10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/109


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/427 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2012/535/UE per quanto riguarda le misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

[notificata con il numero C(2017) 1482]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase;

considerando quanto segue:

(1)

Data la situazione critica dovuta al nematode del pino in Portogallo e considerato che sono stati riscontrati alcuni casi in Spagna, nel settembre 2014 è stata istituita una task force composta da diversi esperti degli Stati membri a sostegno delle azioni di contenimento attuate dal Portogallo e dell'attività di eradicazione attuata dalla Spagna nei rispettivi territori, oltre che di prevenzione la diffusione nel resto del territorio dell'Unione.

(2)

Il 22 giugno 2016 la task force sul nematode del pino ha pubblicato una relazione contenente una serie di raccomandazioni. Inoltre, nell'ambito del progetto REPHRAME (2), sono state acquisite ulteriori conoscenze scientifiche.

(3)

Per individuare le piante sensibili cui devono essere applicate le rispettive misure, è necessario introdurre una definizione di «pianta colpita da incendio o da tempesta».

(4)

L'Organizzazione europea per la protezione delle piante ha messo a punto standard internazionali relativi ai piani di emergenza. Le regole riguardanti i piani di emergenza dovrebbero definire in modo più dettagliato i compiti degli organismi ufficiali, dei laboratori e degli operatori responsabili, al fine di garantire la coerenza con tali standard internazionali (3) e di migliorare la chiarezza e l'efficacia dei piani di emergenza.

(5)

Al fine di ridurre l'onere amministrativo e tenendo conto del miglioramento della situazione indicato dagli esiti dei controlli finora effettuati dal Portogallo e dalla Spagna, i risultati dei controlli effettuati in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, della decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE (4) dovrebbero essere presentati annualmente e non più mensilmente. I risultati delle misure adottate a norma degli articoli 6 e 7 di tale decisione, ove applicabile, dovrebbero essere comunicati entro il 30 aprile di ciascun anno per garantire la tempestiva presentazione delle informazioni pertinenti riguardanti il periodo che precede l'inizio della stagione di volo del vettore.

(6)

L'esperienza maturata sia in Portogallo sia in Spagna, così come gli studi tecnici e scientifici, indicano che è estremamente improbabile individuare il nematode del pino sui pini di aspetto sano, mentre il campionamento dei fusti tagliati, dei residui delle operazioni di taglio e dei detriti normalmente presenti in natura che mostrano segni dell'attività di insetti vettori può essere molto importante per rilevare la presenza di nematode del pino in aree dove non è previsto che si verifichino sintomi di avvizzimento. È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione di esecuzione 2012/535/UE.

(7)

I dati riferiti dalla task force hanno confermato che gli incendi boschivi che si verificano durante la stagione di volo del vettore attirano immediatamente vettori anche da molto lontano e per un certo tempo successivamente all'incendio. L'immediata rimozione ed eliminazione delle piante nelle zone colpite da incendi non riduce l'attrattività e può invece comportare il rischio di una ulteriore dispersione di vettori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a procedere con l'abbattimento e la rimozione delle piante sensibili situate nelle zone colpite da incendi prima dell'inizio della successiva stagione di volo del vettore.

(8)

L'esperienza ha dimostrato che, per garantire un uso ottimale delle risorse disponibili, le indagini nelle zone infestate di cui all'allegato II, punto 2, della decisione di esecuzione 2012/535/UE, dovrebbero concentrarsi sulle parti delle zone infestate adiacenti alle zone cuscinetto, in modo da poter adottare misure atte a contenere il nematode del pino in quelle parti delle zone infestate in cui è notoriamente presente e a prevenirne la diffusione nelle zone cuscinetto.

(9)

Gli Stati membri possono ridurre il raggio della zona di taglio raso da 500 m a 100 m se, in base alle attività d'indagine svolte conformemente allo standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 4 (5), e tenendo conto della capacità di dispersione dei vettori, non vi sono prove della presenza di vettori in quella parte di territorio.

(10)

L'esperienza ha confermato che il trattamento del legno individuato nella zona delimitata durante la stagione di volo del vettore, come stabilito nell'allegato I, punto 8, e nell'allegato II, punto 3, lettera c), della decisione di esecuzione 2012/535/UE, non sempre è idoneo a prevenire l'ulteriore diffusione del nematode del pino nel caso di tronchi colonizzati da vettori nel corso dell'anno precedente l'attività d'indagine. Lo Stato membro può quindi decidere di distruggere immediatamente tale legname sul posto.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/535/UE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione 2012/535/UE

La decisione di esecuzione 2012/535/UE è così modificata:

1)

all'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera h):

