23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/2336 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2016

che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. La politica comune della pesca (CFP) dovrebbe applicare alla gestione della pesca sia l'approccio precauzionale che l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini, nonché provvedere ad assicurare che le attività di pesca evitino il degrado dell'ambiente marino. In tale contesto, l'articolo 2, paragrafo 2, e gli articoli 7, 20 e 22 di detto regolamento rivestono altresì particolare rilevanza.

(2)

L'Unione si è impegnata a mettere in atto le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 61/105 e 64/72, che chiedono agli Stati e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca di assicurare la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili situati in acque profonde dagli effetti derivanti dall'utilizzo degli attrezzi da pesca di fondo, nonché di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici di acque profonde.

(3)

La Commissione ha valutato il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (4) e ha riscontrato, in particolare, che l'ambito di applicazione era troppo vasto quanto alla flotta interessata, che mancavano istruzioni relative al controllo nei porti designati e ai programmi di campionamento e che la qualità delle relazioni degli Stati membri sui livelli dello sforzo di pesca era troppo variabile. Inoltre, la Commissione ha concluso, nella valutazione, che il massimale di capacità, applicabile dal 2002 e consistente nella capacità complessiva di tutte le navi che, durante una delle annate tra il 1998 e il 2000, abbiano pescato oltre 10 tonnellate di catture miste di specie di acque profonde, non ha avuto un effetto positivo significativo. Il regime del massimale di capacità dovrebbe pertanto essere aggiornato nell'ambito delle misure volte a ovviare alle carenze individuate in tale regolamento.

(4)

Al fine di mantenere le necessarie riduzioni della capacità di pesca nell'ambito della pesca in acque profonde e di ottenere informazioni più complete in merito alle attività di tale tipo di pesca e al relativo impatto sull'ambiente marino, è opportuno che la pesca delle specie di acque profonde sia soggetta a un'autorizzazione di pesca. Ciascuna domanda di autorizzazione di pesca dovrebbe essere accompagnata da una descrizione dettagliata della zona di pesca prevista, incluse le sottozone, le divisioni e le sottodivisioni del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace), del tipo di attrezzi, della forchetta di profondità prevista, della frequenza e della durata previste dell'attività di pesca nonché dei nomi delle specie di acque profonde interessate.

Il sistema di autorizzazioni di pesca dovrebbe inoltre contribuire alla limitazione della capacità delle navi autorizzate a pescare specie di acque profonde. Per far sì che le misure di gestione si incentrino sulla parte della flotta maggiormente rilevante per la pesca in acque profonde, le autorizzazioni di pesca dovrebbero essere rilasciate a seconda che la specie a cui si riferiscono sia una specie bersaglio oppure oggetto di catture accessorie. L'applicazione dell'obbligo di sbarco istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe tuttavia impedire alle navi che catturano piccole quantità di specie di acque profonde e che non sono attualmente soggette a un permesso per la pesca in acque profonde di continuare le loro tradizionali attività di pesca.

(5)

I titolari di un'autorizzazione di pesca che consenta la cattura di specie di acque profonde dovrebbero collaborare alle attività di ricerca scientifica al fine di migliorare la valutazione degli stock di acque profonde e la ricerca sugli ecosistemi di acque profonde.

(6)

Al fine di rafforzare ulteriormente la protezione dell'ambiente marino è opportuno consentire le attività di pesca di specie bersaglio esclusivamente in quelle zone in cui l'attività di pesca in acque profonde è stata praticata nel periodo di riferimento 2009-2011. Tuttavia, ai fini delle attività di pesca sperimentale, le navi dedite alla pesca di specie di acque profonde dovrebbero poter essere autorizzate a pescare oltre la zona di pesca esistente a condizione che una valutazione d'impatto effettuata in conformità degli orientamenti dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) stabilisca che l'estensione della zona di pesca non comporti un rischio significativo di incidere negativamente sugli ecosistemi marini vulnerabili (EMV).

(7)

Fra i vari attrezzi da pesca, le reti a strascico utilizzate per la pesca in acque profonde sono quelli che presentano un più alto rischio per gli EMV e che registrano i tassi più elevati di catture involontarie di specie di acque profonde. Per ridurre al minimo gli impatti negativi di tali attività di pesca in acque profonde sull'ecosistema marino è opportuno che la pratica della pesca con reti a strascico sia limitata alle acque al di sopra di una determinata profondità e che la pesca con attrezzi di fondo sia soggetta a requisiti specifici per la protezione degli EMV. L'utilizzo di attrezzi di fondo dovrebbe inoltre essere sottoposto a valutazione dopo il 13 gennaio 2021. Oltre a ciò, l'uso di reti da posta ancorate nella pesca in acque profonde è attualmente limitato dal regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio (5).

(8)

Al fine di attenuare i potenziali effetti dannosi della pesca con reti a strascico è opportuno che tale tipo di pesca sia autorizzato unicamente alla profondità di 800 metri o al di sopra della stessa. Tale limite si basa sulle esistenti misure volontarie promosse dall'industria e applicate nelle acque dell'Unione, e tiene conto delle specificità della pesca in acque profonde praticata nelle acque dell'Unione.

