12.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 97/9


RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 15 dicembre 2015

sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2015/2)

(2016/C 97/02)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare l’articolo 3 e gli articoli da 16 a 18,

visto il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (2) e in particolare l’articolo 458,

vista la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (3), e in particolare il titolo VII, capitolo 4, sezione II,

vista la Decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (4), e in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli da 18 e 20,

Considerando quanto segue:

(1)

Nell’Unione il sistema finanziario è altamente integrato. Ciò significa che di frequente soggetti esteri prestano servizi finanziari transfrontalieri. Nel mercato unico, i prestatori di servizi finanziari in un determinato Stato membro possono scegliere tra prestare servizi finanziari tramite controllate o filiali ubicate in un altro Stato membro ovvero fornire direttamente servizi finanziari transfrontalieri. Tale situazione può comportare che politiche macroprudenziali a livello nazionale abbiano effetti considerevoli a livello transfrontaliero.

(2)

Di solito, i fornitori di servizi finanziari esteri che prestano servizi finanziari transfrontalieri sia direttamente che tramite le proprie filiali in altri Stati membri non sono toccati da misure di politica macroprudenziale che si applicano ai prestatori nazionali di servizi finanziari in quegli Stati. Di conseguenza, i prestatori di servizi finanziari, altrimenti soggetti a tali obblighi, ossia per aver costituito una controllata in loco, sono incentivati a veicolare le proprie attività mediante canali alternativi per sottrarsi alle misure adottate dal paese ospitante. La propagazione degli effetti e l’arbitraggio regolamentare che deriva da tale condotta possono compromettere l’efficacia di misure nazionali di politica macroprudenziale.

(3)

Inoltre la concorrenza può essere distorta se le filiali di prestatori esteri di servizi finanziari e i prestatori esteri di servizi finanziari che prestano direttamente servizi finanziari transfrontalieri utilizzano il loro vantaggio competitivo, come requisiti patrimoniali inferiori per esposizioni generate nello Stato membro di attivazione, nei confronti di prestatori nazionali di servizi finanziari e controllate di prestatori esteri di servizi finanziari in quello Stato membro al fine di accrescere la propria quota di mercato.

(4)

Misure di politica macroprudenziale adottate in un paese produrranno effetti esterni sulla stabilità finanziaria di altri paesi attraverso collegamenti transfrontalieri. In generale, gli effetti prodotti saranno positivi, poiché le politiche macroprudenziali riducono i rischi sistemici e la probabilità e l’impatto di crisi sistemiche, migliorando così la stabilità finanziaria negli altri Stati membri. Tuttavia, possono prodursi anche effetti negativi. Per esempio, nonostante siano esposte agli stessi rischi dei prestatori di servizi finanziari nazionali e delle controllate di prestatori esteri di servizi finanziari, di solito le filiali di prestatori esteri di servizi finanziari e i prestatori esteri di servizi finanziari che forniscono direttamente servizi finanziari transfrontalieri non avranno l’obbligo di accrescere la propria resilienza nei confronti di tali rischi, ad esempio mediante l’assoggettamento a misure patrimoniali nazionali nel loro Stato membro d’origine. Inoltre, nella misura in cui tali prestatori di servizi finanziari godono di un vantaggio competitivo rispetto ai prestatori nazionali di servizi finanziari e alle controllate di prestatori esteri di servizi finanziari, ciò potrebbe incoraggiarli ad aumentare la loro esposizioni ai relativi rischi macroprudenziali nello Stato membro di attivazione, esponendo così lo Stato membro d’origine a un rischio maggiore. Se tali rischi macroprudenziali relativi alla fornitura di servizi finanziari dovessero concretizzarsi, le riserve di capitale di tali prestatori di servizi finanziari potrebbero dimostrarsi insufficienti, con conseguenze negative per i rispettivi sistemi finanziari nazionali.

