27.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/42


REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2016

che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Realizzare rapidamente un mercato interno dell'energia perfettamente funzionante e interconnesso è fondamentale per centrare gli obiettivi di mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili. Il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica dovrebbe offrire ai produttori incentivi adeguati per investire nella nuova generazione di energia, compresa l'energia elettrica da fonti rinnovabili, prestando particolare attenzione alle regioni e agli Stati membri più isolati del mercato unionale dell'energia. Il buon funzionamento del mercato dovrebbe altresì offrire ai consumatori misure idonee per promuovere un impiego più efficiente dell'energia, il che presuppone la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

(2)

La sicurezza dell'approvvigionamento energetico è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto strettamente connessa al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia elettrica e all'integrazione dei mercati isolati degli Stati membri. L'energia elettrica può essere erogata ai cittadini dell'Unione esclusivamente attraverso la rete. Mercati dell'energia elettrica funzionanti e, in particolare, le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura dell'energia elettrica sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività economica e il benessere dei cittadini dell'Unione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica; esso fissa, in particolare, norme per l'allocazione della capacità e la gestione della congestione da applicarsi alle interconnessioni e ai sistemi di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri di energia elettrica. Al fine di effettuare la transizione verso un mercato dell'energia elettrica veramente integrato, è opportuno elaborare possibilità di copertura efficienti per consentire a generatori, consumatori e rivenditori di attenuare il rischio dei prezzi futuri nel settore in cui operano, compresa l'armonizzazione delle attuali norme che disciplinano le aste per l'allocazione di capacità a termine.

(4)

Il calcolo della capacità a lungo termine per gli orizzonti temporali del mercato a un anno e a un mese dovrebbe essere coordinato dai gestori di sistema di trasmissione (di seguito «TSO») almeno a livello regionale al fine di garantire l'affidabilità del calcolo e ottimizzare la capacità resa disponibile sul mercato. A tal fine, i TSO dovrebbero istituire un modello comune di rete che raccolga tutti i dati necessari per il calcolo della capacità a lungo termine e tenga conto delle incertezze inerenti agli orizzonti temporali lunghi. È opportuno applicare l'approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione per calcolare e attribuire capacità a lungo termine in un contesto transfrontaliero. L'approccio basato sul flusso potrebbe essere applicato nei casi in cui le capacità interzonali fra zone di offerta sono altamente interdipendenti e tale approccio è giustificato sotto il profilo dell'efficienza economica.

(5)

Regole armonizzate di allocazione della capacità interzonale a lungo termine richiedono l'istituzione e l'esercizio di una piattaforma unica di allocazione a livello europeo. È opportuno che tutti i TSO provvedano a sviluppare tale piattaforma centrale per agevolare l'allocazione di diritti di trasmissione a lungo termine agli operatori del mercato e rendano possibile il trasferimento di diritti di trasmissione a lungo termine fra operatori del mercato ammessi.

(6)

Al fine di consentire un'allocazione trasparente e non discriminatoria dei diritti di trasmissione a lungo termine, è necessario che la piattaforma unica di allocazione pubblichi tutte le informazioni pertinenti relative all'asta prima della sua apertura. È auspicabile che le regole sulla nomina contengano informazioni dettagliate sulla procedura di nomina per i diritti di trasmissione fisica, compresi requisiti, tempistiche, chiusure e ammissibilità allo scambio tra operatori del mercato.

(7)

È opportuno che i detentori di diritti di trasmissione a lungo termine abbiano la facoltà di restituirli ai TSO per riallocazione in una successiva allocazione di capacità a termine. I detentori possono essere remunerati per la restituzione dei diritti di trasmissione a lungo termine. Inoltre, è opportuno che gli operatori del mercato abbiano la facoltà di trasferire o acquistare diritti di trasmissione a lungo termine già allocati. È opportuno che gli operatori del mercato riferiscano ai TSO in merito a siffatti trasferimenti o acquisti e circa le controparti interessate, compresi gli operatori del mercato e i rispettivi TSO.

(8)

È importante che gli oneri amministrativi e i costi connessi alla partecipazione alla piattaforma unica di allocazione rimangano entro limiti ragionevoli, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione del quadro contrattuale con gli operatori del mercato.

(9)

Attualmente nell'Unione gli accordi contrattuali per i diritti di trasmissione a lungo termine sono disciplinati da una molteplicità di regole di allocazione. È opportuno che i TSO elaborino regole di allocazione armonizzate per i diritti di trasmissione fisica, per i diritti di trasmissione finanziari in forma di opzione (di seguito: «FTR — opzione») e per i diritti di trasmissione finanziari in forma di obbligazione (di seguito: «FTR — obbligazione»), a livello dell'Unione.

(10)

È opportuno che tali regole di allocazione armonizzate contengano almeno la descrizione del processo/procedura di allocazione dei diritti di trasmissione a lungo termine, compresi i requisiti minimi per la partecipazione, le questioni finanziarie, il tipo di prodotti offerti in specifiche aste, le regole sulla nomina, le regole di riduzione e di compensazione, le regole per gli operatori del mercato che trasferiscono i loro diritti di trasmissione a lungo termine, la clausola di utilizzo pena la vendita (il principio «use-it-or-sell-it», in appresso: «UIOSI») e le disposizioni in materia di forza maggiore e di responsabilità. È opportuno che tali regole di allocazione armonizzate descrivano anche gli obblighi contrattuali che gli operatori del mercato sono tenuti a rispettare.

(11)

Il regolamento (UE) 2015/1222 (2) della Commissione istituisce un termine per l'irrevocabilità del giorno prima e un regime di compensazione per i diritti di trasmissione a lungo termine ridotti dopo tale termine. Analogamente, è opportuno che i diritti di trasmissione a lungo termine ridotti prima del termine per l'irrevocabilità del giorno prima siano rimborsati o compensati dai TSO ai detentori di diritti di trasmissione a lungo termine.

(12)

Si potrebbero introdurre massimali alla compensazione da versare ai detentori dei diritti di trasmissione a lungo termine ridotti prima del termine per l'irrevocabilità del giorno prima, tenendo conto della liquidità dei mercati pertinenti e della possibilità per gli operatori del mercato di adeguare le loro posizioni.

(13)

In linea con l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è opportuno che l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito «l'Agenzia») adotti una decisione in merito ai termini, alle condizioni di accesso o alle metodologie comuni qualora le competenti autorità nazionali di regolamentazione non siano in grado di raggiungere un accordo su tali questioni regolamentari.

(14)

Il presente regolamento è stato elaborato in stretta collaborazione con l'Agenzia, la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito la «ENTSO-E») e le parti interessate, al fine di adottare regole efficaci, equilibrate e proporzionate in modo trasparente e partecipativo. A norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 714/2009, la Commissione consulta l'Agenzia, l'ENTSO-E e le altre parti interessate prima di proporre eventuali modifiche del presente regolamento.

(15)

Il presente regolamento integra l'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009, conformemente ai principi stabiliti all'articolo 16 di detto regolamento.

(16)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sull'allocazione della capacità interzonale nei mercati a termine, sull'istituzione di una metodologia comune per determinare la capacità interzonale a lungo termine, sull'istituzione di una piattaforma unica di allocazione a livello europeo per offrire diritti di trasmissione a lungo termine e sulla possibilità di restituire diritti di trasmissione a lungo termine per successiva allocazione di capacità a termine o di trasferirli tra operatori del mercato.

2.   Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi di trasmissione e a tutte le interconnessioni nell'Unione, fatta eccezione per i sistemi di trasmissione insulari non connessi ad altri sistemi di trasmissione mediante interconnettori.

3.   Negli Stati membri in cui sono presenti più TSO, il presente regolamento si applica a tutti i TSO operanti in quello Stato membro. Se un TSO non svolge una funzione connessa a uno o più obblighi derivanti dal presente regolamento, gli Stati membri possono disporre che la responsabilità di rispettare tali obblighi sia attribuita a uno o più TSO specifici diversi.

4.   La piattaforma unica di allocazione può essere aperta ai gestori di mercato e ai TSO che operano in Svizzera, a condizione che la legge nazionale di tale paese attui le principali disposizioni della legislazione dell'UE relativa al mercato dell'energia elettrica e che esista un accordo intergovernativo di cooperazione in materia fra l'UE e la Svizzera.

5.   Subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 4, la partecipazione della Svizzera alla piattaforma unica di allocazione è decisa dalla Commissione sulla base di un parere dell'Agenzia. I diritti e le responsabilità dei TSO svizzeri partecipanti alla piattaforma unica di allocazione devono coerenti con i diritti e le responsabilità dei TSO attivi nell'Unione onde consentire un buon funzionamento dell'allocazione dei diritti di trasmissione a lungo termine attuata a livello unionale e condizioni di parità per tutte le parti interessate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 714/2009, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1222, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione (4), nonché all'articolo 2 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

1)   «allocazione di capacità a termine»: l'assegnazione di capacità interzonale a lungo termine mediante un'asta che precede l'orizzonte temporale del giorno prima;

2)   «diritto di trasmissione a lungo termine»: un diritto di trasmissione fisica o un FTR — opzione o un FTR — obbligazione acquisiti mediante allocazione di capacità a termine;

3)   «regole di allocazione»: le regole di allocazione della capacità a termine applicate dalla piattaforma unica di allocazione;

4)   «piattaforma unica di allocazione»: la piattaforma europea istituita da tutti i TSO per l'allocazione di capacità a termine;

5)   «asta»: procedura con cui la capacità interzonale a lungo termine è offerta e allocata agli operatori del mercato che presentano offerte;

6)   «UIOSI»: il principio in base al quale la capacità interzonale sottostante ai diritti di trasmissione fisica acquistati e non nominati è automaticamente resa disponibile per l'allocazione della capacità del giorno prima e in base al quale il detentore di detti diritti di trasmissione fisica riceve una remunerazione dai TSO.