(9)

Al fine di ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca praticate in acque profonde sugli EMV è opportuno prevedere una serie di misure volte a ridurre i rinvenimenti di EMV. In particolare, la regola dell'allontanamento e l'obbligo di comunicazione dovrebbero essere applicati laddove sia rinvenuto un EMV. Inoltre, sarebbe opportuno definire un elenco di zone EMV in cui la pesca con attrezzi di fondo dovrebbe essere vietata.

(10)

Dato che il miglior modo di provvedere alla raccolta di dati biologici è disporre di norme armonizzate per la raccolta dei dati, è opportuno integrare la raccolta di dati sui mestieri di pesca in acque profonde nel quadro generale della raccolta di dati scientifici, garantendo nel contempo la fornitura delle informazioni supplementari necessarie che consentano di comprendere le dinamiche della pesca. I finanziamenti per la raccolta dei dati a norma del presente regolamento sono disponibili secondo i termini e i principi relativi al quadro per la raccolta di dati di cui al regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (6).

(11)

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7) stabilisce requisiti più rigorosi in materia di controllo ed esecuzione applicabili in circostanze particolari. La pesca di specie di acque profonde, che sono per natura vulnerabili alla pesca, dovrebbe pertanto essere soggetta a livelli più elevati di controllo. È altresì opportuno prevedere casi specifici di violazione delle norme della PCP che dovrebbero comportare il ritiro dell'autorizzazione di pesca.

(12)

La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale è stata approvata con la decisione 81/608/CEE del Consiglio (8) ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982. Tale convenzione offre un quadro adeguato per una cooperazione multilaterale nel settore della conservazione e della gestione razionali delle risorse ittiche nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale. Le misure di gestione adottate dalla commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) comprendono un sistema specifico di misure per la protezione degli EMV nella zona di regolamentazione della NEAFC. Tuttavia, per garantire la continuità dell'attuale modus operandi delle navi da pesca dell'Unione nelle acque NEAFC, le disposizioni attualmente vigenti di cui al regolamento (CE) n. 2347/2002 in materia di permessi di pesca per acque profonde, porti designati e comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri dovrebbero continuare ad applicarsi alle attività di pesca in acque profonde nella zona di regolamentazione della NEAFC. Inoltre, per continuare a migliorare le conoscenze scientifiche su tali stock, e poiché la raccomandazione della NEAFC non contempla un programma di osservazione, è opportuno applicare lo stesso programma di osservazione in tutte le zone del Mare del Nord e Copace in cui viene praticata la pesca di specie di acque profonde.

(13)

Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica dell'elenco degli indicatori di EMV di cui all'allegato III, al fine di adattare tale elenco ai più recenti pareri scientifici. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte in conformità ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9). In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contestualmente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(14)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la determinazione delle zone di pesca esistenti, l'approvazione delle attività di pesca sperimentale in acque profonde nonché la redazione e l'adeguamento dell'elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(15)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l'approvazione di attività di pesca sperimentale in acque profonde e l'adeguamento della determinazione delle zone di pesca in acque profonde esistenti al fine di includere le localizzazioni delle attività di pesca condotte in virtù di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.

(16)

È dunque necessario stabilire nuove norme volte a disciplinare la pesca degli stock di acque profonde nelle acque dell'Unione dell'Atlantico nord-orientale e nelle acque internazionali che rientrano nell'ambito di competenza del Copace,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

Il presente regolamento contribuisce al conseguimento degli obiettivi elencati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda le specie e gli habitat di acque profonde. Esso mira inoltre a:

a)

migliorare le conoscenze scientifiche sulle specie di acque profonde e i loro habitat;

b)

prevenire considerevoli effetti negativi sugli EMV nel quadro della pesca in acque profonde e assicurare la conservazione a lungo termine degli stock ittici di acque profonde;

c)

garantire che le misure dell'Unione ai fini della gestione sostenibile degli stock ittici di acque profonde siano conformi alle risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 61/105 e 64/72.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle attività di pesca esercitate o previste nelle acque seguenti:

a)

da pescherecci dell'Unione e da pescherecci di paesi terzi, nelle acque dell'Unione del Mare del Nord, delle acque nordoccidentali e delle acque sudoccidentali, nonché nelle acque dell'Unione della zona CIEM IIa;

b)

da pescherecci dell'Unione, nelle acque internazionali delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 5.

Articolo 3

Oggetto

1.   Il presente regolamento si applica alle specie che si trovano in acque profonde e che sono caratterizzate da una combinazione dei seguenti fattori biologici: maturazione in età relativamente avanzata, accrescimento lento, lunga aspettativa di vita, basso tasso di mortalità naturale, reclutamento intermittente di classi di età di buona qualità e fregola che potrebbe non avvenire ogni anno («specie di acque profonde»).