(5)

In questo contesto e al fine di assicurare l’efficacia e la coerenza delle politiche macroprudenziali, i responsabili delle politiche macroprudenziali devono prestare debita considerazione a tali effetti transfrontalieri e, ove necessario, utilizzare strumenti di politica idonei a fronteggiarli. Per conseguire tale scopo, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) raccomanda l’adozione di un approccio basato su due pilastri principali, in particolare: (a) la valutazione sistematica degli effetti transfrontalieri delle politiche macroprudenziali; e (b) risposte politiche coordinate, se necessario sotto forma di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale. È importante altresì che nell’Unione tali pilastri siano attuati, per quanto possibile, in modo coerente.

(6)

Attualmente, la valutazione sistematica degli effetti transfrontalieri di politiche macroprudenziali non ha ricevuto la dovuta attenzione. Ciò è dovuto in parte al fatto che la conoscenza relativa alle (potenziali) vie di propagazione rimane limitata e i dati disponibili non sono stati approfonditamente esaminati al fine di analizzare gli effetti transfrontalieri. Di conseguenza, il CERS ritiene importante che tutti i dati disponibili siano utilizzati in modo sistematico per una migliore comprensione e valutazione degli effetti transfrontalieri.

(7)

È importante stabilire una procedura che regoli la valutazione sistematica degli effetti trasnsfrontalieri delle politiche macroprudenziali e miri ad assicurare che i responsabili delle politiche macroprudenziali effettuino una valutazione ex ante dei potenziali effetti transfrontalieri delle misure proposte. Inoltre, considerati anche i requisiti già imposti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dalla Direttiva 2013/36/UE e dalla Raccomandazione CERS/2013/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico (6), i responsabili delle politiche macroprudenziali dovrebbero valutare ex post gli effetti transfrontalieri effettivi delle loro politiche. L’analisi condotta dagli Stati membri è destinata a integrare quella del CERS.

(8)

La risposta politica coordinata caldeggiata dal CERS consiste in un meccanismo di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale. La natura volontaria del meccanismo, determinata dalla natura delle raccomandazioni del CERS (7), differenzia tale riconoscimento volontario da quello obbligatorio per talune misure di politica macroprudenziale ai sensi del diritto dell’Unione. La presente raccomandazione, ad eccezione della raccomandazione A, relativa alla valutazione degli effetti transfrontalieri, e della raccomandazione B, relativa alla notifica di misure di politica macroprudenziale, non è destinata ad applicarsi alle misure di politica macroprudenziale per le quali il diritto dell’Unione già dispone il riconoscimento obbligatorio. Attualmente, il riconoscimento obbligatorio è previsto per le misure adottate ai sensi degli articoli 124, paragrafo 5, e 164, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013, e per la riserva di capitale anticiclica (ove questa sia fissata in misura inferiore alla soglia per il riconoscimento obbligatorio. La stessa eccezione si applica ai coefficienti anticiclici superiori alla soglia per il riconoscimento obbligatorio, poiché la Raccomandazione CERS/2014/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico (8) già raccomanda il pieno riconoscimento dei coefficienti anticiclici tra Stati membri.

(9)

Per garantire l’efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell’Unione con il riconoscimento volontario, così da ricondurre anche le filiali di prestatori esteri di servizi finanziari e i prestatori esteri di servizi finanziari che forniscono direttamente servizi finanziari transfrontalieri entro l’ambito di applicazione delle misure nazionali di politica prudenziale. L’obiettivo ultimo è quello di applicare lo stesso insieme di requisiti macroprudenziali allo stesso tipo di esposizione al rischio in un determinato Stato membro, a prescindere dalla condizione giuridica e dalla localizzazione del prestatore di servizi finanziari. Ne discende che misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione, in particolare quelle che fronteggiano una specifica esposizione al rischio, dovrebbero essere riconosciute.

