5.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/32


DECISIONE (UE) 2017/1198 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 giugno 2017

sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2017/21)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/7) (2) e in particolare l'articolo 21,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue:

(1)

In data 19 giugno 2014 l'Autorità bancaria europea (ABE) ha adottato i propri Orientamenti in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione A4 del CERS/2012/2 (3) (di seguito gli «Orientamenti dell'ABE»). Gli Orientamenti dell'ABE mirano a istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci attraverso l'armonizzazione di modelli e definizioni per agevolare la comunicazione dei piani di finanziamento da parte degli enti creditizi.

(2)

Gli Orientamenti dell'ABE sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e agli enti che comunicano piani di finanziamento alle rispettive autorità competenti in conformità al quadro di attuazione nazionale della raccomandazione CERS/2012/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5).

(3)

Al fine esclusivo di assolvere i compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) è considerata, a seconda dei casi, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dal diritto dell'Unione. Pertanto la BCE è destinataria degli Orientamenti dell'ABE relativa agli enti creditizi classificati come significativi in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013.

(4)

Al fine ottemperare agli Orientamenti dell'ABE, la BCE dovrebbe assicurare che gli enti creditizi significativi comunichino i rispettivi piani di finanziamento in conformità ai modelli e alle definizioni armonizzati di cui al modello di piano di finanziamento allegato agli Orientamenti dell'ABE.

(5)

In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni comunicate dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente su base continuativa, le autorità nazionali competenti forniscono in particolare alla BCE tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

(6)

In considerazione del fatto che le informazioni sui piani di finanziamento sono necessarie a fini micro e macroprudenziali, la BCE ha deciso di richiedere alle autorità nazionali competenti di comunicarle i piani di finanziamento degli enti creditizi.

(7)

È necessario specificare le modalità con le quali le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani di finanziamento. In particolare è opportuno precisare ulteriormente il formato, la frequenza e la tempistica con i quali dette informazioni sono comunicate, nonché i dettagli dei controlli di qualità eseguiti dalle autorità nazionali competenti prima di comunicare le informazioni alla BCE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione richiede alle autorità nazionali competenti di comunicare alla BCE i piani di finanziamento di taluni enti creditizi significativi e meno significativi e stabilisce le procedure relative alla comunicazione di tali piani di finanziamento alla BCE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), insieme alle seguenti definizioni:

1)

per «ente creditizio significativo» si intende un ente creditizio che è qualificato come soggetto vigilato significativo in conformità al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17); e

2)

per «ente creditizio meno significativo» si intende un ente creditizio che non è qualificato come soggetto vigilato significativo in conformità al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

Articolo 3

Requisiti per la comunicazione dei piani di finanziamento

1.   Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani di finanziamento conformi agli Orientamenti dell'ABE dei seguenti enti creditizi stabiliti nei rispettivi Stati membri partecipanti:

a)

enti creditizi significativi al più alto livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti su base consolidata;

b)

enti creditizi significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato su base individuale;

c)

enti creditizi meno significativi rispetto ai quali l'autorità nazionale competente di riferimento è tenuta a comunicare all'ABE i relativi piani di finanziamento in conformità alla decisione EBA/DC/2015/130 dell'Autorità bancaria europea (6) su base consolidata o su base individuale se tali enti non fanno parte di un gruppo vigilato.

2.   Le autorità nazionali competenti che raccolgono i piani di finanziamento degli enti creditizi significativi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 comunicano tali piani di finanziamento alle BCE se questi sono conformi agli Orientamenti dell'ABE.

3.   I piani di finanziamento sono trasmessi alla BCE in conformità ai modelli e alle definizioni armonizzati di cui al modello di piano di finanziamento allegato agli Orientamenti dell'ABE. I piani di finanziamento hanno la data di riferimento del 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 4

Date di invio

1.   Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani di finanziamento degli enti creditizi significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), entro il decimo giorno lavorativo successivo alle date di invio di cui al paragrafo 8 degli Orientamenti dell'ABE.

2.   Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani degli enti creditizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, entro le ore 12:00 CET dei giorni entro i quali le autorità nazionali competenti devono presentare i piani di finanziamento all'ABE ai sensi del paragrafo 8 degli Orientamenti dell'ABE.

Articolo 5

Controlli sulla qualità dei dati

1.   Le autorità nazionali competenti verificano e garantiscono la qualità e affidabilità dei dati messi a disposizione della BCE. Le autorità nazionali competenti applicano le regole di convalida elaborate e aggiornate dall'ABE e applicano i controlli integrativi sulla qualità dei dati definiti dalla BCE in cooperazione con le autorità nazionali competenti.

2.   Oltre all'osservanza delle regole di convalida e dei controlli di qualità, i dati sono comunicati in conformità ai requisiti minimi per l'accuratezza di seguito indicati:

a)

le autorità nazionali competenti forniscono informazioni, se possibile, sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi; e

b)

le informazioni devono essere complete: eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCE e, se possibile, colmate al più presto.

Articolo 6

Informazioni qualitative

1.   Ove non sia possibile assicurare la qualità dei dati per una determinata tabella nella tassonomia, le autorità nazionali competenti ne comunicano le ragioni alla BCE senza indebito ritardo.

2.   Inoltre, le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE le ragioni di eventuali modifiche di rilievo.

Articolo 7

Specifiche del formato di trasmissione

1.   Le autorità nazionali competenti comunicano i dati di cui alla presente decisione utilizzando la tassonomia eXtensible Business Reporting Language applicabile al fine di fornire un formato tecnico uniforme per lo scambio di dati riguardanti gli Orientamenti dell'ABE.

2.   I soggetti vigilati sono identificati nella trasmissione corrispondente mediante l'uso dell'identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier).

Articolo 8

Date di riferimento per le prime segnalazioni

La prima data di riferimento per le segnalazioni di cui all'articolo 3 è il 31 dicembre 2017.

Articolo 9

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Articolo 10

Destinatari

Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 giugno 2017.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(3)  ABE/GL/2014/04.

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(5)  Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012, relativa al finanziamento degli enti creditizi (CERS/2012/2) (GU C 119 del 25.4.2013, pag. 1).

(6)  Decisione EBA/DC/2015/130 dell'Autorità bancaria europea, del 23 settembre 2015, sulla segnalazione all'ABE da parte delle autorità competenti.