31.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/7


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/925 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2017

che autorizza temporaneamente alcuni Stati membri a certificare materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/167

[notificata con il numero C(2017) 2800]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva di esecuzione 2014/98/UE stabilisce norme per la produzione, la certificazione e la commercializzazione dei materiali di pre-base, dei materiali di base e dei materiali certificati nonché delle piante da frutto.

(2)

L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE stabilisce che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono prodotti in condizioni a prova di insetto. L'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva prevede tuttavia che per determinati generi o specie e in determinate condizioni, uno Stato membro possa essere autorizzato a certificare materiali di pre-base prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto o moltiplicati a partire da piante madri di pre-base prodotte in campo in condizioni non a prova di insetto.

(3)

Il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna hanno chiesto un'autorizzazione temporanea per la certificazione di materiali di pre-base di determinate specie prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto.

(4)

Considerato che la costruzione di strutture a prova di insetto richiede un notevole investimento in termini di risorse umane e finanziarie, la Commissione ha ritenuto che fosse opportuno dare ai fornitori di tali Stati membri tempo sufficiente per adattare i loro sistemi di produzione senza interrompere la produzione in campo in condizioni non a prova di insetto.

(5)

A tali Stati membri sono pertanto state concesse le autorizzazioni per la certificazione di materiali di pre-base prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto per determinati generi o specie con la decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione (3).

(6)

Le autorizzazioni al Belgio e alla Francia sono state concesse per un breve periodo di due anni poiché i produttori di questi due paesi avevano iniziato tempestivamente a investire nella costruzione di strutture a prova di insetto. Le autorizzazioni temporanee alla Repubblica ceca e alla Spagna sono state invece concesse per un periodo di cinque anni poiché i produttori di tali Stati membri hanno bisogno di tempi più lunghi per conformarsi alla disposizione relativa alla produzione in strutture a prova di insetto.

(7)

È opportuno mantenere le autorizzazioni temporanee concesse al Belgio, alla Repubblica ceca, alla Francia e alla Spagna dato che le condizioni che le hanno giustificate sono ancora soddisfatte.

(8)

La Svezia ha introdotto una domanda di autorizzazione temporanea a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva di esecuzione 2014/98/UE a una data successiva rispetto al Belgio, alla Repubblica ceca, alla Francia e alla Spagna.

(9)

Considerato che la costruzione di tali strutture a prova di insetto richiede un notevole investimento in termini di risorse umane e finanziarie, è opportuno dare ai fornitori della Svezia tempo sufficiente per adattare i loro sistemi di produzione senza interrompere la produzione in campo in condizioni non a prova di insetto.

(10)

Dovrebbe pertanto essere concessa anche alla Svezia un'autorizzazione temporanea per la certificazione di materiali di pre-base prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto per determinati generi o specie. Tale autorizzazione dovrebbe applicarsi per un periodo di cinque anni poiché i produttori della Svezia hanno bisogno di tempi relativamente più lunghi per conformarsi alla disposizione relativa alla produzione in strutture a prova di insetto.

(11)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/167 ha stabilito misure appropriate affinché il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna garantissero uno stato sanitario delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base prodotti in campi aperti identico rispetto a quello delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base prodotti in strutture a prova di insetto. Tali misure tenevano conto della necessità di limitare il rischio d'infezione a seconda delle condizioni climatiche, delle condizioni vegetative delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base interessati e della distanza tra piante madri di pre-base e materiali di pre-base interessati e specie coltivate e selvatiche pertinenti, a partire dalle conoscenze specialistiche sulla prevalenza e sulla biologia dei pertinenti organismi nocivi.

(12)

Le misure relative allo stato sanitario delle piante madri di pre-base stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 per il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna dovrebbero essere mantenute e dovrebbero essere stabilite misure simili per la Svezia.

(13)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, la decisione di esecuzione (UE) 2017/167 dovrebbe essere abrogata e sostituita da una nuova decisione.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione

1.   Il Belgio e la Francia possono certificare fino al 31 dicembre 2018 materiali di pre-base appartenenti alle specie pertinenti elencate nell'allegato e prodotte in campi aperti in condizioni non a prova di insetto, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Il Belgio e la Francia possono altresì certificare fino al 31 dicembre 2018 materiali di pre-base moltiplicati a partire da piante madri di pre-base appartenenti alle specie pertinenti elencate nell'allegato, prodotti in campi aperti in condizioni non a prova di insetto, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2.   La Repubblica ceca e la Spagna possono certificare fino al 31 dicembre 2022 materiali di pre-base appartenenti alle specie pertinenti elencate nell'allegato e prodotti in campi aperti in condizioni non a prova di insetto, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

La Repubblica ceca e la Spagna possono altresì certificare fino al 31 dicembre 2022 materiali di pre-base moltiplicati a partire da piante madri di pre-base appartenenti alle specie pertinenti elencate nell'allegato, prodotti in campi aperti in condizioni non a prova di insetto, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

3.   La Svezia può certificare fino al 31 maggio 2023 materiali di pre-base appartenenti alle specie pertinenti elencate nell'allegato e prodotti in campi aperti in condizioni non a prova di insetto, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

La Svezia può altresì certificare fino al 31 maggio 2023 materiali di pre-base moltiplicati a partire da piante madri di pre-base appartenenti alle specie pertinenti elencate nell'allegato, prodotti in campi aperti in condizioni non a prova di insetto, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Articolo 2

Conservazione

1.   Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base prodotti in campo sono conservati conformemente alle disposizioni della sezione A dell'allegato, per quanto riguarda gli Stati membri e le specie interessati.

