28.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/53


DECISIONE (UE) 2017/342 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2016

relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte all'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 12,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche.

(2)

Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 471 milioni di EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2).

(3)

In considerazione delle esigenze urgenti, è necessario mobilizzare importi supplementari sostanziali per finanziare misure intese ad attenuare l'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza.

(4)

Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nell'ambito della rubrica di spesa 3 (Sicurezza e cittadinanza), si rende necessario mobilizzare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 530,0 milioni di EUR oltre il massimale della rubrica 3 per integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, al fine di finanziare misure nel settore della migrazione, dei rifugiati e della sicurezza.

(5)

Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità dovrebbero essere scaglionati su vari esercizi di bilancio e sono stimati a 238,3 milioni di EUR nel 2017, a 91,0 milioni di EUR nel 2018, a 141,9 milioni di EUR nel 2019 e a 58,8 milioni di EUR nel 2020.

(6)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilizzazione dello strumento di flessibilità, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall'inizio dell'esercizio 2017,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, lo strumento di flessibilità è mobilizzato per erogare l'importo di 530,0 milioni di EUR in stanziamenti di impegno nella rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza).

Detto importo è utilizzato per finanziare misure volte a gestire l'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza.

2.   Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità saranno pari a:

a)

238,3 milioni di EUR nel 2017;

b)

91,0 milioni di EUR nel 2018;

c)

141,9 milioni di EUR nel 2019;

d)

58,8 milioni di EUR nel 2020.

Gli importi specifici per ciascun esercizio finanziario sono autorizzati conformemente alla procedura annuale di bilancio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).