6.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2129 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (1), in particolare il terzo comma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 5 bis, paragrafi 2 e 4, l'articolo 5 ter, paragrafo 7, e l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/220 della Commissione (2) stabilisce la soglia di dimensione economica, per Stato membro. Data la crescente importanza delle grandi aziende agricole nella struttura agricola di Bulgaria e Austria, è opportuno aumentare le soglie di dimensione economica stabilite per questi Stati nell'allegato citato.

(2)

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabilisce il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione della rete d'informazione contabile agricola (RICA). A causa di cambiamenti strutturali nell'agricoltura bulgara è opportuno adeguare di conseguenza il numero, stabilito nell'allegato citato, di aziende contabili per circoscrizione per questo Stato membro. A seguito della riduzione del numero di aziende danesi e austriache, dovuta a una ristrutturazione del settore agricolo, è opportuno ridurre di conseguenza il numero di aziende contabili stabilito nell'allegato citato per questi Stati membri.

(3)

In considerazione delle modifiche previste dal presente regolamento dovrebbe essere chiesto alla Bulgaria, alla Danimarca e all'Austria di rivedere il rispettivo piano di selezione per l'esercizio contabile 2017.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/220, allegato IV, parte B, stabilisce la corrispondenza tra le rubriche delle indagini sulla struttura delle aziende agricole di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la scheda aziendale della RICA. Dato che non è richiesto il calcolo della produzione standard per «altri conigli», è necessario adeguare la corrispondenza tra le rubriche delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e la RICA, eliminando quanto menzionato.

(5)

Gli allegati VI, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 definiscono, rispettivamente, il metodo per il calcolo utilizzato per determinare le produzioni standard, il metodo con cui viene stimata l'importanza delle attività lucrative e il modello della scheda aziendale. A fini di chiarezza gli allegati dovrebbero prevedere informazioni aggiuntive e chiarimenti riguardo a determinate istruzioni e definizioni.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:

(1)

all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«L'Austria, la Bulgaria e la Danimarca rivedono il rispettivo piano di selezione che hanno comunicato per l'esercizio contabile 2017. Esse comunicano alla Commissione il rispettivo piano di selezione riveduto per detto esercizio contabile entro il 31 marzo 2017.»

(2)

Gli allegati I, II, IV, VI, VII e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 46 del 19.2.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14).


ALLEGATO

Gli allegati I, II, IV, VI, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Bulgaria

4 000 »

b)

la voce relativa all'Austria è sostituita dalla seguente:

«Austria

15 000 »

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

 

«BULGARIA

 

831

Северозападен (Severozapaden)

393

832

Северен централен (Severen tsentralen)

377

833

Североизточен (Severoiztochen)

347

834

Югозападен (Yugozapaden)

222

835

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

482

836

Югоизточен (Yugoiztochen)

381

Totale Bulgaria

2 202 »

b)

la voce relativa alla Danimarca è sostituita dalla seguente:

«370

DANIMARCA

1 850 »

c)

la voce relativa all'Austria è sostituita dalla seguente:

«660

AUSTRIA

1 800 »

3)

nell'allegato IV, parte B, nella tabella, la voce relativa al codice 3.06 è sostituita dalla seguente:

«3.06.

C_6

Coniglie fattrici

610.

Coniglie fattricì»

4)

nell'allegato VI, sezione 2, lettera b), primo trattino, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli naturali e altri vincoli specifici non sono considerate unità geografiche.»;

5)

nell'allegato VII, parte A, la seconda frase del terzo paragrafo è sostituita dal testo seguente:

«La produzione di vino e di olio d'oliva sono considerate attività agricole se la proporzione di vino o di olio d'oliva acquistata all'esterno è irrilevante.»;

6)

nell'allegato VIII, tabella D, la descrizione della categoria relativa al codice 7020 è sostituita dalla seguente:

«Tutte le altre attività immateriali che non possono essere agevolmente acquistate o vendute (ad esempio, software, licenze ecc.). Queste informazioni sono obbligatorie e gli importi indicati devono essere oggetto di ammortamento nella colonna DY.»