7)   «nomina»: la notifica dell'uso della capacità interzonale a lungo termine da parte di un detentore di diritti di trasmissione fisica e della sua controparte, o di una terza parte autorizzata, ai rispettivi TSO;

8)   «regole sulla nomina»: le regole in merito alla notifica dell'uso della capacità interzonale a lungo termine da parte di un detentore di diritti di trasmissione fisica e della sua controparte, o di una terza parte autorizzata, ai rispettivi TSO;

9)   «spread di mercato»: la differenza tra i prezzi orari del giorno prima delle due zone di offerta interessate per lo stesso orizzonte temporale in una direzione specifica;

10)   «regole di compensazione»: le regole in base alle quali ogni TSO responsabile del confine fra zone di offerta, dove sono stati allocati diritti di trasmissione a lungo termine, compensa i detentori di diritti di trasmissione per la riduzione dei diritti di trasmissione a lungo termine da essi detenuti.

Articolo 3

Obiettivi dell'allocazione della capacità a termine

Il presente regolamento intende:

a)

promuovere scambi interzonali a lungo termine efficienti con possibilità di copertura interzonale a lungo termine per gli operatori del mercato;

b)

ottimizzare il calcolo e l'allocazione della capacità interzonale a lungo termine;

c)

fornire un accesso non discriminatorio alla capacità interzonale a lungo termine;

d)

garantire un trattamento equo e non discriminatorio dei TSO, dell'Agenzia, delle autorità di regolamentazione e degli operatori del mercato;

e)

soddisfare l'esigenza di un'allocazione della capacità a termine equa e ordinata e di una formazione dei prezzi ordinata;

f)

garantire e rafforzare la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni in materia di allocazione della capacità a termine;

g)

contribuire al funzionamento efficiente a lungo termine e allo sviluppo del sistema di trasmissione e del settore dell'energia elettrica nell'Unione.

Articolo 4

Adozione di termini e condizioni o metodologie

1.   I TSO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano per approvazione alle competenti autorità di regolamentazione entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento. I TSO partecipanti collaborano strettamente qualora in forza del presente regolamento sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO. I TSO, con l'assistenza dell'ENTSO-E, informano regolarmente le competenti autorità di regolamentazione e l'Agenzia dei progressi nell'elaborazione di tali termini e condizioni o metodologie.

2.   I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie a norma del paragrafo 6 decidono a maggioranza qualificata se non è possibile raggiungere un consenso. Una maggioranza qualificata per proposte a norma del paragrafo 6 esige una maggioranza di:

a)

TSO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri e

b)

TSO rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.

Una minoranza di blocco per le decisioni a norma del paragrafo 6 deve includere TSO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si riterrà raggiunta la maggioranza qualificata.

Per quanto attiene alle decisioni dei TSO a norma del paragrafo 6, si attribuisce un voto per Stato membro. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.

3.   I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie a norma del paragrafo 7 decidono a maggioranza qualificata se non è possibile raggiungere un consenso e se le regioni interessate sono composte di più di cinque Stati membri. Una maggioranza qualificata per proposte a norma del paragrafo 7 esige una maggioranza di:

a)

TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati e

b)

TSO rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65 % della popolazione della regione interessata.

Una minoranza di blocco per le decisioni a norma del paragrafo 7 deve includere il numero minimo di TSO che rappresenta più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si riterrà raggiunta la maggioranza qualificata.

I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie a norma del paragrafo 7 relativamente alle regioni composte da non più di cinque Stati membri decidono consensualmente.

Per quanto attiene alle decisioni dei TSO a norma del paragrafo 7, si attribuisce un voto per Stato membro. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, gli Stati membri assegnano i diritti di voto fra i TSO.

4.   Se i TSO non presentano, entro la scadenza fissata dal presente regolamento, una proposta di termini e condizioni o metodologie alle autorità nazionali di regolamentazione, essi trasmettono a queste ultime e all'Agenzia i pertinenti progetti di proposta di termini e condizioni o metodologie, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L'Agenzia informa la Commissione e, in collaborazione con le competenti autorità di regolamentazione e su richiesta della Commissione stessa, indaga sui motivi dell'inadempienza e ne informa la Commissione. Quest'ultima prende i provvedimenti opportuni per consentire l'adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie necessari entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni dell'Agenzia.

5.   Le autorità di regolamentazione sono responsabili dell'approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie di cui ai paragrafi 6 e 7.

6.   Le proposte di termini e condizioni o di metodologie elencate di seguito sono subordinate all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione:

a)

la metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico a norma dell'articolo 17;

b)

la metodologia del modello comune di rete, a norma dell'articolo 18;

c)

i requisiti della piattaforma unica di allocazione a norma dell'articolo 49;

d)

le regole di allocazione armonizzate a norma dell'articolo 51;

e)

la metodologia di ripartizione delle rendite di congestione, a norma dell'articolo 57;

f)

la metodologia di ripartizione dei costi di definizione, sviluppo e gestione della piattaforma unica di allocazione a norma dell'articolo 59;

g)

la metodologia di ripartizione dei costi sostenuti per garantire l'irrevocabilità e la remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell'articolo 61.

7.   Le proposte di termini e condizioni o di metodologie elencate di seguito sono subordinate all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata:

a)

la metodologia di calcolo della capacità, a norma dell'articolo 10;

b)

la metodologia per suddividere la capacità interzonale a norma dell'articolo 16;

c)

la concezione regionale dei diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell'articolo 31;

d)

l'istituzione di procedure alternative, conformemente all'articolo 42;

e)

i requisiti regionali delle regole di allocazione armonizzate a norma dell'articolo 52, comprese le regole regionali di compensazione a norma dell'articolo 55.

8.   La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell'impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all'approvazione di diverse o di tutte le autorità di regolamentazione sono presentate all'Agenzia contestualmente alla presentazione alle autorità di regolamentazione. Su richiesta delle competenti autorità di regolamentazione, entro tre mesi l'Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie.

9.   Se l'approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie richiede una decisione da parte di più autorità di regolamentazione, queste si consultano e collaborano strettamente al fine di pervenire a un accordo. Se del caso, le competenti autorità di regolamentazione tengono in considerazione il parere dell'Agenzia. Le autorità di regolamentazione adottano le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati di cui ai paragrafi 6 e 7 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell'autorità di regolamentazione o, se del caso, dell'ultima autorità di regolamentazione interessata.

10.   Qualora le autorità di regolamentazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 9 o su loro richiesta congiunta, entro sei mesi l'Agenzia adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.

11.   Qualora una o più autorità di regolamentazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati conformemente ai paragrafi 6 e 7, i pertinenti TSO presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie entro due mesi dalla richiesta delle autorità di regolamentazione, per approvazione. Le competenti autorità di regolamentazione decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione. Qualora le competenti autorità di regolamentazione non siano state in grado di pervenire a un accordo sui termini e sulle condizioni o sulle metodologie, a norma dei paragrafi 6 e 7 entro due mesi, o su loro richiesta congiunta, l'Agenzia adotta entro sei mesi una decisione relativa alle modifiche dei termini e delle condizioni o delle metodologie, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009. Se i pertinenti TSO non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura stabilita al paragrafo 4.

12.   I TSO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie o le autorità di regolamentazione responsabili della loro adozione conformemente ai paragrafi 6 e 7 possono chiedere una modifica di tali termini e condizioni o metodologie.

Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 6 e sono approvate conformemente alla procedura stabilita al presente articolo.

13.   I TSO responsabili di stabilire i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolamentazione o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli stabiliti, eccetto nei casi in cui dette informazioni sono considerate riservate a norma dell'articolo 7.

Articolo 5

Partecipazione delle parti interessate

L'Agenzia, in stretta cooperazione con l'ENTSO-E, organizza la partecipazione delle parti interessate relativamente all'allocazione della capacità a termine nonché ad altri aspetti dell'attuazione del presente regolamento. Tale partecipazione comporta riunioni periodiche con le parti interessate al fine di individuare i problemi e proporre miglioramenti, in particolare per quanto attiene al funzionamento e allo sviluppo dell'allocazione di capacità a termine, ivi compresa l'armonizzazione delle regole d'asta. Dette riunioni non sostituiscono le consultazioni delle parti interessate a norma dell'articolo 6.

Articolo 6

Consultazione

1.   I TSO responsabili della presentazione delle proposte di termini e condizioni o metodologie o delle relative modifiche conformemente al presente regolamento consultano le parti interessate, comprese le pertinenti autorità di ciascuno Stato membro, in merito ai suddetti progetti di proposta di termini e condizioni o metodologie laddove esplicitamente contemplato dal presente regolamento. La consultazione ha una durata di almeno un mese.

2.   Le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate dai TSO a livello unionale sono pubblicate e sottoposte a consultazione a livello unionale. Per le proposte presentate dai TSO a livello regionale, la consultazione si svolge almeno a livello regionale. Le parti che presentano le proposte a livello bilaterale o multilaterale consultano almeno gli Stati membri interessati.