2.   Ai fini del presente regolamento, le specie di acque profonde e le specie più vulnerabili tra di esse sono elencate nell'allegato I.

Articolo 4

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 734/2008 (11) del Consiglio.

2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«zone CIEM»: le zone definite dal regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

b)

«zone Copace»: le zone definite dal regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

c)

«zona di regolamentazione della NEAFC»: le acque oggetto della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale che sono situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione di pesca delle parti contraenti della convenzione;

d)

«specie più vulnerabili»: le specie di acque profonde indicate nella terza colonna «Specie più vulnerabile (x)» della tabella di cui all'allegato I;

e)

«mestiere»: le attività di pesca volte alla cattura di determinate specie per mezzo di un dato attrezzo in una zona determinata;

f)

«mestiere di acque profonde»: un mestiere volto alla cattura di specie di acque profonde secondo le indicazioni previste all'articolo 5, paragrafo 2;

g)

«centro di controllo della pesca»: un centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato delle apparecchiature e dei programmi informatici necessari per consentire la ricezione automatica, il trattamento e la trasmissione elettronica dei dati;

h)

«rinvenimenti» le catture di quantitativi di specie indicatrici di EMV tali da essere superiori ai livelli di soglia indicati nell'allegato IV;

i)

«catture non intenzionali» le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi stabiliti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie;

j)

«indicatori di EMV»: gli indicatori che figurano nell'allegato III;

k)

«zone di pesca in acque profonde esistenti» la parte dell'area di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dove storicamente si sono praticate attività di pesca in acque profonde e che è determinata ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 5

Autorizzazioni di pesca

1.   Le attività di pesca volte alla cattura di specie di acque profonde sono soggette a un'autorizzazione di pesca («autorizzazione di pesca per specie bersaglio»). L'autorizzazione di pesca per specie bersaglio indica le specie di acque profonde che la nave è autorizzata a pescare.

2.   Ai fini del paragrafo 1, un peschereccio che esercita un'attività di pesca è da considerarsi dedito alla cattura di specie di acque profonde se le sue comunicazioni relative alle catture (giornale di bordo, dichiarazioni di sbarco, note di vendita e altri documenti simili) nell'anno civile considerato contengono almeno l'8 % di specie di acque profonde per una qualsiasi bordata di pesca.

Tuttavia sono esclusi i pescherecci per i quali la registrazione complessiva delle specie di acque profonde nell'anno civile considerato è inferiore a 10 tonnellate. È fatto salvo il paragrafo 6.

3.   Le attività di pesca dei pescherecci che, sebbene non dediti alla cattura di specie di acque profonde, pescano specie di acque profonde come catture accessorie, sono soggette a un'autorizzazione di pesca («autorizzazione di pesca per catture accessorie»). L'autorizzazione di pesca per catture accessorie indica le specie di acque profonde in cui la nave può incorrere come catture accessorie pescando altre specie.

4.   I due tipi di autorizzazioni di pesca di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo rispettivamente sono chiaramente distinguibili nella banca dati elettronica di cui all'articolo 116 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.   Ai pescherecci che non siano in possesso di un'autorizzazione di pesca ai sensi del presente articolo è proibito pescare specie di acque profonde per un totale superiore a 100 kg in ogni bordata di pesca. Catture di specie di acque profonde superiori ai 100 kg da parte di tali navi non sono tenute a bordo, trasbordate o sbarcate, ad eccezione di catture non intenzionali di specie di acque profonde soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono sbarcate e imputate ai contingenti.

6.   Un peschereccio che è in possesso di un'autorizzazione di pesca per catture accessorie e ha accesso a un contingente per catture accessorie di specie di acque profonde che non supera di più del 15 % la soglia delle 10 tonnellate di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è da considerarsi dedito alla pesca di specie di acque profonde. Il peschereccio sbarca tali catture e le imputa ai contingenti. Le catture non intenzionali di specie di acque profonde soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono sbarcate e imputate ai contingenti.

7.   Il presente regolamento si applica mutatis mutandis al rilascio di autorizzazioni di pesca a pescherecci di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (14).

Articolo 6

Gestione della capacità

1.   La capacità di pesca complessiva, misurata in tonnellate di stazza lorda e in kilowatt, di tutti i pescherecci dell'Unione ai quali uno Stato membro ha rilasciato un'autorizzazione di pesca per specie bersaglio non supera in nessun momento la capacità di pesca complessiva, nel corso dell'anno tra il 2009 e il 2011 che presenta il valore più elevato, delle navi di tale Stato membro che:

a)

hanno catturato 10 tonnellate o più di specie di acque profonde durante uno dei tre anni civili tra 2009-2011, a seconda di quale anno presenta il valore più elevato; e

b)

sono registrate in una delle regioni ultraperiferiche, ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, di tale Stato membro e qualora le catture di specie di acque profonde di ciascuna di tali navi in uno dei tre anni civili tra 2009-2011, a seconda di quale anno presenta il valore più elevato, abbiano costituito almeno il 10 % delle loro catture annuali totali.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), qualora a uno Stato membro siano state assegnate possibilità di pesca per specie elencate nell'allegato I anteriormente al 12 gennaio 2017, ma le sue navi non abbiano catturato 10 tonnellate o più di specie di acque profonde in nessuno degli anni di riferimento, la capacità di pesca complessiva di tale Stato membro non supera in nessun momento la capacità di pesca complessiva delle sue navi nell'anno che presenta il valore più elevato tra gli ultimi tre anni in cui almeno una delle sue navi ha catturato 10 tonnellate o più di specie di acque profonde.

