della decisione 2010/689/UE del Consiglio (4), il Consiglio ha concluso che la Slovacchia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dall'8 novembre 2010 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(5)

Con l'adozione della decisione 2011/472/UE del Consiglio (5), il Consiglio ha concluso che il Portogallo ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 19 luglio 2011 è autorizzato a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(6)

Con l'adozione della decisione 2011/715/UE del Consiglio (6), il Consiglio ha concluso che la Lettonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 27 ottobre 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(7)

Con l'adozione della decisione 2011/887/UE del Consiglio (7), il Consiglio ha concluso che la Lituania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 13 dicembre 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(8)

Con l'adozione della decisione 2012/58/UE del Consiglio (8), il Consiglio ha concluso che la Repubblica ceca ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 23 gennaio 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(9)

Con l'adozione della decisione 2012/299/UE del Consiglio (9), il Consiglio ha concluso che l'Estonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 7 giugno 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(10)

Con l'adozione della decisione 2012/445/UE del Consiglio (10), il Consiglio ha concluso che l'Ungheria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 24 luglio 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(11)

Con l'adozione della decisione 2012/673/UE del Consiglio (11), il Consiglio ha concluso che Cipro ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 25 ottobre 2012 è autorizzato a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(12)

Con l'adozione della decisione 2013/3/UE del Consiglio (12), il Consiglio ha concluso che la Polonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 20 dicembre 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(13)

Con l'adozione della decisione 2013/148/UE del Consiglio (13), il Consiglio ha concluso che la Svezia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 marzo 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(14)

Con l'adozione della decisione 2013/152/UE del Consiglio (14), il Consiglio ha concluso che Malta ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 marzo 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(15)

Con l'adozione della decisione 2014/410/UE del Consiglio (15), il Consiglio ha concluso che il Belgio ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 24 giugno 2014 è autorizzato a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(16)

Nella sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che l'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI istituisce illegittimamente un requisito di unanimità per l'adozione di misure necessarie ad attuare tale decisione. Le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE erano state adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI e sono pertanto inficiate da un vizio di procedura.

(17)

Al fine di garantire la certezza giuridica della ricezione e trasmissione di dati personali ai sensi della decisione 2008/615/GAI per quanto riguarda gli Stati membri interessati dalle decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE, tali decisioni dovrebbero essere sostituite dalla presente decisione.

(18)

Al fine di garantire la ricezione e la trasmissione continue di dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI, le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

(19)

Per lo stesso motivo, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato dagli Stati membri a norma delle decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE.

(20)

Inoltre, gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE dovrebbero rimanere autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

(21)

L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa allo scambio automatizzato di dati sul DNA relativamente a Slovacchia, Portogallo, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Cipro, Polonia, Svezia, Malta e Belgio al fine di consentire a tali Stati membri di continuare a ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.

(22)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

(23)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, la Slovacchia, il Portogallo, la Lettonia, la Lituania, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, Cipro, la Polonia, la Svezia, Malta e il Belgio continuano ad avere diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 2

1.   Le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di dette decisioni dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni di cui al paragrafo 1 rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(4)  Decisione 2010/689/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Slovacchia (GU L 294 del 12.11.2010, pag. 14).

(5)  Decisione 2011/472/UE del Consiglio, del 19 luglio 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Portogallo (GU L 195 del 27.7.2011, pag. 71).

(6)  Decisione 2011/715/UE del Consiglio, del 27 ottobre 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Lettonia (GU L 285 dell'1.11.2011, pag. 24).

(7)  Decisione 2011/887/UE del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Lituania (GU L 344 del 28.12.2011, pag. 36).

(8)  Decisione 2012/58/UE del Consiglio, del 23 gennaio 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA nella Repubblica ceca (GU L 30 del 2.2.2012, pag. 15).

(9)  Decisione 2012/299/UE del Consiglio, del 7 giugno 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Estonia (GU L 151 del 12.6.2012, pag. 31).

(10)  Decisione 2012/445/UE del Consiglio, del 24 luglio 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Ungheria (GU L 202 del 28.7.2012, pag. 22).

(11)  Decisione 2012/673/UE del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA a Cipro (GU L 302 del 31.10.2012, pag. 12).

(12)  Decisione 2013/3/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Polonia (GU L 3 dell'8.1.2013, pag. 5).

(13)  Decisione 2013/148/UE del Consiglio, del 21 marzo 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Svezia (GU L 84 del 23.3.2013, pag. 26).

(14)  Decisione 2013/152/UE del Consiglio, del 21 marzo 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA a Malta (GU L 86 del 26.3.2013, pag. 20).

(15)  Decisione 2014/410/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Belgio (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 80).