19.11.2016   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2021 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2016

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso ai valori di riferimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 600/2014 prevede l'accesso non discriminatorio alla compensazione e alla negoziazione tra controparti centrali (CCP) e sedi di negoziazione, tra cui l'accesso alle licenze e alle informazioni sui valori di riferimento utilizzati per calcolare il valore di alcuni strumenti finanziari a fini di compensazione e negoziazione. Data la varietà dei valori di riferimento, le informazioni di cui le CCP e le sedi di negoziazione hanno bisogno per la compensazione o la negoziazione possono variare in funzione di una serie di fattori, tra cui lo strumento finanziario oggetto di negoziazione o compensazione e il tipo di valore di riferimento a cui lo strumento finanziario si riferisce. Pertanto, le CCP e le sedi di negoziazione dovrebbero poter avere accesso a tutte le informazioni, purché necessarie per la compensazione o la negoziazione.

(2)

La diversità dei valori di riferimento e i diversi usi individuati rendono inadeguato un approccio unico e improprio un elevato grado di armonizzazione del contenuto degli accordi di licenza. Limitare le condizioni per la concessione dell'accesso alla fissazione di termini predeterminati ed esaustivi potrebbe pertanto avere effetti negativi per tutte le parti.

(3)

Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento dovrebbe poter fissare condizioni diverse di accesso al valore per le diverse categorie di CCP e di sedi di negoziazione solo se ciò è oggettivamente giustificato, ad esempio in materia di quantità, portata o settore d'uso richiesti, e applicato in maniera proporzionata. Le diverse categorie e i criteri di definizione delle varie categorie di CCP e sedi di negoziazione dovrebbero essere pubblicamente disponibili.

(4)

Le modalità per valutare se un valore di riferimento è da considerare o no nuovo varieranno caso per caso. Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento dovrebbe pertanto dimostrare in cosa il valore di riferimento è nuovo, quando questo fatto viene invocato per rifiutare l'accesso immediato. La valutazione dei valori di riferimento dichiarati nuovi dovrebbe tener conto di una combinazione di vari fattori e della loro opportuna ponderazione e non fare affidamento su un unico elemento nel valutare se il valore di riferimento soddisfa i criteri di cui al regolamento (UE) n. 600/2014.

(5)

Sebbene due valori di riferimento potrebbero essere strettamente correlati, soprattutto nel breve termine, la composizione o la metodologia potrebbero essere sostanzialmente diverse. Pertanto, per valutare se un valore di riferimento è nuovo dovrebbero essere prese in considerazione la correlazione e le similarità della composizione a lungo termine e la metodologia di ognuno dei valori di riferimento. Considerata l'eterogeneità dei valori di riferimento, oltre a quelli stabiliti nel presente regolamento, i soggetti che detengono i diritti di proprietà sul valore di riferimento dovrebbero anche tener conto di ulteriori fattori, considerando i criteri in uso che sono specifici al tipo di valore di riferimento in questione. Per i valori di riferimento delle merci dovrebbero essere valutati altri fattori, che tengano tra l'altro conto se i valori di riferimento in questione sono basati su merci sottostanti e luoghi di consegna diversi.

(6)

A volte, ad esempio per i credit default swap, vengono pubblicate a scadenze regolari nuove serie di valori di riferimento. In tali casi l'ultimo valore di riferimento pubblicato è una continuazione della serie precedente e non dovrebbe pertanto essere considerato nuovo.

(7)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.

(8)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(9)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informazioni da mettere a disposizione delle CCP e delle sedi di negoziazione

1.   I soggetti che detengono i diritti di proprietà sul valore di riferimento mettono a disposizione delle controparti centrali e delle sedi di negoziazione, su loro richiesta, le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni di compensazione o di negoziazione a seconda del tipo specifico di valore di riferimento per il quale viene chiesto l'accesso e dello strumento finanziario che deve essere negoziato o compensato.

2.   Nella richiesta la CCP o la sede di negoziazione spiega perché le informazioni sono necessarie per la compensazione o la negoziazione.