3.   Le entità responsabili delle proposte di termini e condizioni o metodologie tengono in debita considerazione i punti di vista delle parti interessate emersi dalle consultazioni avviate conformemente al paragrafo 1, prima della presentazione alle autorità di regolamentazione per approvazione, se tale approvazione è prevista dall'articolo 4, o prima della pubblicazione in tutti gli altri casi. In ogni caso, si elabora una giustificazione chiara e valida per l'inclusione o l'esclusione dei punti di vista emersi dalla consultazione e la si pubblica tempestivamente prima della pubblicazione della proposta di termini e condizioni o metodologie o contestualmente ad essa.

Articolo 7

Obblighi di riservatezza

1.   Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   L'obbligo del segreto professionale è applicabile a chiunque sia soggetto alle disposizioni del presente regolamento.

3.   Le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell'espletamento delle loro mansioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altre norme unionali pertinenti.

4.   Fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale o unionale, le autorità di regolamentazione, gli organismi o le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento ne possono fruire unicamente ai fini dell'espletamento delle funzioni che esercitano in virtù del presente regolamento.

TITOLO II

REQUISITI RELATIVI AI TERMINI, ALLE CONDIZIONI E ALLE METODOLOGIE

CAPO 1

Calcolo della capacità a termine

Sezione 1

Requisiti generali

Articolo 8

Regioni di calcolo della capacità

Ai fini del presente regolamento le regioni di calcolo della capacità sono quelle stabilite a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/1222.

Articolo 9

Orizzonti temporali di calcolo della capacità

I TSO in ciascuna regione di calcolo della capacità garantiscono che la capacità interzonale a lungo termine sia calcolata per ciascuna allocazione di capacità a termine e con orizzonti temporali almeno annuali e mensili.

Sezione 2

Metodologie di calcolo della capacità

Articolo 10

Metodologia di calcolo della capacità

1.   Entro e non oltre sei mesi dall'approvazione della metodologia comune per il calcolo coordinato della capacità di cui all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2015/1222, tutti i TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità presentano una proposta di metodologia comune di calcolo della capacità per orizzonti temporali a lungo termine nella rispettiva regione. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'articolo 6.

2.   L'approccio usato nelle metodologie comuni di calcolo della capacità è un approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione oppure un approccio basato sul flusso.

3.   La metodologia di calcolo della capacità è compatibile con la metodologia di calcolo della capacità stabilita per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1222.

4.   L'incertezza relativa agli orizzonti temporali di calcolo della capacità a lungo termine viene presa in considerazione in sede di applicazione:

a)

di un'analisi della sicurezza basata su più scenari e che utilizzi i dati di partenza del calcolo della capacità, l'approccio del calcolo della capacità di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e la convalida della capacità interzonale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1222; oppure

b)

di un approccio statistico basato sulla serie storica della capacità interzonale per gli orizzonti temporali del giorno prima o infragiornaliero qualora possa essere dimostrato che tale approccio può:

i)

migliorare l'efficienza della metodologia di calcolo della capacità;

ii)

tenere maggiormente conto delle incertezze nel calcolo della capacità interzonale a lungo termine rispetto all'analisi di sicurezza svolta in conformità alla lettera a);

iii)

migliorare l'efficienza economica a parità di livello di sicurezza del sistema.

5.   I TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità possono applicare congiuntamente l'approccio basato sul flusso per orizzonti temporali di calcolo della capacità a lungo termine se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'approccio basato sul flusso comporta un aumento dell'efficienza economica nella regione di calcolo della capacità a parità di livello di sicurezza del sistema;

b)

la trasparenza e l'accuratezza dei risultati ottenuti con l'approccio basato sul flusso sono state confermate nella regione di calcolo della capacità;

c)

i TSO concedono agli operatori del mercato un periodo di sei mesi per adeguare i loro processi.

6.   Qualora venga applicata un'analisi della sicurezza sulla base di più scenari per elaborare la metodologia di calcolo della capacità in una regione di calcolo della capacità, si applicano i requisiti per i dati di partenza del calcolo della capacità, l'approccio per il calcolo della capacità e la convalida della capacità interzonale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1222, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), punto iv) ove pertinente.

7.   Nell'elaborare la metodologia di calcolo della capacità, si prendono i considerazione i requisiti per le procedure alternative e il requisito di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1222.

Articolo 11

Metodologia relativa al margine operativo di trasmissione

La proposta di metodologia comune di calcolo della capacità include una metodologia relativa al margine operativo di trasmissione che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2015/1222.

Articolo 12

Metodologie relative ai limiti di sicurezza operativa e alle contingenze

La proposta di metodologia comune di calcolo della capacità include metodologie relative ai limiti di sicurezza operativa e alle contingenze che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/1222.

Articolo 13

Metodologia relativa ai GSK

La proposta di metodologia comune di calcolo della capacità include una metodologia intesa a determinare GSK comuni che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/1222.

Articolo 14

Metodologia relativa alle contromisure

Se il calcolo della capacità a lungo termine prende in considerazione contromisure, ciascun TSO garantisce che dette contromisure siano tecnicamente praticabili nel funzionamento in tempo reale e rispettino i requisiti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2015/1222.

Articolo 15

Metodologia relativa alla convalida della capacità interzonale

La proposta di metodologia comune di calcolo della capacità include una metodologia relativa alla convalida della capacità interzonale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1222.

Articolo 16

Metodologia relativa alla suddivisione della capacità interzonale a lungo termine

1.   Entro e non oltre la data di presentazione della metodologia di calcolo della capacità di cui all'articolo 10 i TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità elaborano congiuntamente una proposta di metodologia di suddivisione della capacità interzonale a lungo termine in modo coordinato fra diversi orizzonti temporali a lungo termine nella rispettiva regione. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'articolo 6.

2.   La metodologia relativa alla suddivisione della capacità interzonale a lungo termine rispetta le seguenti condizioni:

a)

soddisfa le esigenze di copertura degli operatori del mercato;

b)

è coerente con la metodologia di calcolo della capacità;

c)

non comporta restrizioni della concorrenza, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai diritti di trasmissione a lungo termine.

Sezione 3

Modello comune di rete

Articolo 17

Metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico

1.   Entro e non oltre sei mesi dall'approvazione della metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico, stabilita per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero, di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1222, i TSO elaborano congiuntamente una proposta di metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico per fornire i dati sulla generazione e sul carico necessari alla definizione del modello comune di rete per gli orizzonti temporali a lungo termine. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'articolo 6. La metodologia prende in considerazione e integra la metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1222.

2.   Nell'elaborare la metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico si applicano i requisiti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1222.

Articolo 18

Metodologia del modello comune di rete

1.   Entro e non oltre sei mesi dall'approvazione della metodologia del modello comune di rete, stabilita per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero, di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1222, i TSO elaborano congiuntamente una proposta di metodologia del modello comune di rete per gli orizzonti temporali a lungo termine. La metodologia è subordinata a una consultazione conformemente all'articolo 6.

2.   La metodologia del modello comune di rete prende in considerazione e integra la metodologia del modello comune di rete elaborata in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1222. La metodologia consente la creazione del modello comune di rete per orizzonti temporali di calcolo della capacità a lungo termine nelle regioni di calcolo della capacità in cui viene applicata l'analisi della sicurezza basata su più scenari a norma dell'articolo 10.

3.   Nell'elaborare la metodologia del modello comune di rete si applicano i requisiti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1222.

Articolo 19

Scenari

1.   I TSO delle regioni di calcolo della capacità in cui viene applicata l'analisi di sicurezza basata su più scenari a norma dell'articolo 10 elaborano congiuntamente una serie comune di scenari da utilizzare nel modello comune di rete per ciascun orizzonte temporale di calcolo della capacità a lungo termine.

2.   Nell'elaborare la serie comune di scenari si applicano i pertinenti requisiti di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/1222.

Articolo 20

Modello individuale di rete

Nell'elaborare il modello individuale di rete per un orizzonte temporale di calcolo della capacità a lungo termine nelle regioni di calcolo della capacità in cui viene applicata un'analisi di sicurezza basata su più scenari a norma dell'articolo 10, ciascun TSO applica i requisiti di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2015/1222.

Sezione 4

Processo di calcolo della capacità

Articolo 21

Disposizioni generali

1.   Il processo di fusione dei modelli individuali di rete istituito conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) 2015/1222 si applica alla fusione dei modelli individuali di rete in un modello comune di rete per ciascun orizzonte temporale a lungo termine. Entro e non oltre sei mesi dall'approvazione della metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico per orizzonti temporali a lungo termine di cui all'articolo 17 e alla metodologia del modello comune di rete per orizzonti temporali a lungo termine di cui all'articolo 18 i TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità elaborano congiuntamente regole di funzionamento per gli orizzonti temporali di calcolo della capacità a lungo termine, a integrazione delle regole definite per l'operazione di fusione dei modelli individuali di rete a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2015/1222.

2.   I responsabili del calcolo coordinato della capacità di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2015/1222 calcolano le capacità interzonali a lungo termine della loro regione di calcolo della capacità. A tal fine, entro e non oltre sei mesi dall'approvazione della metodologia di calcolo della capacità per orizzonti temporali a lungo termine di cui all'articolo 10 i TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità elaborano congiuntamente regole di funzionamento per gli orizzonti temporali di calcolo della capacità a lungo termine, a integrazione delle regole definite per le operazioni dei responsabili del calcolo coordinato della capacità a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2015/1222.

3.   Per quanto attiene agli orizzonti temporali di calcolo della capacità a lungo termine sono di applicazione i pertinenti requisiti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2015/1222.