2.   Gli innestatoi, gli attrezzi per potatura e i macchinari sono controllati, puliti e disinfettati prima e dopo ciascun uso sulle piante madri di pre-base e sui materiali di pre-base interessati.

3.   Tra le piante madri di pre-base è posta una distanza appropriata al fine di ridurre al minimo il contatto tra di esse a livello di radici. Anche tra i materiali di moltiplicazione di pre-base è posta una distanza appropriata al fine di ridurre al minimo il contatto tra di essi a livello di radici.

Articolo 3

Ispezione visiva, campionamento e analisi

Oltre alle disposizioni relative all'ispezione visiva, al campionamento e alle analisi di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva 2014/98/UE gli Stati membri interessati garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui alla sezione B dell'allegato della presente decisione in relazione alle specie interessate.

Articolo 4

Etichettatura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base

1.   Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione (4), l'etichetta delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base prodotti in Belgio e in Francia conformemente alla presente decisione riporta l'indicazione: «Prodotto in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione; certificazione autorizzata fino al 31 dicembre 2018».

Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base prodotti in Repubblica ceca e in Spagna conformemente alla presente decisione riporta l'indicazione: «Prodotto in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione; certificazione autorizzata fino al 31 dicembre 2022».

Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base prodotti in Svezia conformemente alla presente decisione riporta l'indicazione: «Prodotto in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione; certificazione autorizzata fino al 31 maggio 2023».

2.   In presenza di un documento di accompagnamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le informazioni sull'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere limitate alla dicitura «Prodotto in campo». In tal caso, il documento di accompagnamento delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base interessati contiene, oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

Etichettatura dei materiali di base e dei materiali certificati

1.   Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta dei materiali di base e dei materiali certificati moltiplicati a partire da materiali di pre-base prodotti a norma della presente decisione riporta l'indicazione: «Ottenuto da materiali prodotti in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione».

2.   In presenza di un documento di accompagnamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le informazioni sull'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere limitate alla dicitura «Ottenuto da materiali prodotti in campo». In tal caso, il documento d'accompagnamento contiene, oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 6

Notifica

Ciascuno Stato membro autorizzato a certificare materiali di pre-base in forza dell'articolo 1 notifica immediatamente alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri tutte le certificazioni rilasciate a norma dello stesso. La notifica contiene la quantità delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base, nonché le specie cui tali piante madri di pre-base e tali materiali di pre-base appartengono.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione di esecuzione (UE) 2017/167 è abrogata.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

(2)  GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che autorizza temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 143).

(4)  Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 12).


ALLEGATO

SEZIONE A

Elenco delle specie di cui all'articolo 1 e disposizioni relative alla loro conservazione di cui all'articolo 2

1.   Belgio

1.1.   Elenco delle specie

Malus domestica Mill., Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, Pyrus communis L. e portainnesti di queste specie.

1.2.   Disposizioni per tutte le specie elencate sopra

1.2.1.   Misure

Se da un'ispezione visiva finalizzata alla rilevazione della presenza di insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE risulta la presenza di tali vettori è obbligatorio un trattamento con insetticidi.

1.3.   Disposizioni specifiche per determinate specie

1.3.1.   Prunus avium, P. cerasus, P. domestica e P. persica

1.3.1.1.   Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base.

2.   Repubblica ceca

2.1.   Elenco delle specie

Castanea sativa Mill. e Juglans regia L.

2.2.   Disposizioni per entrambe le specie elencate sopra

2.2.1.   Misure

In caso di dubbi quanto alla presenza sulle piante madre di pre-base e sui materiali di pre-base dei pertinenti organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, tali piante madre di pre-base e tali materiali di pre-base devono essere immediatamente rimossi.

2.2.2.   Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base procedendo a una potatura annuale all'inizio di ciascun periodo vegetativo.

2.3.   Disposizioni specifiche per determinate specie

2.3.1.   Juglans regia L.

2.3.1.1.   Condizioni vegetative

Le piante madri di pre-base devono essere piantate in zone in cui le ispezioni visive abbiano confermato l'assenza di vettori del Cherry leaf roll virus (CLRV).

3.   Francia

3.1.   Elenco delle specie

Castanea sativa Mill., Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus domestica Mill., Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, P. salicina e Pyrus communis L.

3.2.   Disposizioni per tutte le specie elencate sopra

3.2.1.   Misure

Se da un'ispezione visiva finalizzata alla rilevazione della presenza di insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE risulta la presenza di tali vettori è obbligatorio un trattamento con insetticidi.

