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24.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/8 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/552 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2017
relativa alla coerenza degli obiettivi per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, presentati dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione per il secondo periodo di riferimento
(I testi in lingua francese, italiana e tedesca sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (l'accordo) (1),
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (il regolamento quadro) (2), come integrato nell'accordo, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 549/2004, come integrato nell'accordo, gli Stati membri e la Svizzera adottano i piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB») comprendenti obiettivi nazionali od obiettivi a livello di FAB di carattere vincolante, garantendone la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione. Il regolamento (CE) n. 549/2004 stabilisce inoltre che la Commissione valuti la coerenza di tali obiettivi in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d), del medesimo regolamento. Norme dettagliate al riguardo sono definite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. |
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(2) |
La Svizzera ha presentato alla Commissione un piano di tale tipo per quanto riguarda il blocco funzionale di spazio aereo dell'Europa centrale («FABEC»). A norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/1056 della Commissione (4), la Svizzera ha rivisto il piano e i relativi obiettivi. Con la decisione (UE) 2017/258 (5) la Commissione ha tuttavia stabilito che non erano ancora adeguati gli obiettivi prestazionali rivisti relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità per il FABEC nel suo insieme e l'efficienza economica per la Svizzera e che non erano sufficienti le misure incluse nel piano rivisto. Di conseguenza la Svizzera dovrebbe adottare determinate misure correttive al fine di rivedere ulteriormente gli obiettivi prestazionali ed eliminare le incoerenze con gli obiettivi a livello di Unione. |
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(3) |
Il 30 gennaio 2017 la Svizzera ha presentato un nuovo piano rivisto comprendente le misure correttive che comporteranno un'ulteriore revisione degli obiettivi prestazionali. Sia gli obiettivi rivisti che le misure correttive sono stati successivamente valutati dalla Commissione. |
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(4) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è stata valutata la coerenza di tali obiettivi in relazione al ritardo ATFM (Air traffic flow management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta, in conformità al principio di cui all'allegato IV, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per la capacità i quali, se applicati, garantiscono che l'obiettivo prestazionale a livello di Unione, calcolato dal gestore della rete e definito nel piano operativo della rete (2014-2018/2019) nella sua versione più recente, sia raggiunto a livello dell'Unione. Questa valutazione ha dimostrato che tali obiettivi sono coerenti con i pertinenti obiettivi prestazionali a livello di Unione. |
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(5) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono stati valutati gli obiettivi in questione espressi in termini di costi determinati unitari dei servizi di rotta, in conformità ai principi di cui all'allegato IV, punto 5, in combinato disposto con il punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo conto della tendenza dei costi determinati unitari dei servizi di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019), del numero di unità di servizio (previsioni di traffico) e del livello dei costi determinati unitari dei servizi di rotta rispetto ad altri Stati membri aventi un ambiente economico e operativo simile. Questa valutazione ha dimostrato che tali obiettivi sono coerenti con i pertinenti obiettivi prestazionali a livello di Unione. |
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(6) |
Le misure correttive adottate dalla Svizzera per quanto riguarda il FABEC sono pertanto coerenti con la decisione di esecuzione (UE) 2017/258 e gli obiettivi prestazionali relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nel piano di prestazione rivisto presentato dalla Svizzera sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione in tali settori per il secondo periodo di riferimento (2015-2019). È opportuno, per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, stabilire tale constatazione mediante la presente decisione e informarne la Svizzera. |
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(7) |
La Commissione ha consultato la Svizzera in merito alla presente decisione, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli obiettivi relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nel piano rivisto di prestazione del FABEC presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, come integrato nell'accordo, elencati nell'allegato, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione per il secondo periodo di riferimento, stabiliti nella decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione (6).
Articolo 2
La Confederazione svizzera è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2017
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73.
(2) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(3) GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1.
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1056 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativa all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nel piano nazionali o piano per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 18).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/258 della Commissione, del 13 febbraio 2017, relativa agli obiettivi prestazionali rivisti e alle misure appropriate inclusi nel piano nazionale o nel piano per i blocchi funzionali di spazio aereo presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e non adeguati in relazione agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che stabilisce l'obbligo di misure correttive (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 71).
(6) Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).
ALLEGATO
Obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, presentati dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, giudicati coerenti con gli obiettivi prestazionali dell'Unione per il secondo periodo di riferimento
Settore essenziale di prestazione concernente la capacità
Ritardo ATMF (Air Traffic Flow Management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta espresso in min/volo
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Stato membro |
FAB |
Obiettivo FAB di capacità durante la rotta |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
[Belgio/Lussemburgo] |
FAB EC |
0,48 |
0,49 |
0,42 |
0,42 |
0,43 |
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[Francia] |
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|
[Germania] |
||||||
|
[Paesi Bassi] |
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|
Svizzera |
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Settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica
Legenda:
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ID |
Voce |
Unità |
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(A) |
Totale dei costi determinati di rotta |
(in valuta nazionale e in termini nominali) |
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(B) |
Tasso d'inflazione |
(%) |
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(C) |
Indice d'inflazione |
(100 = 2009) |
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(D) |
Totale dei costi determinati di rotta |
(in prezzi reali del 2009 e in valuta nazionale) |
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(E) |
Unità di servizi di rotta totali |
(TSU) |
|
(F) |
Costo unitario determinato (DUC) per i servizi di rotta |
(in prezzi reali del 2009 e in valuta nazionale) |
FAB EC
|
Zona tariffaria: Svizzera — Valuta: CHF |
|||||
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
(A) |
158 188 309 |
156 222 383 |
157 901 505 |
157 939 446 |
159 353 943 |
|
(B) |
– 1,0 % |
0,0 % |
0,5 % |
1,0 % |
1,0 % |
|
(C) |
99,1 |
99,1 |
99,6 |
100,6 |
101,6 |
|
(D) |
159 633 416 |
157 649 529 |
158 551 235 |
157 019 140 |
156 856 827 |
|
(E) |
1 452 683 |
1 470 066 |
1 490 591 |
1 512 889 |
1 565 000 |
|
(F) |
109,89 |
107,24 |
106,37 |
103,79 |
100,23 |