Articolo 22

Creazione di un modello comune di rete

Il processo e i requisiti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2015/1222 per la creazione di un modello comune di rete si applica alla creazione del modello comune di rete per gli orizzonti temporali di calcolo della capacità a lungo termine nelle regioni di calcolo della capacità, ove venga applicata un'analisi di sicurezza basata su più scenari a norma dell'articolo 10.

Articolo 23

Calcoli regionali delle capacità interzonali a lungo termine

1.   Qualora i TSO applichino l'approccio statistico a norma dell'articolo 10, il processo di calcolo della capacità interzonale a lungo termine include almeno:

a)

una selezione di serie storiche di dati sulla capacità interzonale del giorno prima o infragiornaliera relative a un solo periodo o a una serie di periodi e ordinano i dati in una curva di durata;

b)

un calcolo della capacità corrispondente al livello di rischio per la serie di dati selezionata;

c)

un calcolo della capacità interzonale a lungo termine da rendere disponibile per l'allocazione della capacità a termine prendendo in considerazione un margine che rispecchi la differenza tra i valori storici della capacità interzonale e i valori previsti della capacità interzonale a lungo termine;

d)

regole comuni per prendere in considerazione le informazioni disponibili relative alle indisponibilità programmate, alle nuove infrastrutture e ai modelli di generazione e di carico per gli orizzonti temporali di calcolo della capacità a lungo termine.

2.   Qualora i TSO applichino l'analisi di sicurezza basata su più scenari a norma dell'articolo 10, i requisiti di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2015/1222, ad eccezione dell'articolo 29, paragrafo 4, ove pertinente, si applicano agli orizzonti temporali di calcolo della capacità a lungo termine nelle regioni di calcolo della capacità.

3.   Ciascun responsabile del calcolo coordinato della capacità suddivide la capacità interzonale a lungo termine calcolata per ciascuna allocazione di capacità a termine applicando la metodologia relativa alla suddivisione della capacità interzonale a norma dell'articolo 16.

4.   Ciascun responsabile del calcolo coordinato della capacità comunica la capacità interzonale a lungo termine calcolata e la suddivisione della capacità interzonale a lungo termine a ciascun TSO all'interno della pertinente regione di calcolo della capacità, per convalida a norma dell'articolo 24.

Articolo 24

Convalida e comunicazione della capacità interzonale e della capacità interzonale suddivisa

1.   Ciascun TSO convalida i risultati del calcolo della capacità interzonale a lungo termine per i suoi confini fra zone di offerta o relativamente agli elementi critici di rete per ciascun orizzonte temporale di calcolo della capacità a lungo termine a norma dell'articolo 15.

2.   Ciascun TSO convalida i risultati del calcolo per la suddivisione della capacità interzonale a lungo termine per i suoi confini fra zone di offerta o relativamente agli elementi critici di rete a norma dell'articolo 16.

3.   Ciascun TSO trasmette la propria convalida della capacità e la suddivisione convalidata di detta capacità per ciascuna allocazione di capacità a termine ai pertinenti responsabili del calcolo coordinato della capacità e agli altri TSO delle pertinenti regioni di calcolo della capacità.

4.   Ciascun responsabile del calcolo coordinato della capacità trasmette la suddivisione convalidata della capacità interzonale a lungo termine per l'esecuzione dell'allocazione della capacità a termine a norma dell'articolo 29.

5.   I TSO forniscono, su richiesta, alle rispettive autorità di regolamentazione una relazione che illustra in che modo sia stato ottenuto il valore della capacità interzonale a lungo termine per uno specifico orizzonte temporale di calcolo della capacità a lungo termine.

Articolo 25

Riduzione coordinata della capacità interzonale

1.   I TSO coordinano le riduzioni della capacità interzonale a lungo termine già allocata, qualora le riduzioni riguardino un orizzonte temporale superiore a 48 ore prima dell'inizio del giorno di consegna. In caso di riduzione dei diritti di trasmissione a lungo termine, comprese nomine ad essi relative, entro 48 ore prima dell'inizio del giorno di consegna, i TSO di ogni regione di calcolo della capacità applicano il processo di calcolo della capacità del giorno prima e infragiornaliera di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2015/1222.

2.   Se un TSO ha necessità di ridurre la capacità interzonale a lungo termine già allocata, invia al competente responsabile del calcolo coordinato della capacità la richiesta di avviare il calcolo coordinato delle necessarie riduzioni della capacità interzonale a lungo termine per la regione di calcolo della capacità. Il TSO motiva la propria richiesta a mezzo di tutte le informazioni pertinenti.

3.   Il responsabile del calcolo coordinato della capacità trasmette la capacità interzonale aggiornata ai pertinenti TSO per convalida.

4.   Ciascun TSO convalida la capacità interzonale aggiornata per i suoi confini fra zone di offerta o relativamente agli elementi critici di rete a norma dell'articolo 24.

5.   Il responsabile del calcolo coordinato della capacità trasmette la capacità interzonale aggiornata convalidata ai pertinenti TSO e alla piattaforma unica di allocazione al fine di eseguire la riduzione a norma dell'articolo 53.

Sezione 5

Relazione biennale sul calcolo della capacità

Articolo 26

Relazione biennale sul calcolo e l'allocazione della capacità

1.   Entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ENTSO-E redige una relazione sul calcolo e sull'allocazione della capacità a lungo termine e la trasmette all'Agenzia.

2.   Qualora l'Agenzia lo richieda, l'ENTSO-E redige successivamente con cadenza biennale una relazione sul calcolo e sull'allocazione della capacità a lungo termine. Se del caso, la relazione è trasmessa all'Agenzia unitamente alla relazione biennale sul calcolo e l'allocazione della capacità conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) 2015/1222.

3.   Per ogni zona di offerta, confine fra zone di offerta e regione di calcolo della capacità, tale relazione contiene almeno:

a)

l'approccio seguito per calcolare la capacità;

b)

gli indicatori statistici relativi ai margini operativi di trasmissione;

c)

gli indicatori statistici relativi alla capacità interzonale, ove opportuno per ogni orizzonte temporale di calcolo della capacità;

d)

gli indicatori qualitativi relativi alle informazioni usate per il calcolo della capacità;

e)

ove opportuno, le misure proposte per migliorare il calcolo della capacità;

f)

raccomandazioni per sviluppare ulteriormente il calcolo della capacità a termine, compresa una maggiore armonizzazione di metodologie, processi e accordi di governance.

4.   Previa consultazione dell'Agenzia, i TSO concordano gli indicatori statistici e qualitativi per la relazione. L'Agenzia può richiedere la modifica di tali indicatori prima dell'accordo fra i TSO o durante la loro applicazione.

5.   L'Agenzia decide in merito alla pubblicazione in toto o in parte della relazione biennale.

CAPO 2

Zone di offerta

Articolo 27

Disposizioni generali

1.   Le zone di offerta applicabili alla negoziazione del giorno prima e infragiornaliera si applicano al calcolo e all'allocazione della capacità a termine.

2.   Ove un confine fra zone di offerta abbia cessato di esistere, i detentori di diritti di trasmissione a lungo termine riferiti a tale confine fra zone di offerta hanno diritto al rimborso da parte dei TSO interessati sulla base del prezzo inizialmente corrisposto per i diritti di trasmissione a lungo termine.

CAPO 3

Allocazione della capacità a termine

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 28

Principi generali

L'allocazione della capacità a termine si svolge in modo da:

a)

impiegare il principio di fissazione del prezzo marginale per generare risultati per ogni confine fra zone di offerta, direzione di utilizzazione e periodo rilevante di mercato;

b)

allocare una capacità interzonale a lungo termine non superiore a quella offerta in conformità all'articolo 39;

c)

essere ripetibile.

Articolo 29

Elementi di calcolo e risultati

1.   Al fine di determinare l'allocazione di capacità a termine conformemente al paragrafo 2, la piattaforma unica di allocazione utilizza i seguenti elementi di calcolo:

a)

suddivisione convalidata della capacità interzonale a lungo termine trasmessa da ciascun responsabile del calcolo coordinato della capacità e capacità associate ai diritti di trasmissione a lungo termine restituiti a norma dell'articolo 43;

b)

le offerte presentate dagli operatori del mercato.

2.   Per ciascuna allocazione di capacità a termine, la piattaforma unica di allocazione determina simultaneamente almeno i seguenti risultati per ogni confine fra zone di offerta, direzione di utilizzazione e periodo rilevante di mercato:

a)

il volume di diritti di trasmissione a lungo termine allocati espresso in MW;

b)

il prezzo dei diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell'articolo 40;

c)

lo stato di esecuzione delle offerte.

3.   La piattaforma unica di allocazione garantisce l'accuratezza dei risultati dell'asta.

4.   Ciascun TSO garantisce la coerenza dei risultati dell'asta con gli elementi di calcolo forniti alla piattaforma unica di allocazione conformemente al paragrafo 1.

Sezione 2

Possibilità di copertura del rischio per la trasmissione interzonale

Articolo 30

Decisione sulle possibilità di copertura del rischio interzonale

1.   I TSO su un confine fra zone di offerta rilasciano diritti di trasmissione a lungo termine, a meno che le competenti autorità di regolamentazione del confine fra zone di offerta abbiano adottato decisioni coordinate di non rilasciare diritti di trasmissione a lungo termine relativi al confine fra zone di offerta. Nell'adottare le loro decisioni, le competenti autorità di regolamentazione del confine fra zone di offerta consultano le autorità di regolamentazione della pertinente regione di calcolo della capacità e tengono debitamente conto dei loro pareri.