3.   Ai fini del paragrafo 1, tra le funzioni pertinenti di compensazione e di negoziazione rientrano almeno le seguenti:

a)

per le sedi di negoziazione:

i)

la valutazione iniziale delle caratteristiche del valore di riferimento;

ii)

la commercializzazione del prodotto in questione;

iii)

il sostegno al processo di formazione dei prezzi per i contratti già ammessi o che stanno per essere ammessi alla negoziazione;

iv)

le attività di sorveglianza del mercato su base continuativa;

b)

per le CCP:

i)

l'adeguata gestione del rischio relativo alle pertinenti posizioni aperte in derivati negoziati in borsa, compresa la loro compensazione;

ii)

l'osservanza dei pertinenti obblighi fissati dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

4.   Le informazioni pertinenti su prezzi e dati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 includono almeno:

a)

il flusso di dati relativo al valore di riferimento;

b)

la comunicazione immediata di eventuali imprecisioni nel calcolo del valore di riferimento e la trasmissione dei valori di riferimento aggiornati o corretti;

c)

i valori di riferimento storici, se il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento conserva tali informazioni.

5.   Per quanto riguarda la composizione, la metodologia e il prezzo, le informazioni fornite consentono alle CCP e alle sedi di negoziazione di comprendere come è stato concepito ogni singolo valore di riferimento e la metodologia effettivamente utilizzata per calcolarne i valori. Le informazioni pertinenti su composizione, metodologia e prezzo includono almeno:

a)

le definizioni di tutti i termini fondamentali utilizzati in relazione al valore di riferimento;

b)

il motivo dell'adozione della metodologia e le procedure per l'esame e l'approvazione della stessa;

c)

i criteri e le procedure utilizzati per determinare il valore di riferimento, ivi inclusa la descrizione dei dati di base, la priorità data ai diversi tipi di dati di base, l'uso di modelli o di metodi di estrapolazione ed eventuali procedure di riequilibrio delle componenti del valore di riferimento;

d)

i controlli e le regole riguardanti la discrezionalità o le valutazioni, per assicurare uniformità nel loro esercizio;

e)

le procedure di determinazione del valore di riferimento nei periodi di stress o nei periodi in cui le fonti dei dati sulle operazioni possono essere insufficienti, inaccurate o inaffidabili e i potenziali limiti del valore di riferimento in detti periodi;

f)

le ore in cui il valore di riferimento è calcolato;

g)

le procedure che disciplinano la metodologia di riequilibrio del valore di riferimento e le ponderazioni delle componenti del valore di riferimento che ne risultano;

h)

le procedure per trattare gli errori nei dati di base o nella determinazione del valore di riferimento, anche quando è necessario determinare nuovamente il valore di riferimento;

i)

le informazioni concernenti la frequenza dell'esame e delle approvazioni interni della composizione e della metodologia e, se del caso, informazioni sulle procedure e la frequenza dell'esame esterno della composizione e della metodologia.

Articolo 2

Condizioni generali relative alle informazioni fornite mediante licenza da rendere disponibili alle CCP e alle sedi di negoziazione

1.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento mette a disposizione mediante licenza alle CCP e alle sedi di negoziazione tutte le pertinenti informazioni di cui all'articolo 1 da queste ultime richieste senza indebito ritardo, o su base puntuale, includendovi le modifiche alle informazioni fornite in precedenza, o su base continuativa o periodica, a seconda del tipo di informazioni in questione.

2.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento fornisce mediante licenza a tutte le CCP e tutte le sedi di negoziazione tutte le pertinenti informazioni di cui all'articolo 1 negli stessi tempi e alle stesse condizioni, a meno che condizioni diverse possano essere oggettivamente giustificate.

3.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano se e fintanto che il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento può dimostrare che alcune informazioni sono pubblicamente disponibili o accessibili alle CCP e alle sedi di negoziazione mediante altri mezzi commerciali, se dette informazioni sono affidabili e tempestive.

Articolo 3

Differenziazione e non discriminazione

1.   Se il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento fissa, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, condizioni diverse, anche per quanto riguarda prezzi e condizioni di pagamento, tali condizioni si applicano secondo modalità specifiche per ogni categoria di licenziatari.

2.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento fissa gli stessi diritti e le stesse obbligazioni per i licenziatari appartenenti alla stessa categoria.

3.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento mette pubblicamente a disposizione i criteri di definizione delle diverse categorie di licenziatari.

4.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento fornisce a titolo gratuito alle CCP o alle sedi di negoziazione, su loro richiesta, le condizioni applicabili alla categoria cui esse appartengono.

5.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento mette a disposizione di tutti i licenziatari della stessa categoria le aggiunte o modifiche delle condizioni degli accordi di licenza stipulati alle stesse condizioni con i licenziatari della categoria.

