28.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/18


DECISIONE (UE) 2017/599 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2017

sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Cittadinanza UE per gli europei: uniti nella diversità nonostante lo jus soli e lo jus sanguinis»

[notificata con il numero C(2017) 2001]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Cittadinanza UE per gli europei: uniti nella diversità nonostante lo jus soli e lo jus sanguinis» fa riferimento a quanto segue: «La natura e l'obiettivo della cittadinanza dell'Unione, in particolare in relazione alla cittadinanza nazionale. Recesso di uno Stato membro dall'Unione e relativi effetti. Diritti dei cittadini garantiti dalla legislazione dell'UE».

(2)

La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. Possedere la cittadinanza di uno Stato membro è un prerequisito per avere la cittadinanza dell'Unione. Affinché una persona possa avere la cittadinanza dell'Unione è necessario che almeno uno degli Stati di cui tale persona possiede la cittadinanza sia membro dell'Unione.

(3)

La relazione tra la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione e la cittadinanza dell'Unione è stabilita nei trattati. Nei trattati non esiste una base giuridica che conferisca alle istituzioni dell'UE il potere di adottare un atto legislativo dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, per garantire la cittadinanza dell'Unione a persone che non sono in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione.

(4)

Tuttavia un atto legislativo dell'Unione finalizzato all'applicazione dei trattati può essere adottato in relazione ai diritti dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro, anche per quanto riguarda le condizioni che ne disciplinano la libertà di movimento e residenza in altri Stati membri dell'UE. Un atto legislativo di questo tipo può pertanto conferire determinati diritti simili a quelli connessi con la cittadinanza dell'Unione a cittadini di uno Stato in caso di suo recesso dall'Unione a norma dell'articolo 50 del TUE.

(5)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione prevedendo, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

(6)

A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura di tale iniziativa, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.

(7)

Per tali motivi è opportuno considerare che la proposta d'iniziativa dei cittadini, nella misura in cui mira a una proposta legislativa finalizzata all'applicazione dei trattati in relazione ai diritti di cittadini di paesi terzi residenti legalmente in uno Stato membro, anche per quanto riguarda le condizioni che ne disciplinano la libertà di movimento e residenza in altri Stati membri dell'UE, e mira a conferire in particolare determinati diritti simili a quelli connessi con la cittadinanza dell'Unione a cittadini di uno Stato che abbia deciso di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del TUE, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta legislativa ai fini dell'applicazione dei trattati in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento.

(8)

La proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Cittadinanza UE per gli europei: uniti nella diversità nonostante lo jus soli e lo jus sanguinis», dovrebbe pertanto essere registrata. È opportuno raccogliere dichiarazioni di sostegno per la proposta di iniziativa dei cittadini di cui trattasi, nella misura in cui essa mira a una proposta legislativa finalizzata all'applicazione dei trattati in relazione ai diritti di cittadini di paesi terzi residenti legalmente in uno Stato membro, anche per quanto riguarda le condizioni che ne disciplinano la libertà di movimento e residenza in altri Stati membri dell'UE, e mira a conferire in particolare determinati diritti simili a quelli connessi con la cittadinanza dell'Unione a cittadini di uno Stato che abbia deciso di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del TUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Cittadinanza UE per gli europei: uniti nella diversità nonostante lo jus soli e lo jus sanguinis», viene registrata.

2.   Per tale proposta d'iniziativa dei cittadini possono essere raccolte dichiarazioni di sostegno, sulla base del presupposto che essa mira a una proposta legislativa atta a garantire che, a seguito del recesso di uno Stato membro a norma dell'articolo 50 del TUE, i cittadini di tale paese possano continuare a beneficiare di diritti simili a quelli di cui godevano quando tale paese era uno Stato membro.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 27 marzo 2017.

Articolo 3

Destinatari di tale decisione sono gli organizzatori (membri del comitato di cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Cittadinanza UE per gli europei: uniti nella diversità nonostante lo jus soli e lo jus sanguinis», rappresentati da [i dati personali sono stati espunti dopo consultazione con gli organizzatori], agenti in qualità di referenti.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2017

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Vicepresidente


(1)  GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.