(10)

La presente raccomandazione dà indicazioni alle autorità competenti riguardo all’adozione di misure riconoscimento in risposta a misure di politica macroprudenziale di altre autorità. Le misure di politica macroprudenziale elencate attivate in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli altri Stati membri. Le misure di politica macroprudenziale saranno elencate nella presente raccomandazione se l’autorità competente all’attivazione chiede il riconoscimento e se il CERS ritiene che la richiesta di riconoscimento sia giustificata. Al fine di garantire l’efficienza del meccanismo di riconoscimento volontario è importante che tali misure siano notificate al CERS in modo tempestivo e sufficientemente dettagliato, utilizzando un modello standard.

(11)

Al fine di garantire l’efficacia del meccanismo di riconoscimento volontario, ci si attende che le autorità competenti adottino misure di riconoscimento entro un lasso di tempo ragionevole. Si raccomandano periodi più lunghi per misure che non sono disponibili in tutte le giurisdizioni.

(12)

La presente raccomandazione è intesa a comprendere tutte le misure di politica macroprudenziale, a prescindere dalla parte del sistema finanziario cui sono indirizzate. Alla luce del mandato conferito al CERS dal Regolamento (UE) n. 1092/2010, l’ambito di applicazione della presente raccomandazione va oltre l’applicazione di strumenti macroprudenziali di cui alla Direttiva 2013/36/UE e al Regolamento (UE) n. 575/2013. Ne discende che la presente raccomandazione è diretta a ricomprendere anche misure non armonizzate ai sensi del diritto dell’Unione. L’ambito di applicazione della presente raccomandazione è soggetto alla rispettiva giurisdizione delle autorità competenti e comprende le misure di politica macroprudenziale che le autorità competenti hanno il compito di adottare o attivare.

(13)

Le autorità nazionali competenti, le autorità designate nonché le autorità macroprudenziali e la Banca centrale europea (per gli Stati membri che partecipano al Meccanismo di vigilanza unico [MVU]) sono considerate autorità competenti, in particolare se hanno il compito di adottare o attivare misure di politica macroprudenziale. Inoltre il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (9) e il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (10) attribuiscono alla BCE specifici compiti in materia di vigilanza. La BCE può applicare requisiti più elevati per riserve patrimoniali o misure più stringenti di quelle applicate dalle autorità nazionali designate. Esclusivamente a tale scopo, la BCE è considerata, secondo il caso, l’autorità competente o l’autorità designata munita di tutti i poteri e obblighi attribuiti alle autorità competenti e designate ai sensi del pertinente diritto dell’Unione.

(14)

Nuove misure di politica macroprudenziale adottate dagli Stati membri che partecipano all’MVU devono avvalersi delle procedure di coordinamento dell’MVU applicabili. Il meccanismo di riconoscimento, come definito nella presente raccomandazione, non pregiudica tali procedure di coordinamento interne dell’MVU e la valutazione di riconoscimento del CERS avrà inizio solo dopo che si siano concluse le procedure di coordinamento dell’MVU.

(15)

Le autorità possono accordare esenzioni ai prestatori di servizi finanziari con esposizioni non significative al rischio macroprudenziale identificato nel paese di attivazione (principio «de minimis»). Trattasi di discrezionalità nazionale che le autorità possono scegliere di disapplicare se il riconoscimento sia considerato questione di principio.

(16)

Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità delle misure di politica macroprudenziale nonché della loro efficace attuazione, le autorità competenti dovrebbero adottare una strategia di comunicazione in merito alle richieste e alle misure di riconoscimento, come parte della loro strategia di comunicazione generale relativa alle misure di politica macroprudenziale. In merito alle richieste di riconoscimento è di particolare importanza che alle autorità interessate siano fornite tempestivamente tutte le informazioni rilevanti e necessarie ai fini dei loro processi decisionali. Inoltre, è altrettanto importante che i soggetti interessati (inclusi, tra gli altri, i diretti destinatari delle misure di politica macroprudenziale) siano tempestivamente ed esaustivamente informati in merito a qualsiasi misura macroprudenziale di loro competenza.