2.   In assenza di diritti di trasmissione a lungo termine su un confine fra zone di offerta all'entrata in vigore del presente regolamento, le competenti autorità di regolamentazione del confine fra zone di offerta adottano, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, decisioni coordinate in merito all'introduzione di diritti di trasmissione a lungo termine.

3.   Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 si basano su una verifica che determina se il mercato dell'energia elettrica a termine offra sufficienti possibilità di copertura nelle zone di offerta interessate. La verifica è effettuata in modo coordinato dalle competenti autorità di regolamentazione del confine fra zone di offerta e comprende almeno:

a)

una consultazione con gli operatori del mercato in merito alle loro necessità di copertura dei rischi interzonali relativamente ai confini fra zone di offerta;

b)

una valutazione.

4.   La verifica di cui al paragrafo 3, lettera b), esamina il funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e si basa su criteri trasparenti che comprendono almeno:

a)

un'analisi volta a stabilire se il prodotto o la combinazione di prodotti offerti sui mercati a termine rappresentano una copertura contro la volatilità del prezzo del giorno prima per la zona di offerta interessata. Tale prodotto o combinazione di prodotti sono considerati un'adeguata copertura contro il rischio di variazione del prezzo del giorno prima per le zone di offerta interessate qualora vi sia una correlazione sufficiente tra il prezzo del giorno prima della zona di offerta interessata e il prezzo sottostante in base al quale il prodotto o la combinazione di prodotti sono scambiati;

b)

un'analisi volta a stabilire se il prodotto o la combinazione di prodotti offerti sui mercati a termine sono efficaci. A tal fine, si valutano almeno i seguenti indicatori:

i)

l'orizzonte commerciale;

ii)

la differenza fra il prezzo di offerta e quello di domanda;

iii)

il rapporto fra i volumi scambiati e il consumo fisico;

iv)

il rapporto fra le posizioni aperte e il consumo fisico.

5.   Qualora la verifica di cui al paragrafo 3 riveli insufficienti possibilità di copertura in una o più zone di offerta interessate, le competenti autorità di regolamentazione chiedono ai pertinenti TSO:

a)

di rilasciare diritti di trasmissione a lungo termine; oppure

b)

di far sì che altri prodotti di copertura interzonale a lungo termine siano resi disponibili per sostenere il funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica.

6.   Qualora le competenti autorità di regolamentazione decidano di emettere una richiesta di cui al paragrafo 5, lettera b), i pertinenti TSO elaborano le disposizioni necessarie e le sottopongono all'approvazione delle competenti autorità di regolamentazione entro e non oltre sei mesi dalla richiesta emanata dalle medesime autorità di regolamentazione. Dette disposizioni necessarie sono attuate entro e non oltre sei mesi dall'approvazione da parte delle competenti autorità di regolamentazione. Le competenti autorità di regolamentazione possono, su richiesta dei pertinenti TSO, prorogare il termine di attuazione di un periodo non superiore a 6 mesi.

7.   Qualora le autorità di regolamentazione decidano che i diritti di trasmissione a lungo termine non vengono rilasciati dai rispettivi TSO o che altri prodotti di copertura interzonali a lungo termine sono resi disponibili dai rispettivi TSO, gli articoli 16, 28, 29, da 31 a 57, 59 e 61 non si applicano ai TSO dei confini fra zone di offerta.

8.   Su richiesta congiunta dei TSO di un confine fra zone di offerta, oppure di propria iniziativa, e con periodicità non inferiore a 4 anni, le competenti autorità di regolamentazione del confine fra zone di offerta eseguono una verifica a norma dei paragrafi da 3 a 5, in collaborazione con l'Agenzia.

Articolo 31

Concezione regionale dei diritti di trasmissione a lungo termine

1.   La piattaforma di allocazione assegna capacità interzonale a lungo termine agli operatori del mercato sotto forma di diritti di trasmissione fisica conformemente al principio UIOSI o sotto forma di FTR — opzione o FTR — obbligazione.

2.   I TSO che rilasciano diritti di trasmissione a lungo termine offrono agli operatori del mercato capacità interzonale a lungo termine, attraverso la piattaforma unica di allocazione, almeno con orizzonti temporali annuali e mensili. I TSO di ogni regione di calcolo della capacità possono proporre congiuntamente di offrire capacità interzonale a lungo termine con altri orizzonti temporali in aggiunta ai suddetti.

3.   Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità dotata di diritti di trasmissione a lungo termine elaborano congiuntamente una proposta per la concezione regionale dei diritti di trasmissione a lungo termine da rilasciare su ciascun confine fra zone di offerta nella regione di calcolo della capacità.

Entro e non oltre sei mesi dall'adozione delle decisioni coordinate delle autorità di regolamentazione del confine fra zone di offerta di introdurre diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, i TSO della regione di calcolo della capacità interessata elaborano congiuntamente una proposta di concezione regionale dei diritti di trasmissione a lungo termine da rilasciare su ciascun confine fra zone di offerta nella regione di calcolo della capacità interessata.

Le autorità di regolamentazione degli Stati membri in cui l'attuale concezione regionale dei diritti di trasmissione a lungo termine è parte di un accordo di ridispacciamento transfrontaliero fra TSO per assicurare il rispetto dei limiti di sicurezza operativa possono decidere di mantenere diritti di trasmissione fisici a lungo termine sui propri confini fra zone di offerta.

4.   Le proposte di cui al paragrafo 3 comprendono un calendario di attuazione e almeno la descrizione dei seguenti elementi specificati nelle regole di allocazione:

a)

tipo dei diritti di trasmissione a lungo termine;

b)

orizzonte temporale dell'allocazione della capacità a termine;

c)

profilo del prodotto (carico di base, carico di picco, carico in orario normale);

d)

i confini fra zone di offerta coperti.

5.   Le proposte sono subordinate a una consultazione conformemente all'articolo 6. Ciascun TSO rilascia i diritti di trasmissione a lungo termine proposti prendendo debitamente in considerazione il risultato della consultazione.

6.   Non è consentita l'allocazione di diritti di trasmissione fisica e di FTR — opzione in parallelo sullo stesso confine fra zone di offerta. Non è consentita l'allocazione di diritti di trasmissione fisica e di FTR — obbligazione in parallelo sullo stesso confine fra zone di offerta.

7.   Un riesame dei diritti di trasmissione a lungo termine offerti in un confine fra zone di offerta può essere avviato da:

a)

tutte le autorità di regolamentazione del confine fra zone di offerta, di propria iniziativa; oppure

b)

tutte le autorità di regolamentazione del confine fra zone di offerta sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia o di una richiesta congiunta da parte di tutti i TSO sul confine fra zone di offerta in causa.

8.   I TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità sono responsabili dello svolgimento del riesame di cui al paragrafo 9.

9.   Ciascun TSO che partecipa al riesame dei diritti di trasmissione a lungo termine:

a)

valuta i diritti di trasmissione a lungo termine offerti tenendo conto delle caratteristiche di cui al paragrafo 4;

b)

se lo ritiene necessario propone diritti di trasmissione a lungo termine alternativi, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui alla lettera a);

c)

svolge una consultazione conformemente all'articolo 6 per quanto riguarda:

i)

i risultati della valutazione dei diritti di trasmissione a lungo termine offerti;

ii)

se del caso, la proposta di diritti di trasmissione a lungo termine alternativi.

10.   A seguito della consultazione di cui al paragrafo 9, lettera c), ed entro tre mesi dall'emanazione della decisione di avviare un riesame, i TSO della regione di calcolo della capacità interessata presentano congiuntamente alle competenti autorità di regolamentazione una proposta per mantenere o modificare il tipo di diritti di trasmissione a lungo termine.

Articolo 32

Diritti di trasmissione fisica

1.   Ciascun detentore di diritti di trasmissione fisica ha la facoltà di nominare, in tutto o in parte, i propri diritti di trasmissione fisica a norma dell'articolo 36.

2.   Ove i detentori di diritti di trasmissione fisica non effettuino una nomina entro il termine indicato dalle regole sulla nomina, essi possono ottenere una remunerazione in conformità all'articolo 35.

Articolo 33

Diritti di trasmissione finanziari — opzione

1.   I detentori di FTR — opzione possono ottenere una remunerazione conformemente all'articolo 35.

2.   L'attuazione dei FTR — opzione è soggetta all'applicazione del price coupling del giorno prima conformemente agli articoli da 38 a 50 del regolamento (UE) 2015/1222.

Articolo 34

Diritti di trasmissione finanziari — obbligazione

1.   I detentori di FTR — obbligazione possono ricevere o devono versare la remunerazione finanziaria a norma dell'articolo 35.

2.   L'attuazione dei FTR — obbligazione è soggetta all'applicazione del price coupling del giorno prima conformemente agli articoli da 38 a 50 del regolamento (UE) 2015/1222.

Articolo 35

Principi di remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine

1.   I pertinenti TSO che effettuano l'allocazione di diritti di trasmissione su un confine fra zone di offerta attraverso la piattaforma unica di allocazione remunerano i detentori di diritti di trasmissione a lungo termine allorché la differenza di prezzo è positiva nella direzione prevista dai diritti di trasmissione a lungo termine.

2.   I detentori di FTR — obbligazione remunerano i pertinenti TSO attraverso la piattaforma unica di allocazione dei diritti di trasmissione su un confine fra zone di offerta allorché la differenza di prezzo è negativa nella direzione prevista dai FTR — obbligazione.

