9.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1956 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2016
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento. |
(2) |
La voce 9404 comprende oggetti letterecci e oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti. |
(3) |
Esistono opinioni divergenti riguardo all'interpretazione del testo della voce 9404«imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia». |
(4) |
Ai fini della certezza del diritto, è pertanto necessario inserire una nuova nota complementare nel capitolo 94 della nomenclatura combinata per garantire un'interpretazione uniforme di tale codice NC in tutta l'Unione. |
(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al capitolo 94 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 1:
«1. |
Ai fini della voce 9404 l'espressione “imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia” include la materia di qualsiasi spessore.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.