(17)

Il processo di cui alla presente raccomandazione e alla Decisione CERS/2015/4 (11), è concepito per essere il più possibile efficiente ed efficace al fine di conseguire il riconoscimento volontario. Nel contesto dell’imminente revisione del quadro delle politiche macroprudenziali dell’Unione e in sintonia con le possibili modifiche allo strumentario esistente, la Commissione europea dovrebbe, comunque, valutare se e in che modo il meccanismo di riconoscimento volontario disciplinato nella presente raccomandazione possa essere saldamente radicato nel diritto dell’Unione per rafforzare l’efficacia delle politiche macroprudenziali nazionali. Idealmente, la proposta della Commissione europea dovrebbe basarsi sul meccanismo di riconoscimento volontario elaborato nella presente raccomandazione e nel capitolo 11 del Manuale del CERS per la messa in atto di politiche macroprudenziali nel settore bancario (Manuale CERS) (12).

(18)

Le raccomandazioni del CERS sono pubblicate dopo che il Consiglio è stato informato dell’intenzione del Consiglio generale di provvedere in tal senso ed è stata data al Consiglio la possibilità replicare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SEZIONE 1

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione A - Valutazione da parte delle autorità competenti degli effetti transfrontalieri delle loro misure di politica macroprudenziale

1.

Si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di valutare, prima dell’adozione, gli effetti transfrontalieri dell’attuazione delle loro misure di politica macroprudenziale. Come minimo, dovrebbero essere valutate le vie di propagazione che operano mediante aggiustamenti del rischio e arbitraggio regolamentare, utilizzando la metodologia di cui al Capitolo 11 del manuale del CERS.

2.

Si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di valutare i possibili:

a)

effetti transfrontalieri (propagazioni e arbitraggio regolamentare) dell’attuazione di misure di politica macroprudenziale nella loro giurisdizione; e

b)

effetti transfrontalieri nei confronti di altri Stati membri e sul mercato unico delle misure di politica macroprudenziale proposte.

3.

Si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di monitorare almeno una volta l’anno la concretizzazione e gli sviluppi degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale introdotte.

Raccomandazione B – Notifica e riconoscimento da parte delle autorità competenti in merito alle loro misure di politica macroprudenziale

1.

Si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di notificare al CERS le misure di politica macroprudenziale non appena esse siano state adottate e comunque non oltre due settimane dopo l’adozione. Le notifiche dovrebbero includere una valutazione degli effetti transfrontalieri e della necessità di riconoscimento da parte di altre autorità competenti. Le autorità competenti all’attivazione sono tenute a fornire le informazioni in inglese utilizzando i modelli pubblicati sul sito del CERS.

2.

Se si ritiene necessario il riconoscimento da parte di altri Stati membri per assicurare l’efficace funzionamento delle misure in considerazione, si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di accompagnare la notifica della misura con la richiesta di riconoscimento al CERS.

3.

Se le misure di politica macroprudenziale sono state attivate prima dell’adozione della presente raccomandazione, ovvero se il riconoscimento non è stato ritenuto necessario quando la misura è stata precedentemente introdotta, ma successivamente l’autorità competente all’attivazione ha deciso che il riconoscimento è divenuto necessario, si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di presentare una richiesta di riconoscimento al CERS.

Raccomandazione C – Riconoscimento di misure di politica macroprudenziale di altre autorità competenti

1.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale adottate da altre autorità competenti di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento.

2.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale elencate nella presente raccomandazione mediante l’attuazione delle stesse misure di politica macroprudenziale attuate dall’autorità di attivazione. Se la stessa misura di politica macroprudenziale non è disponibile nella normativa nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di effettuare il riconoscimento, previa consultazione con il CERS, mediante l’adozione di una misura di politica macroprudenziale disponibile nella loro giurisdizione che abbia un effetto il più possibile equivalente alla misura di politica macroprudenziale attivata.

3.

Salvo che per il riconoscimento di una misura di politica macroprudenziale sia raccomandato un termine specifico, si raccomanda alle autorità competenti di adottare misure di politica macroprudenziale di riconoscimento non oltre tre mesi dalla pubblicazione dell’ultima modifica della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le misure adottate e quelle di riconoscimento dovrebbero avere, per quanto possibile, la stessa data di attivazione.

