19.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/50 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1394 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2016
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 59, paragrafi 1, 2 e 5 e l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 (2) stabilisce le norme relative alla riduzione delle sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione delle superfici nell'ambito di un determinato regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie, qualora il beneficiario non sia stato già assoggettato precedentemente a tale sanzione per quel determinato regime di aiuti o quella determinata misura di sostegno. In conformità con i principi di una sana gestione finanziaria e al fine di prevenire abusi del sistema nonché di incentivare in futuro l'elaborazione di dichiarazioni corrette, l'importo residuo deve essere rimborsato nel caso in cui il beneficiario sia nuovamente assoggettato a una sanzione amministrativa di cui agli articoli 19 bis e 21 del suddetto regolamento per quel determinato regime di aiuti o misura di sostegno connessi alla superficie nel successivo anno di domanda. È pertanto giustificato stabilire un tasso di controllo specifico per il follow-up della presente disposizione. |
(2) |
È necessario chiarire che, ai fini dei controlli in loco di cui all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (3), gli importi degli anticipi e dei pagamenti intermedi devono essere presi in considerazione per il calcolo del tasso minimo di controllo del 5 % previsto per i controlli in loco. È pertanto opportuno modificare l'articolo 50, paragrafo 1, di tale regolamento. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. |
(4) |
Il comitato per i pagamenti diretti e il comitato per lo sviluppo rurale non hanno emesso un parere entro il termine stabilito dal presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato:
1) |
è inserito il seguente articolo 33 bis: «Articolo 33 bis Tasso di controlli aggiuntivi per i controlli in loco al fine di assoggettare a un follow-up i beneficiari di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 1. I beneficiari che sono stati oggetto di una sanzione amministrativa ridotta ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per un regime di aiuti o una misura di sostegno connessi alla superficie, in seguito a una sovradichiarazione accertata nel corso di un controllo in loco, sono sottoposti a un controllo in loco di follow-up per tale regime di aiuti o misura di sostegno per l'anno di domanda successivo. 2. Il controllo in loco di follow-up di cui al paragrafo 1 non è necessario nel caso in cui la sovradichiarazione accertata abbia comportato un aggiornamento delle parcelle di riferimento in questione nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 nel corso dell'anno dell'accertamento.»; |
2) |
l'articolo 50, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: «Se per un'operazione soggetta al controllo in loco sono stati versati anticipi o pagamenti intermedi, questi pagamenti sono conteggiati nella spesa oggetto dei controlli in loco di cui al primo comma.» |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).