«h)   «pianta colpita da incendio o da tempesta»: qualsiasi pianta sensibile danneggiata da incendio o da tempesta in un modo che consente l'ovideposizione da parte del vettore.»;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il piano di emergenza stabilisce:

a)

una sezione specifica contenente informazioni di sintesi sulla valutazione del rischio di infestazione da nematode del pino per lo Stato membro interessato, incluse le informazioni di base sulla biologia del nematode del pino, i sintomi previsti e le piante ospiti colpite, così come i metodi di rilevamento, le principali vie di ingresso e di ulteriore diffusione, comprese le raccomandazioni su come ridurre il rischio di ingresso, insediamento e diffusione;

b)

i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti nell'esecuzione del piano se la presenza del nematode del pino è ufficialmente confermata oppure sospetta, così come la catena di comando e le procedure di coordinamento delle azioni che devono essere intraprese dagli organismi ufficiali responsabili, dalle altre autorità pubbliche, dagli organismi delegati o dalle persone fisiche coinvolte, dai laboratori e dagli operatori;

c)

le condizioni di accesso degli organismi ufficiali responsabili ai locali degli operatori e di altri;

d)

le condizioni di accesso degli organismi ufficiali responsabili, se necessario, a laboratori, attrezzature, personale, periti esterni e risorse necessari per eradicare rapidamente ed efficacemente oppure, se del caso, contenere il nematode del pino;

e)

le misure da adottare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni alla Commissione, agli altri Stati membri, agli operatori interessati e al pubblico in merito alla presenza del nematode del pino e alle misure adottate per combatterlo qualora la sua presenza sia ufficialmente confermata o sospetta;

f)

le modalità di registrazione dei rilevamenti della presenza del nematode del pino;

g)

i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio;

h)

le procedure e le persone responsabili del coordinamento complessivo con gli Stati membri confinanti e, se del caso, con i paesi terzi confinanti.

Il contenuto del piano di emergenza deve tenere conto del rischio che l'organismo specificato costituisce per lo Stato membro interessato.»;

3)

all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sui risultati delle misure adottate tra il 1o aprile dell'anno precedente e il 31 marzo dell'anno della comunicazione, in applicazione degli articoli 6 e 7.

La relazione include tutti i seguenti elementi:

a)

il numero e i luoghi dei rilevamenti della presenza del nematode del pino, con le relative mappe, individuati rispettivamente per la zona infestata e per la zona cuscinetto;

b)

il numero delle piante morte, delle piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta che sono state individuate, specificando il numero delle piante completamente distrutte da incendi boschivi o da tempeste;

c)

il numero delle piante morte, delle piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta che sono state campionate;

d)

il numero di campioni prelevati su piante morte, piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta e analizzati per accertare la presenza del nematode del pino;

e)

il numero di campioni risultati positivi ai test per la presenza del nematode del pino;

f)

il numero delle piante morte, delle piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta che sono state eliminate, specificando il numero di piante individuate prima dell'inizio del periodo pertinente;

g)

il numero e l'ubicazione delle trappole e il periodo di monitoraggio, così come il numero di vettori catturati, le specie interessate, il numero di vettori analizzati per accertare la presenza del nematode del pino, il numero di campioni analizzati per accertare la presenza del nematode del pino rispettivamente nella zona tampone e nelle zone infestate, compreso il numero di campioni eventualmente risultati positivi ai test per la presenza del nematode del pino.

Gli Stati membri raccolgono le informazioni di cui alle lettere b) ed f) durante i seguenti periodi: dal 1o gennaio al 31 marzo, dal 1o aprile al 31 ottobre e dal 1o novembre al 31 dicembre dell'anno precedente e dal 1o gennaio al 31 marzo dell'anno della comunicazione.

Nel comunicare tali informazioni gli Stati membri fanno riferimento al periodo di raccolta in questione.»;

4)

all'articolo 11, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri comunicano, entro il 30 aprile di ciascun anno, agli altri Stati membri e alla Commissione il periodo e i risultati dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 effettuati nel corso dell'anno precedente.»;

5)

gli allegati I e II sono modificati in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Sviluppo di metodi più efficaci per l'individuazione, il controllo e l'eradicazione del nematode del pino a sostegno della politica fitosanitaria dell'UE (REPHRAME) — progetto di ricerca cofinanziato dall'UE n. 265483.

(3)  2009 OEPP/EPPO, Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 39, 471–474 «Generic elements for contingency plans» («Elementi generici per i piani di emergenza»).

(4)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) (GU L 266 del 2.10.2012, pag. 42).

(5)  Segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (1995), standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 4: Requirements for the establishment of the pest free areas (Requisiti per la definizione di zone indenni da organismi nocivi).


