2.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 142/89 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/945 DEL CONSIGLIO
del 18 maggio 2017
relativa allo scambio automatizzato di dati sul DNA in Slovacchia, in Portogallo, in Lettonia, in Lituania, nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, a Cipro, in Polonia, in Svezia, a Malta e in Belgio e che sostituisce le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che:
(1) |
A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. |
(2) |
L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota. |
(3) |
Sono state presentate al Consiglio le relazioni globali di valutazione che sintetizzano i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di dati sul DNA in Slovacchia, in Portogallo, in Lettonia, in Lituania, nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, a Cipro, in Polonia, in Svezia, a Malta e in Belgio. |
(4) |
Con l'adozione della decisione 2010/689/UE del Consiglio (4), il Consiglio ha concluso che la Slovacchia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dall'8 novembre 2010 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(5) |
Con l'adozione della decisione 2011/472/UE del Consiglio (5), il Consiglio ha concluso che il Portogallo ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 19 luglio 2011 è autorizzato a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(6) |
Con l'adozione della decisione 2011/715/UE del Consiglio (6), il Consiglio ha concluso che la Lettonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 27 ottobre 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(7) |
Con l'adozione della decisione 2011/887/UE del Consiglio (7), il Consiglio ha concluso che la Lituania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 13 dicembre 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(8) |
Con l'adozione della decisione 2012/58/UE del Consiglio (8), il Consiglio ha concluso che la Repubblica ceca ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 23 gennaio 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(9) |
Con l'adozione della decisione 2012/299/UE del Consiglio (9), il Consiglio ha concluso che l'Estonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 7 giugno 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(10) |
Con l'adozione della decisione 2012/445/UE del Consiglio (10), il Consiglio ha concluso che l'Ungheria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 24 luglio 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(11) |
Con l'adozione della decisione 2012/673/UE del Consiglio (11), il Consiglio ha concluso che Cipro ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 25 ottobre 2012 è autorizzato a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(12) |
Con l'adozione della decisione 2013/3/UE del Consiglio (12), il Consiglio ha concluso che la Polonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 20 dicembre 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(13) |
Con l'adozione della decisione 2013/148/UE del Consiglio (13), il Consiglio ha concluso che la Svezia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 marzo 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(14) |
Con l'adozione della decisione 2013/152/UE del Consiglio (14), il Consiglio ha concluso che Malta ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 marzo 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(15) |
Con l'adozione della decisione 2014/410/UE del Consiglio (15), il Consiglio ha concluso che il Belgio ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 24 giugno 2014 è autorizzato a ricevere e trasmettere dati personali conformemente agli articoli 3 e 4 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(16) |
Nella sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che l'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI istituisce illegittimamente un requisito di unanimità per l'adozione di misure necessarie ad attuare tale decisione. Le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE erano state adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI e sono pertanto inficiate da un vizio di procedura. |
(17) |
Al fine di garantire la certezza giuridica della ricezione e trasmissione di dati personali ai sensi della decisione 2008/615/GAI per quanto riguarda gli Stati membri interessati dalle decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE, tali decisioni dovrebbero essere sostituite dalla presente decisione. |
(18) |
Al fine di garantire la ricezione e la trasmissione continue di dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI, le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
(19) |
Per lo stesso motivo, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato dagli Stati membri a norma delle decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE. |
(20) |
Inoltre, gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE dovrebbero rimanere autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI. |
(21) |
L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa allo scambio automatizzato di dati sul DNA relativamente a Slovacchia, Portogallo, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Cipro, Polonia, Svezia, Malta e Belgio al fine di consentire a tali Stati membri di continuare a ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI. |
(22) |
La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI. |
(23) |
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, la Slovacchia, il Portogallo, la Lettonia, la Lituania, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, Cipro, la Polonia, la Svezia, Malta e il Belgio continuano ad avere diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.
Articolo 2
1. Le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di dette decisioni dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni di cui al paragrafo 1 rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
C. ABELA
(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).
(4) Decisione 2010/689/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Slovacchia (GU L 294 del 12.11.2010, pag. 14).
(5) Decisione 2011/472/UE del Consiglio, del 19 luglio 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Portogallo (GU L 195 del 27.7.2011, pag. 71).
(6) Decisione 2011/715/UE del Consiglio, del 27 ottobre 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Lettonia (GU L 285 dell'1.11.2011, pag. 24).
(7) Decisione 2011/887/UE del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Lituania (GU L 344 del 28.12.2011, pag. 36).
(8) Decisione 2012/58/UE del Consiglio, del 23 gennaio 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA nella Repubblica ceca (GU L 30 del 2.2.2012, pag. 15).
(9) Decisione 2012/299/UE del Consiglio, del 7 giugno 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Estonia (GU L 151 del 12.6.2012, pag. 31).
(10) Decisione 2012/445/UE del Consiglio, del 24 luglio 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Ungheria (GU L 202 del 28.7.2012, pag. 22).
(11) Decisione 2012/673/UE del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA a Cipro (GU L 302 del 31.10.2012, pag. 12).
(12) Decisione 2013/3/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Polonia (GU L 3 dell'8.1.2013, pag. 5).
(13) Decisione 2013/148/UE del Consiglio, del 21 marzo 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Svezia (GU L 84 del 23.3.2013, pag. 26).
(14) Decisione 2013/152/UE del Consiglio, del 21 marzo 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA a Malta (GU L 86 del 26.3.2013, pag. 20).
(15) Decisione 2014/410/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Belgio (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 80).