22.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/23


DECISIONE (UE) 2017/1493 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 agosto 2017

che modifica la decisione BCE/2014/29 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (BCE/2017/23)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/7) (2) e in particolare gli articoli 21 e 140, paragrafo 4,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2014/29 (3) stabilisce norme per la comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (4).

(2)

La Commissione europea ha adottato, in data 14 settembre 2016, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 (5), che stabilisce obblighi di segnalazione per gli enti che sono stati autorizzati ad usare metodi interni per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio o dei requisiti di fondi propri, fatta eccezione per il rischio operativo. Tali enti sono tenuti a segnalare i risultati dei calcoli effettuati secondo i loro metodi interni per le proprie esposizioni o posizioni incluse nei portafogli di riferimento stabiliti dall'Autorità bancaria europea.

(3)

La decisione BCE/2014/29 dovrebbe coprire le informazioni che i soggetti vigilati devono segnalare sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2014/29 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione BCE/2014/29 è modificata come segue:

1.

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione della Banca centrale europea, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi dei regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) n. 2016/2070 della Commissione (BCE/2014/29) (2014/477/UE)»;

2.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ambito d'applicazione

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento quadro sull'MVU, la presente decisione stabilisce le procedure relative alla comunicazione alla BCE di dati segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati sulla base del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2070 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1).»;"

3.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Date di invio

1.   Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i dati di cui all'articolo 1 loro segnalati dai soggetti vigilati alle date d'invio di seguito indicate:

1)

entro le ore 12:00, ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) (*2), del decimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, in relazione a:

a)

soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti;

b)

soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato;

c)

soggetti vigilati che sono classificati come significativi in conformità al criterio dei tre enti creditizi più significativi nel loro Stato membro e che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a effettuare le segnalazioni su base consolidata;

d)

altri soggetti vigilati che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a effettuare le segnalazioni su base consolidata, che siano inclusi nell'elenco di enti cui si applica la segnalazione all'Autorità bancaria europea (ABE) in conformità con l'articolo 2 della decisione EBA/DC/2015/130 della Autorità bancaria europea (*3) e l'articolo 2 della decisione EBA/DC/2016/156 dell'Autorità bancaria europea (*4);

2)

entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, in relazione a:

a)

soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata e sub-consolidata nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);

b)

soggetti vigilati significativi facenti parte di un gruppo vigilato che effettuano le segnalazioni su base individuale nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);

c)

soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);

d)

soggetti vigilati meno significativi non facenti parte di un gruppo vigilato nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);

4)

entro la fine del trentacinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, in relazione a:

a)

soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata e sub-consolidata nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi dei punti 1) e 2);

b)

soggetti vigilati meno significativi facenti parte di un gruppo vigilato che effettuano le segnalazioni su base individuale nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità nazionali competenti inviano alla BCE i dati di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 alle date d'invio di seguito indicate:

1)

entro le ore 12:00 CET del decimo giorno lavorativo successivo all'11 novembre di ogni anno civile in relazione a:

a)

soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti;

b)

soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato;

c)

soggetti vigilati che sono classificati come significativi in conformità al criterio dei tre enti creditizi più significativi nel loro Stato membro ed effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a effettuare le segnlazioni su base consolidata;

d)

altri soggetti vigilati che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a effettuare le segnlazioni su base consolidata, che siano inclusi nell'elenco di enti cui si applica la segnalazione all'ABE in conformità con l'articolo 2 della decisione EBA/DC/2016/156;

2)

entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo all'11 novembre di ogni anno civile in relazione a:

a)

soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata e subconsolidata nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);

b)

soggetti vigilati significativi facenti parte di un gruppo vigilato che effettuano le segnalazioni su base individuale nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);

c)

soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);

d)

soggetti vigilati meno significativi non facenti parte di un gruppo vigilato nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);

3)

entro la fine del trentacinquesimo giorno lavorativo successivo all'11 novembre di ogni anno civile in relazione a:

a)

soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata e sub-consolidata nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi dei punti 1) e 2);

b)

soggetti vigilati meno significativi facenti parte di un gruppo vigilato che effettuano le segnalazioni su base individuale nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);

(*2)  La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale."

(*3)  Decisione EBA/DC/2015/130 dell'Autorità bancaria europea, del 23 settembre 2015, sulla segnalazione all'ABE da parte delle autorità competenti. Disponibile sul sito Internet dell'ABE all'indirizzo www.eba.europa.eu."

(*4)  Decisione EBA/DC/2016/156 dell'Autorità bancaria europea, del 31 maggio 2016, sui dati per l'analisi comparata ai fini di vigilanza. Disponibile sul sito Internet dell'ABE all'indirizzo www.eba.europa.eu.»;"

4.

nell'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità nazionali competenti verificano e garantiscono la qualità e l'affidabilità dei dati messi a disposizione della BCE. Le autorità nazionali competenti applicano le pertinenti regole di convalida elaborate, aggiornate e pubblicate dall'ABE. Le autorità nazionali competenti effettuano altresì controlli integrativi sulla qualità dei dati stabiliti dalla BCE in collaborazione con le autorità competenti.»;

5.

nell'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità nazionali competenti inviano i dati specificati nella presente decisione in conformità con il pertinente Modello dei punti di dati e la tassonomia eXtensible Business Reporting Language, elaborati, aggiornati e pubblicati dall'ABE.»;

6.

è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Prima segnalazione successiva alla decorrenza degli effetti della decisione (UE) 2017/1493 della Banca centrale europea (BCE/2017/23)

1.   Le autorità nazionali competenti inviano i dati a loro comunicati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 in conformità con la decisione (UE) 2017/1493 della Banca centrale europea (BCE/2017/23) (*5) a partire dalle prime date d'invio successive alla decorrenza degli effetti della decisione.

2.   Le autorità nazionali competenti inviano i dati loro comunicati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dagli enti inclusi nell'elenco degli enti cui si applica la segnalazione all'ABE ai sensi dell'articolo 2 della decisione EBA/DC/2016/156 in conformità con l'articolo 3, paragrafo 1, comma 1, lettera d), a partire dalle prime date d'invio successive alla decorrenza degli effetti della decisione (UE) 2017/1493 (BCE/2017/23).

(*5)  Decisione (UE) 2017/1493 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2017, che modifica la decisione BCE/2014/29 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (BCE/2017/23) (GU L 216 del 22.8.2017, pag. 23)»."

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Articolo 3

Destinatari

Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 agosto 2017

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(3)  Decisione BCE/2014/29, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (GU L 214, 19.7.2014, pag. 34).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1).