ALLEGATO

Gli allegati della decisione di esecuzione 2012/535/UE sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

al punto 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Da tutte le piante morte o in cattive condizioni di salute e da alcune piante di aspetto sano, selezionate in funzione del rischio di propagazione del nematode del pino, sono prelevati campioni in modo mirato dopo l'abbattimento. I campioni sono prelevati in più parti di ciascuna pianta, compresa la corona, e in particolare in quelle parti dove sono visibili i segni dell'attività degli insetti vettori. I campioni sono prelevati anche da fusti tagliati, dai residui delle operazioni di taglio e dai detriti normalmente presenti in natura che mostrano segni dell'attività di insetti vettori e che si trovano in parti delle zone delimitate dove non è previsto che si verifichino sintomi di avvizzimento delle piante sensibili oppure dove la loro manifestazione è prevista in una fase successiva. Tali campioni sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino.»;

b)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4)

Nei casi in cui si applica il punto 3, ciascuna pianta sensibile non abbattuta e situata a una distanza compresa tra 100 e 500 m dalle piante sensibili in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino è ispezionata prima, durante e dopo la stagione di volo dei vettori, per accertare la presenza di segni o sintomi dovuti al nematode del pino.

Se sono presenti tali segni o sintomi, dalla pianta sono prelevati campioni che sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino. I campioni sono prelevati in più parti di ciascuna di tali piante sensibili, compresa la corona. Lo Stato membro interessato, durante la stagione di volo, effettua indagini intensive sul vettore prelevando campioni e analizzando tali vettori per accertare la presenza del nematode del pino.

Tali misure si applicano fino alla completa eradicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o fino a che non siano approvate le misure di contenimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1.»;

c)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5)

Se uno Stato membro dispone di prove che dimostrano che negli ultimi tre anni il vettore non è stato presente nell'area interessata, in base a indagini effettuate conformemente allo standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 4 (*1) e tenendo conto della capacità di dispersione dei vettori, il raggio minimo della zona di taglio raso è di 100 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza dal nematode del pino.

Tali prove sono indicate nella comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1.;

(*1)  Segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (1995), standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 4: Requirements for the establishment of the pest free areas (Requisiti per la definizione di zone indenni da organismi nocivi).»"

d)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6)

Gli Stati membri effettuano, durante e al di fuori della stagione di volo del vettore, indagini sulle piante sensibili nelle zone delimitate, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore per accertare la presenza del nematode del pino. Essi effettuano inoltre indagini sul vettore del nematode del pino durante la stagione di volo. In tali indagini è prestata particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o colpite da incendio o da tempesta. I campioni sono prelevati in più parti di ciascuna di tali piante sensibili, compresa la corona. Le indagini sono effettuate anche sui fusti tagliati, sui residui delle operazioni di taglio e sui detriti normalmente presenti in natura che mostrano segni dell'attività di insetti vettori e che si trovano in parti delle zone delimitate dove è previsto che si verifichino sintomi di avvizzimento delle piante sensibili oppure dove è prevista una manifestazione ritardata di tali sintomi. L'intensità delle indagini effettuate nel raggio di 3 000 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino è almeno quattro volte superiore a quella delle indagini effettuate nella zona compresa tra i 3 000 m di distanza dalla pianta sensibile e il limite esterno della zona cuscinetto.»;

e)

al punto 7, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«7)

Gli Stati membri individuano e abbattono, in tutta la zona delimitata, tutte le piante sensibili nelle quali è stata rilevata la presenza del nematode del pino e quelle morte, in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta. Essi asportano ed eliminano le piante abbattute e i residui dell'abbattimento prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore fino al termine dell'abbattimento. Essi rispettano le seguenti condizioni.»;

f)

al punto 8, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Se lo Stato membro ritiene inopportuno lo scortecciamento, il trattamento con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore e la copertura con una rete impregnata di tale insetticida, il legname non scortecciato è immediatamente distrutto sul posto.

I residui di legname prodotti al momento dell'abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto e il legname non scortecciato che è stato distrutto sul posto sono ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm.»;

g)

è inserito il seguente punto 8 bis:

«8 bis)

In deroga al punto 7, lettera b), se uno Stato membro ritiene inopportuno l'abbattimento e la rimozione delle piante sensibili colpite da incendio o da tempesta durante la stagione di volo del vettore, lo Stato membro interessato può decidere di procedere all'abbattimento e alla rimozione di tali piante prima dell'inizio della successiva stagione di volo.