3.2.2.   Condizioni vegetative

Le piante madri di pre-base devono essere innestate su portainnesti prodotti mediante coltura in vitro, ove disponibili.

3.3.   Disposizioni specifiche per determinate specie

3.3.1.   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica e P. salicina

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base.

4.   Spagna

4.1.   Elenco delle specie

Olea europaea L., Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis, P. persica e Pyrus communis L.

4.2.   Disposizioni per tutte le specie elencate sopra

4.2.1.   Misure

Se da un'ispezione visiva finalizzata alla rilevazione della presenza di insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE risulta la presenza di tali vettori è obbligatorio un trattamento con insetticidi.

4.3.   Disposizioni specifiche per determinate specie

4.3.1.   Olea europaea L.

4.3.1.1.   Distanza di isolamento

Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 100 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di Olea europaea L. che non sia oggetto di un sistema di certificazione.

4.3.2.   Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis e P. persica

4.3.2.1.   Distanza di isolamento

Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 500 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di Prunus amygdalus, P. cerasus e P. prunophora che non sia oggetto di un sistema di certificazione.

4.3.2.2.   Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base.

4.3.3.   Pyrus communis L.

4.3.3.1.   Distanza di isolamento

Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 500 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di P. communis L. che non sia oggetto di un sistema di certificazione.

4.3.3.2.   Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base.

5.   Svezia

5.1.   Elenco delle specie

Malus domestica Mill. e Pyrus communis L.

5.2.   Disposizioni per tutte le specie elencate sopra

5.2.1.   Misure

Se viene rilevata la presenza degli insetti elencati nell'allegato I, parte A, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE è obbligatorio un trattamento con insetticidi.

5.2.2.   Distanza di isolamento

Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 500 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di Malus domestica Mill. e Pyrus communis L. che non siano oggetto di un sistema di certificazione.

A titolo di deroga, vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 40 m da una banca genetica di piante di Malus domestica Mill. che non siano oggetto di un sistema di certificazione se:

a)

il campionamento e le analisi delle piante di tale banca genetica sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva di esecuzione 2014/98/UE per le specie interessate, e

b)

le ispezioni visive di tale banca genetica sono effettuate almeno due volte per ogni stagione vegetativa.

SEZIONE B

Disposizioni relative all'ispezione visiva, al campionamento e alle analisi di cui all'articolo 3

1.   Belgio

1.1.   Disposizioni per tutte le specie elencate al punto 1.1. della sezione A

1.1.1.   Ispezione visiva

Devono essere effettuate ispezioni visive almeno una volta l'anno per rilevare la presenza degli insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

1.2.   Disposizioni specifiche per determinate specie

1.2.1.   Malus domestica Mill. e Pyrus communis L.

1.2.1.1.   Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per i virus trasmessi dagli insetti e dal polline elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

1.2.2.   Prunus avium, P. cerasus, P. domestica e P. persica

1.2.2.1.   Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno e a ciascun ciclo di moltiplicazione per rilevare la presenza dei virus trasmessi dagli insetti e dal polline elencati nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

2.   Repubblica ceca

2.1.   Disposizioni specifiche per determinate specie

2.1.1.   Castanea sativa Mill.

2.1.1.1.   Ispezione visiva

Le ispezioni visive di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE devono essere effettuate da aprile a maggio.

2.1.2.   Juglans regia L.

2.1.2.1.   Ispezione visiva

Le ispezioni visive di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE devono essere effettuate a fine estate o in autunno.

3.   Francia

3.1.   Disposizioni specifiche per determinate specie

3.1.1.   Corylus avellana L.

3.1.1.1.   Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per rilevare la presenza dell'Apple mosaic virus (ApMV).

3.1.2.   Cydonia oblonga Mill., Malus domestica Mill., e Pyrus communis L.

3.1.2.1.   Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per rilevare la presenza dell'Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV), dell'Apple stem-grooving virus (ASGV), dell'Apple stem-pitting virus (ASPV) e del mal del caucciù.

3.1.3.   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica e P. salicina

3.1.3.1.   Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno e a ciascun ciclo di moltiplicazione per rilevare la presenza del Prune dwarf virus (PDV) e del Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV). Nel caso del P. persica, ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno e a ciascun ciclo di moltiplicazione per rilevare la presenza del Peach latent mosaic viroid (PLMVd).

4.   Spagna

4.1.   Disposizioni specifiche per determinate specie

4.1.1.   Olea europaea L. e Pyrus communis L.

4.1.1.1.   Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per rilevare la presenza dei virus e delle malattie da agenti virus-simili elencati nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

4.1.2.   Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis e P. persica

4.1.2.1.   Campionamento e analisi

Il campionamento e le analisi devono essere effettuati ogni anno per rilevare la presenza dei virus e delle malattie da agenti virus-simili elencati nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

5.   Svezia

5.1.   Disposizioni per tutte le specie elencate al punto 5.1. della sezione A

5.1.1.   Ispezione visiva

Le ispezioni visive di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE devono essere effettuate almeno due volte per ogni stagione vegetativa.