15.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/90


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1827 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2016

recante duecentocinquantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

L'11 ottobre 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di cancellare una persona fisica e di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

il Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

la voce seguente è cancellata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi [alias: a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul- karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir]. Data di nascita: a) 1.10.1976, b) 8.10.1396 (calendario Hijri). Luogo di nascita: Yemen. Cittadinanza: yemenita. N. passaporto: 40483 (passaporto yemenita rilasciato il 5.1.1997). Altre informazioni: sarebbe deceduto in Yemen nel giugno 2015. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 19.1.2010.»

(2)

La voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è così modificata:

il testo «Yazid Sufaat [alias: a) Joe, b) Abu Zufar]. Indirizzo: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 20.1.1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10472263. Numero di identificazione nazionale: 640120-01-5529. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.» è sostituito dal seguente:

«Yazid Sufaat [alias: a) Joe, b) Abu Zufar]. Indirizzo: a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia (indirizzo precedente), b) Malaysia (in carcere dal 2013). Data di nascita: 20.1.1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Cittadinanza: malese. Numero del passaporto: A 10472263. Numero di identificazione nazionale: 640120-01-5529. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 9.9.2003.»