Fatto salvo il punto 6, lo Stato membro interessato, durante la stagione di volo del vettore, effettua indagini intensive nell'area colpita da incendio o da tempesta prelevando campioni dei vettori e analizzandoli per accertare la presenza del nematode del pino e in caso di conferma effettua indagini sulle piante sensibili situate nell'area circostante, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante che mostrano segni o sintomi della presenza del nematode del pino o dei suoi vettori.»;

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

Gli Stati membri effettuano indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore nelle zone infestate, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore, per accertare la presenza del nematode del pino. In tali indagini è prestata particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o colpite da incendio o da tempesta. Tali indagini si concentrano sulle parti delle zone infestate adiacenti alle zone cuscinetto, al fine di proteggere tali zone. Gli Stati membri abbattono tutte le piante sensibili nelle quali è stata rilevata la presenza del nematode del pino e asportano ed eliminano le piante abbattute e i residui dell'abbattimento prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e dei sui vettori.»;

b)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

Gli Stati membri adottano le seguenti misure nelle zone cuscinetto:

a)

gli Stati membri effettuano, durante e al di fuori della stagione di volo del vettore, indagini sulle piante sensibili nelle zone cuscinetto, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore per accertare la presenza del nematode del pino. Essi effettuano inoltre indagini sul vettore del nematode del pino durante la stagione di volo. Tali indagini prestano particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o colpite da incendio o da tempesta, e ai vettori situati in aree in cui è probabile la presenza del nematode del pino o dove si può prevedere una manifestazione ritardata dei sintomi. I campioni sono prelevati in più parti di ciascuna di tali piante sensibili, compresa la corona. Le indagini sono effettuate anche sui fusti tagliati, sui residui delle operazioni di taglio e sui detriti normalmente presenti in natura che mostrano segni dell'attività di insetti vettori e che si trovano in parti di zone delimitate dove non è previsto che si verifichino sintomi di avvizzimento delle piante sensibili;

b)

gli Stati membri, nelle zone cuscinetto interessate, identificano e abbattono tutte le piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o colpite da incendio o da tempesta. Essi asportano ed eliminano le piante abbattute e i residui dell'abbattimento prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore prima e durante l'abbattimento e alle seguenti condizioni:

i)

le piante sensibili identificate al di fuori della stagione di volo del vettore sono, prima della successiva stagione di volo, abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest'ultimo caso, il legname e le cortecce delle piante sono trattati come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati come indicato nell'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b);

ii)

le piante sensibili identificate durante la stagione di volo del vettore sono immediatamente abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest'ultimo caso, il legname e le cortecce delle piante sono trattati come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati come indicato nell'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b).

Dalle piante sensibili abbattute, eccettuate le piante completamente distrutte da incendi, sono prelevati campioni che sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino, secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'attendibilità del 99 % che il livello di presenza del nematode del pino nelle piante sensibili è inferiore allo 0,02 %;

In deroga al punto ii), se uno Stato membro ritiene inopportuno l'abbattimento e la rimozione delle pianti sensibili individuate durante la stagione di volo e colpite da incendio o da tempesta, lo Stato membro interessato può decidere di procedere all'abbattimento e alla rimozione di tali piante prima dell'inizio della successiva stagione di volo. Durante tali abbattimento e rimozione le piante sensibili interessate sono distrutte sul posto o rimosse e il loro legname e le loro cortecce sono trattati come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati come indicato nell'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b). Se si applica tale deroga e fatta salva la lettera a), lo Stato membro interessato, durante la stagione di volo del vettore, effettua indagini intensive nell'area colpita da incendio o da tempesta prelevando campioni dei vettori e analizzandoli per accertare la presenza del nematode del pino e in caso di conferma effettua indagini sulle piante sensibili situate nell'area circostante, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante che mostrano segni o sintomi della presenza del nematode del pino;

c)

per quanto riguarda il legname sensibile identificato nella zona cuscinetto durante la stagione di volo del vettore, di cui alla lettera b), gli Stati membri rimuovono la corteccia dai tronchi delle piante sensibili abbattute o trattano tali tronchi con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore o li coprono con una rete impregnata di tale insetticida immediatamente dopo l'abbattimento.

Dopo lo scortecciamento, il trattamento o la copertura, il legname sensibile è immediatamente trasportato, sotto controllo ufficiale, in un luogo di deposito o in un impianto di trattamento autorizzato. Il legname non scortecciato è immediatamente trattato nuovamente, nel luogo di deposito o nell'impianto di trattamento autorizzato, con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore o coperto con una rete impregnata di tale insetticida.

I residui di legname prodotti al momento dell'abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto sono ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm.

In deroga al primo capoverso, se lo Stato membro ritiene inopportuno lo scortecciamento, il trattamento con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore e la copertura con una rete impregnata di tale insetticida, il legname non scortecciato è immediatamente distrutto sul posto. Se si applica tale deroga, i residui di legname prodotti al momento dell'abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto e il legname non scortecciato che è stato distrutto sul posto devono essere ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm.».