25.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/93 |
DECISIONE (UE) 2017/126 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2017
che modifica la decisione 2013/448/UE per quanto riguarda l'istituzione di un fattore di correzione transettoriale uniforme a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 5,
Vista la decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE stabilisce un quantitativo massimo annuo di quote utilizzato come base per calcolare le quote a titolo gratuito da assegnare gli impianti che non sono contemplati dall'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Questo quantitativo è la somma di due elementi, rispettivamente descritti alle lettere a) e b) dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. |
(2) |
Al fine di garantire che questo quantitativo massimo annuo di quote non sia superato, viene applicato se necessario un fattore di correzione transettoriale per ridurre in modo uniforme le assegnazioni per tutti gli impianti ammissibili a ricevere quote a titolo gratuito. |
(3) |
Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE, la Commissione determina il fattore di correzione transettoriale confrontando il limite stabilito dall'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE con la somma dei quantitativi annui totali preliminari delle assegnazioni a titolo gratuito per tutti gli impianti contemplati dalla direttiva 2003/87/CE nel territorio degli Stati membri. |
(4) |
La Commissione ha stabilito nella decisione 2013/448/UE (3) un fattore di correzione transettoriale uniforme cui l'articolo 4 e l'allegato II della decisione in questione fanno riferimento. |
(5) |
La Corte di giustizia, nella sua sentenza del 28 aprile 2016, in relazione alle cause riunite C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14 ha ritenuto che la Commissione, nel determinare il quantitativo massimo annuo di quote a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2003/87/CE non avrebbe dovuto prendere in considerazione le emissioni risultanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE a partire dal 2013, nella misura in cui tali emissioni erano state generate da impianti contemplati dal sistema di scambio di quote di emissioni prima di tale data. Di conseguenza, la Corte ha concluso che la Commissione non ha determinato il quantitativo massimo annuo di quote conformemente alle prescrizioni dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2003/87/CE e che il fattore di correzione incrociata uniforme di cui all'articolo 4 e all'allegato II della decisione 2013/448/UE era anch'esso contrario a tale disposizione. L'articolo 4 e l'allegato II della decisione 2013/448/UE sono stati quindi invalidati dalla Corte. |
(6) |
Ai fini dell'attuazione della presente sentenza, la Commissione è tenuta a ricalcolare il quantitativo massimo annuo di quote per gli impianti ammissibili a ricevere assegnazioni a titolo gratuito in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2003/87/CE e il fattore di correzione transettoriale uniforme deve essere modificato di conseguenza. |
(7) |
Il ricalcolo del quantitativo di quote di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2003/87/CE è stato effettuata secondo la stessa metodologia, utilizzando gli stessi dati utilizzati per il calcolo iniziale del 2013. In linea con la sentenza della Corte, mentre la Commissione aveva inizialmente considerato le emissioni generate dagli impianti contemplati dal sistema ETS dell'UE prima del 1o gennaio 2013 risultanti dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE solo a partire dal 2013, queste hanno dovuto essere eliminate dal calcolo del quantitativo massimo annuo di quote di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. |
(8) |
La Commissione ha utilizzato come punto di partenza le prime comunicazioni ufficiali degli Stati membri. La Commissione ha poi consultato gli Stati membri in merito ai dati relativi alle emissioni e ogniqualvolta necessario ha chiesto ulteriori chiarimenti. A norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, si è tenuto conto solo degli impianti per i quali gli Stati membri hanno comunicato emissioni verificate. |
(9) |
La Commissione ha poi eliminato dal calcolo gli impianti che hanno svolto le attività contemplate dalla direttiva 2003/87/CE soltanto a partire dal 2013, ma che partecipavano al sistema di scambio di quote di emissioni prima del 2013. Le emissioni provenienti da impianti che erano stati inclusi dagli Stati membri a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE prima del 2013 sono state anch'esse eliminate dal calcolo. |
(10) |
Gli impianti interessati, tra la data della rilevazione iniziale dei dati e il 2013, da cambiamenti strutturali quali fusioni, scissioni o chiusura o modifiche tecniche in modo tale che non risultano più soddisfatte le pertinenti soglie di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE sono stati comunque presi in considerazione nell'esercizio di ricalcolo in quanto queste modifiche non potevano essere previste al momento della rilevazione dei dati. Gli impianti esclusi dal sistema ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE sono stati presi in considerazione ai fini del ricalcolo per lo stesso motivo. |
(11) |
Le modifiche per correggere gli errori nelle misure di attuazione nazionali degli Stati membri per il periodo 2013-2020 e apportate entro la fine del 2016 sono state prese in considerazione nel ricalcolo, in quanto i valori corretti avrebbe dovuto essere considerati già al momento del calcolo iniziale del fattore di correzione transettoriale. |
(12) |
Nella sentenza del 28 aprile 2016 la Corte ha esplicitamente limitato gli effetti nel tempo della dichiarazione di invalidità di cui all'articolo 4 e all'allegato II della decisione 2013/448/UE, in modo tale che, in primo luogo, la sentenza non produce effetti per un periodo di 10 mesi a decorrere dalla data di pronuncia. Il fattore di correzione transettoriale di cui alla decisione 2013/448/UE non è quindi più valido a partire dal 1o marzo 2017. In secondo luogo, le misure adottate sino a tale data sulla base delle disposizioni invalidate non possono essere messe in discussione. |
(13) |
Conformemente alla sentenza della Corte che sottolinea le esigenze imperative della certezza del diritto, le misure adottate dagli Stati membri in materia di assegnazione delle quote per il periodo 2013-2020 e le eventuali successive modifiche e integrazioni apportate fino all'entrata in vigore della presente decisione restano valide. Il fattore di correzione transettoriale definito dalla presente decisione deve essere applicato nelle decisioni adottate a partire dal 1o marzo 2017 che stabiliscono o modificano diritti in materia di assegnazioni e che comportano, ai fini della loro determinazione, l'applicazione del fattore di correzione transettoriale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/448/UE è così modificata:
1. |
L'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Il fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, stabilito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE, è riportato nell'allegato II della presente decisione.» |
2. |
L'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 2017.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1.
(3) Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 27).
ALLEGATO
L'allegato II della decisione 2013/448/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II
I valori del fattore di correzione transettoriale che si applicano alle quote a titolo gratuito assegnate agli impianti che non sono contemplati dall'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2013-2020 sono i seguenti:
Anno |
Fattore di correzione transettoriale |
2013 |
89,207101 % |
2014 |
87,657727 % |
2015 |
86,090119 % |
2016 |
84,506152 % |
2017 |
82,905108 % |
2018 |
81,288476 % |
2019 |
79,651677 % |
2020 |
78,009186 %» |