Raccomandazione D – Notifica del riconoscimento di misure di politica macroprudenziale di altre autorità competenti

Si raccomanda alle autorità competenti di notificare al CERS il riconoscimento da parte loro di misure di politica macroprudenziale di altre autorità competenti. Le notifiche dovrebbero essere effettuate non oltre un mese dopo l’adozione della misura di riconoscimento. Le autorità che effettuano la notifica sono tenute a fornire le informazioni in inglese utilizzando i modelli pubblicati sul sito del CERS.

SEZIONE 2

ATTUAZIONE

1.   Interpretazione

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «attivazione» s’intende l’applicazione di una misura di politica macroprudenziale a livello nazionale;

b)

per «adozione» s’intende una decisione assunta da un’autorità competente in merito all’introduzione, al riconoscimento o alla modifica di una misura di politica macroprudenziale;

c)

per «servizio finanziario» s’intende ogni servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, pensionistica ovvero di investimento o pagamento;

d)

per «misura di politica macroprudenziale» s’intende ogni misura che mira a prevenire o mitigare il rischio sistemico come definito all’articolo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1092/2010 ed è adottata o attivata da un’autorità competente ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione;

e)

per «notifica» s’intende una comunicazione scritta in lingua inglese al CERS a parte delle autorità competenti, compresa la BCE ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, in merito a una misura di politica macroprudenziale in conformità, tra l’altro, all’articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE e all’articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013, e che può consistere in una richiesta di riconoscimento da parte di uno Stato membro in conformità, tra l’altro, all’articolo 134, paragrafo 4, della Direttiva 2013/36/UE e all’articolo 458, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

f)

per «riconoscimento» s’intende un meccanismo in forza del quale l’autorità competente in una data giurisdizione applica una misura di politica macroprudenziale identica a quella stabilita dall’autorità competente all’attivazione in un’altra giurisdizione, o una diversa misura ad essa equivalente, a tutte le istituzioni finanziarie nella propria giurisdizione ivi esposte al medesimo rischio;

g)

per «autorità competente all’attivazione» s’intende un’autorità competente incaricata di applicare una misura di politica macroprudenziale a livello nazionale;

h)

per «autorità competente» un’autorità cui è affidata l’adozione e/o l’attivazione di misure di politica macroprudenziale, tra cui, a titolo esemplificativo:

i)

un’autorità designata ai sensi del capo 4 della Direttiva 2013/36/UE e dell’articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013, un’autorità competente come definita nell’articolo 4, paragrafo 1, numero 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la BCE ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013; ovvero

ii)

un’autorità macroprudenziale con obiettivi, disposizioni, poteri, obblighi di rendicontazione e altre caratteristiche dettate nella Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico (13).

2.   Esenzioni

1.

Le autorità competenti possono esentare prestatori di servizi finanziari soggetti alla propria giurisdizione dall’applicazione di una specifica misura di politica macroprudenziale oggetto di riconoscimento, se tali prestatori di servizi finanziari non sono esposti in maniera significativa al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione, ove l’autorità competente all’attivazione applichi la misura di politica macroprudenziale in questione (principio de minimis). Analogamente alla prassi adottata per la riserva di capitale anticiclica all’articolo 130 della Direttiva 2013/36/UE, le autorità possono decidere di esentare dal riconoscimento di tale misura di politica macroprudenziale i prestatori di servizi finanziari le cui esposizioni siano inferiori ad una determinata soglia. Le autorità competenti sono tenute a segnalare al CERS tali esenzioni, utilizzando il modello per la notifica delle misure di riconoscimento pubblicato sul sito Internet del CERS. Nell’applicazione del principio de minimis, le autorità devono monitorare attentamente se propagazioni e arbitraggio regolamentare si concretizzano e colmare, se necessario, la lacuna normativa.

2.