Articolo 7

Zone di pesca in acque profonde esistenti

1.   Non oltre il 13 luglio 2017, gli Stati membri alle cui navi è stato concesso un permesso di pesca per acque profonde ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 nella misura in cui si faccia riferimento alle attività di pesca di navi che catturano oltre 10 tonnellate per ogni anno civile informano la Commissione, via le registrazioni SCP o, se le registrazioni SCP non sono disponibili, tramite altri metodi d'informazione pertinenti e verificabili delle localizzazioni delle attività di pesca delle specie di acque profonde di tali navi negli anni civili di riferimento del periodo 2009-2011.

2.   Sulla base delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 nonché sulla base delle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili, la Commissione entro il 13 gennaio 2018 determina, mediante atti di esecuzione, la zona di pesca in acque profonde esistente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18.

Articolo 8

Requisiti generali per le domande di autorizzazioni di pesca

1.   Ciascuna domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata da una descrizione dettagliata della zona in cui il peschereccio intende svolgere le attività di pesca, del tipo di attrezzi, della forchetta di profondità a cui le attività saranno svolte, della frequenza e della durata previste delle attività di pesca nonché dei nomi delle specie di acque profonde interessate.

2.   Le autorizzazioni di pesca per specie bersaglio sono rilasciate soltanto per le attività di pesca all'interno delle zone di pesca in acque profonde esistenti.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e fino alla determinazione delle zone di pesca in acque profonde esistenti ai sensi dell'articolo 7, possono essere rilasciate autorizzazioni di pesca per specie bersaglio a condizione che il peschereccio abbia dimostrato di aver svolto attività di pesca del mestiere di acque profonde per almeno gli ultimi tre anni prima della presentazione della domanda di autorizzazione di pesca. Tale autorizzazione di pesca può essere rilasciata solo per le localizzazioni in cui le precedenti attività di pesca in questione sono state esercitate.

4.   Non è rilasciata alcuna autorizzazione di pesca ai fini della pesca con reti a strascico al di sotto di 800 metri di profondità.

5.   In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può presentare una richiesta al fine di svolgere attività di pesca sperimentale in localizzazioni al di fuori delle zone di pesca in acque profonde esistenti. Tale richiesta è accompagnata da una valutazione d'impatto, condotta conformemente alle norme stabilite negli orientamenti internazionali per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare elaborati dalla FAO nel 2008. Nel presentare una tale richiesta, lo Stato membro indica la durata prevista delle attività di pesca sperimentale e il numero di navi partecipanti previsto e la loro capacità. Propone misure di mitigazione al fine di prevenire un rinvenimento di EMV o proteggerli efficacemente.

6.   La Commissione, dopo aver valutato le informazioni fornite dagli Stati membri e sulla base del parere di un organismo scientifico consultivo può, mediante atti di esecuzione, approvare lo svolgimento delle attività di pesca sperimentale richieste. Nell'approvazione la Commissione può in particolare definire:

a)

la zona delle attività di pesca sperimentale,

b)

il numero massimo di navi e la capacità massima,

c)

la durata di tali attività di pesca, non superiore a un anno e rinnovabile una volta,

d)

la percentuale massima del totale ammissibile di catture per le specie di acque profonde che è possibile catturare nelle attività di pesca sperimentale, e

e)

le misure di mitigazione da rispettare al fine di proteggere gli EMV.

7.   Al fine di garantire una raccolta di dati rappresentativi valida per la valutazione e la gestione degli stock ittici di acque profonde e dei rinvenimenti di EMV, un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma del paragrafo 6 richiede la presenza di osservatori scientifici o il controllo elettronico a distanza sulla nave interessata durante i primi dodici mesi della durata dell'autorizzazione di pesca.

8.   Sulla base della richiesta e delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, adattare la determinazione delle zone di pesca in acque profonde esistenti al fine di includere le localizzazioni delle attività di pesca condotte in virtù di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo.

Articolo 9

Requisiti specifici relativi alla protezione degli EMV

1.   Il presente articolo si applica alle operazioni di pesca con attrezzi di fondo al di sotto di 400 metri di profondità.

2.   Quando nel corso delle operazioni di pesca, la quantità di indicatori di EMV, quali definiti all'allegato III, che sono stati catturati in una data operazione di pesca, supera le soglie definite nell'allegato IV, si considera che abbia avuto luogo un rinvenimento di un EMV. Il peschereccio cessa immediatamente le attività di pesca nella zona interessata. Riprende ad operare solo quando raggiunge una zona alternativa ad almeno cinque miglia nautiche dalla zona in cui è avvenuto il rinvenimento.

