4.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/29


DECISIONE (PESC) 2017/380 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2017

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 aprile 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/599 (1) che nomina Fernando GENTILINI rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente. Il mandato dell'RSUE scade il 28 febbraio 2017.

(2)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 16 mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Fernando GENTILINI quale RSUE per il processo di pace in Medio Oriente è prorogato fino al 30 giugno 2018. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

1.   Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione con riguardo al processo di pace in Medio Oriente.

2.   L'obiettivo generale è una pace globale che dovrebbe essere raggiunta sulla base di una soluzione che preveda due Stati, Israele e uno Stato di Palestina democratico, contiguo, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all'interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle risoluzioni 242 (1967) e 338 (1973) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) e che si richiamano ad altre pertinenti risoluzioni, tra cui l'UNSCR 2334 (2016), ai principi di Madrid, compreso quello della terra in cambio della pace, alla tabella di marcia, agli accordi conclusi precedentemente dalle parti, all'iniziativa di pace araba e alle raccomandazioni del Quartetto per il Medio Oriente («Quartetto») del 1o luglio 2016. Alla luce dei diversi aspetti delle relazioni arabo-israeliane, la dimensione regionale costituisce un elemento essenziale per una pace globale.

3.   Per raggiungere tale obiettivo, le priorità politiche sono il mantenimento della soluzione dei due Stati e il rilancio e il sostegno del processo di pace. Parametri chiari che definiscano la base dei negoziati sono elementi fondamentali per un esito positivo e l'Unione ha enunciato la sua posizione riguardo a tali parametri nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2009, del dicembre 2010 e del luglio 2014, e continuerà a promuoverla attivamente.

4.   L'Unione è impegnata a collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, tra l'altro partecipando al Quartetto e perseguendo attivamente opportune iniziative internazionali per dare nuovo impulso ai negoziati.

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a)

fornire il contributo attivo ed efficace dell'Unione ad azioni e iniziative intese a risolvere in via definitiva il conflitto israelo-palestinese sulla base della soluzione dei due Stati e in linea con i parametri dell'Unione e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, tra cui l'UNSCR 2334 (2016), e presentare proposte di azione dell'UE al riguardo;

b)

facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace, con gli attori politici interessati, con gli altri paesi della regione, con i membri del Quartetto e con altri paesi interessati, nonché con l'ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, come la Lega degli Stati arabi, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace;

c)

adottare le opportune iniziative per promuovere e contribuire ad un eventuale nuovo quadro negoziale in consultazione con tutti i principali soggetti interessati e gli Stati membri, in particolare mediante l'approfondimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta adottata dai partecipanti della conferenza svoltasi a Parigi il 15 gennaio2017 (2);

d)

fornire un sostegno attivo e contribuire ai negoziati di pace tra le parti, tra l'altro presentando proposte a nome dell'Unione e in linea con la sua politica tradizionale consolidata nel contesto di tali negoziati;

e)

assicurare la continuità della presenza dell'Unione nelle pertinenti sedi internazionali;

f)

contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi, anche con riguardo a Gaza;

g)

contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle condizioni di tali accordi;

h)

contribuire alle iniziative politiche volte a determinare un cambiamento radicale che porti a una soluzione sostenibile per la striscia di Gaza, che è parte integrante di un futuro Stato palestinese e la cui situazione dovrebbe essere affrontata nei negoziati;

i)

prestare particolare attenzione ai fattori che incidono sulla dimensione regionale del processo di pace, al dialogo con i partner arabi e all'attuazione dell'iniziativa di pace araba;

j)

stabilire contatti costruttivi con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto del diritto internazionale umanitario, dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto;

k)

formulare proposte relative alle possibilità d'intervento dell'Unione nel processo di pace e al modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace, come il contributo dell'Unione alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell'Unione;

l)

impegnare le parti ad astenersi da azioni unilaterali che compromettano la praticabilità della soluzione dei due Stati, in particolare a Gerusalemme e nell'Area C della Cisgiordania occupata;

m)

riferire regolarmente, in qualità di inviato presso il Quartetto, sui progressi e sull'andamento dei negoziati, nonché sulle attività del Quartetto, e contribuire alla preparazione delle riunioni degli inviati presso il Quartetto in base alle posizioni dell'Unione e tramite il coordinamento con altri membri del Quartetto stesso;

n)

contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani in collaborazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione in materia, segnatamente gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all'attuazione della politica dell'Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;

o)

contribuire alla migliore comprensione del ruolo dell'Unione tra i leader d'opinione nella regione.

2.   L'RSUE sostiene l'operato dell'AR, mantenendo nel contempo una visione globale di tutte le attività connesse al processo di pace in Medio Oriente condotte dall'Unione nella regione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

4.   L'RSUE collabora in stretto coordinamento con l'ufficio di rappresentanza dell'Unione a Gerusalemme, con la delegazione dell'Unione a Tel Aviv e con le altre competenti delegazioni dell'Unione nella regione.

5.   L'RSUE ha la sua base principale nella regione e garantisce una presenza regolare presso la sede del SEAE.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1o marzo 2017 al 30 giugno 2018 è pari a 1 825 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'hanno distaccato ovvero del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati a lavorare con l'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'hanno distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso il competente ufficio del SEAE o la delegazione dell'Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (3).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e sulla base della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e comprenda un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nell'area di competenza;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al SEAE oralmente e per iscritto. L'RSUE riferisce periodicamente al CPS in aggiunta agli obblighi minimi in materia di presentazione di relazioni e di definizione di obiettivi previsti dalle istruzioni per la nomina, il mandato e il finanziamento dei rappresentanti speciali dell'Unione. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le delegazioni dell'Unione e le missioni degli Stati membri a Tel Aviv e Gerusalemme.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i competenti capimissione degli Stati membri, i capi delle delegazioni dell'Unione e i capi delle missioni PSDC. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione a Tel Aviv e l'ufficio di rappresentanza dell'Unione a Gerusalemme, fornisce consulenza politica a livello locale ai capimissione della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) e della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah). L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 30 settembre 2017 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 marzo 2018.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2017.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. FARRUGIA


(1)  Decisione (PESC) 2015/599 del Consiglio, del 15 aprile 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 29).

(2)  Uno Stato membro (Regno Unito) ha partecipato solo in qualità di osservatore e non ha firmato fino alla dichiarazione congiunta adottata in occasione della conferenza.

(3)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).