Articolo 4

Altre condizioni per la concessione dell'accesso

1.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento fissa le condizioni degli accordi di licenza e li rende accessibili a titolo gratuito alle CCP e alle sedi di negoziazione su loro richiesta. Le condizioni includono quanto segue:

a)

l'ambito d'uso e il contenuto delle informazioni per ogni utilizzazione nel quadro dell'accordo di licenza, precisando per ogni caso le informazioni riservate;

b)

le condizioni per la divulgazione ad altri, se consentita, di informazioni da parte delle CCP e delle sedi di negoziazione;

c)

i requisiti tecnici per la fornitura del servizio;

d)

i prezzi e le condizioni di pagamento;

e)

le condizioni che determinano la cessazione dell'accordo tenendo conto della durata degli strumenti finanziari che fanno riferimento al valore di riferimento;

f)

le situazioni di emergenza e le misure che disciplinano la continuazione del servizio, i periodi transitori e l'interruzione del servizio nei periodi di emergenza, che:

i)

consentano la cessazione in modo ordinato;

ii)

assicurino che la cessazione non sia dovuta a violazioni lievi del contratto e che alla parte interessata sia concesso un termine ragionevole per regolarizzare le violazioni che non dia luogo a risoluzione immediata;

g)

la legge applicabile e la ripartizione delle responsabilità.

2.   L'accordo di licenza dispone che le CCP, le sedi di negoziazione e i soggetti che detengono i diritti di proprietà sui valori di riferimento stabiliscano politiche, procedure e sistemi adeguati per assicurare quanto segue:

a)

la prestazione del servizio senza indebito ritardo conformemente a un calendario prestabilito;

b)

l'aggiornamento costante di tutte le informazioni fornite dalle parti per l'intera durata dell'accordo di accesso, comprese le informazioni che potrebbero avere un impatto in termini di reputazione;

c)

un canale di comunicazione tra le parti che sia tempestivo, affidabile e sicuro per la durata dell'accordo di licenza;

d)

consultazioni nel caso in cui le modifiche delle attività di una delle entità avranno verosimilmente un impatto sostanziale sull'accordo di licenza o sui rischi a cui l'altra entità è esposta e la comunicazione entro un periodo ragionevole di preavviso prima dell'attuazione delle modifiche delle attività di una delle due entità;

e)

la fornitura di informazioni e le istruzioni pertinenti in merito alla loro trasmissione e utilizzazione mediante i mezzi tecnici concordati;

f)

la fornitura ai soggetti che detengono i diritti di proprietà sui valori di riferimento di informazioni aggiornate sulla diffusione delle informazioni ai partecipanti diretti delle CCP e ai membri o partecipanti delle sedi di negoziazione, se consentita;

g)

che la risoluzione delle controversie e la cessazione dell'accordo avvengano in maniera ordinata in funzione delle circostanze individuate.

Articolo 5

Criteri da seguire per dimostrare che un valore di riferimento è nuovo

1.   Per stabilire se un nuovo valore di riferimento soddisfa i criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 600/2014, il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento verifica:

a)

che la CCP non possa compensare né sostanzialmente controbilanciare i contratti basati sul valore di riferimento più recente con contratti basati sul valore di riferimento esistente;

b)

che le regioni e i settori economici coperti dai valori di riferimento pertinenti non siano gli stessi né siano simili;

c)

che i dati relativi ai valori di riferimento pertinenti non siano strettamente correlati;

d)

che la composizione dei valori di riferimento pertinenti, tenendo conto delle loro effettive componenti, del numero, dei valori e delle loro ponderazioni, non sia la stessa né sia simile;

e)

che le metodologie di ogni valore di riferimento pertinente non siano le stesse né siano simili.

2.   Per i valori di riferimento delle merci, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, si tiene conto delle seguenti condizioni aggiuntive:

a)

che i valori di riferimento pertinenti non siano basati sulle stesse merci sottostanti;

b)

che il luogo di consegna delle merci sottostanti non sia lo stesso.

3.   Oltre alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento tiene conto, se del caso, di ulteriori criteri in uso specifici per i tipi di valori di riferimento valutati.

4.   La serie di nuova pubblicazione di un valore di riferimento non è un nuovo valore di riferimento.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dalla data di cui all'articolo 55, quarto comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).