9.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1611 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2016

concernente il riesame della tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti dell'Unione europea negli Stati membri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 112, paragrafo 2, dello statuto e l'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto,

previa consultazione del comitato dello statuto,

previa consultazione dei rappresentanti del personale delle istituzioni e degli altri organismi dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, Eurostat ha presentato una relazione (2) riguardante l'evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione.

(2)

La relazione evidenzia che le indennità giornaliere e i massimali per le spese di albergo dovrebbero essere riesaminati per tenere conto dell'evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione.

(3)

Il riesame degli importi delle indennità giornaliere e dei massimali per le spese di albergo comporta la valutazione di complesse situazioni socio-economiche, nell'ambito della quale il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità.

(4)

L'ultima riforma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ha sottolineato la necessità che ogni singola pubblica amministrazione e ogni singolo dipendente compia uno sforzo particolare per migliorare l'efficienza e adeguarsi al contesto socio-economico europeo in evoluzione.

(5)

A seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1o luglio 2013, il rimborso ai funzionari e agli altri agenti delle spese connesse alle missioni effettuate in detto Stato membro dovrebbe essere assoggettato alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella delle indennità di missione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente.

Destinazione

Massimale per le spese di alloggio (albergo)

Indennità giornaliera di missione

Belgio

148

102

Bulgaria

135

57

Repubblica ceca

124

70

Danimarca

173

124

Germania

128

97

Estonia

105

80

Irlanda

159

108

Grecia

112

82

Spagna

128

88

Francia

180

102

Croazia

110

75

Italia

148

98

Cipro

140

88

Lettonia

116

73

Lituania

117

69

Lussemburgo

148

98

Ungheria

120

64

Malta

138

88

Paesi Bassi

166

103

Austria

132

102

Polonia

116

67

Portogallo

101

83

Romania

136

62

Slovenia

117

84

Repubblica slovacca

100

74

Finlandia

142

113

Svezia

187

117

Regno Unito

209

125

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1023/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).

(2)  DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE — Relazione Eurostat sull'aggiornamento 2015 delle spese di missione (indennità giornaliere e massimali per le spese di albergo) — Rif. Ares(2015)6009670 — 22.12.2015. Disponibile al seguente indirizzo: https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z