9.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1611 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2016
concernente il riesame della tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti dell'Unione europea negli Stati membri
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 112, paragrafo 2, dello statuto e l'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto,
previa consultazione del comitato dello statuto,
previa consultazione dei rappresentanti del personale delle istituzioni e degli altri organismi dell'Unione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, Eurostat ha presentato una relazione (2) riguardante l'evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione. |
(2) |
La relazione evidenzia che le indennità giornaliere e i massimali per le spese di albergo dovrebbero essere riesaminati per tenere conto dell'evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione. |
(3) |
Il riesame degli importi delle indennità giornaliere e dei massimali per le spese di albergo comporta la valutazione di complesse situazioni socio-economiche, nell'ambito della quale il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità. |
(4) |
L'ultima riforma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ha sottolineato la necessità che ogni singola pubblica amministrazione e ogni singolo dipendente compia uno sforzo particolare per migliorare l'efficienza e adeguarsi al contesto socio-economico europeo in evoluzione. |
(5) |
A seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1o luglio 2013, il rimborso ai funzionari e agli altri agenti delle spese connesse alle missioni effettuate in detto Stato membro dovrebbe essere assoggettato alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella delle indennità di missione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente.
Destinazione |
Massimale per le spese di alloggio (albergo) |
Indennità giornaliera di missione |
Belgio |
148 |
102 |
Bulgaria |
135 |
57 |
Repubblica ceca |
124 |
70 |
Danimarca |
173 |
124 |
Germania |
128 |
97 |
Estonia |
105 |
80 |
Irlanda |
159 |
108 |
Grecia |
112 |
82 |
Spagna |
128 |
88 |
Francia |
180 |
102 |
Croazia |
110 |
75 |
Italia |
148 |
98 |
Cipro |
140 |
88 |
Lettonia |
116 |
73 |
Lituania |
117 |
69 |
Lussemburgo |
148 |
98 |
Ungheria |
120 |
64 |
Malta |
138 |
88 |
Paesi Bassi |
166 |
103 |
Austria |
132 |
102 |
Polonia |
116 |
67 |
Portogallo |
101 |
83 |
Romania |
136 |
62 |
Slovenia |
117 |
84 |
Repubblica slovacca |
100 |
74 |
Finlandia |
142 |
113 |
Svezia |
187 |
117 |
Regno Unito |
209 |
125 |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1023/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).
(2) DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE — Relazione Eurostat sull'aggiornamento 2015 delle spese di missione (indennità giornaliere e massimali per le spese di albergo) — Rif. Ares(2015)6009670 — 22.12.2015. Disponibile al seguente indirizzo: https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z