3.   La remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine di cui ai paragrafi 1 e 2 rispetta i seguenti principi:

a)

nei casi in cui la capacità interzonale è allocata mediante allocazione implicita o un altro metodo risultante da una situazione di esecuzione di procedure alternative nell'orizzonte temporale del giorno prima, la remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine è pari allo spread di mercato;

b)

nei casi in cui la capacità interzonale è allocata mediante un'asta esplicita nell'orizzonte temporale del giorno prima, la remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine è pari al prezzo di aggiudicazione dell'asta giornaliera.

4.   Qualora siano stati inclusi nel processo di allocazione della capacità del giorno prima vincoli di allocazione sulle interconnessioni tra zone di offerta, in conformità all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1222, questi ultimi possono essere presi in considerazione nel calcolo della remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine a norma del paragrafo 3.

Sezione 3

Procedura di nomina dei diritti di trasmissione fisica

Articolo 36

Disposizioni generali per la nomina dei diritti di trasmissione fisica

1.   Qualora i TSO emettano e applichino diritti di trasmissione fisica su confini fra zone di offerta, essi consentono ai detentori di diritti di trasmissione fisica e/o alle loro controparti di nominare i rispettivi programmi di scambio di energia elettrica. I detentori dei diritti di trasmissione fisica possono autorizzare terze parti ammesse a nominare i rispettivi programmi di scambio di energia elettrica in loro vece in linea con le regole sulla nomina di cui al paragrafo 3.

2.   Entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i TSO che rilasciano diritti di trasmissione fisica su un confine fra zone di offerta presentano alle competenti autorità di regolamentazione, per approvazione, una proposta di regole sulla nomina dei programmi di scambio di energia elettrica fra zone di offerta. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'articolo 6. Le regole sulla nomina contengono almeno le seguenti informazioni:

a)

il diritto di un detentore di diritti di trasmissione fisica a nominare programmi di scambio di energia elettrica;

b)

i requisiti tecnici minimi da nominare;

c)

la descrizione della procedura di nomina;

d)

i tempi di nomina;

e)

il formato della nomina e della comunicazione.

3.   I TSO armonizzano progressivamente le regole sulla nomina su tutti i confini fra zone di offerta cui sono applicati diritti di trasmissione fisica.

4.   I detentori di diritti di trasmissione fisica, se del caso le loro controparti o una terza parte autorizzata che agisce per loro conto nominano in tutto o in parte i loro diritti di trasmissione fisica tra zone di offerta nel rispetto delle regole sulla nomina.

5.   Qualora nel processo di allocazione della capacità del giorno prima siano stati inclusi vincoli di allocazione sulle interconnessioni tra zone di offerta, in conformità all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1222, essi sono presi in considerazione nella proposta di regole sulla nomina di cui al paragrafo 2.

Sezione 4

Processi e funzionamento

Articolo 37

Termini e condizioni di partecipazione all'allocazione di capacità a termine

1.   La facoltà degli operatori del mercato di partecipare alle aste o di trasferire i loro diritti di trasmissione a lungo termine è subordinata alla loro registrazione presso la piattaforma unica di allocazione e al rispetto di tutti i requisiti di ammissibilità di cui alle regole di allocazione armonizzate. I requisiti di ammissibilità sono conformi ai principi di non discriminazione e di trasparenza.

2.   la piattaforma unica di allocazione comunica all'operatore del mercato che abbia fatto richiesta di registrazione se soddisfa tutti i requisiti di ammissibilità e se può partecipare alle aste o trasferire i propri diritti di trasmissione a lungo termine a decorrere da una data specificata.

3.   Gli operatori del mercato rispettano integralmente le regole di allocazione armonizzate. Essi tengono aggiornate tutte le informazioni relative alla loro partecipazione e comunicano senza indugio alla piattaforma unica di allocazione ogni eventuale modifica a dette informazioni.

4.   La piattaforma unica di allocazione è autorizzata a sospendere o revocare il diritto di un operatore del mercato di partecipare alle aste o di trasferire i propri diritti di trasmissione a lungo termine in seguito a una violazione degli obblighi contrattuali imposti dalle regole di allocazione armonizzate.

5.   La sospensione o la revoca del diritto dell'operatore del mercato di partecipare alle aste o di trasferire i propri diritti di trasmissione a lungo termine a norma delle regole di allocazione armonizzate non esonera l'operatore del mercato o la piattaforma unica di allocazione dai loro obblighi derivanti da diritti di trasmissione a lungo termine allocati e pagati prima della sospensione o della revoca.

Articolo 38

Trasmissione dei dati di immissione alla piattaforma unica di allocazione

Ciascun TSO garantisce che la suddivisione convalidata della capacità interzonale a lungo termine sia trasmessa alla piattaforma unica di allocazione prima della pubblicazione delle specifiche d'asta a norma dell'articolo 39.

Articolo 39

Funzionamento dell'allocazione della capacità a termine

1.   Entro e non oltre la scadenza specificata nelle regole di allocazione armonizzate per ciascuna allocazione di capacità a termine, le specifiche d'asta contenenti almeno le seguenti informazioni sono definite e pubblicate sulla piattaforma unica di allocazione:

a)

data e orario di apertura e di chiusura dell'asta;

b)

suddivisione convalidata della capacità interzonale a lungo termine e tipo dei diritti di trasmissione a lungo termine da mettere all'asta;

c)

formato delle offerte;

d)

data e orario di pubblicazione dei risultati dell'asta;

e)

periodo durante il quale è possibile impugnare i risultati dell'asta.

2.   La capacità interzonale a lungo termine pubblicata non viene modificata durante un determinato periodo che precede la chiusura dell'asta. Detto periodo è specificato dalle regole di allocazione armonizzate.

3.   Ciascun operatore del mercato presenta le proprie offerte alla piattaforma unica di allocazione prima dell'orario di chiusura e in conformità alle condizioni stabilite nelle specifiche d'asta.

4.   La piattaforma unica di allocazione garantisce la riservatezza delle offerte presentate.

Articolo 40

Fissazione dei prezzi dei diritti di trasmissione a lungo termine

Il prezzo dei diritti di trasmissione a lungo termine per ogni confine fra zone di offerta, direzione di utilizzazione e periodo rilevante di mercato è determinato sulla base del principio del prezzo marginale ed è espresso in euro per megawatt. Qualora la domanda di capacità interzonale a lungo termine per un confine fra zone di offerta, una direzione di utilizzazione e un periodo rilevante di mercato sia inferiore o uguale alla capacità interzonale a lungo termine offerta, il prezzo è pari a zero.

Articolo 41

Requisiti finanziari e saldo dei pagamenti

1.   La piattaforma unica di allocazione dispone di procedure di fatturazione o di autofatturazione per il saldo di debiti o crediti derivanti dall'allocazione di diritti di trasmissione a lungo termine, dalla restituzione di diritti di trasmissione a lungo termine e dalla remunerazione di diritti di trasmissione a lungo termine. Dette procedure sono specificate dalle regole di allocazione armonizzate.

2.   Per poter partecipare alle aste un operatore del mercato dispone di garanzie sufficienti per assicurare le proprie offerte e i diritti di trasmissione a lungo termine allocati in conformità alle condizioni stabilite dalle regole di allocazione armonizzate.

Articolo 42

Istituzione di procedure alternative

1.   Qualora l'allocazione della capacità a termine non produca risultati, la procedura alternativa automatica consiste nel rinvio della decisione di allocazione della capacità a termine.

2.   I TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità hanno la facoltà di attuare soluzioni alternative coordinate. In tali casi, i TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità elaborano una proposta coordinata di procedure alternative affidabili.

Articolo 43

Restituzione di diritti di trasmissione a lungo termine

1.   I detentori di diritti di trasmissione a lungo termine possono restituire diritti di trasmissione a lungo termine ai pertinenti TSO attraverso la piattaforma unica di allocazione, per successiva allocazione di capacità a termine.

2.   I detentori di diritti di trasmissione a lungo termine che desiderino restituirli per successiva allocazione di capacità a termine ne danno comunicazione alla piattaforma unica di allocazione, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, nelle modalità di cui alle regole di allocazione armonizzate.

3.   I detentori che restituiscono i loro diritti di trasmissione a lungo termine sono remunerati dai pertinenti TSO, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, attraverso la piattaforma unica di allocazione. Tale remunerazione è pari al prezzo risultante dall'asta in cui i diritti di trasmissione a lungo termine sono riallocati.

Articolo 44

Trasferimento di diritti di trasmissione a lungo termine

1.   I detentori di diritti di trasmissione a lungo termine possono trasferirli in tutto o in parte ad altri operatori del mercato in conformità alle regole di allocazione armonizzate.

2.   Le regole di ammissibilità e un elenco degli operatori del mercato registrati presso la piattaforma unica di allocazione e ammessi a trasferire diritti di trasmissione a lungo termine sono pubblicati sulla piattaforma unica di allocazione.

3.   I detentori di diritti di trasmissione a lungo termine comunicano alla piattaforma unica di allocazione il trasferimento di diritti di trasmissione a lungo termine, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, in conformità alle regole di allocazione armonizzate.

4.   Gli operatori del mercato che acquisiscono tali diritti di trasmissione a lungo termine confermano alla piattaforma unica di allocazione, in conformità alle regole di allocazione armonizzate e direttamente o indirettamente tramite una terza parte, la comunicazione inviata dal precedente detentore dei diritti.

