28.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/66


DECISIONE (PESC) 2017/346 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2017

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/440/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Stavros LAMBRINIDIS quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani. Il mandato dell'RSUE scade il 28 febbraio 2017.

(2)

Il 20 luglio 2015 il Consiglio ha adottato, il piano d'azione UE sui diritti umani e la democrazia per il periodo 2015-2019.

(3)

È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE di altri 24 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Stavros LAMBRINIDIS quale RSUE per i diritti umani è prorogato fino al 28 febbraio 2019. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini anticipatamente sulla base di una valutazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in materia di diritti umani, stabiliti nel trattato sull'Unione europea, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché nel quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e nel piano d'azione dell'Unione sui diritti umani e la democrazia:

a)

potenziare l'efficacia, la presenza e la visibilità dell'Unione per la protezione e promozione dei diritti umani nel mondo, in particolare approfondendo la cooperazione e il dialogo politico dell'Unione con i paesi terzi, i partner pertinenti, le imprese, la società civile e le organizzazioni internazionali e regionali, nonché agendo nei pertinenti consessi internazionali;

b)

potenziare il contributo dell'Unione al rafforzamento della democrazia e della costruzione istituzionale, dello Stato di diritto, del buon governo, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il mondo;

c)

migliorare la coerenza dell'azione dell'Unione in materia di diritti umani e l'inclusione dei diritti umani in tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a)

contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani, in particolare il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, anche formulando raccomandazioni a tale riguardo;

b)

contribuire all'attuazione degli orientamenti, degli strumenti e dei piani d'azione dell'Unione sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale;

c)

potenziare il dialogo con i governi dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali in materia di diritti umani, nonché con le organizzazioni della società civile e altri attori pertinenti al fine di garantire l'efficacia e la visibilità della politica dell'Unione in materia di diritti umani;

d)

contribuire a una maggiore coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione nell'ambito della protezione e della promozione dei diritti umani, in particolare apportando contributi alla formulazione di politiche pertinenti dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti per assicurare la coerenza del rispettivo operato nell'ambito dei diritti umani.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2017 al 28 febbraio 2018 è pari a 860 000 EUR.

2.   L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'RSUE è deciso dal Consiglio.

3.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

4.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa tempestivamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

Articolo 8

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell'Unione e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all'RSUE.

Articolo 9

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione della sicurezza nell'area di sua competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la sua area di competenza e al suo interno nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e che comprenda un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area l'area di sua competenza;

c)

provvedendo affinché tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell'area l'area di sua competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

d)

provvedendo affinché siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio all'AR, e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito delle relazioni sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 10

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS mediante relazioni orali e scritte. Se del caso, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio, in particolare al gruppo «Diritti umani». Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 11

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle degli Stati membri e della Commissione, nonché, se del caso, con quelle degli altri rappresentanti speciali dell'Unione europea. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell'Unione.

2.   Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i pertinenti capimissione degli Stati membri, con i capi delle delegazioni dell'Unione, nonché con i capi o comandanti delle missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune e, se del caso, altri rappresentanti speciali dell'Unione europea. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato.

3.   L'RSUE mantiene stretti contatti, ricerca complementarità e sinergie con altri attori internazionali e regionali a livello centrale e sul campo. L'RSUE ricerca contatti regolari con le organizzazioni della società civile, sia a livello centrale che sul campo.

Articolo 12

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2018.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIZZI


(1)  Decisione 2012/440/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 21).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).