3.   Il peschereccio segnala immediatamente ciascun rinvenimento di EMV alle autorità nazionali competenti, le quali lo comunicano senza indugio alla Commissione.

4.   Gli Stati membri si avvalgono delle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili, comprese le informazioni biogeografiche e quelle riportate nel paragrafo 3, per individuare le zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV. Inoltre, su richiesta della Commissione un organismo scientifico consultivo competente effettua una valutazione annuale delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili.

Tale valutazione è svolta in conformità degli orientamenti internazionali per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare elaborati dalla FAO nel 2008, applica l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ed è resa disponibile al pubblico.

5.   Laddove, sulla base della procedura di cui al paragrafo 4, siano state individuate zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV, gli Stati membri e l'organismo scientifico consultivo competente informano tempestivamente la Commissione.

6.   Entro il 13 gennaio 2018, sulla base delle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili e delle valutazioni e individuazioni effettuate dagli Stati membri e dall'organismo scientifico consultivo, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di redigere un elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV. La Commissione riesamina l'elenco a cadenza annuale sulla base dei pareri ricevuti dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e, se del caso, modifica l'elenco mediante atti di esecuzione. La Commissione può cancellare una zona dall'elenco purché stabilisca, sulla base di una valutazione d'impatto e previa consultazione dell'organismo scientifico consultivo competente, che sussistono elementi di prova sufficienti dell'assenza di EMV, o che sono state adottate misure di conservazione e gestione adeguate che garantiscono la prevenzione di considerevoli effetti negativi sugli EMV in detta zona. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 18.

7.   La Commissione può riesaminare, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, gli indicatori di EMV ed è autorizzata a modificare l'elenco riportato nell'allegato III mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 17.

8.   Sono necessarie nuove valutazioni di impatto se le tecniche impiegate per praticare la pesca con attrezzi di fondo subiscono modifiche significative o se vi sono nuovi dati scientifici che indicano la presenza di EMV in una determinata zona.

9.   La pesca con attrezzi di fondo è vietata in tutte le zone elencate conformemente al paragrafo 6.

Articolo 10

Applicazione di disposizioni di controllo specifiche

La pesca e le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono inoltre soggette alle disposizioni degli articoli 7, 17, 42, 43 e 45, dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 95, paragrafo 3, dell'articolo 104, paragrafo 1, dell'articolo 105, paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 107, paragrafo 1, dell'articolo 108, paragrafo 1, e dell'articolo 115, lettera c), e dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1224/2009, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.

Articolo 11

Porti designati

1.   Gli Stati membri designano i porti nei quali avrà luogo lo sbarco o il trasbordo delle catture di specie di acque profonde o delle catture miste di tali specie superiori a 100 kg. Entro il 13 marzo 2017 gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco di tali porti designati.

2.   Non è consentito sbarcare catture miste di specie di acque profonde superiori a 100 kg al di fuori dei porti designati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1.

Articolo 12

Notifica preventiva

In deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti di tutti i pescherecci dell'Unione che intendono sbarcare 100 kg o più di specie di acque profonde sono tenuti a notificare, almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo nel porto, tale intenzione all'autorità competente del proprio Stato membro di bandiera, indipendentemente dalla lunghezza del peschereccio. Il comandante o qualsiasi altra persona responsabile del funzionamento di navi di lunghezza pari o inferiore a 12 metri, informa le autorità competenti almeno un'ora prima dell'ora prevista di arrivo nel porto.

Articolo 13

Registrazioni nel giornale di bordo relative alle acque profonde

1.   Laddove vige l'obbligo di tenere un giornale di bordo, i comandanti dei pescherecci dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 o 3, quando praticano un mestiere di acque profonde o quando pescano al di sotto di 400 metri di profondità sono tenuti:

a)

a inserire una nuova riga nel giornale di bordo cartaceo dopo ogni cala, o

b)

se utilizzano il sistema di registrazione e di comunicazione elettronico, a fare una registrazione separata per ogni cala.

2.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione registrano inoltre nel giornale di bordo della nave eventuali quantitativi delle specie di acque profonde elencate nell'allegato I catturate, tenute a bordo, trasbordate o sbarcate a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, ed eventuali quantitativi degli indicatori di EMV elencate nell'allegato III superiori alle soglie di cui all'allegato IV, comprese le composizioni delle specie e il peso, e segnalano tali quantitativi alle autorità competenti.

Articolo 14

Ritiro delle autorizzazioni di pesca

Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 4, e l'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e in conformità delle disposizioni dell'articolo 90, paragrafo 1, le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento sono ritirate per un periodo di almeno due mesi in qualunque dei casi seguenti:

a)

mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione di pesca per quanto concerne i limiti relativi all'uso degli attrezzi da pesca, alle zone di operazione autorizzate o i limiti di cattura applicati alle specie per le quali è autorizzata la pesca come specie bersaglio; o

b)

mancato rispetto dell'obbligo di far salire a bordo un osservatore scientifico o di permettere il campionamento delle catture a fini scientifici secondo quanto previsto all'articolo 16 del presente regolamento.