Se le autorità competenti hanno già riconosciuto e comunicato la misura prima che la presente raccomandazione ne raccomandi il riconoscimento, non è necessario modificare la misura di riconoscimento neanche se essa differisce da quella attuata dall’autorità di attivazione.

3.   Termini e comunicazioni

1.

Alle autorità competenti è richiesto di comunicare al CERS e al Consiglio le azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o fornire adeguate spiegazioni in caso di inerzia. Le comunicazioni sono inviate ogni due anni: la prima comunicazione deve pervenire entro il 30 giugno 2017. Le comunicazioni dovrebbero contenere come minimo:

a)

informazioni sul contenuto e la tempistica delle azioni intraprese;

b)

una valutazione sul funzionamento delle azioni intraprese dal punto di vista degli obiettivi della presente raccomandazione;

c)

motivazioni dettagliate in merito a eventuali esenzioni concesse conformemente al principio de minimis, nonché in merito a eventuali casi di inerzia o deroga alla presente raccomandazione, ivi compresi eventuali ritardi.

2.

In caso di responsabilità condivise, le autorità competenti dovrebbero coordinarsi tra loro al fine di fornire tempestivamente le necessarie informazioni.

3.

Si incoraggiano le autorità competenti a informare appena possibile il CERS di eventuali proposte in merito a misure di politica macroprudenziale.

4.

Una misura di politica macroprudenziale di riconoscimento si ritiene equivalente se ha, per quanto possibile:

a)

lo stesso impatto economico;

b)

lo stesso ambito di applicazione; e

c)

le stesse conseguenze (sanzioni) in caso di inosservanza.

4.   Modifiche alla raccomandazione

Il Consiglio generale deciderà quando sia necessario modificare la presente raccomandazione. Tali modifiche comprendono in particolare eventuali misure supplementari o modificate di politica macroprudenziale da riconoscere come indicato nella Raccomandazione C e nei relativi allegati contenenti informazioni relative alle singole misure. Il Consiglio generale può altresì prorogare i termini indicati nei precedenti paragrafi ove, al fine di ottemperare a una o più raccomandazioni, siano necessarie iniziative legislative. In particolare. il Consiglio generale può decidere di modificare la presente raccomandazione a seguito della revisione da parte della Commissione europea del quadro per il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell’Unione o sulla base dell’esperienza acquisita con il funzionamento del meccanismo di riconoscimento volontario istituito con la presente raccomandazione.

5.   Controllo e valutazione

1.

Il segretariato del CERS:

a)

presta assistenza alle autorità competenti anche agevolando la presentazione coordinata delle relazioni, fornendo i relativi modelli e, ove necessario, informazioni dettagliate sulla procedura e sulla tempistica per l’adempimento;

b)

verifica l’adempimento da parte delle autorità competenti, anche prestando loro assistenza, su richiesta, e presenta al Consiglio generale relazioni sull’adempimento.

2.

Il Consiglio generale valuta le azioni intraprese e le motivazioni addotte dalle autorità competenti e, se del caso, determina se la presente raccomandazione non è stata rispettata e le autorità competenti hanno omesso di fornire adeguate motivazioni per la propria inerzia.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2015.

Il presidente del CERS

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(2)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(3)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(4)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 4 aprile 2013, sugli obiettivi intermedi e gli strumenti di politica macroprudenziale.(CERS/2013/1) (GU C 170, 15.6.2013, pag. 1).

(7)  Sebbene le raccomandazioni del CERS non siano giuridicamente vincolanti, esse si accompagnano a un meccanismo «act or explain».

(8)  Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 18 giugno 2014, relativa all’orientamento sulla fissazione dei coefficienti anticiclici (CERS/2014/1) (GU C 293 del 2.9.2014, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(10)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(11)  La versione inglese è disponibile sul sito del CERS all’indirizzo www.esrb.europa.eu

(12)  Disponibile sul sito del CERS all’indirizzo www.esrb.europa.eu

(13)  Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3) (GU C 41, 14.2.2012, pag. 1).