Articolo 45

Comunicazione dei risultati

1.   La piattaforma unica di allocazione comunica il risultato dell'allocazione della capacità a termine ai TSO responsabili del confine fra zone di offerta a cui sono associati i diritti di trasmissione a lungo termine, agli operatori del mercato e ai detentori di diritti di trasmissione a lungo termine, entro l'orizzonte temporale di cui alle specifiche d'asta.

2.   La piattaforma unica di allocazione informa gli operatori del mercato in merito all'andamento e ai prezzi di equilibrio delle loro offerte.

Articolo 46

Avvio delle procedure alternative

1.   Qualora la piattaforma unica di allocazione non sia in grado di produrre le specifiche d'asta conformemente all'articolo 39 oppure una parte o la totalità dei risultati dell'allocazione della capacità a termine entro il termine specificato nelle regole di allocazione armonizzate, i TSO responsabili del confine fra zone di offerta attuano le procedure alternative di cui all'articolo 42.

2.   Non appena individuata l'impossibilità di fornire gli elementi di cui al paragrafo 1, la piattaforma unica di allocazione ne riferisce ai TSO responsabili del confine fra zone di offerta. La piattaforma unica di allocazione comunica agli operatori del mercato la possibile applicazione delle procedure alternative.

Articolo 47

Pubblicazione delle informazioni relative al mercato

1.   Sono pubblicate sulla piattaforma unica di allocazione almeno le seguenti informazioni per ciascun confine fra zone di offerta e ciascuna direzione di utilizzazione:

a)

le specifiche d'asta di cui all'articolo 39;

b)

un calendario d'asta indicativo che specifichi il tipo di diritti di trasmissione a lungo termine offerti e le date in cui tali diritti sono offerti agli operatori del mercato;

c)

i risultati dell'allocazione di capacità a termine conformemente all'articolo 29;

d)

il numero di operatori del mercato in ciascuna asta;

e)

l'elenco degli operatori del mercato ammissibili per il trasferimento di diritti di trasmissione a lungo termine;

f)

i recapiti della piattaforma unica di allocazione.

2.   I pertinenti TSO pubblicano, attraverso la piattaforma unica di allocazione, le informazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1, nel rispetto dei tempi di cui alle specifiche d'asta e al regolamento (UE) n. 543/2013.

3.   La piattaforma unica di allocazione assicura che sia resa pubblica la serie storica dei dati relativi a un periodo non inferiore a cinque anni.

CAPO 4

Piattaforma unica di allocazione

Articolo 48

Istituzione

1.   I TSO assicurano l'operatività della piattaforma unica di allocazione e la sua conformità ai requisiti funzionali di cui all'articolo 49, entro dodici mesi dall'approvazione della proposta di serie comune di requisiti e di istituzione della piattaforma stessa. Le competenti autorità di regolamentazione possono, su richiesta dei pertinenti TSO in seguito a ritardi imputabili a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, prorogare detto termine di un periodo non superiore a 6 mesi.

2.   Le allocazioni della capacità a termine relative a interconnettori a corrente continua avvengono su un'unica piattaforma di allocazione entro ventiquattro mesi dall'approvazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 49

Requisiti funzionali

1.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO presentano a tutte le autorità di regolamentazione una proposta comune di serie di requisiti e di istituzione della piattaforma unica di allocazione. La proposta individua diverse opzioni per l'istituzione e la gestione della piattaforma unica di allocazione, incluso il suo sviluppo affidato agli stessi TSO o a terzi per conto dei TSO. La proposta presentata dai TSO comprende le mansioni generali della piattaforma unica di allocazione di cui all'articolo 50 e i requisiti per il recupero dei costi a norma dell'articolo 59.

2.   I requisiti funzionali della piattaforma unica di allocazione comprendono almeno:

a)

i confini previsti fra zone di offerta da coprire;

b)

la disponibilità tecnica e l'affidabilità dei servizi forniti;

c)

le procedure operative;

d)

i prodotti offerti;

e)

gli orizzonti temporali dell'allocazione della capacità a termine;

f)

i metodi e algoritmi di allocazione;

g)

i principi di saldo dei pagamenti e di gestione dei rischi dei prodotti allocati;

h)

un quadro contrattuale armonizzato con gli operatori del mercato;

i)

le interfacce dati.

Articolo 50

Mansioni generali

I pertinenti TSO utilizzano la piattaforma unica di allocazione almeno per i seguenti scopi:

a)

la registrazione degli operatori del mercato;

b)

la funzione di sportello unico per gli operatori del mercato;

c)

lo svolgimento delle procedure d'asta;

d)

il saldo dei pagamenti relativi ai diritti di trasmissione a lungo termine allocati con gli operatori del mercato, inclusa la gestione delle garanzie;

e)

la cooperazione con una camera di compensazione, se richiesto dalle regole comuni per l'attuazione dei FTR — obbligazione a norma dell'articolo 34;

f)

l'organizzazione di una procedura alternativa a norma degli articoli 42 e 46;

g)

l'effettuazione della restituzione dei diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell'articolo 43;

h)

l'agevolazione del trasferimento dei diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell'articolo 44;

i)

la pubblicazione delle informazioni di mercato a norma dell'articolo 47;

j)

la fornitura e l'esercizio di interfacce operative per lo scambio di dati con gli operatori del mercato.

CAPO 5

Regole di allocazione armonizzate

Articolo 51

Introduzione di regole di allocazione armonizzate

1.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i TSO elaborano congiuntamente una proposta di regole di allocazione armonizzate per i diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell'articolo 52, paragrafo 2. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'articolo 6. Essa include i requisiti regionali e i requisiti specifici per confine fra zone di offerta elaborati dai TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità a norma dell'articolo 52, paragrafo 3.

2.   I requisiti regionali, una volta entrati in vigore, prevalgono sui requisiti generali definiti nelle regole di allocazione armonizzate. Se i requisiti generali delle regole di allocazione armonizzate sono modificati e sottoposti all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione, anche i requisiti regionali sono allora sottoposti all'approvazione delle autorità di regolamentazione della regione di calcolo della capacità interessata.

Articolo 52

Requisiti relativi alle regole di allocazione armonizzate

1.   I requisiti relativi alle regole di allocazione armonizzate per i diritti di trasmissione a lungo termine coprono i diritti di trasmissione fisica, i FTR — opzione e i FTR — obbligazione; i TSO prendono in considerazione le specificità relative ai diversi tipi di prodotti e ne tengono debitamente conto.

2.   Le regole di allocazione armonizzate per i diritti di trasmissione a lungo termine rispettano i principi di non discriminazione e trasparenza e contengono almeno i seguenti requisiti generali:

a)

definizioni armonizzate e campo di applicazione;

b)

un quadro contrattuale per i rapporti fra la piattaforma di allocazione e gli operatori del mercato, comprendente disposizioni sul diritto applicabile, sulla lingua da impiegare, sulla riservatezza, sulla risoluzione delle controversie, sulla responsabilità e sulla forza maggiore;

c)

disposizioni armonizzate in materia di UIOSI per i diritti di trasmissione fisica a norma dell'articolo 32;

d)

una descrizione dei tipi di diritti di trasmissione a lungo termine offerti, inclusi i principi di remunerazione a norma dell'articolo 35;

e)

una descrizione di principio delle regole sulla nomina di cui all'articolo 36;

f)

disposizioni armonizzate in materia di ammissibilità e diritti, sospensione e rinnovo e costi di partecipazione a norma dell'articolo 37;

g)

una descrizione della procedura di allocazione della capacità a termine che comprenda come minimo disposizioni sulle specifiche d'asta, sulla presentazione delle offerte, sulla pubblicazione dei risultati dell'asta, sui termini per la contestazione e sulle procedure alternative a norma degli articoli 37, 38, 39, 42, 43 e 44;

h)

disposizioni armonizzate sui requisiti finanziari e in materia di saldo dei pagamenti a norma dell'articolo 41;

i)

disposizioni armonizzate sulla restituzione dei diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell'articolo 43;

j)

disposizioni armonizzate sulla comunicazione del trasferimento dei diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell'articolo 44;

k)

disposizioni sull'irrevocabilità e sulle regole di compensazione a norma degli articoli 53 e 55;

l)

disposizioni armonizzate in materia di politiche di compensazione e garanzie finanziarie per FTR — obbligazione, se del caso.

3.   Le regole di allocazione armonizzate possono comprendere anche requisiti regionali o requisiti specifici per confine fra zone di offerta, vertenti in particolare, ma non esclusivamente:

a)

sulla descrizione dei tipi di diritti di trasmissione a lungo termine offerti, per ciascun confine fra zone di offerta all'interno della regione di calcolo della capacità a norma dell'articolo 31;

b)

sul tipo di regime di remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine applicabile su ciascun confine fra zone di offerta all'interno della regione di calcolo della capacità sulla base dell'allocazione nell'orizzonte temporale del giorno prima a norma dell'articolo 35;

c)

sull'attuazione di diverse soluzioni alternative regionali coordinate a norma dell'articolo 42;

d)

sulle regole regionali di compensazione che definiscono i regimi regionali di irrevocabilità a norma dell'articolo 55.

CAPO 6

Irrevocabilità della capacità interzonale allocata

Articolo 53

Disposizioni generali sull'irrevocabilità

1.   I TSO hanno la facoltà di ridurre i diritti di trasmissione a lungo termine per garantire il rispetto dei limiti di sicurezza operativa prima del termine per l'irrevocabilità del giorno prima. Qualora i TSO riducano i diritti di trasmissione a lungo termine, ne riferiscono alle rispettive autorità di regolamentazione e pubblicano i motivi di fatto che hanno determinato tale riduzione.