Articolo 15

Norme relative alla raccolta e alla notifica dei dati

1.   Fatte salve disposizioni più specifiche di cui al presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 199/2008.

2.   Quando raccolgono i dati relativi ai mestieri di acque profonde conformemente alle norme generali sulla raccolta dei dati e ai livelli di precisione previsti nel pertinente programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati biologici, tecnici, ambientali, sociali ed economici, gli Stati membri rispettano i requisiti specifici sulla raccolta e la notifica dei dati riportati nell'Allegato II per i mestieri di acque profonde.

3.   Gli Stati membri includono in tutte le autorizzazioni di pesca rilasciate a norma dell'articolo 5 le condizioni necessarie per garantire che la nave interessata partecipi, in collaborazione con l'istituto scientifico competente, a qualsiasi sistema di raccolta dei dati il cui ambito di applicazione includa le attività di pesca per cui è rilasciata un'autorizzazione.

4.   Il comandante di una nave, o qualsiasi altra persona responsabile del funzionamento di una nave, è tenuto ad accogliere a bordo l'osservatore scientifico designato dallo Stato membro per la sua nave, salvo ove ciò risulti impossibile per motivi di sicurezza. Il comandante facilita l'esecuzione dei compiti dell'osservatore scientifico.

5.   Uno Stato membro presenta alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, relazioni annuali contenenti dati aggregati sul numero di navi battenti la sua bandiera che partecipano alla pesca in acque profonde, sulla loro zona di pesca, sul tipo di attrezzatura utilizzata, sulla dimensione, sul numero di ciascun tipo di autorizzazione di pesca rilasciato, sul porto di provenienza, su tutte le possibilità di pesca in acque profonde a disposizione delle sue navi e sulla quota complessiva di utilizzo di tali possibilità di pesca. Tali relazioni sono rese pubbliche.

Articolo 16

Programma di osservazione

1.   Gli Stati membri istituiscono un programma di osservazione per garantire la raccolta di dati pertinenti, tempestivi e precisi sulla cattura e sulla cattura accessoria di specie di acque profonde e sui rinvenimenti di EMV nonché di altre informazioni pertinenti ai fini dell'efficace attuazione del presente regolamento. Le navi che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate e provviste di un'autorizzazione di pesca per le specie di acque profonde come specie bersaglio sono soggette per almeno il 20 % al programma di osservazione, a esclusione delle navi che, per motivi di sicurezza, non sono adatte ad accogliere un osservatore a bordo. Tutte le altre navi provviste di un'autorizzazione per la pesca di specie di acque profonde sono soggette per almeno il 10 % al programma di osservazione, a esclusione delle navi che, per motivi di sicurezza, non sono adatte ad accogliere un osservatore a bordo.

2.   Qualora, su richiesta del suo Stato membro, un operatore sia tenuto ad accogliere un osservatore a bordo della sua nave, l'assenza di un osservatore per ragioni indipendenti dalla volontà dell'operatore non impedisce la partenza delle navi dal porto.

3.   Entro il 1o gennaio 2018 la Commissione richiede pareri scientifici, basati sui dati raccolti ai sensi del presente regolamento, che indicano se il programma di osservazione di cui al paragrafo 1 del presente regolamento è sufficiente per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, in particolare per prevenire considerevoli effetti negativi sugli EMV nel quadro della pesca in acque profonde, e se dovrebbe essere adeguato sulla base di una metodologia di campionamento aggiornata. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati dei pareri scientifici richiesti.

4.   Qualora, sulla base dei pareri scientifici di cui al paragrafo 3, la Commissione ritenga opportuno adeguare le percentuali relative al programma di osservazione di cui al paragrafo 1, essa può presentare con urgenza una proposta per la revisione di tali percentuali.

5.   In deroga all'articolo 2, il presente articolo si applica mutatis mutandis alla pesca di specie di acque profonde praticata con navi che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate nella zona di regolamentazione della NEAFC.

Articolo 17

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 12 gennaio 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 19

Valutazione

1.   Entro il 13 gennaio 2021, la Commissione, sulla base delle relazioni degli Stati membri e dei pareri scientifici che essa a tal fine richiede, valuta l'effetto delle misure stabilite dal presente regolamento e determina in che misura gli obiettivi previsti all'articolo 1, lettere a) e b), sono stati raggiunti.

