29.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/45


DECISIONE (UE) 2017/758 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2017

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A, B e C

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 ottobre 2004 la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (la «Convenzione») è stata approvata, a nome della Comunità, mediante decisione 2006/507/CE del Consiglio (1).

(2)

L'Unione europea ha recepito gli obblighi della Convenzione nel diritto dell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

L'Unione attribuisce particolare importanza alla necessità di ampliare gradualmente gli allegati A, B e/o C della Convenzione inserendovi nuove sostanze che rispondono ai criteri stabiliti per determinare gli inquinanti organici persistenti (POP), tenuto conto del principio di precauzione, al fine di conseguire l'obiettivo della Convenzione e ottemperare all'impegno assunto da tutti i governi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel 2002 per ridurre al minimo gli effetti negativi delle sostanze chimiche entro il 2020.

(4)

A norma dell'articolo 22 della Convenzione, la Conferenza delle parti può adottare decisioni che modificano gli allegati A, B e/o C della Convezione. Tali decisioni entrano in vigore un anno dopo la data in cui il depositario ha comunicato la modifica, con l'eccezione di quelle parti della Convenzione («le parti») che non l'hanno accettata.

(5)

In seguito alla richiesta di inclusione del decabromodifeniletere commerciale (c-decaBDE) ricevuta dalla Norvegia nel 2013, il comitato d'esame sui POP istituito a norma della Convenzione ha concluso i lavori su tale sostanza. Il comitato d'esame sui POP ha concluso che il c-decaBDE soddisfa i criteri della Convenzione in merito all'inclusione nell'allegato A. Si prevede che la riunione dell'ottava Conferenza delle parti della Convenzione deciderà in merito all'inclusione del c-decaBDE nell'allegato A della Convenzione.

(6)

La produzione, l'immissione sul mercato o l'impiego di decabromodifeniletere come sostanza o come costituente di altre sostanze, in miscele e in articoli, sono limitati a norma del regolamento (UE) 2017/227 (3) che aggiunge la nuova voce 67 all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (REACH) («voce 67»). A norma della voce 67 la produzione, l'immissione sul mercato o l'impiego di decabromodifeniletere sono consentiti solo per un periodo limitato per nuovi aeromobili e per i ricambi destinati ad aeromobili, veicoli a motore, veicoli agricoli o forestali oppure a determinate macchine.

(7)

In seguito alla richiesta di inclusione delle paraffine clorurate a catena corta (SCCP) ricevuta dall'Unione nel 2006, il comitato d'esame sui POP ha concluso che le SCCP soddisfano i criteri della Convenzione in merito all'inclusione nel relativo allegato A. Si prevede che la riunione dell'ottava Conferenza delle parti della Convenzione deciderà in merito all'inclusione delle SCCP nell'allegato A della Convenzione.

(8)

La produzione, l'immissione sul mercato e l'uso delle SCCP nell'Unione, pur con talune deroghe, sono vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004, modificato dal regolamento (UE) n. 2015/2030 della Commissione (5). Tale regolamento modificato precisa inoltre valori limite per la presenza di SCCP in altre miscele di paraffine clorurate derivate dal processo produttivo. Poiché le SCCP sono sostanze che evidenziano una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tale sostanza risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto al divieto a norma del regolamento (UE) n. 850/2004.

(9)

In seguito alla richiesta di inclusione dell'esaclorobutadiene (HCBD) ricevuta dall'Unione nel 2011, il comitato d'esame sui POP ha concluso che l'HCBD soddisfa i criteri della Convenzione in merito all'inclusione nei relativi allegati A e C. In occasione della settima riunione, la Conferenza delle parti ha deciso di iscrivere l'HCBD nell'allegato A della Convenzione. Tuttavia, la Conferenza delle parti ha adottato la decisione SC-7/11, mediante la quale al comitato d'esame sui POP è stato chiesto di valutare ulteriormente l'HCBD sulla base di nuove informazioni in relazione alla sua inclusione nell'allegato C della Convenione e di formulare una raccomandazione alla Conferenza delle parti in merito all'inclusione dell'allegato C affinché ne tenga ulteriormente conto in occasione della riunione dell'ottava Conferenza delle parti.

(10)

La produzione, l'immissione sul mercato e l'uso dell'HCBD nell'Unione sono vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004, modificato dal regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione (6), l'HCBD può tuttavia essere prodotto non intenzionalmente durante alcune attività industriali. A tali attività, disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), devono essere applicate determinate misure di gestione delle emissioni. Poiché l'HCBD è una sostanza che evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'azione di portata globale sulle emissioni non intenzionali di tale sostanza risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto alle misure di cui al regolamento (UE) n. 850/2004 adottate solo nell'Unione.

(11)

L'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati figurano nell'allegato B della convenzione con una serie di scopi accettabili. Alla Conferenza delle parti sarà chiesto di esaminare la necessità di mantenere tali scopi accettabili. Il regolamento (CE) n. 850/2004 vieta la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di PFOS ma prevede deroghe per alcuni scopi ancora necessari nell'Unione. L'Unione dovrebbe quindi sostenere l'eliminazione degli scopi accettabili del PFOS e dei suoi derivati non più necessari per le parti, fatta eccezione per i rivestimenti fotoresistenti e antiriflesso per semiconduttori, l'agente di incisione per semiconduttori composti e filtri in ceramica, e la placcatura di metalli duri solo in sistemi a ciclo chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione all'ottava riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma, in linea con le pertinenti raccomandazioni del comitato d'esame degli inquinanti organici persistenti, deve essere di sostegno:

all'inclusione nell'allegato A della Convenzione del decabromodifeniletere (BDE — 209) presente nel decabromodifeniletere commerciale (c-decaBDE), con «deroghe specifiche» per la produzione e l'uso di decaBDE nei ricambi del settore automobilistico. L'Unione può sostenere l'inclusione con ulteriori deroghe specifiche per gli aeromobili e per i ricambi degli aeromobili in linea con il regolamento (UE) 2017/227, nonché per i ricambi dei veicoli per uso agricolo e forestale o determinate macchine se non vi sono parti o portatori di interessi direttamente coinvolti che possano dimostrarne la necessità;

all'inclusione delle paraffine clorurate a catena corta (SCCP) nell'allegato A della Convenzione;

all'inclusione dell'esaclorobutadiene (HCBD) nell'allegato C della Convenzione;

alla cancellazione dei seguenti scopi accettabili dalla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati nell'allegato B alla Convenzione: immagini fotografiche, fluidi idraulici per l'aviazione, determinati dispositivi medici (per esempio produzione di copolimero di etilene-tetrafluoretilene (ETFE) a strati e radio-opaco, dispositivi medico-diagnostici in vitro, filtri colorati CCD), schiume antincendio, esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta spp. e Acromyrmex spp..

2.   Alla luce degli sviluppi successivi in occasione dell'ottava riunione della Conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione possono concordare aggiustamenti della presente posizione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG


(1)  Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

(3)  Regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile) (GU L 35 del 10.2.2017, pag. 6).

(4)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione, del 13 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1).

(7)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).