2.   I TSO interessati del confine fra zone di offerta dove sono stati ridotti i diritti di trasmissione a lungo termine compensano i detentori di diritti di trasmissione a lungo termine in misura pari allo spread di mercato.

Articolo 54

Definizione dei massimali

1.   I TSO interessati su un confine fra zone di offerta possono proporre un massimale per il totale della compensazione da versare ai detentori di diritti di trasmissione a lungo termine ridotti nel pertinente anno civile o nel pertinente mese civile nel caso di interconnettori a corrente continua.

2.   Il massimale non è inferiore all'importo totale delle rendite di congestione riscosse dai TSO interessati sul confine fra zone di offerta nel pertinente anno civile. Nel caso di interconnettori a corrente continua, i TSO possono proporre un massimale non inferiore al totale delle rendite di congestione riscosse dai TSO interessati sul confine fra zone di offerta nel pertinente mese civile.

3.   Nel caso di più interconnettori gestiti da diversi TSO su uno stesso confine fra zone di offerta e soggetti a regimi normativi diversi sotto la supervisione delle autorità di regolamentazione, il totale delle rendite di congestione utilizzato per il calcolo della compensazione massima a norma del paragrafo 2 può essere dissociato tra i diversi interconnettori. Tale divisione è proposta dai pertinenti TSO e approvata dalle competenti autorità di regolamentazione.

Articolo 55

Regole di compensazione

Qualora i TSO propongano di applicare un massimale di cui all'articolo 54, essi propongono congiuntamente una serie di regole di compensazione relative al massimale applicato.

Articolo 56

Irrevocabilità in caso di forza maggiore

1.   In caso di forza maggiore, i TSO possono ridurre i diritti di trasmissione a lungo termine. Tale riduzione è effettuata in modo coordinato previo contatto con tutti i TSO direttamente interessati.

2.   Il TSO che invoca la forza maggiore pubblica un avviso in cui spiega la natura della forza maggiore e la sua probabile durata.

3.   In caso di riduzione dovuta a forza maggiore i detentori di diritti di trasmissione a lungo termine interessati ricevono dal TSO che ha invocato la forza maggiore una compensazione per il periodo della forza maggiore. In questo caso, la compensazione è pari all'importo inizialmente versato per il diritto di trasmissione a lungo termine interessato durante la procedura di allocazione a termine.

4.   Il TSO che invoca la forza maggiore è tenuto a compiere ogni sforzo possibile per limitarne le conseguenze e la durata.

5.   Se uno Stato membro ha così disposto, su richiesta del TSO interessato l'autorità nazionale di regolamentazione valuta se un evento possa essere ritenuto forza maggiore.

CAPO 7

Ripartizione delle rendite di congestione

Articolo 57

Metodologia di ripartizione delle rendite di congestione

1.   Entro sei mesi dall'approvazione della metodologia di ripartizione delle rendite di congestione di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1222, tutti i TSO elaborano congiuntamente una proposta di metodologia di ripartizione delle rendite di congestione provenienti dall'allocazione di capacità a termine.

2.   Nell'elaborare la metodologia di cui al paragrafo 1, i TSO tengono conto della metodologia di ripartizione delle rendite di congestione elaborate conformemente all'articolo 73 del regolamento (UE) 2015/1222.

3.   Nell'elaborare la metodologia di ripartizione delle rendite di congestione provenienti dall'allocazione di capacità a termine si applicano i requisiti di cui all'articolo 73 del regolamento (UE) 2015/1222.

CAPO 8

Recupero dei costi

Articolo 58

Disposizioni generali in materia di recupero dei costi

1.   Tutte le autorità di regolamentazione provvedono alla valutazione dei costi sostenuti dai TSO derivanti dagli obblighi di cui al presente regolamento.

2.   I costi considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati sono recuperati tempestivamente mediante tariffe di rete o altri idonei meccanismi determinati dalle competenti autorità di regolamentazione.

3.   Se richiesto dalle autorità di regolamentazione, i pertinenti TSO, entro tre mesi dalla richiesta, forniscono le informazioni necessarie ad agevolare la valutazione dei costi sostenuti.

Articolo 59

Costi di istituzione, sviluppo e gestione della piattaforma unica di allocazione

Tutti i TSO che rilasciano diritti di trasmissione a lungo termine sulla piattaforma unica di allocazione sostengono congiuntamente i costi relativi all'istituzione e alla gestione della medesima piattaforma unica di allocazione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO propongono una metodologia di ripartizione di tali costi, che sia ragionevole, efficiente e proporzionata, per esempio sulla base di principi analoghi a quelli previsti dall'articolo 80 del regolamento (UE) 2015/1222.

Articolo 60

Costi di istituzione e gestione del processo di calcolo coordinato della capacità

1.   Ciascun TSO sostiene individualmente i costi relativi alla fornitura dei dati di immissione per il calcolo della capacità.

2.   Tutti i TSO sostengono congiuntamente i costi relativi all'istituzione e alla gestione della fusione dei modelli individuali di rete.

3.   Tutti i TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità sostengono i costi correlati all'istituzione dei responsabili del calcolo coordinato della capacità e allo svolgimento di tale funzione.

Articolo 61

Costi per garantire l'irrevocabilità e la remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine

1.   I costi per garantire l'irrevocabilità comprendono i costi dei meccanismi di compensazione associati alla garanzia dell'irrevocabilità delle capacità interzonali, nonché i costi di ridispacciamento, scambi in controflusso e squilibri associati alla compensazione degli operatori del mercato e sono a carico dei TSO, nella misura del possibile in conformità all'articolo 16, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 714/2009.

2.   In sede di fissazione o approvazione delle tariffe di trasmissione o di altro meccanismo appropriato conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/72/CE, e visto l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009, le autorità di regolamentazione considerano i versamenti a titolo di compensazione come costi ammissibili a condizione che siano ragionevoli, efficienti e proporzionati.

3.   Entro sei mesi dall'approvazione della metodologia di ripartizione delle rendite di congestione di cui all'articolo 57, tutti i TSO elaborano congiuntamente una metodologia di ripartizione dei costi sostenuti per garantire l'irrevocabilità e la remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine. Tale metodologia è coerente con la metodologia di ripartizione delle rendite di congestione provenienti dall'allocazione di capacità a termine di cui all'articolo 57.

TITOLO III

DELEGA DI MANSIONI E MONITORAGGIO

Articolo 62

Delega di mansioni

1.   Un TSO ha la facoltà di delegare in toto o in parte qualsiasi mansione assegnatagli in forza del presente regolamento a uno o più soggetti terzi, qualora il terzo sia in grado di espletare la rispettiva mansione in modo almeno altrettanto efficiente. Il TSO delegante resta responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento, compreso l'obbligo di assicurare l'accesso dell'autorità di regolamentazione alle informazioni necessarie per effettuare il monitoraggio.

2.   Prima del conferimento della delega, il soggetto terzo interessato è tenuto a dimostrare chiaramente al TSO delegante la propria capacità di adempiere tutti gli obblighi imposti dal presente regolamento.

3.   Qualora una mansione specificata dal presente regolamento sia delegata in toto o in parte a un terzo, prima del conferimento della delega il TSO delegante è tenuto a garantire la conclusione di idonei accordi di riservatezza conformemente agli obblighi in materia che gli incombono.

Articolo 63

Monitoraggio

1.   L'ENTSO-E monitora l'attuazione dell'allocazione della capacità a termine e l'istituzione della piattaforma unica di allocazione in conformità all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 714/2009. In particolare sono monitorati i seguenti elementi:

a)

i progressi e i potenziali problemi connessi all'attuazione dell'allocazione della capacità a termine, compreso un accesso equo e trasparente degli operatori del mercato ai diritti di trasmissione a lungo termine;

b)

l'efficacia delle metodologie di suddivisione della capacità interzonale a lungo termine conformemente all'articolo 16;

c)

la relazione sul calcolo e l'allocazione della capacità conformemente all'articolo 26;

d)

l'efficienza del funzionamento dell'allocazione della capacità a termine e della piattaforma unica di allocazione.

2.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ENTSO-E presenta all'Agenzia un piano di monitoraggio che comprende le relazioni da preparare ed eventuali aggiornamenti, conformemente al paragrafo 1, per ottenere un parere.

3.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia, in collaborazione con l'ENTSO-E, stila un elenco delle informazioni pertinenti che l'ENTSO-E è tenuta a comunicare all'Agenzia conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009. L'elenco delle informazioni pertinenti può essere soggetto ad aggiornamenti. L'ENTSO-E mantiene una banca dati completa delle informazioni richieste dall'Agenzia in formato digitale standardizzato. I TSO comunicano all'ENTSO-E le informazioni necessarie per espletare le mansioni a norma dei paragrafi 1 e 3.

4.   Su richiesta congiunta dell'Agenzia e dell'ENTSO-E, gli operatori del mercato e le altre organizzazioni interessate dall'allocazione della capacità a termine presentano all'ENTSO-E le informazioni necessarie al monitoraggio ai sensi dei paragrafi 1 e 3, fatta eccezione per le informazioni già ottenute dalle autorità di regolamentazione, dall'Agenzia o dall'ENTSO-E nell'ambito delle rispettive mansioni di monitoraggio dell'attuazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

(2)  Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

(3)  Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).

(5)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).