2.   La valutazione si concentra sull'evoluzione della situazione per quanto riguarda i punti seguenti:

a)

l'utilizzo di tutti i tipi di attrezzi da pesca nella cattura di specie di acque profonde rivolgendo particolare attenzione all'impatto sulle specie più vulnerabili e sugli EMV;

b)

le navi che hanno optato per attrezzi aventi un'incidenza ridotta sui fondali marini e i progressi compiuti per quanto riguarda la prevenzione, la riduzione al minimo e, ove possibile, l'eliminazione delle catture non intenzionali;

c)

la portata delle operazioni delle navi impegnate in ciascun mestiere di acque profonde;

d)

la completezza e l'affidabilità dei dati che gli Stati membri mettono a disposizione degli organismi scientifici ai fini della valutazione degli stock, o della Commissione in caso di richiesta di dati specifici;

e)

gli stock di acque profonde per i quali i pareri scientifici sono migliorati;

f)

l'efficacia delle misure di accompagnamento volte ad eliminare i rigetti e a ridurre le catture delle specie più vulnerabili;

g)

la qualità delle valutazioni d'impatto effettuate a norma dell'articolo 8;

h)

il numero delle navi e dei porti dell'Unione direttamente interessati dall'attuazione del presente regolamento;

i)

l'efficacia delle misure stabilite per garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici di acque profonde e per prevenire la cattura accessoria delle specie non bersaglio, in particolare delle specie più vulnerabili;

j)

la misura in cui gli EMV sono stati efficacemente protetti mediante la limitazione delle attività di pesca autorizzate alle zone di pesca in acque profonde esistenti, la regola dell'allontanamento e/o con altre misure;

k)

l'applicazione del limite di profondità di 800 metri.

3.   Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può, a seconda dei casi, presentare proposte di modifica del presente regolamento. In particolare, se da tale valutazione risulta che la pesca con attrezzi di fondo non risponde agli obiettivi di cui all'articolo 1, la Commissione può presentare una proposta di modifica del presente regolamento con lo scopo di garantire che scadano o siano revocate le autorizzazioni di pesca per specie bersaglio per le navi che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate e che siano introdotte le misure necessarie per gli attrezzi di fondo, compresi i palangari, al fine di garantire la protezione delle specie più vulnerabili e degli EMV.

Articolo 20

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   Il regolamento (CE) n. 2347/2002 è abrogato.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli articoli 3, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 2347/2002 continuano ad applicarsi ai pescherecci dell'Unione che praticano attività di pesca nella zona di regolamentazione NEAFC.

4.   Le autorizzazioni di pesca speciali rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 2347/2002 restano valide per al massimo un anno successivamente al 12 gennaio 2017.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU C 133 del 9.5.2013, pag. 41.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 18 ottobre 2016 (GU C 433 del 23.11.2016, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

(5)  Regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6).

(6)  Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(8)  Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

(9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8).

(12)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(13)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).


ALLEGATO I

Specie di acque profonde

Nome scientifico

Nome comune

Specie più vulnerabile (x)

Centrophorus spp.

Sagri

 

Centroscyllium fabricii

Pescecane nero

x

Centroscymnus coelolepis

Pailona

x

Centroscymnus crepidater

Squalo musolungo

x

Dalatias licha

Zigrino

x

Etmopterus princeps

Pesce diavolo maggiore

x

Apristuris spp.

Gattuccio

 

Chlamydoselachus anguineus

Squalo serpente

 

Deania calcea

Squalo becco d'uccello

 

Galeus melastomus

Boccanera

 

Galeus murinus

Gattuccio islandese

 

Hexanchus griseus

Squalo capopiatto

x

Etmopterus spinax

Sagrì nero

 

Oxynotus paradoxus

Pesce porco atlantico

 

Scymnodon ringens

Cagnolo atlantico

 

Somniosus microcephalus

Squalo di Groenlandia

 

Alepocephalidae

Alepocefalidi

 

Alepocephalus Bairdii

Alepocefalo

 

Alepocephalus rostratus

Alepocefalo

 

Aphanopus carbo

Pesce sciabola nero

 

Argentina silus

Argentina

 

Beryx spp.

Berici

 

Chaceon (Geryon) affinis

Granchio rosso di fondale

 

Chimaera monstrosa

Chimera

 

Hydrolagus mirabilis

Chimera

 

Rhinochimaera atlantica

Chimera atlantica

 

Coryphaenoides rupestris

Granatiere

 

Epigonus telescopus

Re di triglie nero

x

Helicolenus dactilopterus

Scorfano di fondale

 

Hoplostethus atlanticus

Pesce specchio atlantico

x

Macrourus berglax

Granatiere

 

Molva dypterigia

Molva azzurra

 

Mora moro

Mora

 

Antimora rostrata

Antimora blu

 

Pagellus bogaraveo

Occhialone

 

Polyprion americanus

Cernia di fondale

 

Reinhardtius hippoglossoides

Ippoglosso nero

 

Cataetyx laticeps

 

 

Hoplosthetus mediterraneus

Pesce specchio

 

Macrouridae diverso dal Coryphaenoides rupestris e dal Macrourus berglax

Granatieri (pesci ratti) diversi dal Coryphaenoides rupestris e dal Macrourus berglax

 

Nesiarchus nasutus

Tirsite musolungo

 

Notocanthus chemnitzii

Notacanto spinoso

 

Raja fyllae

Razza rotonda

 

Raja hyperborea

Razza

 

Raja nidarosiensus

Razza norvegese

 

Trachyscorpia cristulata

Scorfano di acque profonde

 

Lepidopus caudatus

Pesce sciabola

 

Lycodes esmarkii

Licode maggiore

 

Sebastes viviparus

Scorfano atlantico

 


ALLEGATO II

Requisiti specifici sulla raccolta e la notifica dei dati di cui all'articolo 15, paragrafo 2

1.

Gli Stati membri provvedono affinché i dati raccolti per una zona che comprende sia acque dell'Unione che acque internazionali siano oggetto di un'ulteriore ripartizione in modo da poter essere riferiti separatamente alle acque dell'Unione o alle acque internazionali.

2.

Quando l'attività del mestiere di acque profonde si sovrappone all'attività di un altro mestiere nella stessa zona, la raccolta dei dati relativi al primo mestiere è effettuata separatamente dalla raccolta dei dati relativi al secondo.

3.

I rigetti sono oggetto di un campionamento in tutti i mestieri di acque profonde. La strategia di campionamento per gli sbarchi e i rigetti copre tutte le specie elencate all'allegato I nonché quelle appartenenti all'ecosistema dei fondali marini, come i coralli, le spugne o altri organismi di acque profonde appartenenti allo stesso ecosistema.

4.

Un osservatore a bordo è tenuto a determinare e documentare il peso dei coralli duri, dei coralli molli, delle spugne o di altri organismi che appartengono allo stesso ecosistema, presi a bordo dall'attrezzo della nave.

5.

Quando il piano pluriennale di raccolta dei dati applicabile prevede la raccolta dei dati relativi allo sforzo di pesca espressi in ore di pesca con reti da traino e in tempo di immersione degli attrezzi passivi, gli Stati membri raccolgono e sono in grado di presentare, insieme a tali dati relativi allo sforzo di pesca, i seguenti dati aggiuntivi:

a)

la localizzazione geografica delle attività di pesca per ogni singola cala, a partire dai dati SCP trasmessi dalla nave al centro di controllo della pesca;

b)

le profondità di pesca alle quali gli attrezzi sono utilizzati nel caso in cui la nave effettui le notifiche per mezzo del giornale di bordo elettronico. Il comandante della nave notifica la profondità di pesca rispettando il formato standard di notifica.


ALLEGATO III

Specie indicatrici di EMV

Il seguente elenco dei tipi di habitat e dei taxa che è molto probabile riscontrare in tali habitat è considerato un elenco di indicatori di EMV.

Tipi di habitat EMV

Taxa rappresentativi

1.

Barriera di coralli d'acqua fredda

 

a)

Barriera di Lophelia pertusa

Lophelia pertusa

b)

Barriera di Solenosmilia variabilis

Solenosmilia variabilis

2.

Giardino di coralli

 

a)

Giardino su fondo duro

 

i)

Giardini di gorgonie e coralli neri su fondo duro

Anthothelidae

Chrysogorgiidae

Isididae, Keratoisidinae

Plexauridae

Acanthogorgiidae

Coralliidae

Paragorgiidae

Primnoidae

Schizopathidae

ii)

Madreporari coloniali su affioramenti rocciosi

Lophelia pertusa

Solenosmilia variabilis

iii)

Aggregati madreporici non appartenenti a barriere coralline

Enallopsammia rostrata

Madrepora oculata

b)

Giardini di coralli su fondo molle

 

i)

Giardini di gorgonie e coralli neri su fondo molle

Chrysogorgiidae

ii)

Campi di coralli a coppa

Caryophylliidae

iii)

Campi di coralli a cavolfiore

Flabellidae

Nephtheidae

3.

Aggregati di spugne di acque profonde

 

a)

Altri aggregati di spugne

Geodiidae

Ancorinidae

Pachastrellidae

b)

Giardini di spugne su fondo duro

Axinellidae

Mycalidae

Polymastiidae

Tetillidae

c)

Comunità di spugne vitree

Rossellidae

Pheronematidae

4.

Campi di pennatule

Anthoptilidae

Pennatulidae

Funiculinidae

Halipteridae

Kophobelemnidae

Protoptilidae

Umbellulidae

Vigulariidae

5.

Macchie di ceriantari

Cerianthidae

6.

Fauna emergente da fango e sabbia

Bourgetcrinidae

Antedontidae

Hyocrinidae

Xenophyophora

Syringamminidae

7.

Macchie di briozoi

 


ALLEGATO IV

Il rinvenimento di un possibile EMV è stabilito da:

a)

per una cala di rete da traino e attrezzi da pesca diversi dai palangari: la presenza di oltre 30 kg di corallo vivo e/o 400 kg di spugna viva indicatori di EMV, e

b)

per un palangaro: la presenza di indicatori di EMV su 10 ami per ogni serie di 1 000 ami o per ogni sezione di palangaro lunga 1 200 m, se più breve.